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IVA, Direttiva 2006/112/CE, Diritto alla detrazione, Diniego.
Causa C-285/11 Bonik EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione — Diniego» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 dicembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Diniego a motivo della mancata realizzazione effettiva della cessione di beni, tenuto conto di evasioni e di irregolarità – Inammissibilità – Limiti – Verifica incombente al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 e 178) Gli articoli 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 e 178 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a che venga negato ad un soggetto passivo il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto relativa ad una cessione di beni con la motivazione che, tenuto conto di evasioni o di irregolarità commesse a monte o a valle di tale cessione, quest’ultima deve considerarsi non effettivamente avvenuta, senza che sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che detto soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto commessa a monte o a valle nella catena di cessioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Dato che il diniego del diritto a detrazione è un’eccezione all’applicazione del principio fondamentale che tale diritto costituisce, non è compatibile con il regime del diritto a detrazione previsto dalla suddetta direttiva sanzionare con il diniego di tale diritto un soggetto passivo che non sapeva e non avrebbe potuto sapere che l’operazione interessata si iscriveva in un’evasione commessa dal fornitore, o che un’altra operazione nell’ambito della catena delle cessioni, precedente o successiva a quella realizzata da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell’imposta sul valore aggiunto. Infatti, l’istituzione di un sistema di responsabilità oggettiva andrebbe al di là di quanto necessario per garantire i diritti dell’Erario. (v. punti 41-43, 45 e dispositivo) Causa C-285/11 Bonik EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione — Diniego» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 dicembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Diniego a motivo della mancata realizzazione effettiva della cessione di beni, tenuto conto di evasioni e di irregolarità — Inammissibilità — Limiti — Verifica incombente al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 e 178) Gli articoli 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 e 178 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a che venga negato ad un soggetto passivo il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto relativa ad una cessione di beni con la motivazione che, tenuto conto di evasioni o di irregolarità commesse a monte o a valle di tale cessione, quest’ultima deve considerarsi non effettivamente avvenuta, senza che sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che detto soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto commessa a monte o a valle nella catena di cessioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Dato che il diniego del diritto a detrazione è un’eccezione all’applicazione del principio fondamentale che tale diritto costituisce, non è compatibile con il regime del diritto a detrazione previsto dalla suddetta direttiva sanzionare con il diniego di tale diritto un soggetto passivo che non sapeva e non avrebbe potuto sapere che l’operazione interessata si iscriveva in un’evasione commessa dal fornitore, o che un’altra operazione nell’ambito della catena delle cessioni, precedente o successiva a quella realizzata da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell’imposta sul valore aggiunto. Infatti, l’istituzione di un sistema di responsabilità oggettiva andrebbe al di là di quanto necessario per garantire i diritti dell’Erario. (v. punti 41-43, 45 e dispositivo)
Fiscalità, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 9, Nozione di “soggetto passivo”, Diritto alla detrazione, Diniego, Principio della neutralità fiscale, Emittente della fattura radiato dal registro degli imprenditori individuali, Emittente della fattura che non ha adempiuto l’obbligo di dichiarare i suoi dipendenti all’amministrazione finanziaria, Obbligo del soggetto passivo di assicurarsi del comportamento regolare dell’emittente della fattura nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
Causa C-324/11 Gábor Tóth contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Legfelsőbb Bíróság) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 9 — Nozione di “soggetto passivo” — Diritto alla detrazione — Diniego — Principio della neutralità fiscale — Emittente della fattura radiato dal registro degli imprenditori individuali — Emittente della fattura che non ha adempiuto l’obbligo di dichiarare i suoi dipendenti all’amministrazione finanziaria — Obbligo del soggetto passivo di assicurarsi del comportamento regolare dell’emittente della fattura nei confronti dell’amministrazione finanziaria» Massima — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 settembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Diniego del diritto a detrazione dell’imposta versata da un soggetto passivo a