Documents - 12 cited in "Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 luglio 2013. Fiscale eenheid PPG Holdings BV cs te Hoogezand contro Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Leeuwarden. Imposta sul valore aggiunto – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articoli 17 e 13, parte B, lettera d), punto 6 – Esenzioni – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Fondi pensione – Nozione di “gestione di fondi comuni d’investimento”. Causa C‑26/12."

Imposta sul valore aggiunto, Sesta direttiva 77/388/CEE, Articoli 17 e 13, parte B, lettera d), punto 6, Esenzioni, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Fondi pensione, Nozione di “gestione di fondi comuni d’investimento”.
Causa C-26/12 Fiscale eenheid PPG Holdings BV cs te Hoogezand contro Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Leeuwarden) «Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articoli 17 e 13, parte B, lettera d), punto 6 — Esenzioni — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Fondi pensione — Nozione di “gestione di fondi comuni d’investimento”» Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 luglio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Soggetto passivo che istituisce un fondo pensioni nella forma di un’entità distinta dal punto di vista giuridico e fiscale al fine di garantire i diritti pensionistici dei suoi dipendenti – Imposta sulle prestazioni relative alla gestione e al funzionamento del fondo – Diritto alla detrazione – Presupposto – Esistenza di un nesso diretto e immediato (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Gestione di fondi comuni d’investimento – Nozione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, d), punto 6] L’articolo 17 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo, il quale abbia costituito un fondo pensione nella forma di un’entità distinta dal punto di vista giuridico e fiscale al fine di garantire i diritti pensionistici dei suoi dipendenti ed ex-dipendenti, può detrarre l’imposta sul valore aggiunto da esso assolta sulla base delle prestazioni relative alla gestione e al funzionamento di tale fondo, purché dall’insieme delle circostanze delle transazioni in oggetto risulti l’esistenza di un nesso diretto e immediato. Occorre dunque verificare se, nonostante il fatto che il fondo istituito dal soggetto passivo costituisca un’entità giuridicamente distinta da quest’ultimo, la sussistenza del suddetto nesso risulti dall’insieme delle circostanze delle transazioni in oggetto. Qualora il soggetto passivo acquisti le suddette prestazioni al fine di assicurare l’amministrazione delle pensioni dei suoi dipendenti e la gestione del patrimonio del fondo pensioni costituito per garantire le suddette pensioni, per conformarsi a un obbligo giuridico ad esso incombente in quanto datore di lavoro e nella misura in cui i costi delle prestazioni acquistate da tale soggetto passivo in tale ambito rientrino nelle spese generali del medesimo, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare, esse sono, in quanto tali, elementi costitutivi del prezzo dei prodotti del soggetto passivo. Di conseguenza, è possibile osservare che l’acquisto delle prestazioni a monte trova la sua ragione esclusiva nelle attività imponibili del soggetto passivo e che sussiste un nesso diretto e immediato. Siffatta conclusione non è inficiata dalla possibilità di adempiere all’obbligo giuridico di prevedere un regime pensionistico per i dipendenti del soggetto passivo avvalendosi di strumenti diversi dalla costituzione di un fondo nella forma di un’entità distinta dal punto di vista giuridico e fiscale. (v. punti 24-26, 28, 29 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punti 30, 31) Causa C-26/12 Fiscale eenheid PPG Holdings BV cs te Hoogezand contro Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Leeuwarden) «Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articoli 17 e 13, parte B, lettera d), punto 6 — Esenzioni — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Fondi pensione — Nozione di “gestione di fondi comuni d’investimento”» Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 luglio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Soggetto passivo che istituisce un fondo pensioni nella forma di un’entità distinta dal punto di vista giuridico e fiscale al fine di garantire i diritti pensionistici dei suoi dipendenti — Imposta sulle prestazioni relative alla gestione e al funzionamento del fondo — Diritto alla detrazione — Presupposto — Esistenza di un nesso diretto e immediato (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Gestione di fondi comuni d’investimento — Nozione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, d), punto 6] L’articolo 17 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo, il quale abbia costituito un fondo pensione nella forma di un’entità distinta dal punto di vista giuridico e fiscale al fine di garantire i diritti pensionistici dei suoi dipendenti ed ex-dipendenti, può detrarre l’imposta sul valore aggiunto da esso assolta sulla base delle prestazioni relative alla gestione e al funzionamento di tale fondo, purché dall’insieme delle circostanze delle transazioni in oggetto risulti l’esistenza di un nesso diretto e immediato. Occorre dunque verificare se, nonostante il fatto che il fondo istituito dal soggetto passivo costituisca un’entità giuridicamente distinta da quest’ultimo, la sussistenza del suddetto nesso risulti dall’insieme delle circostanze delle transazioni in oggetto. Qualora il soggetto passivo acquisti le suddette prestazioni al fine di assicurare l’amministrazione delle pensioni dei suoi dipendenti e la gestione del patrimonio del fondo pensioni costituito per garantire le suddette pensioni, per conformarsi a un obbligo giuridico ad esso incombente in quanto datore di lavoro e nella misura in cui i costi delle prestazioni acquistate da tale soggetto passivo in tale ambito rientrino nelle spese generali del medesimo, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare, esse sono, in quanto tali, elementi costitutivi del prezzo dei prodotti del soggetto passivo. Di conseguenza, è possibile osservare che l’acquisto delle prestazioni a monte trova la sua ragione esclusiva nelle attività imponibili del soggetto passivo e che sussiste un nesso diretto e immediato. Siffatta conclusione non è inficiata dalla possibilità di adempiere all’obbligo giuridico di prevedere un regime pensionistico per i dipendenti del soggetto passivo avvalendosi di strumenti diversi dalla costituzione di un fondo nella forma di un’entità distinta dal punto di vista giuridico e fiscale. (v. punti 24-26, 28, 29 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punti 30, 31)
IVA, Sesta direttiva 77/388/CEE, Articolo 5, paragrafo 8, Nozione di “trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni”, Cessione del 30% delle quote di una società alla quale il cedente fornisce servizi soggetti a IVA.
