Sentenza 19/04/2021 n. 434 della Comm. Trib. Reg. Per La Toscana Sezione/Collegio 1

Sentenza del DD/MM/2021 n. 434 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana Sezione/Collegio 1
Intitolazione:
Nessuna intitolazione presente
Massima:
Nessuna massima presente

Testo:
La Direzione Regionale Toscana - Ufficio Grandi Contribuenti ha emesso in data DD MM 2016 un atto di irrogazione sanzioni n. TZBIROXX0001/2017 (notificato il DD MM 2017) derivante dalla "omessa regolarizzazione di fatture emesse dalla società E in regime di esenzione ex art. 10 D.P.R. n. 633/1972 con sanzioni pari ad € 435.806,66".
L'anno fiscale di riferimento, per i| presente giudizio è i| 2011.
L' atto di irrogazione delle sanzioni (notificato il DD MM 2017) trae origine dal P.V.C. delle Guardia di Finanza consegnato al C. O. G. M. in data DD MM 2016 redatto per gli anni di imposta dal 2011 al 2015. | rilievi descritti nel P.V.C. per le imposte dirette e l'IVA per l'anno 2011 sono stati definiti a seguito di adesione perfezionata in data DD MM 2016, ad esclusione delle violazioni descritte ai rilievi 2/IVA/2012 non collegate al tributo per cui l'Ufficio, ai sensi dell' art. 16 D.lgs. n. 471/1997 , ha emesso l'atto di contestazione TZBCOOXXX- 2016 per il 2011, al quale è seguito, visto il mancato accoglimento delle deduzioni difensive, l'atto di irrogazione su richiamato.
Le fatture contestate (e ritenute non regolarizzate) hanno ad oggetto le prestazioni (servizi) dati in "outsourcing" alla società E, e relative alla gestione di servizi/sistemi di pagamento elettronico. Le modalità concrete dei servizi resi (dalla emissione di carte di credito alla gestione di carte di credito ecc.) descritte dalle parti presenti nel giudizio costituiscono l'oggetto essenziale della controversia.
Secondo l'Ufficio il servizio fornito si è concretizzato nella messa a disposizione di un sistema informatico e di tutte le funzionalità necessarie per la gestione, da parte del C delle attività finanziarie connesse alla gestione delle carte di credito; parte contribuente non avrebbe, pertanto, affidato a E la gestione completa dei servizi finanziari in outsorcing. Ne è derivata la irrogazione della sanzione amministrativa dettata dall' art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471/1997 nella misura pari al 100% dell'imposta non applicata nelle fatture irregolari ricevute e registrate dal C nel corso del 2011 ( € 435.806,66).
Il C proponeva impugnativa dell'atto presso la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze per essere le operazioni rese da E soggette al regime di esenzione IVA ed eccepiva i seguenti profili di illegittimità:
a) illegittimità dell'atto per essere le operazioni rese da E soggette al regime di esenzione IVA;
b) illegittimità della sanzione irrogata per assenza del requisito della colpevolezza.
La Commissione Tributaria provinciale di Firenze con sentenza n. 39/2018 del DD MM 2019 accoglieva il ricorso e compensava le spese.
L'Ufficio Finanziario impugnava la decisione deducendo:
a) la nullità della sentenza per carenza assoluta ed apparenza della motivazione;
b) la inapplicabilità nella presente fattispecie del regime di esenzione IVA di cui all' art. 10 D.P.R. n. 633/1972 rimanendo la gestione delle attività finanziarie connesse alla gestione delle carte in capo al C e non riguardando l'attività la gestione completa dei servizi finanziari in outsourcing.
Secondo un orientamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia ( n. c-2/95 del 5 giugno 1997) le esenzioni devono essere interpretate restrittivamente e le condizioni per l'applicazione dell'esenzione sono costituite da: 1) la idoneità della prestazione a determinare modifiche giuridico - economiche nella sfera dei rapporti patrimoniali del cliente, e che il servizio nel suo insieme deve formare una prestazione finanziaria completa non essendo sufficiente che il servizio rappresenti solo "elemento di una prestazione finanziaria" : cfr. condizioni contrattuali punto 13 con limitazione di responsabilità incompatibile con l'effettuazione di un servizio completo di operazioni finanziarie; 2) la responsabilità del soggetto che rende la prestazione, mentre nel caso di specie è limitata al dolo o alla colpa grave con limiti di massimali e con profili che non si estendono agli elementi specifici ed essenziali delle operazioni (finanziarie) esenti, ma consistono in aspetti tecnici correlati al corretto funzionamento della piattaforma informatica messa a disposizione; quindi l'appellante richiamava alcuni orientamenti della giurisprudenza comunitaria corroborante le deduzioni formulate.