un imprenditore a causa della revoca della licenza professionale di quest’ultimo e malgrado l’emissione, da parte del medesimo, di una fattura contenente tutte le informazioni richieste – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 9, § 1, 213, § 1, primo comma, e 226) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Diniego del diritto a detrazione dell’imposta versata da un soggetto passivo a un imprenditore a causa dell’impiego, da parte di quest’ultimo, di lavoratori non dichiarati – Inammissibilità – Eccezione – Frode nota al soggetto passivo – Portata dell’onere della prova (Direttiva del Consiglio 2006/112) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che ostano a che l’amministrazione finanziaria neghi ad un soggetto passivo il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per servizi fornitigli, in base all’unico rilievo che la licenza di imprenditore individuale sia stata revocata all’emittente della fattura prima che egli abbia fornito i servizi di cui trattasi o abbia emesso la fattura corrispondente, qualora quest’ultima presenti tutte le informazioni richieste dall’articolo 226 di tale direttiva e, in particolare, quelle necessarie all’identificazione della persona che l’ha emessa e della natura dei servizi forniti. Infatti, anche se la nozione di «soggetto passivo», di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva, viene definita in modo ampio, sulla base di circostanze di fatto, non risulta per contro da detto articolo che lo status di soggetto passivo dipenda da una qualsivoglia autorizzazione o licenza concessa dall’amministrazione ai fini dell’esercizio di un’attività economica. Certo, l’articolo 213, paragrafo 1, primo comma, della direttiva dispone che ogni soggetto passivo deve dichiarare l’inizio, il cambiamento e la cessazione della propria attività in qualità di soggetto passivo. Tuttavia, malgrado l’importanza per il buon funzionamento del sistema dell’imposta sul valore aggiunto che tale dichiarazione riveste, quest’ultima non può costituire una condizione supplementare richiesta ai fini del riconoscimento dello status di soggetto passivo ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della stessa direttiva, dato che detto articolo 213 compare al titolo XI della stessa, nel capo 2, intitolato «Identificazione». (v. punti 30, 31, 34, dispositivo 1) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che l’amministrazione finanziaria neghi ad un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per servizi fornitigli, per il fatto che l’emittente della fattura correlata a tali servizi non abbia dichiarato i lavoratori alle sue dipendenze, senza che tale amministrazione dimostri, alla luce di elementi obiettivi, che detto soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto alla detrazione si inscriveva nell’ambito di una frode commessa da tale emittente oppure da un altro operatore intervenuto a monte nella catena delle prestazioni. A tale riguardo, il fatto che il soggetto passivo non abbia verificato se i lavoratori impiegati sul cantiere si trovassero in rapporti giuridici con l’emittente della fattura o se tale emittente avesse dichiarato detti lavoratori non costituisce una circostanza obiettiva idonea a consentire di concludere che il destinatario della fattura sapeva o doveva sapere di partecipare ad un’operazione inscritta in una frode all’imposta sul valore aggiunto, qualora tale destinatario non disponesse di indizi idonei ad avvalorare il sospetto dell’esistenza di irregolarità o di frodi nella sfera dell’emittente. Pertanto, il diritto a detrazione non può essere negato per tale motivo, allorché ricorrano le condizioni formali e sostanziali previste da detta direttiva per l’esercizio di questo diritto. Inoltre, qualora l’amministrazione finanziaria fornisca indizi concreti relativi all’esistenza di una frode, la direttiva 2006/112 e il principio di neutralità fiscale non ostano a che il giudice nazionale verifichi, sulla base di un esame complessivo di tutte le circostanze della specie, se l’emittente della fattura abbia effettuato egli stesso l’operazione de qua. Tuttavia, il diritto a detrazione può essere negato soltanto qualora l’amministrazione finanziaria abbia accertato, alla luce di elementi obiettivi, che il destinatario della fattura sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si inscriveva in una frode commessa da detto emittente oppure da un altro operatore intervenuto a monte della catena delle prestazioni. (v. punti 39, 45, 53, dispositivo 2-4) Causa C-324/11 Gábor Tóth contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Legfelsőbb Bíróság) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 9 — Nozione di “soggetto passivo” — Diritto alla detrazione — Diniego — Principio della neutralità fiscale — Emittente della fattura radiato dal registro degli imprenditori individuali — Emittente della fattura che non ha adempiuto l’obbligo di dichiarare i suoi dipendenti all’amministrazione finanziaria — Obbligo del soggetto passivo di assicurarsi del comportamento regolare dell’emittente della fattura nei confronti dell’amministrazione finanziaria» Massima — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 settembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Principio della neutralità fiscale — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Diniego del diritto a detrazione dell’imposta versata da un soggetto passivo a un imprenditore a causa della revoca della licenza professionale di quest’ultimo e malgrado l’emissione, da parte del medesimo, di una fattura contenente tutte le informazioni richieste — Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 9, § 1, 213, § 1, primo comma, e 226) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Diniego del diritto a detrazione dell’imposta versata da un soggetto passivo a un imprenditore a causa dell’impiego, da parte di quest’ultimo, di lavoratori non dichiarati — Inammissibilità — Eccezione — Frode nota al soggetto passivo — Portata dell’onere della prova (Direttiva del Consiglio 2006/112) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che ostano a che l’amministrazione finanziaria neghi ad un soggetto passivo il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per servizi fornitigli, in base all’unico rilievo che la licenza di imprenditore individuale sia stata revocata all’emittente della fattura prima che egli abbia fornito i servizi di cui trattasi o abbia emesso la fattura corrispondente, qualora quest’ultima presenti tutte le informazioni richieste dall’articolo 226 di tale direttiva e, in particolare, quelle necessarie all’identificazione della persona che l’ha emessa e della natura dei servizi forniti. Infatti, anche se la nozione di «soggetto passivo», di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva, viene definita in modo ampio, sulla base di circostanze di fatto, non risulta per contro da detto articolo che lo status di soggetto passivo dipenda da una qualsivoglia autorizzazione o licenza concessa dall’amministrazione ai fini dell’esercizio di un’attività economica. Certo, l’articolo 213, paragrafo 1, primo comma, della direttiva dispone che ogni soggetto passivo deve dichiarare l’inizio, il cambiamento e la cessazione della propria attività in qualità di soggetto passivo. Tuttavia, malgrado l’importanza per il buon funzionamento del sistema dell’imposta sul valore aggiunto che tale dichiarazione riveste, quest’ultima non può costituire una condizione supplementare richiesta ai fini del riconoscimento dello status di soggetto passivo ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della stessa direttiva, dato che detto articolo 213 compare al titolo XI della stessa, nel capo 2, intitolato «Identificazione». (v. punti 30, 31, 34, dispositivo 1) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che l’amministrazione finanziaria neghi ad un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per servizi fornitigli, per il fatto che l’emittente della fattura correlata a tali servizi non abbia dichiarato i lavoratori alle sue dipendenze, senza che tale amministrazione dimostri, alla luce di elementi obiettivi, che detto soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto alla detrazione si inscriveva nell’ambito di una frode commessa da tale emittente oppure da un altro operatore intervenuto a monte nella catena delle prestazioni. A tale riguardo, il fatto che il soggetto passivo non abbia verificato se i lavoratori impiegati sul cantiere si trovassero in rapporti giuridici con l’emittente della fattura o se tale emittente avesse dichiarato detti lavoratori non costituisce una circostanza obiettiva idonea a consentire di concludere che il destinatario della fattura sapeva o doveva sapere di partecipare ad un’operazione inscritta in una frode all’imposta sul valore aggiunto, qualora tale destinatario non disponesse di indizi idonei ad avvalorare il sospetto dell’esistenza di irregolarità o di frodi nella sfera dell’emittente. Pertanto, il diritto a detrazione non può essere negato per tale motivo, allorché ricorrano le condizioni formali e sostanziali previste da detta direttiva per l’esercizio di questo diritto. Inoltre, qualora l’amministrazione finanziaria fornisca indizi concreti relativi all’esistenza di una frode, la direttiva 2006/112 e il principio di neutralità fiscale non ostano a che il giudice nazionale verifichi, sulla base di un esame complessivo di tutte le circostanze della specie, se l’emittente della fattura abbia effettuato egli stesso l’operazione de qua. Tuttavia, il diritto a detrazione può essere negato soltanto qualora l’amministrazione finanziaria abbia accertato, alla luce di elementi obiettivi, che il destinatario della fattura sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si inscriveva in una frode commessa da detto emittente oppure da un altro operatore intervenuto a monte della catena delle prestazioni. (v. punti 39, 45, 53, dispositivo 2-4)
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 138, paragrafo 1, Condizioni di esenzione di un’operazione intracomunitaria caratterizzata dall’obbligo, per l’acquirente, di garantire il trasporto del bene di cui dispone in qualità di proprietario dal momento del carico, Obbligo, per il venditore, di dimostrare che il bene ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione, Cancellazione, con effetto retroattivo, del numero d’identificazione IVA dell’acquirente.
