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IVA, Sesta direttiva 77/388/CEE, Articolo 5, paragrafo 8, Nozione di “trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni”, Cessione del 30% delle quote di una società alla quale il cedente fornisce servizi soggetti a IVA.
Causa C-651/11 Staatssecretaris van Financiën contro X BV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «IVA — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articolo 5, paragrafo 8 — Nozione di “trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni” — Cessione del 30% delle quote di una società alla quale il cedente fornisce servizi soggetti a IVA» Massime — Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 30 maggio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Sesta direttiva – Trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni – Nozione – Cessione del 30% delle quote di una società da parte di un azionista che fornisce a tale società servizi soggetti all’imposta – Esclusione – Cessione simultanea delle restanti azioni allo stesso acquirente da parte degli altri azionisti – Cessione strettamente legata alle attività direzionali svolte per la società – Irrilevanza (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 5, § 8, e 6, § 5) Gli articoli 5, paragrafo 8, e/o 6, paragrafo 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che la cessione del 30% delle azioni di una società, alla quale il cedente fornisce servizi soggetti ad imposta sul valore aggiunto, non costituisce un trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni o di servizi ai sensi di tali disposizioni, a prescindere dal fatto che gli altri azionisti cedano in pratica simultaneamente alla stessa persona le restanti azioni di tale società e che siffatta cessione sia strettamente legata alle attività direzionali svolte per la medesima società. Infatti, la nozione di trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni include il trasferimento di un’azienda o di una parte autonoma di un’impresa, compresi gli elementi materiali e, eventualmente, immateriali che, complessivamente, costituiscono un’impresa o una parte di impresa idonea a proseguire un’attività economica autonoma. Tuttavia, il mero acquisto, la mera detenzione e la mera cessione di partecipazioni societarie non costituiscono, di per sé, un’attività economica ai sensi della sesta direttiva, dato che la semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese non costituisce sfruttamento di un bene al fine di trarne introiti che abbiano carattere stabile. Quindi, il trasferimento di azioni di una società può, a prescindere dall’entità delle quote, essere assimilato al trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni soltanto se la partecipazione fa parte di un’unità indipendente che consente l’esercizio di un’attività economica autonoma e se detta attività è proseguita dall’acquirente. Ebbene, una mera cessione di azioni che non sia accompagnata dal trasferimento di elementi dell’attivo patrimoniale non consente al cessionario di proseguire un’attività economica indipendente in qualità di avente causa del cedente. A tal riguardo, gli azionisti non sono proprietari degli elementi dell’attivo patrimoniale della società di cui detengono partecipazioni, ma sono proprietari della partecipazione e, a tal titolo, hanno diritto a percepire i dividendi. Inoltre, secondo il principio fondamentale inerente al sistema dell’imposta sul valore aggiunto, tale imposta si applica a qualsiasi operazione di produzione o di distribuzione, detratta la medesima imposta gravante direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo. L’articolo 5, paragrafo 8, della sesta direttiva utilizza il termine «cedente» al singolare, in tal modo sottintendendo che l’applicazione della suddetta disposizione non è prevista nel caso in cui più cedenti trasferiscano la loro partecipazione a un medesimo cessionario. Ne consegue che ciascuna operazione deve essere valutata in modo individuale ed indipendente. (v. punti 32, 36, 38, 39, 45-47, 58 e dispositivo) Causa C-651/11 Staatssecretaris van Financiën contro X