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Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 138, paragrafo 1, Esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie, Acquirente non identificato ai fini dell’IVA, Obbligo del venditore di accertare l’autenticità della firma dell’acquirente o del suo rappresentante, Principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, Effetto diretto.
Causa C-492/13 Traum EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 138, paragrafo 1 — Esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie — Acquirente non identificato ai fini dell’IVA — Obbligo del venditore di accertare l’autenticità della firma dell’acquirente o del suo rappresentante — Principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento — Effetto diretto» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 ottobre 2014 Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Competenza del giudice nazionale – Accertamento e valutazione dei fatti di causa (Art. 267 TFUE) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzione di una cessione intracomunitaria – Diniego di esenzione al venditore perché l’acquirente non è registrato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto – Requisiti probatori – Requisiti probatori supplementari formulati in occasione di una verifica fiscale successiva – Violazione dei principi della certezza del diritto e di proporzionalità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 131, 138, § 1, e 139, § 1, comma 2) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Autenticità dei documenti prodotti per corroborare una domanda di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto – Diniego del diritto ad esenzione – Buona fede – Diligenza – Verifica incombente al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112) Atti delle istituzioni – Direttive – Effetto diretto (Art. 288, comma 3, TFUE; direttiva del Consiglio 2006/112, art. 138, § 1) V. il testo della decisione. (v. punto 19) Gli articoli 138, paragrafo 1, e 139, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/88, devono essere interpretati nel senso che ostano a che l’amministrazione tributaria di uno Stato membro neghi l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per una cessione intracomunitaria perché l’acquirente non era identificato ai fini di tale imposta in un altro Stato membro e il fornitore non ha dimostrato né l’autenticità della firma figurante sui documenti prodotti per corroborare la sua dichiarazione di cessione asseritamente esentata, né che la persona che ha sottoscritto tali documenti in nome dell’acquirente avesse facoltà di rappresentare quest’ultimo, laddove le prove che giustificano il diritto all’esenzione prodotte dal fornitore per corroborare la sua dichiarazione erano conformi all’elenco di documenti, stabilito dal diritto nazionale, da presentare alla suddetta amministrazione e, in un primo tempo, sono state da quest’ultima accettate quali prove giustificative. Infatti, da un lato, il fatto che l’amministrazione tributaria competente richieda, in tali circostanze, prove supplementari, è in contrasto con il principio della certezza del diritto. Dall’altro, un’eventuale irregolarità relativa al registro dei soggetti passivi non può comportare che a un operatore che si sia basato sui dati figuranti in detto registro sia negata l’esenzione cui avrebbe diritto. Un’amministrazione tributaria competente che, in un primo tempo, aveva approvato e accettato che un acquirente fosse assoggettato all’imposta sul valore aggiunto in un altro Stato membro secondo una condizione del dritto nazionale, ma che, nell’ambito di una verifica successiva, constati che detta condizione non era adempiuta e, in tali condizioni, neghi l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, viola i principi della certezza del diritto e di proporzionalità (v. punti 33-36, 43, dispositivo 1) V. il testo della decisione. (v. punto 41) L’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/88, deve essere interpretato nel senso che è dotato di effetto diretto, cosicché può essere invocato dai soggetti passivi dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato al fine di ottenere un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per una cessione intracomunitaria. (v. punto 48, dispositivo 2) Causa C-492/13 Traum EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 138, paragrafo 1 — Esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie — Acquirente non identificato ai fini dell’IVA — Obbligo del venditore di accertare l’autenticità della firma dell’acquirente o del suo rappresentante — Principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento — Effetto diretto» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 ottobre 2014 Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Competenza del giudice nazionale — Accertamento e valutazione dei fatti di causa (Art. 267 TFUE) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzione di una cessione intracomunitaria — Diniego di esenzione al venditore perché l’acquirente non è registrato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto — Requisiti probatori — Requisiti probatori supplementari formulati in occasione