Causa C-273/11 Mecsek-Gabona Kft contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 138, paragrafo 1 — Condizioni di esenzione di un’operazione intracomunitaria caratterizzata dall’obbligo, per l’acquirente, di garantire il trasporto del bene di cui dispone in qualità di proprietario dal momento del carico — Obbligo, per il venditore, di dimostrare che il bene ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione — Cancellazione, con effetto retroattivo, del numero d’identificazione IVA dell’acquirente» Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 settembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzione di una cessione intracomunitaria – Diniego dell’esenzione al venditore – Ammissibilità – Presupposti (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 138, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzione di una cessione intracomunitaria – Cancellazione, con effetto retroattivo, del numero d’identificazione dell’imposta sul valore aggiunto dell’acquirente – Assenza di effetti sul beneficio dell’esenzione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 138, § 1) In circostanze in cui, da un lato, il diritto di disporre di un bene quale proprietario è trasferito, nel territorio di detto Stato membro, a un acquirente stabilito in un altro Stato membro che, al momento dell’operazione, dispone di un numero d’identificazione dell’imposta sul valore aggiunto in quest’ultimo Stato e che provvede al trasporto del bene di cui trattasi a destinazione del medesimo e, dall’altro lato, il venditore si accerta che i camion immatricolati all’estero ritirino il bene presso il suo deposito e dispone delle lettere di vettura CMR (Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada), rispedite dall’acquirente a partire dallo Stato membro di destinazione, quale prova del fatto che il bene è stato trasportato al di fuori dello Stato membro del venditore, l’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/88, deve essere interpretato nel senso che non osta a che il beneficio del diritto all’esenzione di una cessione intracomunitaria sia negato al venditore, purché sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che quest’ultimo non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in materia di prova o che sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione da esso effettuata rientrava in un’evasione posta in essere dall’acquirente e non ha adottato tutte le misure ragionevoli a sua disposizione per evitare la propria partecipazione a detta evasione. (v. punti 28, 55 e dispositivo 1) L’esenzione di una cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88, non può essere negata al venditore per la sola ragione che l’amministrazione tributaria di un altro Stato membro ha proceduto a una cancellazione del numero d’identificazione dell’imposta sul valore aggiunto dell’acquirente che, sebbene verificatasi dopo la cessione del bene, ha prodotto effetti, in modo retroattivo, a una data precedente a quest’ultima. Infatti, dal momento che l’obbligo di verificare la qualità del soggetto passivo incombe all’autorità nazionale competente prima che quest’ultima attribuisca a tale soggetto un numero d’identificazione di imposta sul valore aggiunto, un’eventuale irregolarità relativa a detto registro non può comportare che un operatore, il quale si sia basato sui dati figuranti nel registro, sia escluso dall’esenzione della quale avrebbe diritto di beneficiare. (v. punti 63, 65, dispositivo 2) Causa C-273/11 Mecsek-Gabona Kft contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 138, paragrafo 1 — Condizioni di esenzione di un’operazione intracomunitaria caratterizzata dall’obbligo, per l’acquirente, di garantire il trasporto del bene di cui dispone in qualità di proprietario dal momento del carico — Obbligo, per il venditore, di dimostrare che il bene ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione — Cancellazione, con effetto retroattivo, del numero d’identificazione IVA dell’acquirente» Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 settembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzione di una cessione intracomunitaria — Diniego dell’esenzione al venditore — Ammissibilità — Presupposti (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 138, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzione di una cessione intracomunitaria — Cancellazione, con effetto retroattivo, del numero d’identificazione dell’imposta sul valore aggiunto dell’acquirente — Assenza di effetti sul beneficio dell’esenzione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 138, § 1) In circostanze in cui, da un lato, il diritto di disporre di un bene quale proprietario è trasferito, nel territorio di detto