Regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione, del 4 dicembre 2013, che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali
1. La domanda con cui si chiede che le autorità doganali intervengano per quanto riguarda le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale (domanda) di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 608/2013 dovrà essere presentata utilizzando il formulario di cui all’allegato I del presente regolamento.
2. La richiesta di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire (richiesta di proroga) di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 608/2013 dovrà essere presentata utilizzando il formulario di cui all’allegato II del presente regolamento.
3. I formulari che figurano negli allegati I e II sono compilati attenendosi alle istruzioni per la compilazione di cui all’allegato III.
Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 608/2013, i formulari che figurano negli allegati I e II del presente regolamento, possono, se necessario, essere compilati a mano in modo leggibile.
Tali formulari non devono contenere né cancellature, né parole sovrascritte, né altre alterazioni e si compongono di due esemplari.
Qualora sia effettuata a mano, la compilazione deve essere eseguita ad inchiostro e in stampatello maiuscolo.
Il regolamento (CE) n. 1891/2004 è abrogato.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.