BV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «IVA — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articolo 5, paragrafo 8 — Nozione di “trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni” — Cessione del 30% delle quote di una società alla quale il cedente fornisce servizi soggetti a IVA» Massime — Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 30 maggio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva — Trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni — Nozione — Cessione del 30% delle quote di una società da parte di un azionista che fornisce a tale società servizi soggetti all’imposta — Esclusione — Cessione simultanea delle restanti azioni allo stesso acquirente da parte degli altri azionisti — Cessione strettamente legata alle attività direzionali svolte per la società — Irrilevanza (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 5, § 8, e 6, § 5) Gli articoli 5, paragrafo 8, e/o 6, paragrafo 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che la cessione del 30% delle azioni di una società, alla quale il cedente fornisce servizi soggetti ad imposta sul valore aggiunto, non costituisce un trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni o di servizi ai sensi di tali disposizioni, a prescindere dal fatto che gli altri azionisti cedano in pratica simultaneamente alla stessa persona le restanti azioni di tale società e che siffatta cessione sia strettamente legata alle attività direzionali svolte per la medesima società. Infatti, la nozione di trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni include il trasferimento di un’azienda o di una parte autonoma di un’impresa, compresi gli elementi materiali e, eventualmente, immateriali che, complessivamente, costituiscono un’impresa o una parte di impresa idonea a proseguire un’attività economica autonoma. Tuttavia, il mero acquisto, la mera detenzione e la mera cessione di partecipazioni societarie non costituiscono, di per sé, un’attività economica ai sensi della sesta direttiva, dato che la semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese non costituisce sfruttamento di un bene al fine di trarne introiti che abbiano carattere stabile. Quindi, il trasferimento di azioni di una società può, a prescindere dall’entità delle quote, essere assimilato al trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni soltanto se la partecipazione fa parte di un’unità indipendente che consente l’esercizio di un’attività economica autonoma e se detta attività è proseguita dall’acquirente. Ebbene, una mera cessione di azioni che non sia accompagnata dal trasferimento di elementi dell’attivo patrimoniale non consente al cessionario di proseguire un’attività economica indipendente in qualità di avente causa del cedente. A tal riguardo, gli azionisti non sono proprietari degli elementi dell’attivo patrimoniale della società di cui detengono partecipazioni, ma sono proprietari della partecipazione e, a tal titolo, hanno diritto a percepire i dividendi. Inoltre, secondo il principio fondamentale inerente al sistema dell’imposta sul valore aggiunto, tale imposta si applica a qualsiasi operazione di produzione o di distribuzione, detratta la medesima imposta gravante direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo. L’articolo 5, paragrafo 8, della sesta direttiva utilizza il termine «cedente» al singolare, in tal modo sottintendendo che l’applicazione della suddetta disposizione non è prevista nel caso in cui più cedenti trasferiscano la loro partecipazione a un medesimo cessionario. Ne consegue che ciascuna operazione deve essere valutata in modo individuale ed indipendente. (v. punti 32, 36, 38, 39, 45-47, 58 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Articolo 17, paragrafo 2, lettera a), Diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, Necessaria sussistenza di un nesso diretto e immediato tra l’operazione a monte e un’operazione tassata a valle, Criterio di determinazione di tale nesso, Servizi forensi forniti nell’ambito di un procedimento penale per corruzione a carico dell’amministratore e del socio principale di una società a responsabilità limitata.
