Documents - 19
cited in "Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 settembre 2021. Balgarska natsionalna televizia contro Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad. Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Ambito di applicazione – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) – Prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso – Esclusione dei servizi di media audiovisivi forniti ai telespettatori, finanziati con sovvenzioni pubbliche e non comportanti alcun corrispettivo a carico dei telespettatori – Articolo 168 – Diritto alla detrazione – Soggetto passivo che effettua sia operazioni imponibili sia operazioni non rientranti nell’ambito di applicazione dell’IVA. Causa C-21/20."
Rinvio pregiudiziale, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Ambito di applicazione, Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), Prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, Esclusione dei servizi di media audiovisivi forniti ai telespettatori, finanziati con sovvenzioni pubbliche e non comportanti alcun corrispettivo a carico dei telespettatori, Articolo 168, Diritto alla detrazione, Soggetto passivo che effettua sia operazioni imponibili sia operazioni non rientranti nell’ambito di applicazione dell’IVA.
Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Detrazione dell’imposta assolta a monte, Costi di gestione di un fondo di dotazione che realizza investimenti al fine di coprire i costi dell’insieme delle operazioni effettuate a valle dal soggetto passivo, Spese generali.
Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articoli 167, 168 e 184, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Rettifica, Beni d’investimento immobiliari, Destinazione iniziale a un’attività che non dà diritto alla detrazione e successivamente anche a un’attività soggetta a IVA, Ente pubblico, Qualità di soggetto passivo al momento dell’operazione imponibile.
Causa C-140/17 Szef Krajowej Administracji Skarbowej contro Gmina Ryjewo (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 167, 168 e 184 – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica – Beni d’investimento immobiliari – Destinazione iniziale a un’attività che non dà diritto alla detrazione e successivamente anche a un’attività soggetta a IVA – Ente pubblico – Qualità di soggetto passivo al momento dell’operazione imponibile» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 luglio 2018 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica delle detrazioni – Beni d’investimento immobiliari che possono per loro natura essere utilizzati sia per attività imponibili sia per attività non imponibili – Ente di diritto pubblico che utilizza il bene, in un primo tempo, per attività non imponibili – Diritto alla rettifica – Presupposto – Qualità di soggetto passivo al momento dell’operazione imponibile (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167, 168 e 184) Gli articoli 167, 168 e 184 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) devono essere interpretati nel senso che non ostano a che un ente di diritto pubblico abbia diritto alla rettifica delle detrazioni dell’IVA assolta in relazione a un bene d’investimento immobiliare in una fattispecie, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui, al momento dell’acquisto di tale bene, da un lato, quest’ultimo, per sua natura, poteva essere utilizzato sia per attività imponibili che per quelle non imponibili ma è stato utilizzato, in un primo tempo, per attività non imponibili e, dall’altro, tale ente pubblico non aveva espressamente dichiarato di avere l’intenzione di destinare il suddetto bene a un’attività imponibile ma non aveva neppure escluso un utilizzo a tal fine, purché risulti dall’esame di tutte le circostanze di fatto, esame che spetta al giudice nazionale effettuare, che è soddisfatta la condizione prevista dall’articolo 168 della direttiva 2006/112, in base alla quale il soggetto passivo deve aver agito in qualità di soggetto passivo nel momento in cui ha effettuato detto acquisto. (v. punto 59 e dispositivo)
Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articoli 2, 9 e 168, Attività economica, Ingerenza diretta o indiretta di una holding nella gestione delle sue controllate, Locazione di un immobile da parte di una società holding alla sua controllata, Detrazione dell’imposta assolta a monte, IVA versata da una società holding sulle spese effettuate per acquisire partecipazioni in altre imprese.