Né, aggiunge l'Ufficio appellante, è ravvisabile nella specie l'assenza di colpa ai sensi dell' art. 5 d.lgs. n. 472/1997 , atteso che la natura imponibile delle operazioni in argomento è chiaramente desumibile dalla lettura della documentazione negoziale, alla luce di principi comunitari conosciuti o conoscibili dal committente, visti anche i requisiti soggettivi del medesimo. (soggetto di grandi dimensioni i cui consorziati sono banche che svolgono attività finanziarie esenti ex art. 10, comma 1, n. 1 del d.p.r. n. 633/1972 .
Conclude l'Ufficio per la riforma della sentenza impugnata, dichiarando la legittimità dell'atto di irrogazione sanzioni Iva 2011, con condanna dell'appellata alle spese di lite. Con atto di controdeduzioni la parte contribuente eccepisce la infondatezza della pretesa tributaria in forza della sentenza n. 48/2017 pronunciata dalla C.T.P. della Val d'Aosta tra E e l'Agenzia delle Entrate. Sulla natura di "operazione finanziaria" di cui all' art. 10, n. 1 del d.p.r. n. 633/1972 in base al programma negoziale elaborato dalla società, negata dall' Amministrazione appellante ed affermata dalla parte appellata contribuente, si osserva da parte del C che E aveva svolto sempre e solo attività riconducibili alla cd. fase di Processing legittimamente trattate come operazioni esenti.
Deduce la parte contribuente che il G. M. ha affidato la complessiva gestione del servizio di Processing delle carte di credito ad E, la quale non si limita a mettere a disposizione una piattaforma informatica sulla quale lavorare, ma svolge in proprio tutte le funzioni e i servizi per i clienti del gruppo bancario e quest'ultimo non svolge al suo interno alcuno dei processi necessari alla gestione dei sistemi di pagamento elettronico ed essendo l' attività di E idonea a modificare la situazione patrimoniale dei clienti della banca.
Anche la responsabilità del servizio, osserva il C, è assunta in modo integrale da E (articoli 3 e 6 condizioni generali ed art. 7.7 della Proposta Tecnico Economica) e la medesima (responsabilità) non è limitata ai soli aspetti tecnici ma si estende alla corretta esecuzione del servizio.
E ha svolto esclusivamente il servizio di processing afferente alla concreta gestione dei servizi elettronici di pagamento, restando escluse le due attività collaterali (personalizzazione delle carte e gestione dell’ anagrafica), per cui ha gestito un servizio completo di gestione dell' intero processo concernente l'emissione e l'utilizzo delle carte di credito, gestito autonomamente e completamente da E, le cui operazioni incidono direttamente nella sfera giuridica dei clienti e dei terzi, la cui responsabilità è interamente a carico della medesima E mentre non vi è una mera messa a disposizione di un programma elettronico.
Tale interpretazione è stata confermata dalla decisione della Corte di Giustizia UE 5 giugno 1997 causa C-2/95 , pur evocata dall' Ufficio appellante, che in alcune Risoluzioni (133/E/2003 e 283/E/2009 ) ne ha adottato i principi interpretativi e che, nella presente fattispecie, avvalorano l'interpretazione della parte contribuente, mentre inconferente appare l' altra pronuncia della Corte di Giustizia 26 maggio 2016, causa C-607/2014 questione che non afferisce al servizio di carta di credito.