Causa C-104/12 Finanzamt Köln-Nord contro Wolfram Becker (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Sesta direttiva IVA — Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) — Diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte — Necessaria sussistenza di un nesso diretto e immediato tra l’operazione a monte e un’operazione tassata a valle — Criterio di determinazione di tale nesso — Servizi forensi forniti nell’ambito di un procedimento penale per corruzione a carico dell’amministratore e del socio principale di una società a responsabilità limitata» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 febbraio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Beni e servizi impiegati ai fini delle operazioni del soggetto passivo soggette ad imposta – Necessità di un nesso diretto e immediato tra l’operazione a monte e l’attività del soggetto passivo – Criterio di valutazione – Imposta dovuta sulle prestazioni di servizi forensi nell’ambito di un procedimento penale promosso a carico delle persone fisiche che gestiscono un’impresa soggetta ad imposta – Diritto alla detrazione – Insussistenza [Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 2001/115, art. 17, § 2, a)] La sussistenza di un nesso diretto ed immediato tra una determinata operazione e il complesso dell’attività del soggetto passivo per determinare se i beni e i servizi siano stati usati da quest’ultimo «ai fini di sue operazioni soggette a imposta», di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2001/115, dipende dal contenuto oggettivo del bene o del servizio acquistato dal soggetto passivo medesimo. La circostanza che la determinazione di tale nesso diretto e immediato sussistente tra una prestazione di servizi e il complesso dell’attività economica imponibile debba avvenire in base al contenuto oggettivo di tale prestazione di servizi non esclude che si possa parimenti tenere conto della causa esclusiva dell’operazione di cui trattasi, dovendosi ritenere che essa costituisca un criterio di determinazione del contenuto oggettivo. Una volta accertato che un’operazione non sia stata effettuata ai fini delle attività imponibili di un soggetto passivo, non si può considerare che tale operazione presenti un nesso diretto e immediato con tali attività, anche allorquando tale operazione, in base al suo contenuto oggettivo, sarebbe soggetta all’imposta sul valore aggiunto. Prestazioni di servizi forensi volte ad evitare sanzioni penali nei confronti delle persone fisiche, amministratori di un’impresa soggetta ad imposta, non conferiscono all’impresa il diritto di portare in detrazione, quale imposta a monte, l’imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni fornite qualora, in primo luogo, dette prestazioni siano volte direttamente e immediatamente a tutelare gli interessi privati degli amministratori accusati di infrazioni riconducibili al loro comportamento personale e, in secondo luogo, non sussista un nesso giuridico tra i procedimenti penali e l’impresa soggetta a imposta, sicché tali prestazioni devono essere considerate fornite interamente al di fuori del contesto delle attività imponibili di tale impresa. (v. punti 29-31, 33 e dispositivo) Causa C-104/12 Finanzamt Köln-Nord contro Wolfram Becker (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Sesta direttiva IVA — Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) — Diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte — Necessaria sussistenza di un nesso diretto e immediato tra l’operazione a monte e un’operazione tassata a valle — Criterio di determinazione di tale nesso — Servizi forensi forniti nell’ambito di un procedimento penale per corruzione a carico dell’amministratore e del socio principale di una società a responsabilità limitata» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 febbraio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Beni e servizi impiegati ai fini delle operazioni del soggetto passivo soggette ad imposta – Necessità di un nesso diretto e immediato tra l’operazione a monte e l’attività del soggetto passivo – Criterio di valutazione – Imposta dovuta sulle prestazioni di servizi forensi nell’ambito di un procedimento penale promosso a carico delle persone fisiche che gestiscono un’impresa soggetta ad imposta – Diritto alla detrazione – Insussistenza [Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 2001/115, art. 17, § 2, a)] La sussistenza di un nesso diretto ed immediato tra una determinata operazione e il complesso dell’attività del soggetto passivo per determinare se i beni e i servizi siano stati usati da quest’ultimo «ai fini di sue operazioni soggette a imposta», di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2001/115, dipende dal contenuto oggettivo del bene o del servizio acquistato dal soggetto passivo medesimo. La circostanza che la determinazione di tale nesso diretto e immediato sussistente tra una prestazione di servizi e il complesso dell’attività economica imponibile debba avvenire in base al contenuto oggettivo di tale prestazione di servizi non esclude che si possa parimenti tenere conto della causa esclusiva dell’operazione di cui trattasi, dovendosi ritenere che essa costituisca un criterio di determinazione del contenuto oggettivo. Una volta accertato che un’operazione non sia stata effettuata ai fini delle attività imponibili di un soggetto passivo, non si può considerare che tale operazione presenti un nesso diretto e immediato con tali attività, anche allorquando tale operazione, in base al suo contenuto oggettivo, sarebbe soggetta all’imposta sul valore aggiunto. Prestazioni di servizi forensi volte ad evitare sanzioni penali nei confronti delle persone fisiche, amministratori di un’impresa soggetta ad imposta, non conferiscono all’impresa il diritto di portare in detrazione, quale imposta a monte, l’imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni fornite qualora, in primo luogo, dette prestazioni siano volte direttamente e immediatamente a tutelare gli interessi privati degli amministratori accusati di infrazioni riconducibili al loro comportamento personale e, in secondo luogo, non sussista un nesso giuridico tra i procedimenti penali e l’impresa soggetta a imposta, sicché tali prestazioni devono essere considerate fornite interamente al di fuori del contesto delle attività imponibili di tale impresa. (v. punti 29-31, 33 e dispositivo)
IVA, Sesta direttiva, Articoli 17, paragrafo 2, e 19, Detrazioni, Imposta dovuta o assolta servizi acquistati da una holding, Servizi che presentano un nesso diretto, immediato e inequivocabile con operazioni tassate a valle.
