Sentenza 4037/2021 della Commissione Tributaria Regionale Per Il Lazio Sezione 03
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in data DD/MM/2021 ha pronunciato la seguente
- sull'appello n. 3030/2020 depositato il DD/MM/2020
Bar RS di RG
Difeso da
MP
Rappresentato da GR
ed elettivamente domiciliato presso XXX
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di XXX
elettivamente domiciliato presso XXX
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL021301724 IVA-OPERAZIONI ESENTI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
appello
-
descritto appaiono eccessive (pari alla metà) rispetto alla materia del contendere € 4112 iva da pro rata”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Commissione tributaria provinciale di XXX aveva respinto il ricorso proposto in primo grado, con condanna
al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.000,00, proposto nei confronti di Agenzia delle Entrate-
Direzione Provinciale di XXX, avverso l'avviso di accertamento n. TKL021301724 concernente Iva ed Irap
2013.
Che “avviso di acc.to n.tkl021301724/2017 relativo a iva/irap anno 2013 e notificato in data 20/12/2017,
l'agenzia delle entrate direzione prov.le di XXX provvedeva ad accertare una maggiore iva/irap per l’anno
2013”;
Che “l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di XXX - accertava a carico della società sopra
rappresentata, per l'anno d'imposta 2013, una maggiore imposta sul valore aggiunto di € 9.572,00
rideterminato-in autotutela con provvedimento n.19983 del DD/MM/2018 in € 8.512,00 (oltre a sanzioni
pecuniarie e interessi) e una maggior IRAP di € 964,00 (oltre a sanzioni pecuniarie e interessi), a seguito di
una verifica sulla posizione fiscale della società stessa, effettuata sulla base della dichiarazione Iva presentata
per l’anno d'imposta 2013”;
Che “dall'esame di tale dichiarazione, emergerebbe che la società, che svolge attività di bar, avrebbe
effettuato sia operazioni imponibili per € 136.752,00 sia operazioni esenti per € 43.417,00 e pertanto, nel
calcolo dell'ammontare dell'Iva detraibile, avrebbe dovuto applicare il meccanismo del pro-rata, ai sensi
dell' art. 19, cc. 5 e 19-bis D.P.R. 633/1972 ”;
Che l'Ufficio ha contestato “1) la deducibilità per carenza documentale e del requisito di certezza e oggettiva
inabilità di un costo sostenuto di € 20.000 oltre iva di € 4.400 per al quale la società non si oppone
avendo già il socio accettato l'adesione a quanto richiesto dall'agenzia delle entrate” e che “che, dai dati indicati nel modello Studi di settore, risulterebbe che la societa detiene videogiochi di proprieta di terzi e per
cui sarebbe evidente che la stessa svolgerebbe l’attività di sala giochi in modo non occasionale, considerata
la sua abitualità e visto il volume d’affari realizzato”;
Che “In via preliminare si fa rilevare all’On.le Commissione come l'Agenzia delle Entrate sia incorsa in un
evidente errore di valutazione in ordine all’inquadramento della corretta attività esercitata dalla società”;
Che “Dalla visura effettuata presso il Registro Imprese risulta chiaramente quale “attività esercitata nella
sede legale” esclusivamente quella di “bar con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”. Anche
il codice ATECO della società riguardante l’unica attività esercitata è il 56300 (Bar e altri esercizi simili...).
Dall'esame delle fatture di acquisto e dai registri contabili l'Agenzia delle Entrate, avendoli esaminati, avrebbe
potuto riscontrare che solo tale attività viene esercitata dalla società ricorrente”;
Che “Un’attenta verifica della contabilità societaria con analisi delle fatture, dei registri contabili e soprattutto
un accesso in azienda avrebbero certamente aiutato l'Agenzia delle Entrate a capire che la società svolge
unicamente attività di bar e che la detenzione dei videogiochi è soltanto accessoria e strumentale per il
raggiungimento dell'oggetto sociale”;
Che “la società al rigo VF53 della dichiarazione Iva aveva correttamente barrato la casella che indica come
le operazioni esenti siano “occasionali o riferite esclusivamente alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 9
dell'art. 10 non rientranti nell’attività propria dell’impresa.o accessorie ad operazioni imponibili”;
Che “La società non ha nemmeno la proprietà dei videogiochi.e non utilizza personale addetto a quel tipo
di attività”;
Che “La società infatti si è limitata a dichiarare tra i ricavi l’aggio riconosciuto dal gestore nonché proprietario
dei videogiochi”.
-
accessoria di video giochi come l’energia elettrica necessaria al loro funzionamento;
descritto appaiono eccessive (pari alla metà) rispetto alla materia del contendere € 4112 iva da pro rata”.
quali allegava:
1. Che “L'Ufficio, dall'esame della dichiarazione IVA e dai riscontri contabili effettuati sui registri ha potuto
acclarare che la società, pur avendo evidenziato le operazioni esenti di cui sopra, non ha provveduto
all'applicazione del calcolo della detraibilità pro-rata per attività esenti ex art. 19 bis del DPR 633/72 il quale
prescrive che “la percentuale di detrazione di cui all’art. 19, comma 5, è determinata in base al rapporto tra
l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione effettuate nell’anno e lo stesso ammontare
aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo...” e, in difformità da quanto
normativamente previsto, ha detratto integralmente l’IVA relativa agli acquisti imponibili effettuati”;
2.
3. Che “Alla luce di tali principi deve rilevarsi che il giro d’affari dei videogiochi installati nel locale del bar
costituiva per l’anno 2013 oltre il 24% degli affari della società e che la ricorrente non affermava mai che
l'installazione di tali apparecchiature fosse provvisoria. Si deve pertanto affermare che i videogiochi
costituivano, per la dimensione economica dell'attività e la non provvisorietà dell’installazione delle relative
apparecchiature, un'attività effettivamente svolta dalla società. Questa esercitava sia attività di bar, che dava
luogo ad operazioni che conferivano il diritto alla detrazione, sia attività di videogiochi che davano luogo ad
operazioni esenti ai sensi dell' art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 ”;
4. Che “AI riguardo nell’atto di appello la parte chiede in subordine di riconoscere l’indetraibilità dell’Iva
soltanto sui costi direttamente imputabili all’attività di videogiochi. Tale richiesta non può essere accettata
in quanto il comma 5 dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che, se il contribuente svolge sia un'attività
che dà luogo ad operazioni soggette ad IVA o a queste assimilate, sia un'attività che dà luogo ad operazioni
esenti da imposta, la detrazione deve essere operata in base ad una percentuale, determinata con i criteri
dettati dal successivo art. 19-bis dello stesso D.P.R. n. 633/1972 , da applicare a tutta l'imposta “a monte” e
non soltanto a quella relativa a beni e servizi ad uso promiscuo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
dell’attività occasionale.
come da dispositivo, in virtù del principio di soccombenza.
1) respinge l'appello;
2)
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in