Sull' illegittimità della sanzione irrogata per assenza del requisito della colpevolezza nessuna sanzione per omessa regolarizzazione può essere contestata nei confronti dell'odierna parte appellata, non titolare di valutazioni di merito spettando ai verificatori valutare nel merito il comportamento fiscale della parte prestatrice ( Cass. 15774/2005 ) con conseguente non attribuibilità di alcuna colpevolezza al C (circolare Min. n. 180/E del 18 luglio 1998). Il comportamento tenuto da E è apparso, pertanto, al C del tutto conforme alle direttive impartite dall'Amministrazione Finanziaria con le Risoluzioni su richiamate, sicché sussistono i presupposti per l'operatività della causa di non punibilità di cui all' art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997 ed all' art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente con la necessità di disapplicare le sanzioni di cui all' art. 8 del d.lgs. n. 546/1992 e, visti gli orientamenti assunti dalla C.T.P di Firenze (39/3/2018) e dal giudice tributario valdostano (C.T.P. 48/2/2017 e CTR 22/1/2018 ), si conclude per il rigetto dell'appello, con conferma dell'illegittimità e/o infondatezza delle pretese sanzionatorie avanzate per il tramite dell'atto di irrogazione, sicché niente è dovuto in relazione ad esso. Con vittoria di spese e di compensi del presente giudizio. Con ulteriore memoria difensiva del DD MM 2020 la parte appellata eccepisce la infondatezza della pretesa in forza dell'efficacia riflessa del giudicato formatosi nei rapporti tra E e l'Agenzia delle Entrate ex art. 34 c.p.c. in conseguenza della sentenza n. 22/1/2018 del DD MM 2018 pronunciata dalla C.T.R. della Val d'Aosta (e passata in giudicato) tra E e l'Agenzia delle Entrate, atteso il rapporto di pregiudizialità - dipendenza tra la fattispecie conosciuta in tale giudizio e quella formante oggetto del presente giudizio. Accertato che nei rapporti tra E e l' Amministrazione Finanziaria non è dovuta l'IVA ( decisione della Val D'Aosta relativa al periodo di imposta nel 2012), tale accertamento sul modo di essere del rapporto non può che determinare i propri effetti anche nel presente giudizio, sicché la pretesa sanzionatoria avanzata nei confronti del COG ( C. O. M.) appare del tutto infondata per cui l'ente chiamato in giudizio non è tenuto a regolarizzare alcuna delle fatture ricevute da E, essendo correttamente individuato il regime I.V.a. dell'esenzione.
La Direzione Regionale Toscana - Ufficio Grandi Contribuenti emetteva in data DD MM 2016 un atto di irrogazione sanzioni n. TZBIROXX0001/2018 derivante dalla "omessa regolarizzazione di fatture emesse dalla società E in regime di esenzione ex art. 10 D.P.R. n. 633/1972 con sanzioni pari ad € 477.615,56".
L' anno fiscale di riferimento, per il presente giudizio è il 2012.
L'atto di irrogazione delle sanzioni (notificato il DD MM 2018) traeva origine dal P.V.C. delle Guardia di Finanza consegnato al C. O. G. M. in data DD MM 2016 redatto per gli anni di imposta dal 2011 al 2015. | rilievi descritti nel P.V.C. per le imposte dirette e l'IVA per l'anno 2012 sono stati definiti a seguito di adesione perfezionata in data DD MM 2016, ad esclusione delle violazioni descritte ai rilievi 2/IVA/2012 non collegate al tributo per cui l'Ufficio, ai sensi dell' art. 16 D.lgs. n. 471/1997 , ha emesso l'atto di contestazione TZBCOOXXX1 - 2017 per il 2012, al quale è seguito, visto il mancato accoglimento delle deduzioni difensive, l'atto di irrogazione su richiamato.
Le fatture contestate (e ritenute non regolarizzate) hanno ad oggetto le prestazioni (servizi) dati in "outsourcing" alla società E, e relative alla gestione di servizi/sistemi di pagamento elettronico. Le modalità concrete dei servizi resi (dalla emissione di carte di credito alla gestione di carte di credito ecc.) descritte dalle parti presenti nel giudizio costituiscono l'oggetto essenziale della controversia.
Secondo l'Ufficio il servizio fornito si è concretizzato nella messa a disposizione di un sistema informatico e di tutte le funzionalità necessarie per la gestione, da parte del Consorzio delle attività finanziarie connesse alla gestione delle carte di credito; parte contribuente non avrebbe, pertanto, affidato a E la gestione completa dei servizi finanziari in outsorcing. Ne è derivata la irrogazione della sanzione amministrativa dettata dall' art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471/1997 nella misura pari al 100% dell'imposta non applicata nelle fatture irregolari ricevute e registrate dal C nel corso del 2012 ( € 477.615,56).
