Regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione, del 4 dicembre 2013, che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali

32013R1352 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione, del 4 dicembre 2013, che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali EU Dati provvisori http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:02013R1352-20210101 Act R 01.01.2021 01.01.2021 In force
Articolo 1

1. La domanda con cui si chiede che le autorità doganali intervengano per quanto riguarda le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale (domanda) di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 608/2013 dovrà essere presentata utilizzando il formulario di cui all’allegato I del presente regolamento.

2. La richiesta di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire (richiesta di proroga) di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 608/2013 dovrà essere presentata utilizzando il formulario di cui all’allegato II del presente regolamento.

3. I formulari che figurano negli allegati I e II sono compilati attenendosi alle istruzioni per la compilazione di cui all’allegato III.

Articolo 2

Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 608/2013, i formulari che figurano negli allegati I e II del presente regolamento, possono, se necessario, essere compilati a mano in modo leggibile.

Tali formulari non devono contenere né cancellature, né parole sovrascritte, né altre alterazioni e si compongono di due esemplari.

Qualora sia effettuata a mano, la compilazione deve essere eseguita ad inchiostro e in stampatello maiuscolo.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1891/2004 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M3

ALLEGATO I ALLEGATO II ALLEGATO III

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

I. SPECIFICHE DELLE CASELLE DEL FORMULARIO PER LA DOMANDA DI INTERVENTO DI CUI ALL’ALLEGATO I DA COMPILARE A CURA DEL RICHIEDENTE

I campi del formulario contrassegnati da un asterisco (*) sono campi obbligatori e devono essere compilati.

Qualora in una casella uno o più campi siano indicati con il segno più (+), almeno uno di tali campi deve essere compilato.

Non inserire nessun dato nelle caselle riportanti la dicitura «Riservato all’amministrazione».

Casella 1 — Richiedente

▼M2

Inserire in questo riquadro i dati del richiedente. Le informazioni da fornire sono quelle relative al nome e all’indirizzo completo del richiedente, il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (numero EORI, che è un numero unico, valido in tutta l’Unione europea, attribuito dall’autorità doganale di uno Stato membro), il numero di telefono, il numero di cellulare o di fax e l’indirizzo di posta elettronica del richiedente. Il richiedente può altresì inserire, se del caso, il suo codice fiscale, qualsiasi altro numero di registrazione nazionale e l’indirizzo del suo sito web.

▼B

Casella 2 — Domanda unionale/nazionale

Contrassegnare la casella corrispondente per indicare se si tratta di una domanda nazionale o unionale, secondo quanto previsto dall’articolo 2, punti 10 e 11, del regolamento (UE) n. 608/2013.

▼M1

Contrassegnare la casella «Domanda nazionale (cfr. articolo 5, paragrafo 3)» se la domanda è presentata successivamente alla sospensione dello svincolo o al blocco delle merci, a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 608/2013.

▼B

Casella 3 — Status del richiedente

Contrassegnare la casella corrispondente per indicare lo status del richiedente ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 608/2013. Nella domanda dovranno essere inclusi i documenti comprovanti, con soddisfazione del servizio doganale competente, che il richiedente ha la facoltà di presentare una domanda.

Casella 4 — Rappresentante che presenta la domanda a nome del richiedente

▼M2

Se la domanda è presentata dal richiedente mediante un rappresentante, indicare in questo riquadro le informazioni riguardanti tale rappresentante. Le informazioni da fornire sono quelle relative al nome e all’indirizzo completo del rappresentante, il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (numero EORI, che è un numero unico, valido in tutta l’Unione europea, attribuito dall’autorità doganale di uno Stato membro al rappresentante), il numero di telefono, il numero di cellulare o di fax e l’indirizzo di posta elettronica del rappresentante. Il rappresentante può altresì inserire, se del caso, il nome della società per cui lavora e l’indirizzo del relativo sito web. Spuntare la casella corrispondente per indicare che la domanda include la prova del mandato ricevuto per agire in veste di rappresentante, in conformità con la legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda.

▼B

Casella 5 — Tipo di diritto a cui si riferisce la domanda

Indicare il tipo di diritto di proprietà intellettuale (DPI) da far rispettare contrassegnando l’apposita casella.