Causa C-651/11 Staatssecretaris van Financiën contro X BV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «IVA — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articolo 5, paragrafo 8 — Nozione di “trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni” — Cessione del 30% delle quote di una società alla quale il cedente fornisce servizi soggetti a IVA» Massime — Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 30 maggio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Sesta direttiva – Trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni – Nozione – Cessione del 30% delle quote di una società da parte di un azionista che fornisce a tale società servizi soggetti all’imposta – Esclusione – Cessione simultanea delle restanti azioni allo stesso acquirente da parte degli altri azionisti – Cessione strettamente legata alle attività direzionali svolte per la società – Irrilevanza (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 5, § 8, e 6, § 5) Gli articoli 5, paragrafo 8, e/o 6, paragrafo 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che la cessione del 30% delle azioni di una società, alla quale il cedente fornisce servizi soggetti ad imposta sul valore aggiunto, non costituisce un trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni o di servizi ai sensi di tali disposizioni, a prescindere dal fatto che gli altri azionisti cedano in pratica simultaneamente alla stessa persona le restanti azioni di tale società e che siffatta cessione sia strettamente legata alle attività direzionali svolte per la medesima società. Infatti, la nozione di trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni include il trasferimento di un’azienda o di una parte autonoma di un’impresa, compresi gli elementi materiali e, eventualmente, immateriali che, complessivamente, costituiscono un’impresa o una parte di impresa idonea a proseguire un’attività economica autonoma. Tuttavia, il mero acquisto, la mera detenzione e la mera cessione di partecipazioni societarie non costituiscono, di per sé, un’attività economica ai sensi della sesta direttiva, dato che la semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese non costituisce sfruttamento di un bene al fine di trarne introiti che abbiano carattere stabile. Quindi, il trasferimento di azioni di una società può, a prescindere dall’entità delle quote, essere assimilato al trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni soltanto se la partecipazione fa parte di un’unità indipendente che consente l’esercizio di un’attività economica autonoma e se detta attività è proseguita dall’acquirente. Ebbene, una mera cessione di azioni che non sia accompagnata dal trasferimento di elementi dell’attivo patrimoniale non consente al cessionario di proseguire un’attività economica indipendente in qualità di avente causa del cedente. A tal riguardo, gli azionisti non sono proprietari degli elementi dell’attivo patrimoniale della società di cui detengono partecipazioni, ma sono proprietari della partecipazione e, a tal titolo, hanno diritto a percepire i dividendi. Inoltre, secondo il principio fondamentale inerente al sistema dell’imposta sul valore aggiunto, tale imposta si applica a qualsiasi operazione di produzione o di distribuzione, detratta la medesima imposta gravante direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo. L’articolo 5, paragrafo 8, della sesta direttiva utilizza il termine «cedente» al singolare, in tal modo sottintendendo che l’applicazione della suddetta disposizione non è prevista nel caso in cui più cedenti trasferiscano la loro partecipazione a un medesimo cessionario. Ne consegue che ciascuna operazione deve essere valutata in modo individuale ed indipendente. (v. punti 32, 36, 38, 39, 45-47, 58 e dispositivo) Causa C-651/11 Staatssecretaris van Financiën contro X BV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «IVA — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articolo 5, paragrafo 8 — Nozione di “trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni” — Cessione del 30% delle quote di una società alla quale il cedente fornisce servizi soggetti a IVA» Massime — Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 30 maggio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva — Trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni — Nozione — Cessione del 30% delle quote di una società da parte di un azionista che fornisce a tale società servizi soggetti all’imposta — Esclusione — Cessione simultanea delle restanti azioni allo stesso acquirente da parte degli altri azionisti — Cessione strettamente legata alle attività direzionali svolte per la società — Irrilevanza (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 5, § 8, e 6, § 5) Gli articoli 5, paragrafo 8, e/o 6, paragrafo 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che la cessione del 30% delle azioni di una società, alla quale il cedente fornisce servizi soggetti ad imposta sul valore aggiunto, non costituisce un trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni o di servizi ai sensi di tali disposizioni, a prescindere dal fatto che gli altri azionisti cedano in pratica simultaneamente alla stessa persona le restanti azioni di tale società e che siffatta cessione sia strettamente legata alle attività direzionali svolte per la medesima società. Infatti, la nozione di trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni include il trasferimento di un’azienda o di una parte autonoma di un’impresa, compresi gli elementi materiali e, eventualmente, immateriali