Causa C-496/11 Portugal Telecom SGPS SA contro Fazenda Pública (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Sul) «IVA — Sesta direttiva — Articoli 17, paragrafo 2, e 19 — Detrazioni — Imposta dovuta o assolta servizi acquistati da una holding — Servizi che presentano un nesso diretto, immediato e inequivocabile con operazioni tassate a valle» Massime — Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 settembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Imposta dovuta o assolta per beni e servizi acquistati da una holding – Diritto alla detrazione – Presupposti – Modalità di calcolo (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, §§ 2 e 5) L’articolo 17, paragrafi 2 e 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, va interpretato nel senso che una holding la quale, a titolo accessorio alla propria attività principale di gestione delle partecipazioni societarie delle società di cui detenga del tutto o in parte il capitale sociale, acquisti beni e servizi che essa fatturi successivamente alle società medesime, è autorizzata a detrarre l’importo dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte, purché i servizi acquistati a monte presentino un nesso diretto e immediato con operazioni economiche a valle che danno diritto a detrazione. Quando detti beni e servizi sono utilizzati dalla holding per effettuare, al contempo, operazioni economiche che danno diritto a detrazione e operazioni economiche che non danno tale diritto, la detrazione è ammessa per la sola parte dell’imposta sul valore aggiunto che è proporzionale all’importo relativo alle prime operazioni e l’amministrazione finanziaria nazionale è autorizzata a prevedere uno dei metodi di determinazione del diritto a detrazione di cui al menzionato articolo 17, paragrafo 5. Quando tali beni e servizi sono utilizzati, al contempo, per attività economiche e attività non economiche, l’articolo 17, paragrafo 5, della sesta direttiva 77/388 non è applicabile e i metodi di detrazione e di ripartizione sono definiti dagli Stati membri che, nell’esercizio di tale potere, devono tener conto dello scopo e dell’economia della sesta direttiva 77/388 e, a tale titolo, prevedere un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a monte a ciascuna di queste due attività. (v. punto 49 e dispositivo) Causa C-496/11 Portugal Telecom SGPS SA contro Fazenda Pública (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Sul) «IVA — Sesta direttiva — Articoli 17, paragrafo 2, e 19 — Detrazioni — Imposta dovuta o assolta servizi acquistati da una holding — Servizi che presentano un nesso diretto, immediato e inequivocabile con operazioni tassate a valle» Massime — Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 settembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Imposta dovuta o assolta per beni e servizi acquistati da una holding — Diritto alla detrazione — Presupposti — Modalità di calcolo (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, §§ 2 e 5) L’articolo 17, paragrafi 2 e 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, va interpretato nel senso che una holding la quale, a titolo accessorio alla propria attività principale di gestione delle partecipazioni societarie delle società di cui detenga del tutto o in parte il capitale sociale, acquisti beni e servizi che essa fatturi successivamente alle società medesime, è autorizzata a detrarre l’importo dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte, purché i servizi acquistati a monte presentino un nesso diretto e immediato con operazioni economiche a valle che danno diritto a detrazione. Quando detti beni e servizi sono utilizzati dalla holding per effettuare, al contempo, operazioni economiche che danno diritto a detrazione e operazioni economiche che non danno tale diritto, la detrazione è ammessa per la sola parte dell’imposta sul valore aggiunto che è proporzionale all’importo relativo alle prime operazioni e l’amministrazione finanziaria nazionale è autorizzata a prevedere uno dei metodi di determinazione del diritto a detrazione di cui al menzionato articolo 17, paragrafo 5. Quando tali beni e servizi sono utilizzati, al contempo, per attività economiche e attività non economiche, l’articolo 17, paragrafo 5, della sesta direttiva 77/388 non è applicabile e i metodi di detrazione e di ripartizione sono definiti dagli Stati membri che, nell’esercizio di tale potere, devono tener conto dello scopo e dell’economia della sesta direttiva 77/388 e, a tale titolo, prevedere un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a monte a ciascuna di queste due attività. (v. punto 49 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Articoli 5, paragrafo 3, lettera c), e 13, parte B, lettera d), punto 5, Negoziazione di un’operazione di trasferimento di azioni societarie, Operazione che comporta parimenti il trasferimento della proprietà di beni immobili di dette società, Esenzione.