Casella 6 — Lo Stato membro o, nel caso di una domanda unionale, gli Stati membri in cui si chiede l’intervento delle autorità doganali

Contrassegnare la casella corrispondente per indicare lo Stato membro o, nel caso di una domanda unionale, gli Stati membri in cui si chiede l’intervento delle autorità doganali.

▼M3

Se è indicata l’Irlanda del Nord (XI), la domanda è una domanda unionale e può essere concessa unicamente per la protezione di uno dei seguenti diritti di proprietà intellettuale che sono protetti in Irlanda del Nord in virtù del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord:

a) indicazioni geografiche o denominazioni d’origine protette dei prodotti agricoli e alimentari come disposto dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );

b) indicazioni geografiche delle bevande spiritose come disposto dal regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );

c) indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati come disposto dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );

d) le denominazioni di origine o indicazioni geografiche dei vini come disposto dalla parte II, titolo II, capo I, sezioni 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ).

▼B

Casella 7 — Rappresentante per le questioni giuridiche

Indicare in questa casella i dati del rappresentante responsabile delle questioni giuridiche designato dal richiedente.

Casella 8 — Rappresentante per le questioni tecniche

Nel caso in cui il rappresentante per le questioni tecniche sia diverso dalla persona indicata nella casella 7, indicare in questa casella i dati del rappresentante per le questioni tecniche.

Casella 9 — Dati dei rappresentanti designati per le questioni giuridiche e tecniche nel caso di una domanda unionale

In caso di domanda unionale, i dati del rappresentante o dei rappresentanti designati dal richiedente per trattare le questioni giuridiche e tecniche negli Stati membri indicati nella casella 6 devono essere riportati in un allegato separato che dovrà includere le informazioni richieste nelle caselle 7 e 8. Nel caso in cui un rappresentante è stato designato per più di uno Stato membro, deve essere chiaramente indicato per quali Stati membri è stato nominato.

Casella 10 — Procedura per le piccole spedizioni

▼M1

Qualora il richiedente desideri avvalersi della procedura per la distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 608/2013, contrassegnare la corrispondente casella relativa allo Stato membro, o agli Stati membri nel caso di una domanda unionale, in cui desidera applicare la procedura.

▼B

Casella 11 — Elenco di diritti cui si riferisce la domanda

Inserire in questa casella le informazioni sul diritto o sui diritti da far rispettare.

Nella colonna «N.», inserire i numeri sequenziali per ciascuno dei diritti di proprietà intellettuale alla quale la domanda si riferisce.

Nella colonna «Tipo di diritto», indicare il tipo di diritto di proprietà intellettuale utilizzando le sigle che figurano tra parentesi nella casella 5.

Nella colonna «Elenco delle merci cui si riferisce il diritto», inserire il tipo di merci che è coperto dai pertinenti diritti di proprietà intellettuale e per il quale il richiedente intende chiedere la tutela da parte delle autorità doganali.

Sottocasella «Trattamento riservato» nelle caselle da 12 a 28

Contrassegnare questa sottocasella se il richiedente intende chiedere che le informazioni fornite nelle caselle da 12 a 28 siano oggetto di trattamento riservato ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 608/2013.

Pagina 2: Informazioni sulle merci autentiche nelle caselle da 12 a 19

Il richiedente deve inserire nelle caselle da 12 a 19 dati specifici e tecnici sulle merci autentiche, le informazioni necessarie per consentire alle autorità doganali di individuare prontamente le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale e le informazioni pertinenti al fine di consentire alle autorità doganali di analizzare e valutare il rischio di violazione del o dei diritti di proprietà intellettuale interessati.

Casella 12 — Dettaglio delle merci

Inserire in questa casella la descrizione delle merci autentiche, che comprende le presentazioni e i simboli grafici, il loro codice della nomenclatura combinata e il loro valore nel mercato interno dell’UE. Ove possibile, il richiedente fornisce immagini di tali merci. Le informazioni devono essere suddivise per i diversi tipi di merci o per i diversi assortimenti di merci.