che, complessivamente, costituiscono un’impresa o una parte di impresa idonea a proseguire un’attività economica autonoma. Tuttavia, il mero acquisto, la mera detenzione e la mera cessione di partecipazioni societarie non costituiscono, di per sé, un’attività economica ai sensi della sesta direttiva, dato che la semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese non costituisce sfruttamento di un bene al fine di trarne introiti che abbiano carattere stabile. Quindi, il trasferimento di azioni di una società può, a prescindere dall’entità delle quote, essere assimilato al trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni soltanto se la partecipazione fa parte di un’unità indipendente che consente l’esercizio di un’attività economica autonoma e se detta attività è proseguita dall’acquirente. Ebbene, una mera cessione di azioni che non sia accompagnata dal trasferimento di elementi dell’attivo patrimoniale non consente al cessionario di proseguire un’attività economica indipendente in qualità di avente causa del cedente. A tal riguardo, gli azionisti non sono proprietari degli elementi dell’attivo patrimoniale della società di cui detengono partecipazioni, ma sono proprietari della partecipazione e, a tal titolo, hanno diritto a percepire i dividendi. Inoltre, secondo il principio fondamentale inerente al sistema dell’imposta sul valore aggiunto, tale imposta si applica a qualsiasi operazione di produzione o di distribuzione, detratta la medesima imposta gravante direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo. L’articolo 5, paragrafo 8, della sesta direttiva utilizza il termine «cedente» al singolare, in tal modo sottintendendo che l’applicazione della suddetta disposizione non è prevista nel caso in cui più cedenti trasferiscano la loro partecipazione a un medesimo cessionario. Ne consegue che ciascuna operazione deve essere valutata in modo individuale ed indipendente. (v. punti 32, 36, 38, 39, 45-47, 58 e dispositivo)
Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 77/388/CEE, Esenzione della gestione dei fondi comuni d’investimento, Portata, Regimi di pensioni di vecchiaia professionali.
Causa C-424/11 Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd e altri contro Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber)] «Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 77/388/CEE — Esenzione della gestione dei fondi comuni d’investimento — Portata — Regimi di pensioni di vecchiaia professionali» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 marzo 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Gestione di fondi comuni d’investimento – Nozione – Gestione di un fondo d’investimento nel quale confluiscono gli attivi di un regime di pensioni di vecchiaia – Esclusione – Presupposti [Direttive del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, d), punto 6), e 2006/112, art. 135, § 1, g)] L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, e l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che un fondo d’investimento nel quale confluiscono gli attivi di un regime di pensioni di vecchiaia non rientra nella nozione di «fondi comuni d’investimento», ai sensi di dette disposizioni, la cui gestione può essere esentata dall’imposta sul valore aggiunto alla luce dell’obiettivo di tali direttive e del principio di neutralità fiscale, qualora gli affiliati non sopportino il rischio della gestione di detto fondo ed i contributi versati dal datore di lavoro al regime di pensioni di vecchiaia costituiscano per lui un mezzo per ottemperare ai propri obblighi giuridici nei confronti dei suoi dipendenti. (v. punto 29 e dispositivo) Causa C-424/11 Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd e altri contro Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber)] «Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 77/388/CEE — Esenzione della gestione dei fondi comuni d’investimento — Portata — Regimi di pensioni di vecchiaia professionali» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 marzo 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Gestione di fondi comuni d’investimento — Nozione — Gestione di un fondo d’investimento nel quale confluiscono gli attivi di un regime di pensioni di vecchiaia — Esclusione — Presupposti [Direttive del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, d), punto 6), e 2006/112, art. 135, § 1, g)] L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, e l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che un fondo d’investimento nel quale confluiscono gli attivi di un regime di pensioni di vecchiaia non rientra nella nozione di «fondi comuni d’investimento», ai sensi di dette disposizioni, la cui gestione può essere esentata dall’imposta sul valore aggiunto alla luce dell’obiettivo di tali direttive e del principio di neutralità fiscale, qualora gli affiliati non sopportino il rischio della gestione di detto fondo ed i contributi versati dal datore di lavoro al regime di pensioni di vecchiaia costituiscano per lui un mezzo per ottemperare ai propri obblighi giuridici nei confronti dei suoi dipendenti. (v. punto 29 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Articolo 17, paragrafo 2, lettera a), Diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, Necessaria sussistenza di un nesso diretto e immediato tra l’operazione a monte e un’operazione tassata a valle, Criterio di determinazione di tale nesso, Servizi forensi forniti nell’ambito di un procedimento penale per corruzione a carico dell’amministratore e del socio principale di una società a responsabilità limitata.