Causa C-259/11 DTZ Zadelhoff vof contro Staatssecretaris van Financiën (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Sesta direttiva IVA — Articoli 5, paragrafo 3, lettera c), e 13, parte B, lettera d), punto 5 — Negoziazione di un’operazione di trasferimento di azioni societarie — Operazione che comporta parimenti il trasferimento della proprietà di beni immobili di dette società — Esenzione» Massime della sentenza Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Operazioni riguardanti i titoli di cui all’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5 – Operazioni riguardanti azioni di società che comportano il trasferimento dei beni immobili di dette società – Inclusione – Presupposto – Stato membro che non ha esercitato il proprio diritto di considerare beni materiali le quote d’interessi e le azioni il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l’attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 5, § 3, c), e 13 parte B, d), punto 5] L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretato nel senso che rientrano in tale esenzione dall’imposta sul valore aggiunto operazioni dirette a trasferire azioni delle società in questione e che hanno avuto questo risultato, ma che riguardano sostanzialmente i beni immobili posseduti da tali società e il loro trasferimento (indiretto). La deroga a tale esenzione, prevista allo stesso punto 5, secondo trattino, non è applicabile se lo Stato membro non si è avvalso della facoltà, prevista all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), di tale direttiva, di considerare beni materiali le quote di interessi e le azioni il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l’attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile. (v. punto 42 e dispositivo) Causa C-259/11 DTZ Zadelhoff vof contro Staatssecretaris van Financiën (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Sesta direttiva IVA — Articoli 5, paragrafo 3, lettera c), e 13, parte B, lettera d), punto 5 — Negoziazione di un’operazione di trasferimento di azioni societarie — Operazione che comporta parimenti il trasferimento della proprietà di beni immobili di dette società — Esenzione» Massime della sentenza Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Operazioni riguardanti i titoli di cui all’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5 — Operazioni riguardanti azioni di società che comportano il trasferimento dei beni immobili di dette società — Inclusione — Presupposto — Stato membro che non ha esercitato il proprio diritto di considerare beni materiali le quote d’interessi e le azioni il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l’attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 5, § 3, c), e 13 parte B, d), punto 5] L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretato nel senso che rientrano in tale esenzione dall’imposta sul valore aggiunto operazioni dirette a trasferire azioni delle società in questione e che hanno avuto questo risultato, ma che riguardano sostanzialmente i beni immobili posseduti da tali società e il loro trasferimento (indiretto). La deroga a tale esenzione, prevista allo stesso punto 5, secondo trattino, non è applicabile se lo Stato membro non si è avvalso della facoltà, prevista all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), di tale direttiva, di considerare beni materiali le quote di interessi e le azioni il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l’attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile. (v. punto 42 e dispositivo)
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 168 e 176, Diritto a detrazione, Condizione riguardante l’impiego dei beni e dei servizi ai fini di operazioni soggette ad imposta, Sorgere del diritto a detrazione, Contratto di locazione di un autoveicolo, Contratto di leasing, Veicolo utilizzato dal datore di lavoro per il trasporto a titolo gratuito di un dipendente tra il suo domicilio e il suo luogo di lavoro.