di una verifica fiscale successiva — Violazione dei principi della certezza del diritto e di proporzionalità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 131, 138, § 1, e 139, § 1, comma 2) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Autenticità dei documenti prodotti per corroborare una domanda di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto — Diniego del diritto ad esenzione — Buona fede — Diligenza — Verifica incombente al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112) Atti delle istituzioni — Direttive — Effetto diretto (Art. 288, comma 3, TFUE; direttiva del Consiglio 2006/112, art. 138, § 1) V. il testo della decisione. (v. punto 19) Gli articoli 138, paragrafo 1, e 139, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/88, devono essere interpretati nel senso che ostano a che l’amministrazione tributaria di uno Stato membro neghi l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per una cessione intracomunitaria perché l’acquirente non era identificato ai fini di tale imposta in un altro Stato membro e il fornitore non ha dimostrato né l’autenticità della firma figurante sui documenti prodotti per corroborare la sua dichiarazione di cessione asseritamente esentata, né che la persona che ha sottoscritto tali documenti in nome dell’acquirente avesse facoltà di rappresentare quest’ultimo, laddove le prove che giustificano il diritto all’esenzione prodotte dal fornitore per corroborare la sua dichiarazione erano conformi all’elenco di documenti, stabilito dal diritto nazionale, da presentare alla suddetta amministrazione e, in un primo tempo, sono state da quest’ultima accettate quali prove giustificative. Infatti, da un lato, il fatto che l’amministrazione tributaria competente richieda, in tali circostanze, prove supplementari, è in contrasto con il principio della certezza del diritto. Dall’altro, un’eventuale irregolarità relativa al registro dei soggetti passivi non può comportare che a un operatore che si sia basato sui dati figuranti in detto registro sia negata l’esenzione cui avrebbe diritto. Un’amministrazione tributaria competente che, in un primo tempo, aveva approvato e accettato che un acquirente fosse assoggettato all’imposta sul valore aggiunto in un altro Stato membro secondo una condizione del dritto nazionale, ma che, nell’ambito di una verifica successiva, constati che detta condizione non era adempiuta e, in tali condizioni, neghi l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, viola i principi della certezza del diritto e di proporzionalità (v. punti 33-36, 43, dispositivo 1) V. il testo della decisione. (v. punto 41) L’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/88, deve essere interpretato nel senso che è dotato di effetto diretto, cosicché può essere invocato dai soggetti passivi dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato al fine di ottenere un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per una cessione intracomunitaria. (v. punto 48, dispositivo 2)
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 138, paragrafo 1, Condizioni di esenzione di un’operazione intracomunitaria caratterizzata dall’obbligo, per l’acquirente, di garantire il trasporto del bene di cui dispone in qualità di proprietario dal momento del carico, Obbligo, per il venditore, di dimostrare che il bene ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione, Cancellazione, con effetto retroattivo, del numero d’identificazione IVA dell’acquirente.
Causa C-273/11 Mecsek-Gabona Kft contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 138, paragrafo 1 — Condizioni di esenzione di un’operazione intracomunitaria caratterizzata dall’obbligo, per l’acquirente, di garantire il trasporto del bene di cui dispone in qualità di proprietario dal momento del carico — Obbligo, per il venditore, di dimostrare che il bene ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione — Cancellazione, con effetto retroattivo, del numero d’identificazione IVA dell’acquirente» Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 settembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzione di una cessione intracomunitaria – Diniego dell’esenzione al venditore – Ammissibilità – Presupposti (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 138, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzione di una cessione intracomunitaria – Cancellazione, con effetto retroattivo, del numero d’identificazione dell’imposta sul valore aggiunto dell’acquirente – Assenza di effetti sul beneficio dell’esenzione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 138, § 1) In circostanze in cui, da un lato, il diritto di disporre di un bene quale proprietario è trasferito, nel territorio di detto Stato membro, a un acquirente stabilito in un altro Stato membro che, al momento dell’operazione, dispone di un numero d’identificazione dell’imposta sul valore aggiunto in quest’ultimo Stato e che provvede al trasporto del bene di cui trattasi a destinazione del medesimo e, dall’altro lato, il venditore si accerta che i camion immatricolati all’estero ritirino il bene presso il suo deposito e dispone delle lettere di vettura CMR (Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada), rispedite