Sentenza 4601/2021 della Commissione Tributaria Regionale Per Il Lazio Sezione 07

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Commissione Tributaria Regionale per il LAZIO Sezione 07 con la seguente composizione collegiale:
giu1 Presidente giu2 Relatore giu3 Giudice

in data DD/MM/2021 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull’istanza di riassunzione dell’appello n..3121/2021
proposto da
GS Srl - NN

Difeso da
RN- NN
ed elettivamente domiciliato presso RN
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo N.36 00100 Roma RM

elettivamente domiciliato presso [email protected]. it
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 287/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 44 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK30351051107 IRES-ALTRO 2006

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK30351051107 IVA-OPERAZIONI ESCLUSE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK30351051107 IRAP 2006

Fatti di causa
La societa GS SRL impugnava un avviso di accertamento per IRES, IRAP e
IVA relativo al periodo di imposta dell'esercizio 2006,
con cui venivano disconosciuti costi
derivanti da fatture di acquisto emesse dalla società M SRL per operazioni
soggettivamente inesistenti, nonché l'indebita deduzione di componenti negativi di
reddito riconducibili alla quota di ammortamento dell'avviamento relativo all'acquisto di
tre rami di azienda.
La CTP di Roma rigettava il ricorso, con sentenza confermata dalla CTR del Lazio.

La
pronuncia del giudice di appello è stata cassata con rinvio (Cass., Sez. VI, 30 aprile
2018, n. 10394), in accoglimento dei tre motivi.di ricorso, con cui era stato dedotto sotto
il profilo di cui all'

art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.

il difetto assoluto di motivazione
in ordine alla censura di difetto di motivazione dell'atto impugnato quanto al recupero
delle imposte dirette, alla illegittimità della detrazione IVA in ordine alla indeducibilità dei
costi inerenti all'avviamento commerciale, nonché in ordine alla qualificazione di
«cartiera» del soggetto emittente.
A seguito di riassunzione, la

CTR del Lazio, con sentenza in data 5 febbraio 2019

, ha
accolto il.ricorso, ritenendo che l'Ufficio non ha dato giustificazione delle riprese a
tassazione contestate dalla società contribuente, evidenziando come l'amministrazione
finanziaria, in caso di prestazioni soggettivamente inesistenti, aveva l'onere di provare,
oltre che l'inesistenza della prestazione, anche la conoscenza da parte del committente
della sostanziale inesistenza del contraente emittente.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Ufficio per due motivi. Ha
resistito con controricorso la società contribuente, ulteriormente illustrato da memoria.
La

Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 6369 del 2021

accoglieva il primo
motivo del ricorso e dichiarava assorbito il secondo motivo, cassava la. sentenza
impugnata e rinviala alla Commissione Tributaria Regionale in altra composizione anche
per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Secondo la Corte di Cassazione nella specie, la motivazione dell'annullamento dell'atto
impugnato si riferisce alla sola ripresa IVA in relazione alle fatture soggettivamente
inesistenti emesse dalla società M SRL («l'amministrazione finanziaria, se contesta
che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, ha poi l'onere di
provare [..] anche la consapevolezza del destinatario [..] orbene la cassazione ha
espressamente evidenziato che [...] proprio tale inadeguatezza probatoria [...] ha
inficiato la sentenza di questa CTR»), mentre nulla riferisce circa la deduzione
dell'avviamento delle aziende acquistate dalla contribuente, il cui esame deve ritenersi
completamente omesso; con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e
pronunciato.

La società GS s.r.l.-ha provveduto a riassumere il giudizio chiedendo
l'annullamento dell'atto di accertamento impugnato
con vittoria di spese ed onorari di
tutti i.gradi del giudizio.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. 1 di Roma chiedendo che venisse
confermata la legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento TK3 035105107/2011.
Con vittoria di spese.


All'udienza dell’DD MM 2021 il Collegio ha riservato la decisione.