Causa C-104/12 Finanzamt Köln-Nord contro Wolfram Becker (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Sesta direttiva IVA — Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) — Diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte — Necessaria sussistenza di un nesso diretto e immediato tra l’operazione a monte e un’operazione tassata a valle — Criterio di determinazione di tale nesso — Servizi forensi forniti nell’ambito di un procedimento penale per corruzione a carico dell’amministratore e del socio principale di una società a responsabilità limitata» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 febbraio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Beni e servizi impiegati ai fini delle operazioni del soggetto passivo soggette ad imposta – Necessità di un nesso diretto e immediato tra l’operazione a monte e l’attività del soggetto passivo – Criterio di valutazione – Imposta dovuta sulle prestazioni di servizi forensi nell’ambito di un procedimento penale promosso a carico delle persone fisiche che gestiscono un’impresa soggetta ad imposta – Diritto alla detrazione – Insussistenza [Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 2001/115, art. 17, § 2, a)] La sussistenza di un nesso diretto ed immediato tra una determinata operazione e il complesso dell’attività del soggetto passivo per determinare se i beni e i servizi siano stati usati da quest’ultimo «ai fini di sue operazioni soggette a imposta», di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2001/115, dipende dal contenuto oggettivo del bene o del servizio acquistato dal soggetto passivo medesimo. La circostanza che la determinazione di tale nesso diretto e immediato sussistente tra una prestazione di servizi e il complesso dell’attività economica imponibile debba avvenire in base al contenuto oggettivo di tale prestazione di servizi non esclude che si possa parimenti tenere conto della causa esclusiva dell’operazione di cui trattasi, dovendosi ritenere che essa costituisca un criterio di determinazione del contenuto oggettivo. Una volta accertato che un’operazione non sia stata effettuata ai fini delle attività imponibili di un soggetto passivo, non si può considerare che tale operazione presenti un nesso diretto e immediato con tali attività, anche allorquando tale operazione, in base al suo contenuto oggettivo, sarebbe soggetta all’imposta sul valore aggiunto. Prestazioni di servizi forensi volte ad evitare sanzioni penali nei confronti delle persone fisiche, amministratori di un’impresa soggetta ad imposta, non conferiscono all’impresa il diritto di portare in detrazione, quale imposta a monte, l’imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni fornite qualora, in primo luogo, dette prestazioni siano volte direttamente e immediatamente a tutelare gli interessi privati degli amministratori accusati di infrazioni riconducibili al loro comportamento personale e, in secondo luogo, non sussista un nesso giuridico tra i procedimenti penali e l’impresa soggetta a imposta, sicché tali prestazioni devono essere considerate fornite interamente al di fuori del contesto delle attività imponibili di tale impresa. (v. punti 29-31, 33 e dispositivo) Causa C-104/12 Finanzamt Köln-Nord contro Wolfram Becker (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Sesta direttiva IVA — Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) — Diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte — Necessaria sussistenza di un nesso diretto e immediato tra l’operazione a monte e un’operazione tassata a valle — Criterio di determinazione di tale nesso — Servizi forensi forniti nell’ambito di un procedimento penale per corruzione a carico dell’amministratore e del socio principale di una società a responsabilità limitata» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 febbraio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Beni e servizi impiegati ai fini delle operazioni del soggetto passivo soggette ad imposta – Necessità di un nesso diretto e immediato tra l’operazione a monte e l’attività del soggetto passivo – Criterio di valutazione – Imposta dovuta sulle prestazioni di servizi forensi nell’ambito di un procedimento penale promosso a carico delle persone fisiche che gestiscono un’impresa soggetta ad imposta – Diritto alla detrazione – Insussistenza [Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 2001/115, art. 17, § 2, a)] La sussistenza di un nesso diretto ed immediato tra una determinata operazione e il complesso dell’attività del soggetto passivo per determinare se i beni e i servizi siano stati usati da quest’ultimo «ai fini di sue operazioni soggette a imposta», di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2001/115, dipende dal contenuto oggettivo del bene o del servizio acquistato dal soggetto passivo medesimo. La circostanza che la determinazione di tale nesso diretto e immediato sussistente tra una prestazione di servizi e il complesso dell’attività economica imponibile debba avvenire in base al contenuto oggettivo di tale prestazione di servizi non esclude che si possa parimenti tenere conto della causa esclusiva dell’operazione di cui trattasi, dovendosi ritenere che essa costituisca un criterio di determinazione del contenuto oggettivo. Una volta accertato che un’operazione non sia stata effettuata ai fini delle attività imponibili di un soggetto passivo, non si può considerare che tale operazione presenti