Sentenza 121/2021 della Commissione Tributaria Regionale Di Umbria Sezione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ha emesso la seguente
- sull'appello n. 31/2020
depositato il DD/MM/2020
- avverso la pronuncia
DP
XXX
difeso da:
BA
XXX
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - PERUGIA
difeso da:
PA
XXX
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08020090005124117501 IVA-OP.IMPONIB. 2005
OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Perugia per omessi versamenti IRAP, IVA, interessi e sanzioni - anno d’imposta 2005, per
l’importo complessivo di € 57.263,57;
-n. 08020130033072561 501, contenente il ruolo 2013/250363 dell’ Agenzia delle Entrate di
Perugia per omessi versamenti del sostituto d’imposta (ritenute alla fonte, addizionali
regionale e comunale, imposta sostitutiva su rivalutazione TFR), interessi e sanzioni — anno
2010, per l’importo complessivo di € 6.163,64;
-n. 08020140001463359 000, contenente i ruoli 2014/143 e 2014/250158 dell’ Agenzia delle
Entrate di Perugia per omessi versamenti IRPEF, addizionali regionale e comunale, interessi
e sanzioni — anni d’imposta 2007 e 2010, per l’importo complessivo di € 12.554,83.
La causa era trattenuta in decisione all’udienza del DD/MM/2020, in cui il Collegio, riunito in
collegamento da remoto su piattaforma M, assumeva la decisione allo stato
degli atti, ai sensi del Decreto del Presidente della
, prot. 1212,
adottato ai sensi dell’
.
n.08020189005434377/000, che contiene le tre cartelle di pagamento su indicate, veniva
regolarmente notificata al Sig. DP in data DD/MM/2018.
omessi versamenti IRAP e IVA, relativi all’anno d’imposta 2005 e la cartella di pagamento
n. 08020130033072561 501, contenente il ruolo 2013/250363 per omessi versamenti del
sostituto d’imposta, per l’anno 2010, sono le omologhe delle cartelle n.08020090005124117
000 e n.08020130033072561 000, intestate alla società DS di DP s.a.s., codice fiscale 02497290540, e notificate alla stessa, rispettivamente, il DD/MM/2009 e il
DD/MM/2009, come risulta dai relativi estratti di ruolo e dalle relate di notifica.
la quota del 98% del capitale sociale.
accomandante gli trasferiva la rimanente quota sociale del 2% e diventava socio unico.
di socio accomandatario, era responsabile solidalmente e personalmente di ogni rapporto
giuridico, attivo e passivo in capo alla società, comprese, ovviamente, le obbligazioni
tributarie, di cui conosceva i relativi carichi, anche quelli pendenti.
atti risulta che la stessa è stata effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 140 del cod.proc.civile , in data DD/MM/2014.
trattando di crediti di natura previdenziale, ha stabilito un principio di carattere generale che è
quello di far riferimento al termine sostanziale per ogni singolo tributo, e che la ”’conversione
con effetto novativo” del termine di prescrizione ex art.2953 cod. civ. attenga soltanto al
“giudicato giurisdizionale”, ipotesi che, nella fattispecie, non ricorre in quanto il ruolo
esecutivo e le conseguenti cartelle di pagamento sono atti amministrativi.
dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente
notificato al contribuente.
per le sanzioni vale invece la prescrizione breve quinquennale, decorrente dal giorno in cui il
tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al
contribuente.
- la rateizzazione della cartella di pagamento n.08020090005124117 501, contenente debiti
per imposte relative all’anno 2005, presentata il DD/MM/2011, accolta dall’ Agenzia Entrate
Riscossione e per la quale il Sig. DP iniziava a pagare alcune rate nello stesso anno;
- l’accesso del DD/MM/2013, ai sensi e per gli effetti dell’ art.35 della Legge n. 24/2006 ;
hanno prodotto non solo l’effetto interruttivo del termine di prescrizione decennale, ma anche
di quello quinquennale invocato dall’appellato. Cosicché, la cartella di pagamento
n.08020090005124117 501, notificata il DD/MM/2009, contenente il ruolo per omessi
versamenti IRAP e IVA relativi all’anno d’imposta 2005, non risulta affatto prescritta.