Il Consorzio proponeva impugnativa dell'atto presso la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze per essere le operazioni rese da E soggette al regime di esenzione IVA ed eccepiva i seguenti profili di illegittimità: a) illegittimità dell'atto per essere le operazioni rese da E soggette al regime di esenzione IVA; b) illegittimità della sanzione
irrogata per assenza del requisito della colpevolezza.
La Commissione Tributaria provinciale di Firenze con sentenza n.637/2019 del DD MM 2019 accoglieva il ricorso e compensava le spese, sebbene sia nella motivazione che nel dispositivo, utilizzasse il termine rigetta anziché accoglie il ricorso. Tuttavia, su assenso di entrambe le parti, con decreto n. 647/1/2019 del DD MM 2019 la Commissione Tributaria Provinciale disponeva la correzione della sentenza.

L'Ufficio Finanziario impugnava la decisione deducendo: a) la nullità della sentenza per carenza assoluta ed
apparenza della motivazione;
b) la inapplicabilità nella presente fattispecie del regime di esenzione IVA di cui all' art. 10 D.P.R. n. 633/1972 rimanendo la gestione delle attività finanziarie connesse alla gestione delle carte in capo al C e non riguardando l'attività la gestione completa dei servizi finanziari in outsourcing. Secondo un orientamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia ( n. c-2/95 del 5 giugno 1997) le esenzioni devono essere interpretate restrittivamente e le condizioni per l'applicazione dell' esenzione sono costituite da: 1) la idoneità della prestazione a determinare modifiche giuridico - economiche nella sfera dei rapporti patrimoniali del cliente, e che il servizio nel suo insieme deve formare una prestazione finanziaria completa non essendo sufficiente che il servizio rappresenti solo "elemento di una prestazione finanziaria" : cfr. condizioni contrattuali punto 13 con limitazione di responsabilità incompatibile con l'effettuazione di un servizio completo di operazioni finanziarie; 2) la responsabilità del soggetto che rende la prestazione, mentre nel caso di specie è limitata al dolo o alla colpa grave con limiti di massimali e con profili che non si estendono agli elementi specifici ed essenziali delle operazioni (finanziarie) esenti, ma consistono in aspetti tecnici correlati al corretto funzionamento della piattaforma informatica messa a disposizione; quindi l'appellante richiama alcuni orientamenti della giurisprudenza comunitaria corroborante le deduzioni formulate.
Né, aggiunge l'Ufficio appellante, è ravvisabile nella specie l'assenza di colpa ai sensi dell' art. 5 d.lgs. n. 472/1997 , atteso che la natura imponibile delle operazioni in argomento è chiaramente desumibile dalla lettura della documentazione negoziale, alla luce di principi comunitari conosciuti o conoscibili dal committente, visti anche i requisiti soggettivi del medesimo. (soggetto di grandi dimensioni i cui consorziati sono banche che svolgono attività finanziarie esenti ex art. 10, comma 1, n. 1 del d.p.r. n. 633/1972 .
Conclude l'Ufficio, previa riunione dell'appello con quello iscritto all'RGA n. 1290/2019, per motivi di connessione oggettiva e soggettiva, di riformare la sentenza impugnata, dichiarando la legittimità dell'atto di irrogazione sanzioni Iva 2012, con condanna dell'appellata alle spese di giudizio di entrambi i gradi. Con atto di controdeduzioni la parte contribuente eccepisce la infondatezza della pretesa in forza dell'efficacia riflessa del giudicato formatosi nei rapporti tra E e l'Agenzia delle Entrate ex art. 34 c.p.c. in conseguenza della sentenza n. 22/1/2018 del DD MM 2018 pronunciata dalla C.T.R. della Val d'Aosta tra E e l'Agenzia delle Entrate, atteso il rapporto di pregiudizialità - dipendenza tra la fattispecie conosciuta in tale giudizio e quella formante oggetto del presente. Accertato che nei rapporti tra E e l'Amministrazione Finanziaria non è dovuta l'IVA ( decisione della Val D'Aosta relativa al periodo di imposta nel 2012), tale accertamento sul modo di essere del rapporto non può che determinare i propri effetti anche nel presente giudizio, sicché la pretesa sanzionatoria avanzata nei confronti del COG appare del tutto infondata e l' ente chiamato in giudizio non è tenuto a regolarizzare alcuna delle fatture ricevute da E, essendo in esse correttamente individuato il regime i.v.a. dell' esenzione. La parte appellata controdeduceva, inoltre, sulla carenza di motivazione eccepita dall' Amministrazione nei confronti della sentenza di primo grado visto che la impugnata