Stato membro, a un acquirente stabilito in un altro Stato membro che, al momento dell’operazione, dispone di un numero d’identificazione dell’imposta sul valore aggiunto in quest’ultimo Stato e che provvede al trasporto del bene di cui trattasi a destinazione del medesimo e, dall’altro lato, il venditore si accerta che i camion immatricolati all’estero ritirino il bene presso il suo deposito e dispone delle lettere di vettura CMR (Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada), rispedite dall’acquirente a partire dallo Stato membro di destinazione, quale prova del fatto che il bene è stato trasportato al di fuori dello Stato membro del venditore, l’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/88, deve essere interpretato nel senso che non osta a che il beneficio del diritto all’esenzione di una cessione intracomunitaria sia negato al venditore, purché sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che quest’ultimo non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in materia di prova o che sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione da esso effettuata rientrava in un’evasione posta in essere dall’acquirente e non ha adottato tutte le misure ragionevoli a sua disposizione per evitare la propria partecipazione a detta evasione. (v. punti 28, 55 e dispositivo 1) L’esenzione di una cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88, non può essere negata al venditore per la sola ragione che l’amministrazione tributaria di un altro Stato membro ha proceduto a una cancellazione del numero d’identificazione dell’imposta sul valore aggiunto dell’acquirente che, sebbene verificatasi dopo la cessione del bene, ha prodotto effetti, in modo retroattivo, a una data precedente a quest’ultima. Infatti, dal momento che l’obbligo di verificare la qualità del soggetto passivo incombe all’autorità nazionale competente prima che quest’ultima attribuisca a tale soggetto un numero d’identificazione di imposta sul valore aggiunto, un’eventuale irregolarità relativa a detto registro non può comportare che un operatore, il quale si sia basato sui dati figuranti nel registro, sia escluso dall’esenzione della quale avrebbe diritto di beneficiare. (v. punti 63, 65, dispositivo 2)
Fiscalità, IVA, Sesta direttiva, Direttiva 2006/112/CE, Diritto alla detrazione, Presupposti per l’esercizio, Articolo 273, Misure nazionali ai fini della lotta contro l’evasione, Prassi delle amministrazioni fiscali nazionali, Diniego del diritto a detrazione in caso di comportamento irregolare dell’emittente della fattura correlata ai beni o ai servizi a titolo dei quali viene richiesto l’esercizio del diritto a detrazione, Onere della prova, Obbligo del soggetto passivo di assicurarsi del comportamento regolare dell’emittente di tale fattura e di provarlo.
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Prassi nazionale che nega ad un soggetto passivo il diritto a detrazione in caso di irregolarità commesse dall’emittente della fattura o da uno dei suoi fornitori — Inammissibilità — Limiti — Presupposti [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167, 168, a), 178, a), 220, punto 1, e 226] 2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Obblighi del contribuente — Prassi nazionale che nega ad un soggetto passivo il diritto a detrazione in caso di irregolarità commesse dall’emittente della fattura — Rifiuto opposto malgrado il ricorrere dei presupposti sostanziali del diritto a detrazione e l’assenza di indizi che giustifichino il sospetto di irregolarità o frodi dell’emittente — Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167, 168, a), 178, a), e 273] Massima 1. Gli articoli 167, 168, lettera a), 178, lettera a), 220, punto 1, e 226 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una prassi nazionale in base alla quale l’amministrazione fiscale nega ad un soggetto passivo il diritto di detrarre, dall’importo dell’imposta sul valore aggiunto di cui egli è debitore, l’importo dell’imposta dovuta o versata per i servizi che gli sono stati forniti, con la motivazione che l’emittente della fattura correlata a tali servizi, o uno dei suoi fornitori, ha commesso irregolarità, senza che detta amministrazione dimostri, alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto passivo interessato sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in un’evasione commessa dal suddetto emittente o da un altro operatore intervenuto a monte nella catena di prestazioni. (v. punto 50, dispositivo 1) 2. Gli articoli 167, 168, lettera a), 178, lettera a), e 273 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una prassi nazionale in base alla quale l’amministrazione fiscale nega il diritto a detrazione con la motivazione che il soggetto