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omesso versamento di IVA, fatture da emettere, autorizzazione allo svolgimento dell'indagine finanziaria, obbligo di motivazione, soci finanziamento infruttifero
Infondato è il primo motivo con il quale l’appellante denuncia la nullità dell'avviso di accertamento per mancanza dell’autorizzazione delle indagini finanziaria nonché per mancanza di motivazione dell'eventuale autorizzazione delle indagini finanziaria. Infondato è anche il secondo. motivo con il quale l’appellante lamenta la mancata ricostruzione dell'effettivo incasso delle fatture da emettere su prestazioni eseguite ma mai incassate. Va qui osservato che, come già ha affermato la CTP di Roma con la sentenza impugnata che va confermata: il conto"fatture da emettere" poteva essere ridotto solo con l'emissione di fatture attive ai sensi dell'art. 6 del d. P. R. 633/1972, relative a ricavi che in base al principio della competenza economica hanno avuto manifestazione in esercizi precedenti. Così come il conto"soci finanziamento infruttifero" accreditato dell'importo di €. 45.000, 00 poteva essere addebitato solo per copertura perdite di esercizio o per parziale restituzione ai SOCI.
contribuente, enti non commerciali, associazioni sportive dilettantistiche, regimi fiscali, pagamento di corrispettivi specifici, scrittura privata autenticata o registrata, associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina
Sicché, la prevalenza della natura dell'intrattenimento dei ragazzi - sia pure sotto forme di gioco, di riposo, di pranzo e di svago- fa venir meno la natura prettamente"sportiva istituzionale" propria della società ricorrente, che proprio nel periodo in cui sono chiuse le scuole, offre questo servizio in concorrenza con altre strutture similari presenti sul mercato». [...] L’adesione ai regimi fiscali sanciti dal TUIR in materia di enti non commerciali impone ai soggetti destinatari il rispetto di determinati requisiti nonché il rispetto di ben precisi obblighi, al venir meno dei quali cessano le previste agevolazioni fiscali. Inoltre, il regime di esenzione di tassazione delle attività esercitate nei confronti degli associati/soci che rientrano tra i fini istituzionali perseguiti delle associazioni/società, si applica solo quando l’ente non abbia effettivamente per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale. Le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali, ancorché non perseguano il fine di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale e sono riconducibili, in quanto società di capitali, nell'ambito dell’art. 73, comma I, lett. a), del TUIR. [...] La disposizione citata stabilisce, in sostanza, la non rilevanza fiscale di corrispettivi specifici versati dagli associati e dagli altri soggetti ivi menzionati, compresi i “tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”, in favore di enti associativi con particolari finalita. Per beneficiare di detta norma agevolativa le societa sportive dilettantistiche, al pari delle associazioni sportive dilettantistiche, devono integrare le clausole statutarie di cui al citato art. 90 della legge n. 289 del 2002, con quelle previste dal comma 8 dell’articolo 148 del TUIR. Ai fini IRES, l’attività posta in essere dagli enti associativi va opportunamente differenziata in attività esterna (nei confronti di terzi, la quale rimane al di fuori della sfera applicativa dell’ art. 148 del TUIR ed assume generalmente qualificazione commerciale) e attività interna (nei confronti degli associati, che se svolta in conformità alle finalità istituzionali è qualificabile come non rilevante ai fini IRES a meno che, a fronte di essa, non siano percepiti corrispettivi specifici che danno diritto a prestazioni ulteriori rispetto a quelle correlate al pagamento della quota associativa). In ogni caso, nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche trova applicazione l’ulteriore agevolazione prevista dal comma 3 dello stesso art. 148 (una disposizione analoga ai fini IVA è contenuta nell’art. 4, comma 4, del DPR 633/72) secondo cui non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di soci, associati, partecipanti, iscritti o nei confronti di altre associazioni che svolgono identica attività ed appartenenti alla medesima organizzazione locale o nazionale. Per poter usufruire di questa ulteriore agevolazione è però necessario che le associazioni/società sportive dilettantistiche accolgano nei propri statuti, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, i seguenti contenuti obbligatori ai sensi dell’ art. 90 L. 289/2002: 1) assenza di fini di lucro; 2) rispetto dei principi di democrazia interna; 3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche compresa l’attività didattica e per l’avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive; 4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina; 5) gratuità degli incarichi degli amministratori; 6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni; 7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportive riconosciuti dal CONI, anche su base regionale.[...]
