Sentenza 4077/2021 della Commissione Tributaria Regionale Di Lombardia Sezione 11

REG.GENERALE
N° 2058/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LOMBARDIA SEZIONE 11 riunita con l'intervento dei Signori:
giu1 Presidente giu2 Relatore giu3 Giudice
N° 4077/2021
ha emesso la seguente fi
SENTENZA
- sull'appello n. 2058/2021
depositato il DD/MM/2021
- avverso la pronuncia sentenza n. 3019/2020 Sez:3 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di MILANO
contro:
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE Il Di MILANO
VIA UGO BASSI, 6/8 20159 MILANO
proposto dall'appellante:
ZG SSD SRL
XXX

rappresentato da:
PFM
XXX
difeso da:
FD
XXX
Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D043D02511 IRES-NON COMMER 2015
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D043D02511 IVA-OP.ESCLUSE 2015 AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9D043D02511 IRAP 2015 PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE n° T9DC03D00398/19 IRES-ALTRO PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE n° T9DC03D00398/19 IVA-ALTRO PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE n° T9DC03D00398/19 IRAP

FATTO

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso proposto da ZG
SSD SRL avverso l’avviso di accertamento n.
T9D0043D02511/2019, emesso per l’anno d’imposta 2015,
con cui l’Ufficio ha accertato un
maggior reddito imponibile ai fini II.DD. ed IVA a seguito della rettifica di alcuni ricavi da
istituzionali a commerciali con conseguenti maggiori imposte ai fini IRAP ed Iva (con
interessi e sanzioni), nonché l’atto di contestazione n. T9DCO3D00398/2019 con cui
l'Ufficio ha sanzionato l’omesso versamento dell’IVA dovuta (norme violate artt. 27 e 33
DPR n. 633/72) con irrogazione di sanzione ex art. 13, comma 1, del D.Igs. n. 471/1997 .
Appella la contribuente censurando la sentenza impugnata nel merito; inoltre, chiede
l'annullamento dell’avviso di accertamento per le ragioni esposte nel giudizio di primo grado.
Conclude, quindi, per l'accoglimento dell'appello.
In via subordinata chiede in parziale annullamento dell’avviso di accertamento impugnato con riconoscimento di una quota parte dei proventi derivanti dai campus estivi quali ricavi proventi da attività svolte in diretta
attuazione delle finalità istituzionali.
Con compensazione delle spese legali.
Si costituisce l’Ufficio ribadendo le ragioni esposte nel giudizio di primo grado e
controdeducendo sui motivi di gravame. Conclude per il rigetto dell’appello con vittoria di
spese.


La causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti e decisa nella camera di consiglio
svoltasi in via telematica, con adeguata tecnologia, non avendo nessuna delle parti insistito,
nei due giorni liberi antecedenti all’odierna camera di consiglio, per la discussione ex art. 27
del d.l. n. 137/2020.
DIRITTO

La vicenda trae origine con l’impugnazione da parte di ZG (SS
D ‘SRL) dell’avviso di accertamento n.
T9D0043D02511/2019, emesso per l’anno d’ imposta 2015, con cui |’ Ufficio ha accertato un
maggior reddito imponibile ai fini II.DD. ed IVA a seguito della rettifica di alcuni ricavi da
istituzionali a commerciali con conseguenti maggiori imposte ai fini IRAP ed Iva (con
interessi e sanzioni), nonché dell’atto di contestazione n. T9DCO3D00398/2019 con cui
l’Ufficio ha sanzionato l’omesso versamento dell'IVA dovuta (norme violate artt. 27 e 33
DPR n. 633/72) con irrogazione di sanzione ex art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 471/1997 .
Più nel dettaglio, l'Ufficio ha accertato un maggior reddito imponibile, ai fini II.DD. ed IVA,
a seguito della rettifica di alcuni ricavi giudicandoli di natura commerciali anziché
istituzionali come ritenuto dalla contribuente, recuperando a tassazione le imposte dovute per
IRES, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni; mentre con l'atto di contestazione l'Ufficio ha
applicato la sanzione minima per omesso versamento IVA ai sensi dell'art. 13 c.1 D.Lgs.
471/97.

La CTP ha rigettato il ricorso, con compensazione delle spese, affermando che «l'attività
sportiva istituzionale effettuata dalla società ricorrente durante l'anno scolastico, si
differenzia notevolmente da quella posta in essere durante i c.d. campus estivi, sia per la
natura di questi ultimi, sia per la diversità di orari giornalieri e scopi delle parti contrattuali.
Mentre per l'attività sportiva istituzionale effettuata nel corso dell'anno non vi sono dubbi di
sorta; per i campus estivi appare prevalente lo scopo dell'intrattenimento dei ragazzi (con
una durata che copre quasi l'intera giornata, mensa compresa) probabilmente per soddisfare
più l'esigenza dei loro genitori impegnati nelle rispettive attività lavorative, tant'è che sono
esclusi i fine settimana. Sicché, la prevalenza della natura dell'intrattenimento dei ragazzi -
sia pure sotto forme di gioco, di riposo, di pranzo e di svago- fa venir meno la natura
prettamente "sportiva istituzionale" propria della società ricorrente, che proprio nel periodo
in cui sono chiuse le scuole, offre questo servizio in concorrenza con altre strutture similari
presenti sul mercato».
La contribuente propone appello sostenendo che le attività erogate debbano considerarsi
rientranti nelle finalità istituzionali della SSD e, quindi, non
commerciali.
Con particolare riferimento ai campus estivi per ragazzi, la contribuente
aggiunge che esse debbano considerarsi attività di “gioco, riposo, pranzo e svago” e, quindi,
i relativi ricavi debbano considerarsi proventi da attività svolte in diretta attuazione delle
finalità istituzionali. A tal proposito, controparte deduce che il CONI promuove e sostiene
iniziative di campus per ragazzi e che le attività vengono erogate da educatori tecnico-sportivi
e laureati in scienze motorie.