un nesso diretto e immediato con tali attività, anche allorquando tale operazione, in base al suo contenuto oggettivo, sarebbe soggetta all’imposta sul valore aggiunto. Prestazioni di servizi forensi volte ad evitare sanzioni penali nei confronti delle persone fisiche, amministratori di un’impresa soggetta ad imposta, non conferiscono all’impresa il diritto di portare in detrazione, quale imposta a monte, l’imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni fornite qualora, in primo luogo, dette prestazioni siano volte direttamente e immediatamente a tutelare gli interessi privati degli amministratori accusati di infrazioni riconducibili al loro comportamento personale e, in secondo luogo, non sussista un nesso giuridico tra i procedimenti penali e l’impresa soggetta a imposta, sicché tali prestazioni devono essere considerate fornite interamente al di fuori del contesto delle attività imponibili di tale impresa. (v. punti 29-31, 33 e dispositivo)
Fiscalità, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Diritto alla detrazione, Rettifica, Furto di merci.
Causa C-550/11 PIGI — Pavleta Dimova ET contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione — Rettifica — Furto di merci» Massime — Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 4 ottobre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Obiettivo (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 185, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Facoltà degli Stati membri di esigere la rettifica in caso di furto – Nozione di furto (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 185, § 2) V. il testo della decisione. (v. punti 21, 25) L’articolo 185, paragrafo 2, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che non osta a disposizioni tributarie nazionali che esigono, all’atto della constatazione dell’assenza di beni soggetti all’imposta sul valore aggiunto, la rettifica della detrazione dell’imposta operata a monte al momento dell’acquisto dei beni medesimi, qualora il contribuente sia stato vittima di un furto dei beni stessi il cui autore non sia stato identificato. Infatti, gli Stati membri possono legittimamente prevedere la rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto operata a monte in tutti i casi di furto di beni che consentano il diritto alla detrazione dell’imposta e ciò a prescindere dal fatto che le circostanze del furto siano state interamente acclarate o meno. A tal riguardo, è consentito agli Stati membri, laddove si avvalgano della facoltà prevista dall’articolo 185, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva, utilizzare, nella loro legislazione tributaria interna, termini non identici a quelli utilizzati dalla disposizione di autorizzazione della direttiva, sempreché tali termini riflettano l’obiettivo perseguito da quest’ultima. Dato che la nozione di «furto» ricade, in linea di principio, nel settore del diritto penale, gli Stati membri possono legittimamente utilizzare termini che appaiano loro più idonei nell’ambito normativo fiscale volto a dare applicazione ad una disposizione del diritto dell’Unione in materia di rettifica dell’imposta sul valore aggiunto. Conseguentemente, e considerato che il furto implica l’«ammanco» dei beni di cui trattasi, ragion per cui non è possibile utilizzarli a fini di operazioni imponibili a valle, la normativa tributaria nazionale che indica la «constatazione dell’ammanco» quale motivo di rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto operata a monte e la sua applicazione da parte dell’amministrazione competente devono essere considerate quale idonea attuazione dell’articolo 185, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva. (v. punti 29, 32, 34, 35, 37 e dispositivo) Causa C-550/11 PIGI — Pavleta Dimova ET contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione — Rettifica — Furto di merci» Massime — Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 4 ottobre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Rettifica della detrazione operata inizialmente — Obiettivo (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 185, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Rettifica della detrazione operata inizialmente — Facoltà degli Stati membri di esigere la rettifica in caso di furto — Nozione di furto (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 185, § 2) V. il testo della decisione. (v. punti 21, 25) L’articolo 185, paragrafo 2, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che non osta a disposizioni tributarie nazionali che esigono, all’atto della constatazione dell’assenza di beni soggetti all’imposta sul valore aggiunto, la rettifica della detrazione dell’imposta operata a monte al momento dell’acquisto dei beni medesimi, qualora il contribuente sia stato vittima di un furto dei beni stessi il cui autore non sia stato identificato. Infatti, gli Stati membri possono legittimamente prevedere la rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto operata a monte in tutti i casi di furto di beni che consentano il diritto alla detrazione dell’imposta e ciò a prescindere dal fatto che le circostanze del furto siano state interamente acclarate o meno. A tal riguardo, è consentito agli Stati membri, laddove si avvalgano della facoltà prevista dall’articolo 185, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva, utilizzare, nella loro legislazione tributaria interna, termini non identici a