Sentenza 121/2021 della Commissione Tributaria Regionale Di Umbria Sezione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI UMBRIA SEZIONE riunita con l'intervento dei Signori
giu1 Presidente giu2 Relatore giu3 Giudice

ha emesso la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 31/2020
depositato il DD/MM/2020
- avverso la pronuncia sentenza n. 294/2019 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PERUGIA contro:
DP
XXX

difeso da:
BA
XXX
proposto dall'appellante:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - PERUGIA

difeso da:
PA
XXX
Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08020090005124117501 IVA-OP.IMPONIB. 2005
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08020090005124117501 IRAP 2005 CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08020130033072561501 IRPEF-ADD.REG. 2010 CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08020130033072561501 IRPEF-ADD.COM. 2010 CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08020130033072561501 IRPEF-LAV.DIP. 2010 CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08020140001463359000 IRPEF-ADD.REG. 2007 CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08020140001463359000 IRPEF-ADD.COM. 2007 CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08020140001463359000 IRPEF-LAV.DIP. 2007 REG.GENERALE N° 31/2020

OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate — Riscossione S.p.A. (già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a.) ha presentato tempestivo appello avverso la sentenza della C.T.P. di Perugia, Sezione 2%, n. 294/19 del DD/MM/2019, depositata il DD/MM/2019, che accoglieva il ricorso interposto dal Sig. DP, contro l’intimazione di pagamento n. 08020189005434377/000, notificata il DD/MM/2019, con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento: -n. 08020090005124117 501, contenente il ruolo 2009/150009 dell’ Agenzia delle Entrate di
Perugia per omessi versamenti IRAP, IVA, interessi e sanzioni - anno d’imposta 2005, per
l’importo complessivo di € 57.263,57;
-n. 08020130033072561 501, contenente il ruolo 2013/250363 dell’ Agenzia delle Entrate di
Perugia per omessi versamenti del sostituto d’imposta (ritenute alla fonte, addizionali
regionale e comunale, imposta sostitutiva su rivalutazione TFR), interessi e sanzioni — anno
2010, per l’importo complessivo di € 6.163,64;
-n. 08020140001463359 000, contenente i ruoli 2014/143 e 2014/250158 dell’ Agenzia delle
Entrate di Perugia per omessi versamenti IRPEF, addizionali regionale e comunale, interessi
e sanzioni — anni d’imposta 2007 e 2010, per l’importo complessivo di € 12.554,83.
La C.T.P di Perugia accoglieva i motivi del ricorso presentato dal Sig. DP che erano i seguenti: avvenuta prescrizione delle imposte dell’anno d’imposta 2005, di cui alla cartella di pagamento n.08020090005124117 501, richiamando la sentenza della Cassazione SS.UU. n.23397/2016 del 17/11/2016 ; inesistenza della prova di notifica della cartella n.08020130033072561 501 e mancata notifica delle cartelle n.08020090005124117 501 e n. 08020140001463359 000. L'Agenzia Entrate Riscossione, con l’appello, ribadiva la correttezza e la validità delle notifiche eseguite delle cartelle di pagamento su indicate; e, per le imposte IRAP e IVA — anno d’imposta 2005, contenute nel ruolo di cui alla cartella n. 08020090005124117 501, l’inapplicabilità della prescrizione quinquennale. Si costituiva il Sig. DP che chiedeva la conferma della sentenza di primo grado, per le motivazioni già esposte nel ricorso introduttivo.