operazioni esenti, imposta sul valore aggiunto, sanzioni pecuniarie, dichiarazione IVA, operazioni imponibili, sede legale, contabilità, attività propria dell’impresa, percentuale di detrazione, diritto a detrazione, diritto alla detrazione, ammontare complessivo
Richiamando i criteri interpretativi dettati dalla Suprema Corte non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento dell’occasionalità dell'attività oggetto di accertamento poichè “in tema di IVA, costituiscono proventi di un'attività strumentale ed accessoria, tale da non concorrere al calcolo della percentuale di detraibilità dell'IVA"pro rata", quelli derivanti da un'attività assolutamente episodica e, quindi, estranea a quella propria dell'impresa contribuente, dovendosi accertare detta occasionalità in concreto e non in base alle mere previsioni statuarie, avuto riguardo all'attività svolta in via prevalente dall'impresa, con particolare riferimento all'ammontare complessivo dei ricavi derivanti dall'una rispetto a quelli provenienti dall'altra attività. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermatola natura accessoria dell'attività di gestione di"slot machine" svolta negli stessi locali adibiti ad attività principale di bar senza accertare in concreto come essa contribuisse alla generazione dei ricavi)” (vds. Cass. n. 12689/2020 ). [...] A parte la rilevanza della percentuale rispetto al totale della attività svolta, che esclude l’occasionalità richiesta dalla normativa in argomento (“Nel calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma precedente non si tiene, invece, conto delle operazioni di cui all'art. 19 -bis, comma 2, d.P.R. cit. , tra le quali vi sono le operazioni «accessorie alle operazioni imponibili», il cui ammontare viene sterilizzato (e non computato) ai fini del calcolo della suddetta percentuale”), l’appellante si è limitato ad allegazioni generiche e non provate inidonee a confutare quanto accertato con l'avviso impugnato. Non vengono, infatti, in alcun modo provati i rapporti con il proprietario dei giochi posti all’interno dell’esercizio commerciale per cui le pur generiche allegazioni non trovano il minimo riscontro. Peraltro, l'onere della prova da parte dell'Ufficio risulta assolto avendo provato, secondo i dettami indicati dalla Suprema Corte, la percentuale rilevante per la non riconducibilità dell'attività considerata nell’ambito dell’attività occasionale.[...]
beni mobili, rivendita, acquisto, ammortamento, onere di provare, recupero di IRES ed IRAP, contratto, fornitura di servizi, entità economica
Pertanto, il presente giudizio verte semplicemente sulla seconda parte dell'atto di accertamento relativa al recupero di IRES ed IRAP. Ora, dagli atti di causa risulta con chiarezza che. i beni acquistati dalla società G SDA srl non siano idonei a rappresentare la cessione di un ramo di azienda. Per quanto riguarda invece i beni mobili, erano state ceduti esclusivamente le scaffalature e non prodotti destinati alla rivendita. Inoltre, dalle cessioni erano stati esclusi i debiti ed i crediti rimasti, insieme ai contratti di fornitura e somministrazione, in capo alle venditrici.