L’Ufficio ripropone le controdeduzioni eccepite in primo grado.
L’appello è infondato. La società oggi appellante rientra nella categoria specifica degli enti non commerciali e
beneficia del particolare regime di favore previsto per le società/associazioni sportive
dilettantistiche.
L’adesione ai regimi fiscali sanciti dal TUIR in materia di enti non
commerciali impone ai soggetti destinatari il rispetto di determinati requisiti nonché il rispetto
di ben precisi obblighi, al venir meno dei quali cessano le previste agevolazioni fiscali.
Inoltre,
il regime di esenzione di tassazione delle attività esercitate nei confronti degli associati/soci
che rientrano tra i fini istituzionali perseguiti delle associazioni/società, si applica solo quando
l’ente non abbia effettivamente per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciale.
Le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali, ancorché non perseguano il
fine di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale e sono
riconducibili, in quanto società di capitali, nell'ambito dell’art. 73, comma I, lett. a), del
TUIR.
Per il reddito delle società sportive dilettantistiche, in forza dell’art. 90, comma 1, della
legge n. 289 del 2002, “Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398 , e successive
modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive
dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di
capitali senza fine di lucro” e, quindi, si applica alle societa sportive dilettantistiche anche la
disposizione di cui all’ art. 148, comma 3, del TUIR .
La disposizione citata stabilisce, in sostanza, la non rilevanza fiscale di corrispettivi specifici
versati dagli associati e dagli altri soggetti ivi menzionati, compresi i “tesserati dalle rispettive
organizzazioni nazionali”, in favore di enti associativi con particolari finalita.
Per beneficiare
di detta norma agevolativa le societa sportive dilettantistiche, al pari delle associazioni
sportive dilettantistiche, devono integrare le clausole statutarie di cui al citato art. 90 della
legge n. 289 del 2002, con quelle previste dal comma 8 dell’articolo 148 del TUIR .
Ai fini IRES, l’attività posta in essere dagli enti associativi va opportunamente differenziata
in attività esterna (nei confronti di terzi, la quale rimane al di fuori della sfera applicativa
dell’ art. 148 del TUIR ed assume generalmente qualificazione commerciale) e attività interna
(nei confronti degli associati, che se svolta in conformità alle finalità istituzionali è
qualificabile come non rilevante ai fini IRES a meno che, a fronte di essa, non siano percepiti
corrispettivi specifici che danno diritto a prestazioni ulteriori rispetto a quelle correlate al
pagamento della quota associativa).
In ogni caso, nei confronti delle associazioni e società
sportive dilettantistiche trova applicazione l’ulteriore agevolazione prevista dal comma 3
dello stesso art. 148 (una disposizione analoga ai fini IVA è contenuta nell’art. 4, comma 4,
del DPR 633/72) secondo cui non si considerano commerciali le attività svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei
confronti di soci, associati, partecipanti, iscritti o nei confronti di altre associazioni che
svolgono identica attività ed appartenenti alla medesima organizzazione locale o nazionale.
Per poter usufruire di questa ulteriore agevolazione è però necessario che le
associazioni/società sportive dilettantistiche accolgano nei propri statuti, redatti nella forma
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, i seguenti contenuti
obbligatori ai sensi dell’ art. 90 L. 289/2002 : 1) assenza di fini di lucro; 2) rispetto dei principi
di democrazia interna; 3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche compresa
l’attività didattica e per l’avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e
associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina; 5) gratuità degli incarichi degli
amministratori; 6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle
società e delle associazioni; 7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI,
nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali del CONI o alle
discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportive riconosciuti dal CONI,
anche su base regionale.
Nel caso di specie, come rilevato dal Giudice di primo grado, l’attività di campus estivo ha
una finalità principalmente ricreativa e, in quanto tale, non è riconducibile nell’alveo delle
finalità della SSD, ossia l'insegnamento e la pratica multisportiva sia
a livello agonistico sia non agonistico.
A favore di questa qualificazione dell’attività di
campus estivo depongono le seguenti circostanze: l’organizzazione dei corsi esclusivamente
nel periodo di chiusura delle scuole, lo svolgimento di attività prettamente ludiche, l’orario giornaliero (08,00 — 17,00) con possibilità di usufruire del servizio di mensa, nonché il
mancato espletamento delle attività nei fine settimana.
La condanna alle spese del presente grado di giudizio segue la regola della soccombenza.
Spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
la Commissione tributaria regionale rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di
primo grado.
Condanna la contribuente alla refusione delle spese del presente grado giudizio che si
liquidano complessivamente in € 1500,00, oltre spese generali nella misura del 15%.
Milano , DD MM 2021 . IL RELATORE giu2 IL PRESIBENTE giu1