Causa C-320/17 Marle Participations SARL contro Ministre de l’Économie et des Finances [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia)] «Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 2, 9 e 168 – Attività economica – Ingerenza diretta o indiretta di una holding nella gestione delle sue controllate – Locazione di un immobile da parte di una società holding alla sua controllata – Detrazione dell’imposta assolta a monte – IVA versata da una società holding sulle spese effettuate per acquisire partecipazioni in altre imprese» Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 luglio 2018 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Attività economica – Nozione – Locazione di un immobile da parte di una società holding alla sua controllata che configura un’ingerenza diretta o indiretta nella controllata – Inclusione – Spese sostenute dalla società holding per acquisire partecipazioni nella controllata – Diritto a detrazione integrale – Società holding che partecipa alla gestione soltanto di determinate controllate di un gruppo – Diritto a detrazione proporzionale – Potere di determinare i criteri di ripartizione spettante agli Stati membri – Limiti (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 9, § 1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che la locazione di un immobile da parte di una società holding alla sua controllata costituisce una «interferenza nella gestione» di quest’ultima, la quale deve essere considerata un’attività economica, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva citata, che fa sorgere un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle spese sostenute dalla società per l’acquisto di partecipazioni in tale controllata, qualora detta prestazione di servizi abbia carattere stabile, sia effettuata a titolo oneroso e sia soggetta ad imposta – il che implica che la locazione di cui trattasi non sia esente – ed esista un nesso diretto tra il servizio fornito dal prestatore e il controvalore ricevuto dal beneficiario. Le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipi alla loro gestione dando loro in locazione un immobile e che, a tale titolo, eserciti un’attività economica, devono essere considerate rientranti nelle sue spese generali e, in linea di principio, l’IVA assolta su tali spese deve poter essere integralmente detratta. Le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipi alla gestione solo di alcune di esse e che, riguardo alle altre, non eserciti invece alcuna attività economica, devono essere considerate rientranti solo in parte nelle spese generali di tale società, sicché l’IVA assolta su tali spese può essere detratta soltanto in proporzione a quelle che sono inerenti all’attività economica, secondo criteri di ripartizione definiti dagli Stati membri i quali, nell’esercizio di tale potere, devono tener conto dello scopo e dell’impianto sistematico della direttiva citata e devono prevedere, a tale titolo, un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota d’imputazione reale delle spese a monte all’attività economica e all’attività non economica, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. (v. punti 45, 46 e dispositivo)
Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), e articoli 168 e 176, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Servizi di costruzione o di miglioramento di un bene immobile appartenente ad un terzo, Utilizzazione dei servizi da parte di un terzo e del soggetto passivo, Fornitura del servizio a titolo gratuito ad un terzo, Contabilizzazione dei costi generati per i servizi svolti come componente delle spese generali del soggetto passivo, Determinazione dell’esistenza di un nesso diretto e immediato con l’attività economica del soggetto passivo.
Causa C-132/16 Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Sofia contro «Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments» EOOD (domanda di pronuncia pregiudizialeproposta dal Varhoven administrativen sad) «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), e articoli 168 e 176 – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Servizi di costruzione o di miglioramento di un bene immobile appartenente ad un terzo – Utilizzazione dei servizi da parte di un terzo e del soggetto passivo – Fornitura del servizio a titolo gratuito ad un terzo – Contabilizzazione dei costi generati per i servizi svolti come componente delle spese generali del soggetto passivo – Determinazione dell’esistenza di un nesso diretto e immediato con l’attività economica del soggetto passivo» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 settembre 2017 Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Detrazione dell’imposta assolta a monte–Limitazioni del diritto alla detrazione–Mantenimento delle esclusioni dal diritto a detrazione esistenti alla data di adesione all’Unione europea–Presupposti–Esclusioni di natura non generale
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 176)
Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Detrazione dell’imposta assolta a monte–Nascita e portata del diritto a detrazione–Beni e servizi impiegati ai fini delle operazioni imponibili del soggetto passivo–Necessità di un nesso diretto e immediato tra l’operazione a monte e l’attività del soggetto passivo–Circostanza idonea a dimostrare l’esistenza di tale nesso–Indispensabilità della prestazione di servizi per consentire al soggetto passivo di esercitare la sua attività economica
[Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168, a)]
Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Detrazione dell’imposta assolta a monte–Nascita e portata del diritto a detrazione–Beni e servizi impiegati ai fini delle operazioni imponibili del soggetto passivo–Fornitura da parte del soggetto passivo di servizi consistenti nella costruzione o nella ristrutturazione di un bene immobile appartenente a un terzo–Terzo che beneficia a titolo gratuito del risultato di tali servizi–Servizi utilizzati sia dal soggetto passivo sia dal terzo nell’ambito delle loro attività economiche–Diritto alla detrazione–Presupposti–Prestazione di servizi effettuata a monte come elemento costitutivo del prezzo di un’operazione soggetta ad imposta effettuata a valle dal soggetto passivo–Limiti–Prestazione che risulta necessaria e proporzionata all’operazione
[Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168, a)] V. il testo della decisione.