Causa C-118/11 Eon Aset Menidjmunt OOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 168 e 176 — Diritto a detrazione — Condizione riguardante l’impiego dei beni e dei servizi ai fini di operazioni soggette ad imposta — Sorgere del diritto a detrazione — Contratto di locazione di un autoveicolo — Contratto di leasing — Veicolo utilizzato dal datore di lavoro per il trasporto a titolo gratuito di un dipendente tra il suo domicilio e il suo luogo di lavoro» Massime della sentenza Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Acquisto di un bene d’investimento – Nozione [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 14, §§ 1 e 2, b)] Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta pagata a monte [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168, a)] Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta pagata a monte (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 168 e 176) Nell’ipotesi in cui un contratto di leasing relativo ad un autoveicolo preveda o il trasferimento di proprietà di tale veicolo al locatario alla scadenza del contratto di cui trattasi, o che il locatario disponga delle caratteristiche essenziali della proprietà di detto veicolo, segnatamente che gli venga trasferita la maggior parte dei rischi e benefici inerenti alla proprietà legale di quest’ultimo e che la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene, l’operazione deve essere equiparata all’acquisto di un bene di investimento. (v. punto 40) L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che un autoveicolo noleggiato viene considerato come usato ai fini delle operazioni soggette ad imposta del soggetto passivo qualora sussista un nesso diretto ed immediato tra l’uso di tale veicolo e l’attività economica del soggetto passivo. È alla scadenza del periodo cui si riferisce ognuno dei pagamenti che sorge il diritto a detrazione e che occorre tenere conto della sussistenza di un siffatto nesso. Inoltre, un autoveicolo noleggiato in forza di un contratto di leasing e qualificato come bene di investimento viene considerato come usato ai fini di operazioni soggette ad imposta qualora il soggetto passivo, che agisca in quanto tale, acquisti tale bene e lo destini integralmente al patrimonio della sua impresa, nel qual caso la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta a monte è integrale ed immediata e qualsiasi uso del suddetto bene per fini privati del soggetto passivo o del suo personale o per fini estranei alla sua impresa è equiparato ad una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso. È l’acquisto del bene da parte del soggetto passivo, che agisce in quanto tale, a determinare l’applicazione del sistema dell’imposta sul valore aggiunto e, quindi, del meccanismo di detrazione. L’uso che si fa o si prevede di fare del bene determina solo l’entità della detrazione iniziale alla quale il soggetto passivo ha diritto. La questione se il soggetto passivo abbia acquistato il bene agendo in quanto tale, vale a dire ai fini della sua attività economica ai sensi dell’articolo 9 della direttiva, è una questione di fatto che deve essere valutata tenendo conto di tutti i dati della fattispecie, tra i quali figurano la natura del bene considerato e il periodo di tempo intercorso tra l’acquisto dello stesso e il suo uso ai fini delle attività economiche del soggetto passivo. (v. punti 57-58, 64, dispositivo 1) Gli articoli 168 e 176 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, non ostano ad una normativa nazionale che preveda l’esclusione del diritto a detrazione di beni e servizi destinati ad operazioni effettuate a titolo gratuito o ad attività diverse dall’attività economica del soggetto passivo, purché i beni qualificati come beni di investimento non siano destinati al patrimonio dell’impresa. (v. punto 74, dispositivo 2) Causa C-118/11 Eon Aset Menidjmunt OOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 168 e 176 — Diritto a detrazione — Condizione riguardante l’impiego dei beni e dei servizi ai fini di operazioni soggette ad imposta — Sorgere del diritto a detrazione — Contratto di locazione di un autoveicolo — Contratto di leasing — Veicolo utilizzato dal datore di lavoro per il trasporto a titolo gratuito di un dipendente tra il suo domicilio e il suo luogo di lavoro» Massime della sentenza Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Operazioni imponibili — Acquisto di un bene d’investimento — Nozione [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 14, §§ 1 e 2, b)] Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168, a)] Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 168 e 