Sentenza 5740/2021 della Commissione Tributaria Regionale Di Lazio Sez.Staccata Di Latina Sezione 18


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LAZIO SEZ.STACCATA DI LATINA — SEZIONE 18 N° 5740/2021 riunita con l'intervento dei Signori:
giu1 Presidente giu2 Relatore giu3 Giudice
REG.GENERALE N° 586/2019
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 586/2019
depositato il DD/MM/2019
- avverso la pronuncia sentenza n. 423/2018 Sez:3 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di FROSINONE
contro:
CVSS
XXX

difeso da:
RS
XXX
proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FROSINONE
Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO IVA-OP.ESENTI

FATTO
L’Agenzia Entrate di Frosinone impugna la Sentenza N.423/03/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, con la quale veniva accolto il Ricorso. Trattasi di avviso di accertamento anno 2012 tributi I.V.A.. L’ Ufficio accertava nei confronti del CVSS l’omessa fatturazione delle operazioni imponibili intercorse con la società AL S.p.A. da cui scaturiva una maggiore EVA. pari ad €1.525,00. L'Agenzia impugna la decisione di 1° Grado e rileva che la concessione di uso delle infrastrutture di proprietà degli Enti Locali in favore dei gestori dei servizi idrici non è gratuita bensì prevede un canone accessorio cui si aggiunge il rimborso delle attività pregresse; ribadisce che l’accollo delle attività pregresse costituisce una modalità di pagamento assunta dal Comune che concorre a determinare il corrispettivo della concessione; richiama Sentenza C.T.R. N.877/19/2017 del 28/02/2017 coperta dal giudicato. Conclude e chiede l’accoglimento dell’appello.
Il CVSS si costituisce in giudizio; contesta l’appello e richiama favorevoli Sentenze della C.T.R. Latina, per cui conclude per il rigetto dell’appello con vittoria delle spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione, esaminati gli atti, ritiene infondato l’appello proposto e non condivide le argomentazioni addotte a sostegno dell’appello. La Sentenza dei Primi Giudici è condivisibile e corretta. La Concessione di uso delle infrastrutture idriche di proprieta degli Enti Locali al Gestore del
Servizio Idrico integrato è imposta dall’ art. 153 del D.Lgs. N.152/2006 .
Risulta pertanto evidente che il fenomeno del trasferimento delle infrastrutture e la gestione del
servizio idrico integrato trova la propria fonte in una norma di legge e non nella volontà delle parti.
Va aggiunto che il titolo di assunzione del pagamento delle passività relative al servizio del servizio
idrico integrato, compreso gli oneri connessi all’ammortamento dei mutui o ai mutui stessi, è
costituito dalla legge e non certo dalla volontà delle parti.
Va precisato infine che l’appellante trascura inoltre la circostanza che non sono considerate cessioni
di beni le cessioni che hanno ad oggetto denaro o crediti in denaro, per cui l’avviso di accertamento
non può apparire giustificato.
La Decisione e la Motivazione di 1° Grado non meritano censura e vanno confermate mentre l’appello va respinto.
I Collegio, tenuto conto della complessità della controversia dimostrata da altre sentenze di segno
opposto in ulteriori giudizi attinenti la medesima fattispecie azionati da altri Comuni, ritiene opportuno disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.
Rigetta l’appello dell’ Ufficio. Spese compensate. Latina li, DD/MM/2021 IL RELATORE giu2 IL PRESIDENTE giu1