modello comunitario non registrato; diritto d’autore; marchio di fatto;
concorrenza sleale.
Essa non può essere protetta come marchio, trattandosi di un elemento che non rappresenta esteriormente il prodotto, ma una sua caratteristica, il concetto della modularità. Tenuto conto dell'esclusività inerente al diritto dei marchi, il titolare di un marchio avente un oggetto così indeterminato, che verte su un concetto, otterrebbe un vantaggio concorrenziale indebito, in contrasto con lo scopo dell’art. 2 della direttiva. L' art. 2 della Direttiva n 95/08/CE, rubricato «Segni suscettibili di costituire un marchio di impresa», così dispone: «Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese». [...] • Il marchio, per potere essere registrato, deve soddisfare, invero, tre condizioni. In primo luogo, esso deve costituire un segno. [...] • La creatività non è costituita dall’idea, ma dalla sua espressione, tanto che la tutela del diritto d’autore può essere invocata anche nel caso di idee non nuove, allorché sia nuova la forma espressiva. L’elemento del modular design, inteso quale creazione di un prodotto modulare, caratterizzato dalla presenza di un oggetto principale alla quale possono aggiungersi o togliersi una serie di elementi accessori, non è autonomamente tutelabile dal diritto d’autore perché rappresenta un concetto. - La linea “The Cube” è, altresì, priva di quella particolare valenza artistica che connota le opere del design industriale tutelabili con il diritto d’autore, in presenza della quale solamente si giustifica un diritto di privativa tanto esteso nel tempo. Per soddisfare tale requisito non è sufficiente che l’opera sia espressione di una personale rappresentazione dell’oggetto da parte dell’autore che si risolva in un mero abbellimento del prodotto cui si riferisce, ma essa deve rivestire l’ulteriore caratteristica di essere un oggetto artistico avente un valore autonomo nell’ambito del separato circuito degli oggetti d’arte. [...] • Si è già visto che la tutela non può avere ad oggetto un concetto generale, e suscettibile di indefinite specificazioni, perché ci si assicurerebbe un vantaggio concorrenziale indebito. Nel caso, poi, di modelli non registrati gli oneri di allegazione e di prova sono stringenti, dovendosi tutelare l’affidamento dei terzi, impossibilitati, con una semplice ricerca, a verificare l’esistenza dell’esclusiva. [...] • L’ambito dell’esclusiva riconoscibile al modello muta a seconda che il medesimo sia stato registrato o meno e ciò si spiega ragionevolmente con la mancanza di forme di pubblicità nei modelli non registrati. [...] • Esclusa la concorrenza sleale per imitazione servile, va altresì esclusa la concorrenza parassitaria.[...]
disegni e modelli, procedimento pendente, segni privi di carattere distintivo, marchi di forma, carattere individuale, pubblico interessato, contraffazione, inibitoria, marchio registrato, inosservanza, risarcimento dei danni, giudizio cautelare, titolare del marchio, giudizio nel merito, divieto, sospensione del processo
Se non vi sono motivi particolari per proseguire il procedimento l’Ufficio, quando sia adito con una domanda di nullità del disegno o modello comunitario registrato, sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti, o a richiesta di una delle parti o sentite le altre, qualora la nullità del disegno o modello comunitario sia già stata eccepita con una domanda riconvenzionale dinanzi ad un tribunale dei disegni e modelli comunitari. Su istanza di una delle parti nel procedimento dinanzi al tribunale dei disegni e modelli comunitari quest’ultimo può tuttavia, sentite le altre parti, sospendere il procedimento. In tal caso l’Ufficio prosegue il procedimento pendente dinanzi a sé. La sospensione investe il giudizio di validità del modello comunitario registrato, ma non comporta alcun impedimento alla valutazione di questo Tribunale per quanto attiene alla validità del marchio di forma. Appare utile rammentare come, anche per il marchio di forma, valgano i principi generali e dunque, ai sensi dell’art. 7 CPI (e del corrispondente art. 4 RCM), non possano essere oggetto di registrazione i segni privi di carattere distintivo, cioè inidonei a distinguere i prodotti di un’impresa da quelli di altre imprese ed in particolare, per i marchi di forma, l’art. 9 CPI esclude dalla registrazione quelli che siano costituiti dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto o necessaria per ottenere un dato risultato tecnico o che si sostanzi in una forma che dà un valore sostanziale al prodotto. Il giudizio sul marchio di forma è autonomo rispetto a quello sulla validità del modello in quanto i requisiti richiesti sono diversi e rispecchiano la tutela, meramente temporanea, per il secondo e tendenzialmente perpetua per il primo (la registrazione dei disegni e modelli dura infatti cinque anni dalla data di presentazione della domanda, prorogabile fino ad un massimo di venticinque anni, così art. 37 CPI). Per la registrazione di un modello si chiede infatti soltanto che sia nuovo (dunque non vi siano sul mercato modelli identici) e sia dotato di carattere individuale. L’elemento centrale del marchio, invece, è la capacità di indicare al consumatore la provenienza del bene da un determinato produttore ed a tale caratteristica si lega la durata illimitata nel tempo. Tuttavia, anche laddove non esistessero altri prodotti dolciari da forno di una forma prettamente identica a quella di una cappasanta, tale forma costituisce una semplice variante della forma abituale di altri prodotti dolciari da forno disponibili in commercio. Essa non è tale da attirare l’attenzione del pubblico interessato e da consentirgli di distinguere i prodotti di cui trattasi della ricorrente da quelli aventi un’altra origine commerciale”. Poiché l’onere della prova investe il mutamento di percezione che il pubblico nel tempo ha maturato rispetto a quella forma, ne segue che appaiono fondamentali in questa prospettiva, ad esempio, i sondaggi di opinione o comunque la produzione di dati che evidenzino come, sul mercato di riferimento, quella forma sia ormai percepita come riferita ad un dato produttore. La dichiarazione di nullità non comporta alcuna modifica del contenuto del provvedimento cautelare in quanto quella decisione si fonda sulla individuata contraffazione del modello comunitario.
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