Sentenza 4601/2021 della Commissione Tributaria Regionale Per Il Lazio Sezione 07
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in data DD/MM/2021 ha pronunciato la seguente
- sull’istanza di riassunzione dell’appello n..3121/2021
GS Srl - NN
Difeso da
RN- NN
ed elettivamente domiciliato presso RN
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo N.36 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso [email protected]. it
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
- pronuncia
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK30351051107 IRES-ALTRO 2006
-
-
Fatti di causa
IVA relativo al periodo di imposta dell'esercizio 2006,
derivanti da fatture di acquisto emesse dalla società M SRL per operazioni
soggettivamente inesistenti, nonché l'indebita deduzione di componenti negativi di
reddito riconducibili alla quota di ammortamento dell'avviamento relativo all'acquisto di
tre rami di azienda.
La
pronuncia del giudice di appello è stata cassata con rinvio (Cass., Sez. VI, 30 aprile
2018, n. 10394), in accoglimento dei tre motivi.di ricorso, con cui era stato dedotto sotto
il profilo di cui all'
il difetto assoluto di motivazione
in ordine alla censura di difetto di motivazione dell'atto impugnato quanto al recupero
delle imposte dirette, alla illegittimità della detrazione IVA in ordine alla indeducibilità dei
costi inerenti all'avviamento commerciale, nonché in ordine alla qualificazione di
«cartiera» del soggetto emittente.
A seguito di riassunzione, la
, ha
accolto il.ricorso, ritenendo che l'Ufficio non ha dato giustificazione delle riprese a
tassazione contestate dalla società contribuente, evidenziando come l'amministrazione
finanziaria, in caso di prestazioni soggettivamente inesistenti, aveva l'onere di provare,
oltre che l'inesistenza della prestazione, anche la conoscenza da parte del committente
della sostanziale inesistenza del contraente emittente.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Ufficio per due motivi. Ha
resistito con controricorso la società contribuente, ulteriormente illustrato da memoria.
La
accoglieva il primo
motivo del ricorso e dichiarava assorbito il secondo motivo, cassava la. sentenza
impugnata e rinviala alla Commissione Tributaria Regionale in altra composizione anche
per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Secondo la Corte di Cassazione nella specie, la motivazione dell'annullamento dell'atto
impugnato si riferisce alla sola ripresa IVA in relazione alle fatture soggettivamente
inesistenti emesse dalla società M SRL («l'amministrazione finanziaria, se contesta
che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, ha poi l'onere di
provare [..] anche la consapevolezza del destinatario [..] orbene la cassazione ha
espressamente evidenziato che [...] proprio tale inadeguatezza probatoria [...] ha
inficiato la sentenza di questa CTR»), mentre nulla riferisce circa la deduzione
dell'avviamento delle aziende acquistate dalla contribuente, il cui esame deve ritenersi
completamente omesso; con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e
pronunciato.
l'annullamento dell'atto di accertamento impugnato
tutti i.gradi del giudizio.
confermata la legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento TK3 035105107/2011.
All'udienza dell’DD MM 2021 il Collegio ha riservato la decisione.
Ragioni della decisione
argomentazioni addotte dalla parte appellante e la documentazione prodotta in atti,
verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato,
sciogliendo la riserva, e pronunciando a seguito dell'Ordinanza della Corte di Cassazione
n. 6369 del 2021 ritiene che l'appello proposto dalla società GS s.r.l.- sia
infondato e non possa essere accolto per le ragioni di cui si dirà.
presente giudizio relativo al recupero dell'IVA è stata definitivamente annullata dalla
sentenza n. 483/2019 , pronunciata a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n.
10394 del 2018.
giustificazione delle riprese a tassazione contestate dalla società contribuente,
evidenziando come l'amministrazione finanziaria, in caso di prestazioni soggettivamente
inesistenti, ha l'onere di provare; oltre che l'inesistenza della prestazione, anche la
conoscenza da parte del committente della sostanziale inesistenza del contraente
emittente.
accertamento relativa al recupero di IRES ed IRAP.
l'ordinanza n. 6369 del 2021 ha cassato la sentenza impugnata per mancanza di
motivazione dato che la CTR del Lazio nell’annullare l’atto impugnato nella sua totalità
non ha indicato le ragioni per le quali il recupero di IRES e IRAP fosse illegittimo.
imputava alla società GS srl l’indebita deduzione di componenti negativi per €
36.140,00, riconducibili all'ammortamento dell'avviamento iscritto in bilancio.e relativo
all'acquisto, a titolo oneroso, di tre rami di azienda, riferiti alla data del DD/MM/2006.
che l'acquisto oggetto del presente giudizio abbia avuto ad oggetto un complesso di beni
di per se non idonei a garantire la produzione e lo scambio di beni e servizi, e/o se il
contribuente ha dimostrato di aver acquistato un ramo di azienda volta allo svolgimento
di un'attività commerciale.
srl non siano idonei a rappresentare la cessione di un ramo di azienda.
correttamente ha chiarito l'Ufficio finanziario “(....) le autorizzazioni commerciali cedute
avevano ad oggetto “l’attività.di commercio di cui alle tabelle alimentari e non alimentari,
relative ad ortofrutta, carne, pane, banco taglio freschi a libero servizio, surgelati,
scatolame”, mentre la. società acquirente svolgeva attività di commercio di prodotti di
profumeria, gestendo.i negozi con il marchio “Acqua e Sapone” in diverse regioni.
quanto riguarda invece i beni mobili, erano state ceduti esclusivamente le scaffalature e
non prodotti destinati alla rivendita.
crediti rimasti, insieme ai contratti di fornitura e somministrazione, in capo alle venditrici.
Infine, a distanza di alcuni mesi dall’acquisizione, erano stati stipulati nuovi contratti di
lavoro nei confronti di tre dipendenti già alle dipendenze delle imprese cedenti, in
contrasto con il disposto dell' art. 2112 c.c. (...)”
dalla Guardia di Finanza e riportati dal pvc del DD MM 2011, che gli elementi
caratterizzanti il trasferimento di un ramo di azienda non sono stati trasferiti: non sono
stati trasferiti i debiti ed i crediti, non sono stati trasferiti i contratti di somministrazione,
non sono stati trasferiti i contratti di alcun lavoratore alle dipendenze del ramo di azienda
che si pretende trasferito.
funzionali all'esercizio dell'attività commerciale e non ha tenuto conto che elemento
costitutivo della cessione del ramo di azienda prevista dall' art. 2112 c.c. è l'autonomia
funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo — già al momento dello
scorporo dal complesso cedente — di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri
mezzi e quindi di svolgere (autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da
parte del cessionario) il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito
dell'impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto
di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti (Cass. 19/1/2017,
n. 1316).
contribuente secondi cui “(...) Quando si acquisisce una licenza, si acquisisce la possibilità
di. esercitare u na data attività di commercio al dettaglio in un dato luogo, cui sono
collegate determinate potenzialità di vendita e di reddito (...)” dato che, come ha
evidenziato la Corte di Giustizia, l'entità economica è costituita da un complesso
organizzato di persone e di elementi che consental'esercizio di un'attività economica
finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo e sia sufficientemente strutturata e autonoma.
di Cassazione, l'appello proposto dalla società G SDA srl va rigettato in ordine al
profilo relativo al recupero di IRES e IRAP fermo restando il giudicato formatosi in ordine
al recupero dell'IVA.
compensate.
PQM
l'appello della società G SDA srl come in. motivazione.
dell'intero giudizio compensa le spese di tutte le fasi del giudizio, compreso il giudizio di
cassazione.