prestazioni (servizi) dati in"outsourcing", gestione di servizi/sistemi di pagamento elettronico, gestione di carte di credito, servizi finanziari, esenzioni, operazioni finanziarie, operazioni di finanziamento
L'esenzione ex art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5, della sesta direttiva 77/388 non è poi soggetta, secondo la detta giurisprudenza eurounitaria, alla condizione che la prestazione sia effettuata da un istituto di credito che intrattenga rapporti con il cliente finale della banca. Non osta, infatti, all' esenzione di un'operazione il fatto che quest' ultima, sia effettuata da un terzo, ma si presenti per il cliente finale della banca come una prestazione della medesima. A tale riguardo assume rilievo dirimente il grado di responsabilità del centro informatico nei confronti delle banche, ed in particolare la verifica in concreto della natura della predetta responsabilità, vale a dire se questa sia limitata agli aspetti tecnici o si estenda di converso agli elementi specifici ed essenziali delle operazioni. Pertanto secondo l'orientamento condivisibile dell'Agenzia delle Entrate, le operazioni di giroconto, poste in essere da un terzo nell' interesse di una banca, rientrano negli ambiti operativi dell' esenzione IVA prevista dal detto art. 10 n. 1, ove il servizio non si limiti a mettere a disposizione della banca un sistema informatico, mediante una fornitura materiale o tecnica, ma il terzo prestatore del servizio: a) sia in grado di modificare, mediante operazioni di trasferimento di fondi, i conti correnti dei clienti della banca interessati con operazioni di accredito e di addebito; b) si assuma la responsabilità della corretta esecuzione delle operazioni bancarie, senza limitarsi a rispondere della correttezza di singoli aspetti tecnici del servizio.
contribuente, prescrizione, socio accomandatario, notifica della cartella di pagamento, tributi erariali, tributi locali
In tema di prescrizione, la Corte di Cassazione SS. UU con sentenza n. 23397/2016, pur trattando di crediti di natura previdenziale, ha stabilito un principio di carattere generale che è quello di far riferimento al termine sostanziale per ogni singolo tributo, e che la ”’conversione con effetto novativo” del termine di prescrizione ex art.2953 cod. civ. attenga soltanto al “giudicato giurisdizionale”, ipotesi che, nella fattispecie, non ricorre in quanto il ruolo esecutivo e le conseguenti cartelle di pagamento sono atti amministrativi. Da ciò consegue che, in linea di principio, la prescrizione ordinaria decennale ex art.2946 cod. civ. sl applichi ai tributi erariali (ad es. IRPEF, IRAP e IVA), in cui la prescrizione si calcola dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente.
diritto alla detrazione, formazione professionale, esenzione, servizi di formazione, requisiti soggetti, istituti riconosciuti da pubbliche amministrazioni
Coinvolgendo finanziamenti pubblici e risultando soggetta al controllo di un organismo di diritto pubblico, 1’ A va correttamente qualificato quale ente di formazione riconosciuto da pubblica amministrazione. Da ciò l’esenzione IVA e la correttezza della ripresa dell’Ufficio.
obbligo di motivazione degli atti impositivi, fattura, merci giacenti, rivendita, fatturato della società, scritture contabili obbligatorie, dichiarazioni
Muovendo da tali coordinate ermeneutiche gli atti di accertamento in questione ( accertamenti di tipo analitico-induttivo con specificazione dell’ imponibile accertato, delle aliquote applicate, delle imposte liquidate) presentano un grado di determinatezza ed intelligibilità tali da permettere agli interessati un esercizio adeguato del diritto di difesa, come confermato dalle puntuali difese dispiegate dai contribuenti, già nella fase amministrativa, che attengono al vero e proprio merito della pretesa tributaria. Nella specie deve escludersi il “dolo” della società contribuente che ha, nel prosieguo della operazioni, esibito tali documenti e per altro verso appare fondata la contestazione secondo cui l'Amministrazione finanziaria era a conoscenza della tenuta delle scritture contabili presso lo studio professionale incaricato, trattandosi di dato risultante dall’ Anagrafe Tributaria.