La causa era trattenuta in decisione all’udienza del DD/MM/2020, in cui il Collegio, riunito in
collegamento da remoto su piattaforma M, assumeva la decisione allo stato
degli atti, ai sensi del Decreto del Presidente della

C.T.R. Umbria del 31/10/2020

, prot. 1212,
adottato ai sensi dell’

art.27, comma 2, del D.L. 28/10/2020, n.137

.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti del fascicolo di causa, osserva che l’intimazione di pagamento
n.08020189005434377/000, che contiene le tre cartelle di pagamento su indicate, veniva
regolarmente notificata al Sig. DP in data DD/MM/2018.
La cartella di pagamento n. 08020090005124117 501, contenente il ruolo 2009/150009 per
omessi versamenti IRAP e IVA, relativi all’anno d’imposta 2005 e la cartella di pagamento
n. 08020130033072561 501, contenente il ruolo 2013/250363 per omessi versamenti del
sostituto d’imposta, per l’anno 2010, sono le omologhe delle cartelle n.08020090005124117
000 e n.08020130033072561 000, intestate alla società DS di DP s.a.s., codice fiscale 02497290540, e notificate alla stessa, rispettivamente, il DD/MM/2009 e il
DD/MM/2009, come risulta dai relativi estratti di ruolo e dalle relate di notifica.
Il Sig. DP, sin dal DD/MM/2000, come da visura camerale, era socio accomandatario della società, con
la quota del 98% del capitale sociale.
Con l’atto di cessione di quota del DD/MM/2013, il socio,
accomandante gli trasferiva la rimanente quota sociale del 2% e diventava socio unico.
Decideva così di sciogliere la società e proseguire l’attività come ditta individuale. Nessuna ulteriore notifica era, pertanto, necessaria nei suei confronti, in quanto, nella qualità
di socio accomandatario, era responsabile solidalmente e personalmente di ogni rapporto
giuridico, attivo e passivo in capo alla società, comprese, ovviamente, le obbligazioni
tributarie, di cui conosceva i relativi carichi, anche quelli pendenti.
Per quanto riguarda la notifica della cartella di pagamento n.08020140001463359 000, dagli
atti risulta che la stessa è stata effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 140 del cod.proc.civile , in data DD/MM/2014.
In tema di prescrizione, la Corte di Cassazione SS.UU con sentenza n. 23397/2016 , pur
trattando di crediti di natura previdenziale, ha stabilito un principio di carattere generale che è
quello di far riferimento al termine sostanziale per ogni singolo tributo, e che la ”’conversione
con effetto novativo” del termine di prescrizione ex art.2953 cod. civ. attenga soltanto al
“giudicato giurisdizionale”, ipotesi che, nella fattispecie, non ricorre in quanto il ruolo
esecutivo e le conseguenti cartelle di pagamento sono atti amministrativi.
Da ciò consegue che, in linea di principio, la prescrizione ordinaria decennale ex art.2946 cod. civ. sl applichi ai tributi erariali (ad es. IRPEF, IRAP e IVA), in cui la prescrizione si calcola
dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente
notificato al contribuente.
Per i tributi locali (ad es.Tarsu, Tosap, Ici, contributi di bonifica) e
per le sanzioni vale invece la prescrizione breve quinquennale, decorrente dal giorno in cui il
tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al
contribuente.
Infine, risulta evidente dagli atti che
- la rateizzazione della cartella di pagamento n.08020090005124117 501, contenente debiti
per imposte relative all’anno 2005, presentata il DD/MM/2011, accolta dall’ Agenzia Entrate
Riscossione e per la quale il Sig. DP iniziava a pagare alcune rate nello stesso anno;
- l’accesso del DD/MM/2013, ai sensi e per gli effetti dell’ art.35 della Legge n. 24/2006 ;
- i tre pignoramenti dei crediti verso terzi, notificati il DD/MM/2013;
hanno prodotto non solo l’effetto interruttivo del termine di prescrizione decennale, ma anche
di quello quinquennale invocato dall’appellato. Cosicché, la cartella di pagamento
n.08020090005124117 501, notificata il DD/MM/2009, contenente il ruolo per omessi
versamenti IRAP e IVA relativi all’anno d’imposta 2005, non risulta affatto prescritta.
Conseguentemente, l’appello dell’ Agenzia Entrate Riscossione va accolto, con condanna dell’appellato al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
la Commissione Tributaria Regionale accoglie l’appello e condanna l’appellato al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, spese che liquida in € 6.000,00 (seimila/00). Così deciso in Perugia il DD MM 2020 . IL RELATORE giu2 IL PRESIDENTE giu1