176) Nell’ipotesi in cui un contratto di leasing relativo ad un autoveicolo preveda o il trasferimento di proprietà di tale veicolo al locatario alla scadenza del contratto di cui trattasi, o che il locatario disponga delle caratteristiche essenziali della proprietà di detto veicolo, segnatamente che gli venga trasferita la maggior parte dei rischi e benefici inerenti alla proprietà legale di quest’ultimo e che la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene, l’operazione deve essere equiparata all’acquisto di un bene di investimento. (v. punto 40) L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che un autoveicolo noleggiato viene considerato come usato ai fini delle operazioni soggette ad imposta del soggetto passivo qualora sussista un nesso diretto ed immediato tra l’uso di tale veicolo e l’attività economica del soggetto passivo. È alla scadenza del periodo cui si riferisce ognuno dei pagamenti che sorge il diritto a detrazione e che occorre tenere conto della sussistenza di un siffatto nesso. Inoltre, un autoveicolo noleggiato in forza di un contratto di leasing e qualificato come bene di investimento viene considerato come usato ai fini di operazioni soggette ad imposta qualora il soggetto passivo, che agisca in quanto tale, acquisti tale bene e lo destini integralmente al patrimonio della sua impresa, nel qual caso la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta a monte è integrale ed immediata e qualsiasi uso del suddetto bene per fini privati del soggetto passivo o del suo personale o per fini estranei alla sua impresa è equiparato ad una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso. È l’acquisto del bene da parte del soggetto passivo, che agisce in quanto tale, a determinare l’applicazione del sistema dell’imposta sul valore aggiunto e, quindi, del meccanismo di detrazione. L’uso che si fa o si prevede di fare del bene determina solo l’entità della detrazione iniziale alla quale il soggetto passivo ha diritto. La questione se il soggetto passivo abbia acquistato il bene agendo in quanto tale, vale a dire ai fini della sua attività economica ai sensi dell’articolo 9 della direttiva, è una questione di fatto che deve essere valutata tenendo conto di tutti i dati della fattispecie, tra i quali figurano la natura del bene considerato e il periodo di tempo intercorso tra l’acquisto dello stesso e il suo uso ai fini delle attività economiche del soggetto passivo. (v. punti 57-58, 64, dispositivo 1) Gli articoli 168 e 176 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, non ostano ad una normativa nazionale che preveda l’esclusione del diritto a detrazione di beni e servizi destinati ad operazioni effettuate a titolo gratuito o ad attività diverse dall’attività economica del soggetto passivo, purché i beni qualificati come beni di investimento non siano destinati al patrimonio dell’impresa. (v. punto 74, dispositivo 2)
IVA, Sesta direttiva, Art. 5, n. 8, Nozione di "trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni", Trasferimento della proprietà dello stock di merci e dell’attrezzatura commerciale contestuale alla locazione dei locali commerciali.
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Cessione di beni — Facoltà per gli Stati membri di escludere il trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 5, n. 8) 2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Cessione di beni — Trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 5, n. 8) Massima 1. Affinché si configuri un trasferimento di un’azienda o di una parte autonoma di un’impresa ai sensi dell’art. 5, n. 8, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, occorre che il complesso degli elementi trasferiti sia sufficiente per consentire la prosecuzione di un’attività economica autonoma. Nell’ipotesi in cui un’attività economica non richieda l’uso di locali particolari o dotati di impianti fissi necessari per la prosecuzione dell’attività economica, può sussistere un trasferimento di un’universalità di beni, ai sensi della summenzionata disposizione della sesta direttiva, anche senza il trasferimento dei diritti di proprietà su un bene immobile. Per contro, non è possibile ravvisare un simile trasferimento, ai sensi della suddetta disposizione, senza che al cessionario siano stati conferiti in godimento i locali commerciali, qualora l’attività economica interessata consista nella gestione di un complesso inscindibile di beni mobili ed immobili. In particolare, ove i locali commerciali siano muniti di impianti fissi necessari per la prosecuzione dell’attività economica, tali beni immobili devono fare parte degli elementi ceduti, affinché