gestione, dichiarazione IVA, operazioni esenti, possessori degli apparecchi, esercenti/detentori dei locali, slot-machines, prestazioni di servizi, direttiva 112/ 2006/Ce, giochi d'azzardo
Occorre premettere che la decisione dell'odierna controversia presuppone la soluzione della annosa questione relativa alla corretta interpretazione ed alla portata applicativa dell’esenzione dall’Iva di cui all'articolo 10, comma 1, n. 6) del D. P. R. n.633/1972. E° solo il caso di ricordare che, secondo il costante inditizzo giurisprudenziale (ctr. Cass. n.15407/2017; n.4333/2016; n.2925/2013; n.5933/2013), le norme che stabiliscono esenizioni o agevolazioni in materia fiscale sono di stretta Interpretazione ai sensi dell'art 14 preleggi, sicché nom vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o alPinterpretazione estensiva della norma oltre i casi e ie condizioni dalle stesse espressamente considerati. Ebbene, con la citata sentenza la Suprema Corte ha statuito che nell’ambito delle Operazioni di raccolta delle giocate con apparecchi da intrattenimento (slot-machines) l'esenzione riguarda i rapporti intercorrenti tra concessionario e possessore-gestore degli apparecchi e tra concessionario e titolare dei locali ove gli. stessi sono installati (esercente), ma non le operazioni poste in essere tra gestore ed esercente, in quanto esulanti da quelle relative alla raccolta delle giocate rese al concessionario.
operazioni imponibili, sanzione amministrativa, fattura, pagamento dell'imposta, inversione contabile, operazioni intracomunitarie, competenza territoriale, domicilio fiscale, esercizio di imprese, acquisti di beni, diritto alla detrazione, base imponibile, Amministrazione doganale
Recita l'art. 6, co. 9-bis, d. lgs. n. 471 del 1997 (Comma aggiunto dall'art. 1, comma 455, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dai DD MM 2008):"E' punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200 per cento dell'imposta, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento. Al pagamento delle sanzioni previste nel secondo e terzo periodo, nonché al pagamento dell'imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile. Sulla questione relativa alla competenza territoriale degli Uffici Doganali si è espressa recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5167 del 1° marzo 2013, che confermando quanto già sancito dalla stessa Suprema Corte con le sentenze n. 14786 e seguenti del 5 luglio 2011, ha ribadito “non è corretto sostenere che la legislazione nazionale in materia doganale prevede solo una competenza per materia e non attribuisce alcuna importanza alla competenza per territorio”.
gestione, dichiarazione IVA, operazioni esenti, possessori degli apparecchi, esercenti/detentori dei locali, slot-machines, prestazioni di servizi, direttiva 112/ 2006/Ce, giochi d'azzardo
Occorre premettere che la decisione dell'odierna controversia presuppone la soluzione della annosa questione relativa alla corretta interpretazione ed alla portata applicativa dell’esenzione dall’Iva di cui all'articolo 10, comma 1, n. 6) del D. P. R. n.633/1972. E° solo il caso di ricordare che, secondo il costante inditizzo giurisprudenziale (ctr. Cass. n.15407/2017; n.4333/2016; n.2925/2013; n.5933/2013), le norme che stabiliscono esenizioni o agevolazioni in materia fiscale sono di stretta Interpretazione ai sensi dell'art 14 preleggi, sicché nom vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o alPinterpretazione estensiva della norma oltre i casi e ie condizioni dalle stesse espressamente considerati.
indebita detrazione, costi per carburanti, violazione che comporta obbligo di denuncia, evasione fiscale, onere probatorio, rivendita, frode fiscale, fattura
Il riferimento alla FG ed all’evasione fiscale da questa commesso, con tratti operativi comunque emergenti dalla ricostruzione dei movimenti finanziari intercorsi con la Comipar ed altre societa coinvolte, appare adeguato a considerala quale denuncia di reato. La tempestività di tale denuncia determina quindi il raddoppio del termine di accertamento e la tempestività dell’avviso impugnato. Ritiene il Collegio che, tenuto conto della ripartizione dell’onere probatorio come sopra descritta e del contenuto di tale onere sull’Ufficio (in termini indiziari e non di presunzioni gravi precise e concordanti), nella fattispecie in esame vi siano indizi più che sufficienti per ritenere plausibile non solo l’interposizione soggettiva operata dalla C a vantaggio della FG ma altresì la consapevolezza di quest’ultima della partecipazione ad una frode fiscale. L'esistenza della frode e la piena consapevolezza, pertanto, rendono legittimo l’avviso di accertamento impugnato, tanto per la ripresa fiscale relativa alle operazioni soggettivamente inesistenti quanto per le sanzioni.