quelli utilizzati dalla disposizione di autorizzazione della direttiva, sempreché tali termini riflettano l’obiettivo perseguito da quest’ultima. Dato che la nozione di «furto» ricade, in linea di principio, nel settore del diritto penale, gli Stati membri possono legittimamente utilizzare termini che appaiano loro più idonei nell’ambito normativo fiscale volto a dare applicazione ad una disposizione del diritto dell’Unione in materia di rettifica dell’imposta sul valore aggiunto. Conseguentemente, e considerato che il furto implica l’«ammanco» dei beni di cui trattasi, ragion per cui non è possibile utilizzarli a fini di operazioni imponibili a valle, la normativa tributaria nazionale che indica la «constatazione dell’ammanco» quale motivo di rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto operata a monte e la sua applicazione da parte dell’amministrazione competente devono essere considerate quale idonea attuazione dell’articolo 185, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva. (v. punti 29, 32, 34, 35, 37 e dispositivo)
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 168, Diritto alla detrazione, Nascita del diritto alla detrazione, Diritto per una società di detrarre l’IVA assolta a monte per l’acquisto di un bene d’investimento che non è stato ancora utilizzato nell’ambito delle attività professionali di tale società.
Causa C-153/11 Klub OOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 168 — Diritto alla detrazione — Nascita del diritto alla detrazione — Diritto per una società di detrarre l’IVA assolta a monte per l’acquisto di un bene d’investimento che non è stato ancora utilizzato nell’ambito delle attività professionali di tale società» Massime della sentenza Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Bene d’investimento interamente destinato al patrimonio dell’impresa — Diritto alla detrazione — Presupposti [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168, a)] L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che un soggetto passivo che, agendo in quanto tale, abbia acquistato un bene d’investimento e lo abbia destinato al patrimonio dell’impresa ha il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto gravante sull’acquisto di tale bene nel corso del periodo fiscale durante il quale l’imposta è divenuta esigibile, indipendentemente dal fatto che detto bene non sia immediatamente utilizzato a fini professionali. Spetta al giudice nazionale stabilire se il soggetto passivo abbia acquistato il bene d’investimento ai fini della sua attività economica e valutare, se del caso, l’esistenza di una pratica fraudolenta. Determinare se un soggetto passivo agisca in quanto tale è una questione di fatto che dev’essere valutata tenendo conto di tutti gli elementi della fattispecie, tra i quali figurano la natura del bene considerato e il periodo di tempo intercorso tra l’acquisto dello stesso e il suo uso ai fini delle attività economiche di tale soggetto passivo. Si può altresì considerare se siano state o meno intraprese azioni effettive al fine di realizzare gli interventi e di ottenere le autorizzazioni necessari per l’uso professionale del bene. (v. punti 41, 52 e dispositivo) Causa C-153/11 Klub OOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 168 — Diritto alla detrazione — Nascita del diritto alla detrazione — Diritto per una società di detrarre l’IVA assolta a monte per l’acquisto di un bene d’investimento che non è stato ancora utilizzato nell’ambito delle attività professionali di tale società» Massime della sentenza Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Bene d’investimento interamente destinato al patrimonio dell’impresa – Diritto alla detrazione – Presupposti [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168, a)] L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che un soggetto passivo che, agendo in quanto tale, abbia acquistato un bene d’investimento e lo abbia destinato al patrimonio dell’impresa ha il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto gravante sull’acquisto di tale bene nel corso del periodo fiscale durante il quale l’imposta è divenuta esigibile, indipendentemente dal fatto che detto bene non sia immediatamente utilizzato a fini professionali. Spetta al giudice nazionale stabilire se il soggetto passivo abbia acquistato il bene d’investimento ai fini della sua attività economica e valutare, se del caso, l’esistenza di una pratica fraudolenta. Determinare se un soggetto passivo agisca in quanto tale è una questione di fatto che dev’essere valutata tenendo conto di tutti gli elementi della fattispecie, tra i quali figurano la natura del bene considerato e il periodo di tempo intercorso tra l’acquisto dello stesso e il suo uso ai fini delle attività economiche di tale soggetto passivo. Si può altresì considerare se siano state o meno intraprese azioni effettive al fine di realizzare gli interventi e di ottenere le autorizzazioni necessari per l’uso professionale del bene. (v. punti 41, 52 e dispositivo)
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 168 e 176, Diritto a detrazione, Condizione riguardante l’impiego dei beni e dei servizi ai fini di operazioni soggette ad imposta, Sorgere del diritto a detrazione, Contratto di locazione di un autoveicolo, Contratto di leasing, Veicolo utilizzato dal datore di lavoro per il trasporto a titolo gratuito di un dipendente tra il suo domicilio e il suo luogo di lavoro.