dall’acquirente a partire dallo Stato membro di destinazione, quale prova del fatto che il bene è stato trasportato al di fuori dello Stato membro del venditore, l’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/88, deve essere interpretato nel senso che non osta a che il beneficio del diritto all’esenzione di una cessione intracomunitaria sia negato al venditore, purché sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che quest’ultimo non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in materia di prova o che sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione da esso effettuata rientrava in un’evasione posta in essere dall’acquirente e non ha adottato tutte le misure ragionevoli a sua disposizione per evitare la propria partecipazione a detta evasione. (v. punti 28, 55 e dispositivo 1) L’esenzione di una cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88, non può essere negata al venditore per la sola ragione che l’amministrazione tributaria di un altro Stato membro ha proceduto a una cancellazione del numero d’identificazione dell’imposta sul valore aggiunto dell’acquirente che, sebbene verificatasi dopo la cessione del bene, ha prodotto effetti, in modo retroattivo, a una data precedente a quest’ultima. Infatti, dal momento che l’obbligo di verificare la qualità del soggetto passivo incombe all’autorità nazionale competente prima che quest’ultima attribuisca a tale soggetto un numero d’identificazione di imposta sul valore aggiunto, un’eventuale irregolarità relativa a detto registro non può comportare che un operatore, il quale si sia basato sui dati figuranti nel registro, sia escluso dall’esenzione della quale avrebbe diritto di beneficiare. (v. punti 63, 65, dispositivo 2) Causa C-273/11 Mecsek-Gabona Kft contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 138, paragrafo 1 — Condizioni di esenzione di un’operazione intracomunitaria caratterizzata dall’obbligo, per l’acquirente, di garantire il trasporto del bene di cui dispone in qualità di proprietario dal momento del carico — Obbligo, per il venditore, di dimostrare che il bene ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione — Cancellazione, con effetto retroattivo, del numero d’identificazione IVA dell’acquirente» Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 settembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzione di una cessione intracomunitaria — Diniego dell’esenzione al venditore — Ammissibilità — Presupposti (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 138, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzione di una cessione intracomunitaria — Cancellazione, con effetto retroattivo, del numero d’identificazione dell’imposta sul valore aggiunto dell’acquirente — Assenza di effetti sul beneficio dell’esenzione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 138, § 1) In circostanze in cui, da un lato, il diritto di disporre di un bene quale proprietario è trasferito, nel territorio di detto Stato membro, a un acquirente stabilito in un altro Stato membro che, al momento dell’operazione, dispone di un numero d’identificazione dell’imposta sul valore aggiunto in quest’ultimo Stato e che provvede al trasporto del bene di cui trattasi a destinazione del medesimo e, dall’altro lato, il venditore si accerta che i camion immatricolati all’estero ritirino il bene presso il suo deposito e dispone delle lettere di vettura CMR (Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada), rispedite dall’acquirente a partire dallo Stato membro di destinazione, quale prova del fatto che il bene è stato trasportato al di fuori dello Stato membro del venditore, l’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/88, deve essere interpretato nel senso che non osta a che il beneficio del diritto all’esenzione di una cessione intracomunitaria sia negato al venditore, purché sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che quest’ultimo non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in materia di prova o che sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione da esso effettuata rientrava in un’evasione posta in essere dall’acquirente e non ha adottato tutte le misure ragionevoli a sua disposizione per evitare la propria partecipazione a detta evasione. (v. punti 28, 55 e dispositivo 1) L’esenzione di una cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88, non può essere negata al venditore per la sola ragione che l’amministrazione tributaria di un altro Stato membro ha proceduto a una cancellazione del numero d’identificazione dell’imposta sul valore aggiunto dell’acquirente che, sebbene verificatasi dopo la cessione del bene, ha prodotto effetti, in modo retroattivo, a una data precedente a quest’ultima. Infatti, dal momento che l’obbligo di verificare la qualità del soggetto passivo incombe all’autorità nazionale competente prima che quest’ultima attribuisca a tale soggetto un numero d’identificazione di imposta sul valore aggiunto, un’eventuale irregolarità relativa a detto registro non può comportare che un operatore, il quale si sia basato sui dati figuranti nel registro, sia escluso dall’esenzione della quale avrebbe diritto di beneficiare. (v. punti 63, 65, dispositivo 2)