Casella 13 — Caratteristiche peculiari delle merci

Inserire in questa casella informazioni sulle caratteristiche tipiche delle merci autentiche, come marcature, etichette, fili di sicurezza, ologrammi, bottoni, cartellini e codice a barre, che indichino l’esatta posizione degli elementi sulle merci e il loro aspetto.

Casella 14 — Luogo di produzione

Inserire in questa casella le informazioni sul luogo di produzione delle merci autentiche.

Casella 15 — Società interessate

Inserire le informazioni su importatori, fornitori, fabbricanti, vettori, consegnatari o esportatori autorizzati. Le informazioni devono essere suddivise per i diversi tipi di merci.

Casella 16 — Operatori commerciali

Inserire le informazioni sulle persone o entità autorizzate a commercializzare prodotti che contemplano l’uso dei diritti di proprietà intellettuale per i quali viene chiesta la tutela. Devono essere riportati nome, indirizzo e numeri di registrazione (come il numero EORI) di tali persone o entità. Analogamente, dovrà essere indicato in che modo i licenziatari possono dimostrare di avere l’autorizzazione per l’uso del diritto o dei diritti di proprietà intellettuale in questione.

Casella 17 — Informazioni sullo sdoganamento e sulla distribuzione delle merci

Inserire le informazioni sui canali di distribuzione delle merci autentiche, quali quelle relative ai depositi centrali, ai servizi di spedizione, ai mezzi di trasporto, alle rotte e alla consegna, nonché informazioni sulle procedure doganali e sugli uffici doganali in cui si sdoganano le merci autentiche.

Casella 18 — Imballaggi

Inserire le informazioni sugli imballaggi delle merci autentiche, quali le informazioni sui seguenti aspetti:

a) natura degli imballaggi, indicata utilizzando i codici di cui all’allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ( 5 );

b) caratteristiche tipiche degli imballaggi (ad esempio, marcature, etichette, fili di sicurezza, ologrammi, bottoni, cartellini e codice a barre) con indicazione della posizione esatta degli elementi nell’imballaggio;

c) imballaggi speciali (colore, forma);

d) se del caso, immagini di tali merci.

Casella 19 — Documenti di accompagnamento

Inserire le informazioni sui documenti che accompagnano le merci autentiche, gli opuscoli illustrativi, le istruzioni, il documento di garanzia e ogni altro elemento analogo.

Pagina 3: Informazioni sulle merci contraffatte nelle caselle da 20 a 27

Ove conosciute, il richiedente inserisce nelle caselle 20-27 informazioni pertinenti al fine di consentire alle autorità doganali di analizzare e valutare il rischio di violazione del o dei diritti di proprietà intellettuale interessati.

Casella 20 — Dettaglio delle merci

Inserire una descrizione delle merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale (merci contraffatte), comprese le presentazioni e i simboli grafici. Se del caso, il richiedente fornisce immagini di tali merci. Le informazioni devono essere suddivise per i diversi tipi di merci o per i diversi assortimenti di merci.

Casella 21 — Caratteristiche peculiari delle merci

Inserire le informazioni sulle caratteristiche tipiche delle merci contraffatte, come marcature, etichette, fili di sicurezza, ologrammi, bottoni, cartellini e codice a barre, che indichino l’esatta posizione degli elementi sulle merci e il loro aspetto.

Casella 22 — Luogo di produzione

Inserire le informazioni sui luoghi di origine noti o presunti, sulla provenienza e sulla consegna delle merci contraffatte.

Casella 23 — Società interessate

Inserire le informazioni su importatori, fornitori, fabbricanti, vettori, consegnatari o esportatori sospettati di essere coinvolti nella violazione dei relativi diritti di proprietà intellettuale.

Casella 24 — Operatori commerciali

Inserire le informazioni sulle persone o entità non autorizzate a commercializzare prodotti che contemplano l’uso dei diritti di proprietà intellettuale per i quali viene chiesta la tutela e che, in passato, hanno commercializzato i prodotti nell’Unione.

Casella 25 — Informazioni sulla distribuzione delle merci

Inserire le informazioni sui canali di distribuzione delle merci contraffatte, quali quelle relative ai depositi, ai servizi di spedizione, ai mezzi di trasporto, alle rotte e ai luoghi di consegna, nonché informazioni sulle procedure doganali e sugli uffici doganali in cui si sdoganano merci contraffatte.