Causa C-118/11 Eon Aset Menidjmunt OOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 168 e 176 — Diritto a detrazione — Condizione riguardante l’impiego dei beni e dei servizi ai fini di operazioni soggette ad imposta — Sorgere del diritto a detrazione — Contratto di locazione di un autoveicolo — Contratto di leasing — Veicolo utilizzato dal datore di lavoro per il trasporto a titolo gratuito di un dipendente tra il suo domicilio e il suo luogo di lavoro» Massime della sentenza Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Acquisto di un bene d’investimento – Nozione [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 14, §§ 1 e 2, b)] Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta pagata a monte [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168, a)] Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta pagata a monte (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 168 e 176) Nell’ipotesi in cui un contratto di leasing relativo ad un autoveicolo preveda o il trasferimento di proprietà di tale veicolo al locatario alla scadenza del contratto di cui trattasi, o che il locatario disponga delle caratteristiche essenziali della proprietà di detto veicolo, segnatamente che gli venga trasferita la maggior parte dei rischi e benefici inerenti alla proprietà legale di quest’ultimo e che la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene, l’operazione deve essere equiparata all’acquisto di un bene di investimento. (v. punto 40) L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che un autoveicolo noleggiato viene considerato come usato ai fini delle operazioni soggette ad imposta del soggetto passivo qualora sussista un nesso diretto ed immediato tra l’uso di tale veicolo e l’attività economica del soggetto passivo. È alla scadenza del periodo cui si riferisce ognuno dei pagamenti che sorge il diritto a detrazione e che occorre tenere conto della sussistenza di un siffatto nesso. Inoltre, un autoveicolo noleggiato in forza di un contratto di leasing e qualificato come bene di investimento viene considerato come usato ai fini di operazioni soggette ad imposta qualora il soggetto passivo, che agisca in quanto tale, acquisti tale bene e lo destini integralmente al patrimonio della sua impresa, nel qual caso la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta a monte è integrale ed immediata e qualsiasi uso del suddetto bene per fini privati del soggetto passivo o del suo personale o per fini estranei alla sua impresa è equiparato ad una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso. È l’acquisto del bene da parte del soggetto passivo, che agisce in quanto tale, a determinare l’applicazione del sistema dell’imposta sul valore aggiunto e, quindi, del meccanismo di detrazione. L’uso che si fa o si prevede di fare del bene determina solo l’entità della detrazione iniziale alla quale il soggetto passivo ha diritto. La questione se il soggetto passivo abbia acquistato il bene agendo in quanto tale, vale a dire ai fini della sua attività economica ai sensi dell’articolo 9 della direttiva, è una questione di fatto che deve essere valutata tenendo conto di tutti i dati della fattispecie, tra i quali figurano la natura del bene considerato e il periodo di tempo intercorso tra l’acquisto dello stesso e il suo uso ai fini delle attività economiche del soggetto passivo. (v. punti 57-58, 64, dispositivo 1) Gli articoli 168 e 176 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, non ostano ad una normativa nazionale che preveda l’esclusione del diritto a detrazione di beni e servizi destinati ad operazioni effettuate a titolo gratuito o ad attività diverse dall’attività economica del soggetto passivo, purché i beni qualificati come beni di investimento non siano destinati al patrimonio dell’impresa. (v. punto 74, dispositivo 2) Causa C-118/11 Eon Aset Menidjmunt OOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 168 e 176 — Diritto a detrazione — Condizione riguardante l’impiego dei beni e dei servizi ai fini di operazioni soggette ad imposta — Sorgere del diritto a detrazione — Contratto di locazione di un autoveicolo — Contratto di leasing — Veicolo utilizzato dal datore di lavoro per il trasporto a titolo gratuito di un dipendente tra il suo domicilio e il suo luogo di lavoro» Massime della sentenza Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Operazioni imponibili — Acquisto di un bene d’investimento — Nozione [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 14, §§ 1 e 2, b)] Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168, a)] Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 168 e 176) Nell’ipotesi in cui un contratto di leasing relativo ad un autoveicolo preveda o il trasferimento di proprietà di tale veicolo al locatario alla scadenza del contratto di cui trattasi, o che il locatario disponga delle caratteristiche essenziali della proprietà di detto veicolo, segnatamente che gli venga trasferita la maggior parte dei rischi e benefici inerenti alla proprietà legale di quest’ultimo e che la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene, l’operazione deve essere equiparata all’acquisto di un bene di investimento. (v. punto 40) L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che un autoveicolo noleggiato viene considerato come usato ai fini delle