(v. punto 21)
V. il testo della decisione.
(v. punti 28-34)
L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che il soggetto passivo ha diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto assolta a monte per la prestazione di servizi, consistenti nella costruzione o nella ristrutturazione di un bene immobile di cui un terzo sia proprietario, qualora quest’ultimo benefici a titolo gratuito del risultato di tali servizi e questi ultimi siano utilizzati tanto dal soggetto passivo medesimo, quanto dal terzo nell’ambito delle loro attività economiche, nei limiti in cui detti servizi non vadano oltre quanto necessario per consentire al soggetto passivo medesimo di effettuare a valle operazioni soggette ad imposta e il loro costo sia incluso nel prezzo di tali operazioni.
(v. punti 36, 37, 40 e dispositivo)
Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 77/388/CEE, Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d), Ambito di applicazione, Applicazione di un pro rata di detrazione all’imposta sul valore aggiunto che ha gravato l’acquisto della totalità dei beni e dei servizi utilizzati da un soggetto passivo, Operazioni accessorie, Utilizzo della cifra d’affari come indizio.
Causa C-378/15 Mercedes Benz Italia SpA contro Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3 (domanda di pronuncia pregiudiziale,proposta dalla Commissione tributaria regionale di Roma) «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 77/388/CEE – Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d) – Ambito di applicazione – Applicazione di un pro rata di detrazione all’imposta sul valore aggiunto che ha gravato l’acquisto della totalità dei beni e dei servizi utilizzati da un soggetto passivo – Operazioni accessorie – Utilizzo della cifra d’affari come indizio» Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 dicembre 2016 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Beni e servizi utilizzati nel contempo per operazioni che danno e che non danno diritto a detrazione – Detrazione prorata – Calcolo – Normativa e prassi nazionali che impongono al soggetto passivo di applicare alla totalità dei beni e dei servizi acquistati un prorata di detrazione basato sulla cifra d’affari – Individuazione delle operazioni qualificabili come accessorie – Utilizzo della cifra d’affari come indizio – Ammissibilità – Presupposti (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, § 5, e 19) L’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d), e l’articolo 19 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa e a una prassi nazionali, che impongono a un soggetto passivo di applicare alla totalità dei beni e dei servizi da esso acquistati un prorata di detrazione basato sulla cifra d’affari, senza prevedere un metodo di calcolo che sia fondato sulla natura e sulla destinazione effettiva di ciascun bene e servizio acquistato e che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese sostenute a ciascuna delle attività tassate e non tassate. Dall’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d), della direttiva 77/388, letto in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 5, primo e secondo comma, nonché con l’articolo 19, paragrafo 1, di tale direttiva deriva, infatti, che il metodo di calcolo del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) implica, in linea di principio, il ricorso a un prorata fondato sulla cifra d’affari. Inoltre, per quanto riguarda un obbligo per il soggetto passivo di applicare tale prorata basato sulla cifra d’affari alla totalità dei beni e dei servizi da esso acquistati, l’articolo 17, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva, richiamato espressamente all’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d), di tale direttiva, si riferisce sia alle operazioni che danno diritto a detrazione sia a quelle che non conferiscono tale diritto. Così, si devono intendere i termini «tutte le operazioni ivi contemplate» figuranti all’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d), come comprendenti entrambi i tipi di operazioni menzionati all’articolo 17, paragrafo 5, primo comma, di detta direttiva. Orbene, contrariamente al primo comma dell’articolo 17, paragrafo 5, della sesta direttiva, il terzo comma, lettera d), del medesimo articolo 17, paragrafo 5, non utilizza i termini «sia...sia» per evocare tali due tipi di operazioni. In mancanza di una siffatta precisazione, l’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d), della sesta direttiva deve essere