Casella 26 — Imballaggi

Inserire le informazioni sugli imballaggi delle merci sospettate di essere contraffatte, quali informazioni sui seguenti aspetti:

a) natura degli imballaggi, indicata utilizzando i codici di cui all’allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93;

b) caratteristiche tipiche degli imballaggi (ad esempio, marcature, etichette, ologrammi, bottoni, cartellini e codice a barre) con indicazione della posizione esatta degli elementi nell’imballaggio;

c) imballaggi speciali (colore, forma);

d) se del caso, immagini di tali merci.

Casella 27 — Documenti di accompagnamento

Inserire le informazioni sui documenti che accompagnano le merci sospettate di essere contraffatte, come gli opuscoli illustrativi, le istruzioni, il documento di garanzia e ogni altro elemento analogo.

Casella 28 — Informazioni supplementari

Il richiedente può fornire nella casella 28 eventuali ulteriori informazioni pertinenti al fine di consentire alle autorità doganali di analizzare e valutare il rischio di violazione del o dei diritti di proprietà intellettuale interessati, quali informazioni specifiche relative a consegne programmate di merci sospettate di essere contraffatte, incluse informazioni specifiche e dettagliate sui mezzi di trasporto, sui container e sulle persone coinvolte.

Casella 29 — Impegni

Non modificare il testo e non inserire dati in questa casella.

Casella 30 — Firma

Nella casella 30 il richiedente o il rappresentante del richiedente indicato nella casella 4 inserisce il luogo e la data di compilazione della domanda e appone la sua firma. Il nome del firmatario deve essere scritto in stampatello maiuscolo.

▼M2

II. SPECIFICHE DEI RIQUADRI DEL FORMULARIO PER LA RICHIESTA DI PROROGA DI CUI ALL’ALLEGATO II DA COMPILARE A CURA DEL DESTINATARIO DELLA DECISIONE

I campi del formulario contrassegnati da un asterisco (*) sono campi obbligatori e devono essere compilati.

Nei riquadri in cui uno o più campi sono indicati con il segno più (+) almeno uno di tali campi deve essere compilato.

Non inserire nessun dato nei riquadri riportanti la dicitura «Riservato all’amministrazione».

Riquadro 1: Dati del destinatario della decisione

Inserire in questo riquadro i dati del destinatario della decisione.

Riquadro 2: Rappresentante del destinatario della decisione

Se la domanda è presentata dal destinatario della decisione mediante un rappresentante, indicare in questo riquadro le informazioni riguardanti tale rappresentante. Le informazioni da fornire sono quelle relative al nome e all’indirizzo completo del rappresentante, il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (numero EORI, che è un numero unico, valido in tutta l’Unione europea, attribuito dall’autorità doganale di uno Stato membro al rappresentante), il numero di telefono, il numero di cellulare o di fax e l’indirizzo di posta elettronica del rappresentante. Il rappresentante può altresì inserire, se del caso, il nome della società per cui lavora e l’indirizzo del relativo sito web. Se non presentata contestualmente alla domanda iniziale, il richiedente deve includere la prova del mandato ricevuto per agire in veste di rappresentante, in conformità con la legislazione dello Stato membro in cui è stata adottata la decisione iniziale, e spuntare la casella corrispondente.

Riquadro 3: Richiesta di proroga

Inserire in questo riquadro il numero di registrazione della domanda, compresi i due primi caratteri che indicano lo Stato membro che ha accolto la domanda secondo la codifica ISO alpha-2. Il destinatario della decisione deve altresì indicare se intende apportare modifiche alle informazioni contenute nella domanda spuntando l’apposita casella.

Riquadro 4: Firma

Nel riquadro 4 il destinatario della decisione o il rappresentante del destinatario della decisione inserisce il luogo e la data di compilazione della richiesta e appone la sua firma. Il nome del firmatario deve essere scritto in stampatello maiuscolo.

( 1 ) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

( 2 ) Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).

( 3 ) Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).

( 4 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

( 5 ) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1).