passivo non si è assicurato che l’emittente della fattura correlata ai beni a titolo dei quali viene richiesto l’esercizio del diritto a detrazione avesse la qualità di soggetto passivo, che disponesse dei beni di cui trattasi e fosse in grado di fornirli e che avesse soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, o con la motivazione che il suddetto soggetto passivo non dispone, oltre che di detta fattura, di altri documenti idonei a dimostrare la sussistenza delle circostanze menzionate, benché ricorrano le condizioni di sostanza e di forma previste dalla direttiva 2006/112 per l’esercizio del diritto a detrazione e sebbene il soggetto passivo non disponga di indizi che giustifichino il sospetto dell’esistenza di irregolarità o evasioni nella sfera del suddetto emittente. (v. punto 66, dispositivo 2) Cause riunite C-80/11 e C-142/11 Mahagében Kft contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (C-80/11) e Péter Dávid contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (C-142/11) (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Baranya Megyei Bíróság e dallo Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság) «Fiscalità — IVA — Sesta direttiva — Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione — Presupposti per l’esercizio — Articolo 273 — Misure nazionali ai fini della lotta contro l’evasione — Prassi delle amministrazioni fiscali nazionali — Diniego del diritto a detrazione in caso di comportamento irregolare dell’emittente della fattura correlata ai beni o ai servizi a titolo dei quali viene richiesto l’esercizio del diritto a detrazione — Onere della prova — Obbligo del soggetto passivo di assicurarsi del comportamento regolare dell’emittente di tale fattura e di provarlo» Massime della sentenza Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Prassi nazionale che nega ad un soggetto passivo il diritto a detrazione in caso di irregolarità commesse dall’emittente della fattura o da uno dei suoi fornitori – Inammissibilità – Limiti – Presupposti [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167, 168, a), 178, a), 220, punto 1, e 226] Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Obblighi del contribuente – Prassi nazionale che nega ad un soggetto passivo il diritto a detrazione in caso di irregolarità commesse dall’emittente della fattura – Rifiuto opposto malgrado il ricorrere dei presupposti sostanziali del diritto a detrazione e l’assenza di indizi che giustifichino il sospetto di irregolarità o frodi dell’emittente – Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167, 168, a), 178, a), e 273] Gli articoli 167, 168, lettera a), 178, lettera a), 220, punto 1, e 226 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una prassi nazionale in base alla quale l’amministrazione fiscale nega ad un soggetto passivo il diritto di detrarre, dall’importo dell’imposta sul valore aggiunto di cui egli è debitore, l’importo dell’imposta dovuta o versata per i servizi che gli sono stati forniti, con la motivazione che l’emittente della fattura correlata a tali servizi, o uno dei suoi fornitori, ha commesso irregolarità, senza che detta amministrazione dimostri, alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto passivo interessato sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in un’evasione commessa dal suddetto emittente o da un altro operatore intervenuto a monte nella catena di prestazioni. (v. punto 50, dispositivo 1) Gli articoli 167, 168, lettera a), 178, lettera a), e 273 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una prassi nazionale in base alla quale l’amministrazione fiscale nega il diritto a detrazione con la motivazione che il soggetto passivo non si è assicurato che l’emittente della fattura correlata ai beni a titolo dei quali viene richiesto l’esercizio del diritto a detrazione avesse la qualità di soggetto passivo, che disponesse dei beni di cui trattasi e fosse in grado di fornirli e che avesse soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, o con la motivazione che il suddetto soggetto passivo non dispone, oltre che di detta fattura, di altri documenti idonei a dimostrare la sussistenza delle circostanze menzionate, benché ricorrano le condizioni di sostanza e di forma previste dalla direttiva 2006/112 per l’esercizio del diritto a detrazione e sebbene il soggetto passivo non disponga di indizi che giustifichino il sospetto dell’esistenza di irregolarità o evasioni nella sfera del suddetto emittente. (v. punto 66, dispositivo 2)
Fiscalità, IVA, Diritto alla detrazione, Cessione di una quota dei diritti su un’invenzione, detenuti da diverse imprese, ad un’impresa che ha già il diritto di utilizzare detta invenzione nella sua interezza, Pratica abusiva.