inteso nel senso che si riferisce al complesso dei beni e dei servizi utilizzati dal soggetto passivo interessato al fine di realizzare tanto le operazioni che danno diritto a detrazione quanto quelle che non conferiscono tale diritto, senza che sia necessario che tali beni e servizi servano ad effettuare sia l’uno sia l’altro tipo di operazioni. Del resto, interpretare l’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d), della sesta direttiva nel senso che esso si applichi unicamente con riferimento ai beni e ai servizi utilizzati per realizzare «sia» operazioni che danno diritto a detrazione «sia» operazioni che non conferiscono tale diritto condurrebbe ad attribuire a tale disposizione la medesima portata dell’articolo 17, paragrafo 5, primo comma, di tale direttiva, alla quale si suppone che tale disposizione debba invece derogare. Tali considerazioni sono, inoltre, avvalorate da uno degli obiettivi perseguiti dalla sesta direttiva consistente, come risulta dal suo diciassettesimo considerando, nell’autorizzare il ricorso a regole di applicazione relativamente semplici. Infatti, applicando la regola di calcolo prevista all’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d), della sesta direttiva, i soggetti passivi non hanno l’obbligo di imputare i beni e i servizi che acquistano o alle operazioni che danno diritto a detrazione, o a quelle che non conferiscono un tale diritto, o a entrambi i tipi di operazioni e, di conseguenza, le amministrazioni fiscali nazionali non sono tenute a verificare se tale imputazione sia stata correttamente effettuata. Inoltre, l’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d), e l’articolo 19 della sesta direttiva non ostano neanche a una normativa e a una prassi nazionali che impongono a un soggetto passivo di riferirsi alla composizione della sua cifra d’affari per l’individuazione delle operazioni qualificabili come «accessorie», a condizione che la valutazione condotta a tal fine tenga conto altresì del rapporto tra dette operazioni e le attività imponibili di tale soggetto passivo nonché, eventualmente, dell’impiego che esse implicano dei beni e dei servizi per i quali l’IVA è dovuta. A tale riguardo, anche se la composizione della cifra d’affari del soggetto passivo costituisce un elemento rilevante per determinare se talune operazioni debbano essere considerate come «accessorie», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, seconda frase, della sesta direttiva, la circostanza che redditi superiori a quelli prodotti dall’attività indicata come principale dall’impresa interessata provengano da tali operazioni non può, di per sé, escludere la qualificazione di queste ultime quali «operazioni accessorie» ai sensi della disposizione medesima. (v. punti 32, 36-38, 40, 43, 44, 47, 49, 50 e dispositivo)
Rinvio pregiudiziale, Sesta direttiva 77/388/CEE, Imposta sul valore aggiunto, Articolo 2, punto 1, Prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, Nozione, Radiodiffusione pubblica, Finanziamento mediante un canone legale obbligatorio.
Causa C-11/15 Odvolací finanční ředitelství contro Český rozhlas (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud) «Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva 77/388/CEE — Imposta sul valore aggiunto — Articolo 2, punto 1 — Prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso — Nozione — Radiodiffusione pubblica — Finanziamento mediante un canone legale obbligatorio» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 giugno 2016 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi a titolo oneroso – Nozione – Radiodiffusione pubblica finanziata mediante un canone legale obbligatorio versato dai proprietari o dai detentori di un ricevitore radiofonico – Esclusione (Direttiva 77/388 del Consiglio, art. 2, punto 1) L’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che un’attività di radiodiffusione pubblica finanziata mediante un canone legale obbligatorio versato dai proprietari o dai detentori di un ricevitore radiofonico e esercitata da una società di radiodiffusione istituita dalla legge non costituisce una prestazione di servizi «effettuata a titolo oneroso», ai sensi di tale disposizione, e non rientra quindi nell’ambito di applicazione di tale direttiva. (v. punto 36 e dispositivo)
IVA, Sesta direttiva, Articoli 17, paragrafo 2, e 19, Detrazioni, Imposta dovuta o assolta servizi acquistati da una holding, Servizi che presentano un nesso diretto, immediato e inequivocabile con operazioni tassate a valle.