si tratti del trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni, ai sensi della sesta direttiva. Siffatto trasferimento può altresì avere luogo se i locali commerciali sono messi a disposizione del cessionario mediante un contratto di locazione o se quest’ultimo dispone esso stesso di un bene immobile appropriato in cui tutti i beni trasferiti possano essere collocati e in cui egli possa continuare ad esercitare l’attività economica di cui trattasi. Peraltro, elementi quali la durata del contratto di locazione stipulato e le modalità convenute per porvi un termine devono essere presi in considerazione in sede di valutazione globale dell’operazione di trasferimento di beni, sempre ai sensi della medesima disposizione, poiché possono incidere su tale valutazione nell’ipotesi in cui siano atti ad impedire la prosecuzione duratura dell’attività economica. Tuttavia, la possibilità di recedere da un contratto di locazione a tempo indeterminato con un preavviso a breve termine, di per sé, non è determinante per concludere che il cessionario avesse l’intenzione di liquidare immediatamente l’azienda o la parte di impresa trasferita. Pertanto, l’applicazione dell’art. 5, n. 8, della sesta direttiva non può essere respinta in base a quest’unico motivo. (v. punti 25, 27-29, 42-43) 2. L’art. 5, n. 8, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che costituisce trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni, ai sensi della suddetta disposizione, il trasferimento della proprietà dello stock di merci e dell’attrezzatura commerciale di un negozio al dettaglio, contestuale alla locazione al cessionario, a tempo indeterminato, dei locali del negozio stesso, locazione dalla quale entrambe le parti possano peraltro recedere con breve preavviso, a condizione che i beni trasferiti siano sufficienti affinché il medesimo cessionario possa proseguire durevolmente un’attività economica autonoma. (v. punto 45 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Art. 28 quater, parte A, lett. a), Frode a danno dell’IVA, Diniego di esenzione dall’IVA per cessioni intracomunitarie di beni, Partecipazione attiva del venditore alla frode, Competenze degli Stati membri nel contesto della lotta alla frode, all’evasione fiscale e agli eventuali abusi.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 28 quater, A) Massima Qualora sia stata effettivamente realizzata una cessione intracomunitaria di beni ma, in occasione di tale cessione, il fornitore abbia nascosto l’identità del vero acquirente per consentirgli di eludere il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, lo Stato membro di partenza della cessione intracomunitaria, in forza delle competenze che gli spettano in virtù della prima parte di frase dell’art. 28 quater, parte A, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2000/65, può negare il beneficio dell’esenzione per quest’operazione. A questo proposito, la presentazione di false fatture o di false dichiarazioni, alla pari di qualsiasi altra alterazione di prove, è idonea ad impedire la riscossione dell’importo esatto dell’imposta e, pertanto, è atta a compromettere il buon funzionamento del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto. Ebbene, comportamenti di questo genere rivestono una gravità ancora maggiore se commessi nel contesto del regime transitorio di tassazione delle operazioni intracomunitarie, il quale funziona in base alle prove fornite dai soggetti passivi. Pertanto, il diritto dell’Unione non impedisce agli Stati membri di considerare l’emissione di fatture irregolari alla stregua di una frode fiscale e di negare l’esenzione in una siffatta ipotesi. Tuttavia, in casi particolari in cui siano presenti valide ragioni per ritenere che l’acquisto intracomunitario corrispondente alla cessione de quo, nonostante la reciproca assistenza e la cooperazione amministrativa tra le autorità tributarie degli Stati membri coinvolti, possa sfuggire al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto nello Stato membro di destinazione, lo Stato membro di partenza è tenuto, in linea di massima, a negare l’esenzione a favore del fornitore di beni e ad obbligare quest’ultimo ad assolvere l’imposta a posteriori, onde evitare che l’operazione in questione sfugga a qualsiasi imposizione fiscale. Infatti, in conformità al principio fondamentale inerente al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, tale imposta si applica a qualsiasi operazione di produzione o di distribuzione, detratta l’imposta sul valore aggiunto gravante direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo. (v. punti 48, 49, 52, 55 e dispositivo)