Ragioni della decisione
Il Collegio, nella Camera di Consiglio, udito il relatore, esaminate e valutate le
argomentazioni addotte dalla parte appellante e la documentazione prodotta in atti,
verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato,
sciogliendo la riserva, e pronunciando a seguito dell'Ordinanza della Corte di Cassazione
n. 6369 del 2021 ritiene che l'appello proposto dalla società GS s.r.l.- sia
infondato e non possa essere accolto per le ragioni di cui si dirà.
1.= In via preliminare, va qui precisato che la parte dell’accertamento oggetto del
presente giudizio relativo al recupero dell'IVA è stata definitivamente annullata dalla
sentenza n. 483/2019 , pronunciata a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n.
10394 del 2018.
La sentenza n. 483 del 2019 ha ritenuto che l'Ufficio non ha dato
giustificazione delle riprese a tassazione contestate dalla società contribuente,
evidenziando come l'amministrazione finanziaria, in caso di prestazioni soggettivamente
inesistenti, ha l'onere di provare; oltre che l'inesistenza della prestazione, anche la
conoscenza da parte del committente della sostanziale inesistenza del contraente
emittente.
Pertanto, il presente giudizio verte semplicemente sulla seconda parte dell'atto di
accertamento relativa al recupero di IRES ed IRAP.
Rispetto a questo profilo dell'avviso di accertamento la Corte di Cassazione con
l'ordinanza n. 6369 del 2021 ha cassato la sentenza impugnata per mancanza di
motivazione dato che la CTR del Lazio nell’annullare l’atto impugnato nella sua totalità
non ha indicato le ragioni per le quali il recupero di IRES e IRAP fosse illegittimo.
Infatti l'avviso di accertamento oggetto di causa, oltre alle contestazioni sull'IVA,
imputava alla società GS srl l’indebita deduzione di componenti negativi per €
36.140,00, riconducibili all'ammortamento dell'avviamento iscritto in bilancio.e relativo
all'acquisto, a titolo oneroso, di tre rami di azienda, riferiti alla data del DD/MM/2006.
2.= Pertanto, in questa sede, rimane di accertare se l'Ufficio finanziario ha dato prova
che l'acquisto oggetto del presente giudizio abbia avuto ad oggetto un complesso di beni
di per se non idonei a garantire la produzione e lo scambio di beni e servizi, e/o se il
contribuente ha dimostrato di aver acquistato un ramo di azienda volta allo svolgimento
di un'attività commerciale.
Ora, dagli atti di causa risulta con chiarezza che.i beni acquistati dalla società G SDA
srl non siano idonei a rappresentare la cessione di un ramo di azienda.
Come
correttamente ha chiarito l'Ufficio finanziario “(....) le autorizzazioni commerciali cedute
avevano ad oggetto “l’attività.di commercio di cui alle tabelle alimentari e non alimentari,
relative ad ortofrutta, carne, pane, banco taglio freschi a libero servizio, surgelati,
scatolame”, mentre la. società acquirente svolgeva attività di commercio di prodotti di
profumeria, gestendo.i negozi con il marchio “Acqua e Sapone” in diverse regioni.
Per
quanto riguarda invece i beni mobili, erano state ceduti esclusivamente le scaffalature e
non prodotti destinati alla rivendita.
Inoltre, dalle cessioni erano stati esclusi i debiti ed i
crediti rimasti, insieme ai contratti di fornitura e somministrazione, in capo alle venditrici.
Infine, a distanza di alcuni mesi dall’acquisizione, erano stati stipulati nuovi contratti di
lavoro nei confronti di tre dipendenti già alle dipendenze delle imprese cedenti, in
contrasto con il disposto dell' art. 2112 c.c. (...)”
Appare dunque chiaro, dallo stesso contratto di cessione e dagli accertamenti effettuati
dalla Guardia di Finanza e riportati dal pvc del DD MM 2011, che gli elementi
caratterizzanti il trasferimento di un ramo di azienda non sono stati trasferiti: non sono
stati trasferiti i debiti ed i crediti, non sono stati trasferiti i contratti di somministrazione,
non sono stati trasferiti i contratti di alcun lavoratore alle dipendenze del ramo di azienda
che si pretende trasferito.
3.= La contribuente da parte sua non ha data dimostrazione che i beni acquistati fossero
funzionali all'esercizio dell'attività commerciale e non ha tenuto conto che elemento
costitutivo della cessione del ramo di azienda prevista dall' art. 2112 c.c. è l'autonomia
funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo — già al momento dello
scorporo dal complesso cedente — di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri
mezzi e quindi di svolgere (autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da
parte del cessionario) il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito
dell'impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto
di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti (Cass. 19/1/2017,
n. 1316).
Per queste stesse ragioni appare per altro del tutto insufficiente il rilievo prospettato dalla
contribuente secondi cui “(...) Quando si acquisisce una licenza, si acquisisce la possibilità
di. esercitare u na data attività di commercio al dettaglio in un dato luogo, cui sono
collegate determinate potenzialità di vendita e di reddito (...)” dato che, come ha
evidenziato la Corte di Giustizia, l'entità economica è costituita da un complesso
organizzato di persone e di elementi che consental'esercizio di un'attività economica
finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo e sia sufficientemente strutturata e autonoma.
In definitiva, giudicando in sede di rinvio giusta ordinanza n. 6369 del 2021 della Corte
di Cassazione, l'appello proposto dalla società G SDA srl va rigettato in ordine al
profilo relativo al recupero di IRES e IRAP fermo restando il giudicato formatosi in ordine
al recupero dell'IVA.
Considerato l'andamento dell'intero giudizio le spese vanno
compensate.

PQM
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio decidendo in sede rescissoria rigetta
l'appello della società G SDA srl come in. motivazione.
Considerato l'andamento
dell'intero giudizio compensa le spese di tutte le fasi del giudizio, compreso il giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma l' DD MM 2021 Il Relatore giu2 Il Presidente giu1