sentenza aveva fatto riferimento, nella motivazione, alla medesima questione oggetto del presente giudizio seppure riferita all'anno fiscale 2011 ( sent. C.T.P. di Firenze n. 39/1 II/2018), mentre la sentenza della C.T.R. Val D'Aosta (passata in giudicato) aveva ad oggetto le prestazioni di servizi rese da E in favore del C, nel giudizio da quest' ultimo avviato avverso l'avviso di accertamento con il quale era stato preteso il pagamento dell' I.V.A. e delle relative sanzioni e cogliendo il rapporto di pregiudizialità - dipendenza che lega il rapporto dedotto nel giudizio valdostano con quello sottoposto alla cognizione del giudice tributario di primo grado fiorentino. Ne derivava che la motivazione del detto giudice di primo grado aveva reso conoscibile la ratio decidendi. Sulla natura di "operazione finanziaria" di cui all' art. 10, n. 1 del d.p.r. n. 633/1972 in base al programma negoziale elaborato dalla società negata dall' Amministrazione appellante ed affermata dalla parte appellata contribuente, si osserva da parte del C che E aveva svolto sempre e solo attività riconducibili alla cd. fase di Processing legittimamente trattate come operazioni esenti. Deduce la parte contribuente che il GM ha affidato la complessiva gestione del servizio di Processing delle carte di credito ad E, la quale non si limita a mettere a disposizione una piattaforma informatica sulla quale lavorare, ma svolge in proprio tutte le funzioni e i servizi per i clienti del gruppo bancario e quest'ultimo non svolge al suo interno alcuno dei processi necessari alla gestione dei sistemi di pagamento elettronico ed essendo l' attività di E idonea a modificare la situazione patrimoniale dei clienti della banca.
Anche la responsabilità del servizio, osserva il C, è assunto in modo integrale da E (articoli 3 e 6 condizioni generali ed art. 7.7 della Proposta Tecnico Economica) e la medesima (responsabilità) non è limitata ai soli aspetti tecnici ma si estendeva alla corretta esecuzione del servizio.
E ha svolto esclusivamente il servizio di processing afferente alla concreta gestione dei servizi elettronici di pagamento, restando escluse le due attività collaterali (personalizzazione delle carte e gestione dell'anagrafica), per cui ha gestito un servizio completo di gestione dell' intero processo concernente l'emissione e l'utilizzo delle carte di credito, gestito autonomamente e completamente da E, le cui operazioni incidono direttamente nella sfera giuridica dei clienti e dei terzi, la cui responsabilità è interamente a carico della medesima E mentre non vi è una mera messa a disposizione di un programma elettronico.
Tale interpretazione è stata confermata dalla decisione della Corte di Giustizia UE 5 giugno 1997 causa C-2/95 , pur evocata dall'Ufficio appellante che, in alcune Risoluzioni (133/E/2003 e 283/E/2009 ) ne ha adottato i principi interpretativi e che , nella presente fattispecie, avvalorano l'interpretazione della parte contribuente, mentre inconferente appare l' altra pronuncia della Corte di Giustizia 26 maggio 2016, causa C-607/2014 questione che non afferisce al servizio di carta di credito.
Sull' illegittimità della sanzione irrogata per assenza del requisito della colpevolezza nessuna sanzione per omessa regolarizzazione può essere contestata nei confronti dell'odierna parte appellata, non titolare di valutazioni di merito e spettando agli organi competenti valutare nel merito il comportamento fiscale della parte prestatrice ( Cass. 15774/2005 ) con conseguente non attribuibilità di alcuna colpevolezza al C (circolare Min. n. 180/E del 18 luglio 1998).
Il comportamento tenuto da E è apparso, pertanto, al C del tutto conforme alle direttive impartite dall'Amministrazione Finanziaria con le Risoluzioni su richiamate, sicché sussistono i presupposti per l'operatività della causa di non punibilità di cui all' art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997 ed all' art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente con la necessità di disapplicare le sanzioni di cui all' art. 8 del d.lgs. n. 546/1992 e, visti gli orientamenti assunti dalla C.T.P di Firenze (39/3/2018) e dal giudice tributario valdostano (C.T.P. 48/2/2017 e CTR 22/1/2018 passata in giudicato),
si conclude per il rigetto dell' appello, con conferma dell' illegittimità e/o infondatezza delle pretese sanzionatorie avanzate per il tramite dell' atto di irrogazione sicché niente è dovuto in relazione ad esso. Con vittoria di spese e di compensi del presente giudizio.