Causa C-496/11 Portugal Telecom SGPS SA contro Fazenda Pública (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Sul) «IVA — Sesta direttiva — Articoli 17, paragrafo 2, e 19 — Detrazioni — Imposta dovuta o assolta servizi acquistati da una holding — Servizi che presentano un nesso diretto, immediato e inequivocabile con operazioni tassate a valle» Massime — Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 settembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Imposta dovuta o assolta per beni e servizi acquistati da una holding – Diritto alla detrazione – Presupposti – Modalità di calcolo (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, §§ 2 e 5) L’articolo 17, paragrafi 2 e 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, va interpretato nel senso che una holding la quale, a titolo accessorio alla propria attività principale di gestione delle partecipazioni societarie delle società di cui detenga del tutto o in parte il capitale sociale, acquisti beni e servizi che essa fatturi successivamente alle società medesime, è autorizzata a detrarre l’importo dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte, purché i servizi acquistati a monte presentino un nesso diretto e immediato con operazioni economiche a valle che danno diritto a detrazione. Quando detti beni e servizi sono utilizzati dalla holding per effettuare, al contempo, operazioni economiche che danno diritto a detrazione e operazioni economiche che non danno tale diritto, la detrazione è ammessa per la sola parte dell’imposta sul valore aggiunto che è proporzionale all’importo relativo alle prime operazioni e l’amministrazione finanziaria nazionale è autorizzata a prevedere uno dei metodi di determinazione del diritto a detrazione di cui al menzionato articolo 17, paragrafo 5. Quando tali beni e servizi sono utilizzati, al contempo, per attività economiche e attività non economiche, l’articolo 17, paragrafo 5, della sesta direttiva 77/388 non è applicabile e i metodi di detrazione e di ripartizione sono definiti dagli Stati membri che, nell’esercizio di tale potere, devono tener conto dello scopo e dell’economia della sesta direttiva 77/388 e, a tale titolo, prevedere un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a monte a ciascuna di queste due attività. (v. punto 49 e dispositivo) Causa C-496/11 Portugal Telecom SGPS SA contro Fazenda Pública (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Sul) «IVA — Sesta direttiva — Articoli 17, paragrafo 2, e 19 — Detrazioni — Imposta dovuta o assolta servizi acquistati da una holding — Servizi che presentano un nesso diretto, immediato e inequivocabile con operazioni tassate a valle» Massime — Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 settembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Imposta dovuta o assolta per beni e servizi acquistati da una holding — Diritto alla detrazione — Presupposti — Modalità di calcolo (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, §§ 2 e 5) L’articolo 17, paragrafi 2 e 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, va interpretato nel senso che una holding la quale, a titolo accessorio alla propria attività principale di gestione delle partecipazioni societarie delle società di cui detenga del tutto o in parte il capitale sociale, acquisti beni e servizi che essa fatturi successivamente alle società medesime, è autorizzata a detrarre l’importo dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte, purché i servizi acquistati a monte presentino un nesso diretto e immediato con operazioni economiche a valle che danno diritto a detrazione. Quando detti beni e servizi sono utilizzati dalla holding per effettuare, al contempo, operazioni economiche che danno diritto a detrazione e operazioni economiche che non danno tale diritto, la detrazione è ammessa per la sola parte dell’imposta sul valore aggiunto che è proporzionale all’importo relativo alle prime operazioni e l’amministrazione finanziaria nazionale è autorizzata a prevedere uno dei metodi di determinazione del diritto a detrazione di cui al menzionato articolo 17, paragrafo 5. Quando tali beni e servizi sono utilizzati, al contempo, per attività economiche e attività non economiche, l’articolo 17, paragrafo 5, della sesta direttiva 77/388 non è applicabile e i metodi di detrazione e di ripartizione sono definiti dagli Stati membri che, nell’esercizio di tale potere, devono tener conto dello scopo e dell’economia della sesta direttiva 77/388 e, a tale titolo, prevedere un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a monte a ciascuna di queste due attività. (v. punto 49 e dispositivo)