illegittimita dell’accertamento, quantificazione di maggiori ricavi, costi necessari, contabilizzato fatture emesse
L'atto, poi, è legittimo e sufficientemente motivato. Come detto, la doglianza è puramente assertiva in quanto la società non ha indicato alcuno dei costi che sostiene aver sopportato. Al contrario, dal processo verbale di constatazione e dall’avviso di accertamento si evince che, all'esito di controlli incrociati e di risposte ai questionari inviati a clienti e fornitori, è emerso che la M aveva emesso e non contabilizzato fatture per un importo pari ad euro 235.094, 60 (con IVA pari ad euro 48.743, 05):circostanza, peraltro, incontestata dalla società.
prelievi, assenza di documentazione contabile, accertamento a fini IVA
Questo limpido ragionamento deve necessariamente trovare applicazione anche in sede di accertamento a fini IVA, atteso che la presunzione di cui al comma 2 dell'art. 51 ha la stessa matrice della presunzione dichiarata costituzionalmente illegittima: anche in questo caso, difatti, il contribuente è chiamato a dimostrare, con riferimento alle operazioni contestate, che ne ha"tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono a operazioni imponibili". Per cui da dette operazioni contestate debbono escludersi i prelievi, essendo arbitrario ipotizzare, per un libero professionista, che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari siano destinati a un investimento nell'ambito della sua attività professionale.3
diritto alla detrazione, percentuale di detrazione, diritto a detrazione, prestazioni di servizi, operazioni imponibili, soggetto passivo, ammontare complessivo, operazioni passive, determinazione dell'imposta, volume d'affari, attività in concreto, intermediari finanziari
Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno hiogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis. ». La percentuale di detrazione di cui all'articolo 19, comma 5, è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo. Ne discende che, così come le operazioni passive che abbiano comportato il pagamento dell'IVA in rivalsa non danno diritto a detrazione se non rientrano nell'ittività propria dell'impresa, poiché non hanno contribuito a determinare l'entità delle cessioni di'benii o delle prestazioni di servizi che costituiscono l'oggetto dell'attività imprenditoriale, per la medesima ragione - a contrario - le operazioni attive esenti estranee a quell'oggetto non possono rientrare nel calcolo del pro rata di riduzione dell'IVA detraibile. Ciò in quanto - com'è del tutto evidente - la determinazione dell'effettivo volume di affari del contribuente, sul quale è destinata ad incidere l'imposta, non può essere effettuata se non sulla base dell'attività in'eoncreto dal medesimo esercitata. Pertanto, per verificare se una determinata operazione attiva rientri, o meno, nell'attività propria di una società, ai fini dell'inclusione nel calcolo della percentuale detraibile in relazione al compimento di operazioni esenti (cd. “pro rata”), occorre considerare l'attività in concreto svolta in modo prevalente dall'impresa, assumendo a tal fine rilevanza l'esistenza di una contabilità distinta e la misura ingente dell'ammontare dei ricavi derivanti dall'una, rispetto a quelli provenienti dall'altra attività (Cass. n. 8813/2019; n. 7654/2017).