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 9, n. 1, e 168) 2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Limitazione del diritto alla detrazione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168) Massima 1. Un soggetto passivo può, in linea di principio, avvalersi del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata o dovuta a monte per una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, laddove il diritto nazionale applicabile consenta la cessione di una quota di comproprietà di un’invenzione che conferisce un diritto su quest’ultima. La nozione di attività economica comprende, infatti, qualsiasi attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi. Le nozioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi hanno tutte carattere oggettivo e si applicano indipendentemente dagli scopi e dai risultati delle operazioni di cui trattasi. Pertanto, la cessione di una quota di comproprietà di un’invenzione, malgrado il fatto che quest’ultima non abbia dato luogo alla registrazione di un brevetto, può costituire, in linea di principio, un’attività economica assoggettata ad imposta sul valore aggiunto. Ne consegue che un’operazione di questo tipo è idonea a far sorgere il diritto a detrazione dell’imposta versata o dovuta a monte. La questione se la cessione di cui trattasi sia stata effettuata al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale non è assolutamente rilevante al fine di determinare se essa costituisca una prestazione di servizi e un’attività economica ai sensi delle disposizioni pertinenti della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. (v. punti 45-48, dispositivo 1) 2. L’accertamento di una pratica abusiva in materia di imposta sul valore aggiunto presuppone, da un lato, che le operazioni di cui trattasi, nonostante l’applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della direttiva e della relativa legislazione nazionale di trasposizione, comportino l’ottenimento di un vantaggio fiscale la cui concessione risulterebbe contraria all’obiettivo perseguito da dette disposizioni e, dall’altro, che da un insieme di elementi oggettivi risulti che lo scopo essenziale delle operazioni di cui trattasi si limita unicamente all’ottenimento di tale vantaggio fiscale. Per quanto riguarda la disciplina fiscale di un’operazione di cessione di una quota di comproprietà di un’invenzione che conferisce un diritto su quest’ultima, compete al giudice nazionale accertare, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano una simile prestazione di servizi, l’esistenza o l’insussistenza di un abuso di diritto per quanto riguarda il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte. (v. punti 52, 54, dispositivo 2)
Sesta direttiva IVA, Art. 28 quater, parte A, lett. a), Frode a danno dell’IVA, Diniego di esenzione dall’IVA per cessioni intracomunitarie di beni, Partecipazione attiva del venditore alla frode, Competenze degli Stati membri nel contesto della lotta alla frode, all’evasione fiscale e agli eventuali abusi.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 28 quater, A) Massima Qualora sia stata effettivamente realizzata una cessione intracomunitaria di beni ma, in occasione di tale cessione, il fornitore abbia nascosto l’identità del vero acquirente per consentirgli di eludere il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, lo Stato membro di partenza della cessione intracomunitaria, in forza delle competenze che gli spettano in virtù della prima parte di frase dell’art. 28 quater, parte A, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2000/65, può negare il beneficio dell’esenzione per quest’operazione. A questo proposito, la presentazione di false fatture o di false dichiarazioni, alla pari di qualsiasi altra alterazione di prove, è idonea ad impedire la riscossione dell’importo esatto dell’imposta e, pertanto, è atta a compromettere il buon funzionamento del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto. Ebbene, comportamenti di questo genere rivestono una gravità ancora maggiore se commessi nel contesto del regime transitorio di tassazione delle operazioni intracomunitarie, il quale funziona in base alle prove fornite dai soggetti passivi. Pertanto, il diritto dell’Unione non impedisce agli Stati membri di considerare l’emissione di fatture irregolari alla stregua di una frode fiscale e di negare l’esenzione in una siffatta ipotesi. Tuttavia, in casi particolari in cui siano presenti valide ragioni per ritenere che l’acquisto intracomunitario corrispondente alla cessione de quo, nonostante la reciproca assistenza e la cooperazione amministrativa tra le autorità tributarie degli Stati membri coinvolti, possa sfuggire al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto nello Stato membro di destinazione, lo Stato membro di partenza è tenuto, in linea di massima, a negare l’esenzione a favore del fornitore di beni e ad obbligare quest’ultimo ad assolvere l’imposta a posteriori, onde evitare che l’operazione in questione sfugga a qualsiasi imposizione fiscale. Infatti, in conformità al principio fondamentale inerente al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, tale imposta si applica a qualsiasi operazione di produzione o di distribuzione, detratta l’imposta sul valore aggiunto gravante direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo. (v. punti 48, 49, 52, 55 e dispositivo)