operazioni soggette ad imposta del soggetto passivo qualora sussista un nesso diretto ed immediato tra l’uso di tale veicolo e l’attività economica del soggetto passivo. È alla scadenza del periodo cui si riferisce ognuno dei pagamenti che sorge il diritto a detrazione e che occorre tenere conto della sussistenza di un siffatto nesso. Inoltre, un autoveicolo noleggiato in forza di un contratto di leasing e qualificato come bene di investimento viene considerato come usato ai fini di operazioni soggette ad imposta qualora il soggetto passivo, che agisca in quanto tale, acquisti tale bene e lo destini integralmente al patrimonio della sua impresa, nel qual caso la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta a monte è integrale ed immediata e qualsiasi uso del suddetto bene per fini privati del soggetto passivo o del suo personale o per fini estranei alla sua impresa è equiparato ad una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso. È l’acquisto del bene da parte del soggetto passivo, che agisce in quanto tale, a determinare l’applicazione del sistema dell’imposta sul valore aggiunto e, quindi, del meccanismo di detrazione. L’uso che si fa o si prevede di fare del bene determina solo l’entità della detrazione iniziale alla quale il soggetto passivo ha diritto. La questione se il soggetto passivo abbia acquistato il bene agendo in quanto tale, vale a dire ai fini della sua attività economica ai sensi dell’articolo 9 della direttiva, è una questione di fatto che deve essere valutata tenendo conto di tutti i dati della fattispecie, tra i quali figurano la natura del bene considerato e il periodo di tempo intercorso tra l’acquisto dello stesso e il suo uso ai fini delle attività economiche del soggetto passivo. (v. punti 57-58, 64, dispositivo 1) Gli articoli 168 e 176 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, non ostano ad una normativa nazionale che preveda l’esclusione del diritto a detrazione di beni e servizi destinati ad operazioni effettuate a titolo gratuito o ad attività diverse dall’attività economica del soggetto passivo, purché i beni qualificati come beni di investimento non siano destinati al patrimonio dell’impresa. (v. punto 74, dispositivo 2)
Sesta direttiva IVA, Diritto alla detrazione, Acquisto di veicoli e utilizzazione per operazioni di leasing, Divergenze tra i regimi fiscali di due Stati membri, Divieto di pratiche abusive.
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, n. 3, lett. a)] 2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Esclusioni del diritto a detrazione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, n. 3, lett. a)] Massima 1. L’art. 17, n. 3, lett. a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può negare ad un soggetto passivo la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte sull’acquisto di beni effettuato in tale Stato membro, quando tali beni siano stati utilizzati a fini di operazioni di leasing compiute in un altro Stato membro, per il solo motivo che le operazioni effettuate a valle non hanno dato luogo al versamento dell’imposta sul valore aggiunto nel secondo Stato membro. Infatti, in forza di detto art. 17, n. 3, lett. a), il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte per talune operazioni, rispetto ad altre operazioni realizzate a valle in un altro Stato membro, dipende dalla questione se tale diritto alla detrazione sussisterebbe qualora tutte le operazioni venissero effettuate all’interno dello stesso Stato membro. Di conseguenza, il fatto che uno Stato membro non abbia riscosso detta imposta a valle, a causa della qualificazione data ad un’operazione commerciale, non può privare il soggetto passivo del diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte in un altro Stato membro. (v. punti 32, 42, 46, dispositivo 1) 2. Il principio del divieto di pratiche abusive non osta, in circostanze in cui un’impresa stabilita in uno Stato membro decide di effettuare, tramite una propria controllata stabilita in un altro Stato membro, operazioni di leasing su beni ad una società terza stabilita nel primo Stato membro, al fine di evitare l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto sui canoni relativi a tali operazioni, ove queste sono qualificate, nel primo Stato membro, come prestazioni di servizi di locazione effettuate nel secondo Stato membro e invece, in questo secondo Stato membro, come cessioni di beni effettuate nel primo Stato membro, al diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto sancito dall’art. 17, n. 3, lett. a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari. Infatti, i soggetti passivi sono generalmente liberi di scegliere le strutture organizzative e le modalità operative che ritengano più idonee per le loro attività economiche nonché al fine di limitare i loro oneri fiscali. La scelta, da parte di un imprenditore, tra operazioni esenti ed operazioni soggette ad imposta può basarsi su un insieme di elementi ed in particolare su considerazioni di natura fiscale attinenti al regime obiettivo dell’imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui il soggetto passivo possa scegliere tra differenti operazioni, egli ha il diritto di scegliere la forma di conduzione degli affari che gli permetta di limitare la contribuzione fiscale. (v. punti 53-55, dispositivo 2)