3. Con successiva memoria l'Amministrazione deduce in ordine all' efficacia riflessa del giudicato della sentenza della C.T.R. Val D' Aosta 22/2018 , essendo diversi i soggetti coinvolti (società che ha emesso le fatture e Direzione Regionale Agenzia Entrate Regione Val D' Aosta e società che ha ricevuto le fatture e Direzione Regionale Regione Toscana). Vieppiù l'eccezione di giudicato esterno, secondo gli orientamenti della Corte di Cassazione, è infondata sulla scorta della giurisprudenza unionale che non permette la perdita delle risorse comunitarie a causa del formarsi di un giudicato esterno. Non sussiste, inoltre, una pregiudizialità in senso tecnico giuridico ma al più un antecedente logico giuridico, dovendo la pregiudizialità - dipendenza derivare da norme di legge. Infine, ai sensi degli artt. 61 e 29 d.lgs. n. 546/1992 , visti i motivi di connessione oggettiva e soggettiva, l'Amministrazione chiede la riunione dei due giudizi e la riforma delle due sentenze del giudice territoriale di primo grado, dichiarando la legittimità degli atti di irrogazione delle sanzioni per l'IVA 2011 e 2012. Con ulteriore memoria la parte contribuente insiste per l'efficacia del giudicato, stante l'identicità delle prestazioni ripetute negli anni e la loro fonte unitaria nel contratto sottoposto al vaglio dei giudici valdostani.


In via preliminare va disposta, ai sensi degli artt. 61 e 29 d.Igs.

n. 546/1992

, la riunione dei due giudizi (1290/2019 e 868/2020) visti motivi di connessione soggettiva ed oggettiva.

In ordine alla richiamata efficacia del giudicato esterno va disattesa la richiesta della parte contribuente, atteso che, siccome correttamente eccepito dall' Amministrazione, l'eccezione di giudicato esterno è infondata sulla scorta della giurisprudenza unionale, che non permette la perdita della risorsa comunitaria a causa del formarsi di un giudicato esterno (cfr. Cass. n. 4063/2019 , Corte giust. UE sez. 2 n. 2 del 2009 nonché Cass. 8855/2016 ). Nel merito gli appelli dell'Amministrazione sono infondati. Le fatture contestate (e ritenute non regolarizzate) hanno ad oggetto le prestazioni (servizi) dati in "outsorcing" alla società E, e relative alla gestione di servizi/sistemi di pagamento elettronico. Secondo l'Amministrazione Finanziaria il C. O. G. M. non avrebbe affidato ad E la gestione completa dei servizi finanziari in outsourcing, presupposto necessario per la corretta applicazione del regime di esenzione IVA, sicché la gestione delle attività finanziarie connesse alla gestione delle carte di credito rimane affidato al C, atteso che l'attività posta in essere da E non copre interamente le operazioni di pagamento. Il C, di converso, ritiene che, visti gli accordi conclusi tra il C ed E, quest' ultima provvede alla fase di emissione delle carte di credito, alla fase di "account", alla fase di autorizzazione alle transazioni ed al modello di "interchange", e svolge in proprio tutte le funzioni ed i servizi per i clienti relative ai sistemi di pagamento delle Carte di Credito. In ordine alla carenza di motivazione sollevata dall' Amministrazione, ai sensi dell' art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546/1992 , la motivazione della sentenza deve contenere la "succinta esposizione dei motivi in fatto ed in diritto", in sintonia con quanto disposto dall' art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. , secondo cui la sentenza deve contenere "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Pertanto non è richiesta al giudice una estesa motivazione, né occorre prendere in considerazione ogni allegazione ed argomentazione delle parti. Nelle sentenze impugnate ( n.637/2019 e n. 39/2019) il giudice di primo grado (Commissione Tributaria Provinciale di Firenze) ha affermato che è meritevole di condivisione quanto statuito dal Giudice Tributario della Val D' Aosta - CTP 48/2017 e CTR 22/2018 - ed inoltre che la società E "svolgeva in proprio tutte le funzioni ed i servizi per i clienti relative ai sistemi di pagamento delle carte di credito". Nel merito i giudizi attengono la questione relativa al contratto afferente la "gestione dei servizi di pagamento associati alle carte di credito emesse. dalla banca" da identificare nel C. O. G. M.. In specie la l'esenzione dall' imposta IVA, ai sensi dell' art. 10 , comma 1, n. 1 d.p.r. 633/1972 ha ad oggetto le "prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento: l' assunzione di impegni di natura finanziaria, l' assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi di pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 , le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta". La detta norma recepisce nell' ordinamento italiano l'art. 13 parte B lett. d) punti 3-5 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE , in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari- Sistema comune d' imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme. L' art. 13, parte B, lett. d) della sesta direttiva prevede che "fatte salve altre disposizioni comunitarie , gli Stati membri esonerano , alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:,,,,,,3) le operazioni , compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali ad eccezione del recupero dei crediti". Nella interpretazione della detta normativa questo Collegio ritiene di non dissentire da quanto statuito dalla Commissione Tributaria Regionale Val D' Aosta (22/2018 ). Secondo la Corte di Giustizia UE, ai sensi della sentenza del 5 giugno 1997 - causa C-2/95, l'art. 13 parte B, lett. d), punti 3 e 5, della sesta direttiva 77/388 , in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che l' esenzione prevista da queste disposizioni per quanto concerne varie operazioni bancarie non è soggetta alla condizione che queste ultime siano effettuate da un certo tipo di istituti di credito o di persona giuridica , né dipende dalla loro modalità di effettuazione , elettronica o manuale, in tutto o in parte. Infatti, secondo la Corte di Giustizia, da un lato dette disposizioni definiscono le operazioni esenti in funzione della natura delle prestazioni di servizi fornite e non in funzione del prestatore o del destinatario del servizio e, dall' altro, non operano alcuna distinzione in base alla maniera concreta di effettuazione del servizio stesso. L'esenzione ex art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5, della sesta direttiva 77/388 non è poi soggetta, secondo la detta giurisprudenza eurounitaria, alla condizione che la prestazione sia effettuata da un istituto di credito che intrattenga rapporti con il cliente finale della banca. Non osta, infatti, all' esenzione di un'operazione il fatto che quest' ultima, sia effettuata da un terzo, ma si presenti per il cliente finale della banca come una prestazione della medesima. Per essere qualificate come operazioni esenti ai sensi dell' art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5, e dell' allegato F, punti 13 e 15 , della sesta direttiva 77/388 , i servizi forniti da un centro informatico nell'ambito di operazioni concernenti giroconti e pagamenti, di quelle relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli, nonché nell'ambito di operazioni relative alla gestione dei depositi e dei contratti di acquisto e di credito, devono formare un insieme distinto, visto nella sua globalità, che sia idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali dei suddetti servizi. Secondo la Corte occorre, a tal fine, distinguere il servizio esente, ai sensi della direttiva, dalla diversa ipotesi di fornitura di una mera prestazione materiale o tecnica, quale la messa a disposizione della banca di un sistema informatico. A tale riguardo assume rilievo dirimente il grado di responsabilità del centro informatico nei confronti delle banche, ed in particolare la verifica in concreto della natura della predetta responsabilità, vale a dire se questa sia limitata agli aspetti tecnici o si estenda di converso agli elementi specifici ed essenziali delle operazioni. La materia è stata oggetto dell' interpello n. 205/E/2001 adottato dall' Agenzia delle Entrate in data 10 dicembre 2001. L'Agenzia delle Entrate , con riferimento alla citata sentenza della Corte di Giustizia UE ha affermato che: "la Corte chiarisce che , nel caso di affidamento a terzi ( es. centro informatico) dell' esecuzione delle operazioni in parola, per aversi l' esenzione non è sufficiente che il servizio fornito sia un elemento indispensabile alla realizzazione di una prestazione finanziaria esente, bensì è necessario che lo stesso costituisca un insieme distinto nella sua globalità, idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali delle operazioni per le quali è espressamente prevista l'esenzione; in particolare , per quanto concerne i servizi relativi ai