diritto alla detrazione, percentuale di detrazione, diritto a detrazione, cessioni di beni, prestazioni di servizi, operazioni esenti, contabilità, operazioni imponibili, soggetto passivo, determinazione dell'imposta, ammontare complessivo, operazioni passive, volume d'affari
Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto-alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis. ». La percentuale di detrazione di cui all'articolo 19, comma 5, è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo. Ne discende che, così come le operazioni passive che abbiano compottato il pagamento dell'IVA in rivalsa non danno diritto a detrazione se non rientrano nell'attività propria dell'impresa, poiché non hanno contribuito a determinare l'entità delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi che costituiscono l'oggetto dell'attività imprenditoriale, per la medesima ragione - a contratio - le operazioni attive esenti estranee a quell'oggetto non possono rientrare nel calcolo del pro rata di riduzione dell'IVA detraibile. Ciò in quanto - com'è del tutto evidente - la determinazione dell'effettivo volume di affari del contribuente, sul quale è destinata ad incidere l'imposta, non può essere effettuata se non sulla base dell'attività in concreto dal medesimo esercitata. Pertanto, per verificare se una determinata operazione attiva rientri, o meno, nell'attività propria di una società, ai fini dell'inclusione nel calcolo della percentuale detraibile in relazione al compimento di operazioni esenti (cd. “pro rata”), occorre considerare l'attività in concreto svolta in modo prevalente dall'impresa, assumendo a tal fine rilevanza l'esistenza di una contabilità distinta e la misura ingente dell'ammontare dei ricavi derivanti dall'una, rispetto a quelli provenienti dall'altra attività
compensazione, procedura di rimborso, limiti quantitativi, diritto alla detrazione, dichiarazione Iva, liquidazione, rimborso semplificato, anno fiscale
Per risolvere questi problemi ermeneutici vanno considerati altri elementi, non traibili dalla lettera delle norme di legge su richiamate. Sulla base di questi elementi si può giungere ad una prima conclusione. Ed è logico pensare, invece, che stiano fuori da questi limiti i rimborsi effettuati dopo un controllo sostanziale degli uffici, i quali, nel disporli, devono contare su di una copertura finanziaria. Tali imprese, tuttavia, hanno la possibilità di chiedere il rimborso all'ufficio nello stesso anno in cui il credito si manifesta. La giurisprudenza della Cassazione è costante nel considerare quella in questione una irregolarità sostanziale e non formale, dato che la stessa si risolve in un mancato versamento di imposte.
attività istituzionale, concessionario, ente locale, acquisto dei beni, rimborso effettuato, applicazione IVA, cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro
Si tratta di una obbligazione ex lege che esula del corrispettivo della concessione, che è invece costituito da un canone, e deve pertanto configurarsi come-semplice rimborso effettuato al CDA delle rate di mutuo che il Concessionario è costretto ad accollarsi, da attuare anche nelle forme dell’accollo interno, senza necessità di comunicazione al mutuante. In quanto frutto di una previsione dettata direttamente dalla legge, la menzione di tale onere nella convenzione non è certo in grado di mutarne la natura e di trasformarlo in una componente del rapporto negoziale. Ne consegue che i versamenti effettuati dal Concessionario al CDA non possono essere intesi come corrispettivi e devono essere ritenuti delle mere cessioni di danaro come tali escluse dall’applicazione IVA ai-sensi dell’art.2 DPR n.633/72, laddove appunto afferma che non sono considerate cessioni di beni: a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro.
energia elettrica, produzione, esenzioni, persone giuridiche diverse dal produttore, pagamento dell’accisa sull'energia elettrica
Inoltre, per fruire dell’esenzione dell’accisa sull'energia elettrica, occorre collegare funzionalmente “l’attività di produzione dell'energia elettrica e l’utilizzo della stessa al soddisfacimento al fabbisogno della propria attività, diversa da quella di cessione dell’energia elettrica a terzi consumatori finali, ancorché legati al produttore sulla base di liberi rapporti associativi o per l'appartenenza al medesimo gruppo societario”. Le imprese aderenti al Consorzio sono da considerarsi “persone giuridiche diverse dal produttore”, e quindi soggette al pagamento dell’accisa sull'energia elettrica. Va, inoltre, precisato che eventuali diversi orientamenti espressi dall'Agenzia delle Dogane, riguardo la tutela del legittimo affidamento, non potevano coinvolgere tributi propri dell'Agenzia delle Entrate, la quale legittimamente applicava l'IVA alla parte di corrispettivo coincidente con le accise sui prodotti energetici (in tal senso Cass. n. 20710/2014). Qualora il contribuente si sia conformato a un'indicazione erronea fornita dall’Amministrazione finanziaria, il principio di tutela dell'affidamento — sancito dall'art. 10 c. 2 dello statuto del contribuente, - non esonera però dall’adempimento dell’obbligazione tributaria principale, ma solo da sanzioni e interessi.