giroconti, la Corte ha ritenuto che tali servizi devono essere idonei ad operare trasferimenti di fondi e ad implicare modifiche giuridiche ed economiche. Pertanto, a giudizio della stessa Corte, non sono esenti da IVA i servizi concernenti "la fornitura di una semplice prestazione materiale o tecnica, come mettere a disposizione della banca del centro di informatica nei confronti delle banche clienti; occorrerà, infatti valutare se tale responsabilità è limitata agli aspetti tecnici delle prestazioni fornite ovvero si estenda alla corretta esecuzione delle operazioni bancarie. Infatti è ben differente la fattispecie in cui il prestatore del servizio possiede le unità centrali di elaborazione e si limita a metterle a disposizione delle banche clienti, le quali le utilizzano tramite i propri terminali, dal caso in cui la società di servizi informatici interviene nelle procedure di esecuzione delle operazioni bancarie e le effettua direttamente modificando situazioni giuridiche ed economiche e garantendone la corretta esecuzione". Pertanto secondo l'orientamento condivisibile dell'Agenzia delle Entrate, le operazioni di giroconto, poste in essere da un terzo nell' interesse di una banca, rientrano negli ambiti operativi dell' esenzione IVA prevista dal detto art. 10 n. 1, ove il servizio non si limiti a mettere a disposizione della banca un sistema informatico, mediante una fornitura materiale o tecnica, ma il terzo prestatore del servizio: a) sia in grado di modificare, mediante operazioni di trasferimento di fondi, i conti correnti dei clienti della banca interessati con operazioni di accredito e di addebito; b) si assuma la responsabilità della corretta esecuzione delle operazioni bancarie, senza limitarsi a rispondere della correttezza di singoli aspetti tecnici del servizio. Nella specie la Commissione ritiene, in applicazione dei menzionati criteri, che il GM aveva affidato la complessiva gestione del servizio di processing delle carte di credito ad E, la quale non si limitava a mettere a disposizione una piattaforma informatica sulla quale lavorare, ma svolgeva in proprio tutte le funzioni ed i servizi per i clienti del gruppo bancario e quest'ultimo non svolgeva al suo interno nessuno dei processi necessari alla gestione dei sistemi di pagamento elettronico, ed essendo l'attività di E idonea a modificare la situazione patrimoniale dei clienti della banca. Inoltre la responsabilità del servizio era assunto in modo integrale da E (articolo 3 e 6 condizioni generali ed art. 7.7. della proposta tecnico economica) e la medesima responsabilità non era limitata ai soli aspetti tecnici ma si stendeva alla corretta esecuzione del servizio, anche nel caso di eventuale subappalto dei servizi a terzi. Oltre a ciò la società E, ai sensi dell'art. 13 delle citate condizioni generali di contratto, si assume la responsabilità, nei confronti del C, per i danni, inclusi quelli derivanti da eventuali pretese di terzi, originati da azioni, omissioni o comportamenti compiuti dalla società stessa con dolo o colpa grave ovvero in violazione di norme di ordine pubblico. A carico di E s.p.a. restano, inoltre, penali per il mancato raggiungimento dei livelli di servizio definiti dal contratto, indipendentemente dall' accertamento dell'esistenza e dell'entità del danno sofferto in concreto dal C, nei limiti del 4% annuo del corrispettivo corrisposto dal C per il medesimo anno. In conseguenza di quanto suddetto si può statuire che le obbligazioni assunte da E s.p.a. verso il C hanno ad oggetto gli elementi specifici ed essenziali delle operazioni di pagamento e di giroconto, definiti secondo i parametri della richiamata giurisprudenza eurounitaria, sussumibili nella norma di esenzione IVA di cui all' art. 10 n. 1 d.p.r. n. 633/1972 . Ne deriva, previa la riunione degli stessi, che gli appelli (n. 1290/2019 e 868/2020) proposti dall' Agenzia delle Entrate sono infondati e sono da respingere, con conferma delle sentenze impugnate. Vanno compensate le spese
processuali ritenuta l'insussistenza di pronunce definitive sulla questione.
PQM
La Commissione, previa la riunione degli stessi, dichiara che gli appelli (n. 1290/2019 e 868/2020) proposti dall' Agenzia delle Entrate sono infondati e sono da respingere, con conferma delle sentenze impugnate. Vanno compensate le spese processuali.
Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del DD MM 2020.