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Imposta sul valore aggiunto, Sesta direttiva 77/388/CEE, Articoli 17 e 19, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Utilizzo di beni e di servizi sia per operazioni tassate sia per operazioni esenti, Detrazione prorata, Calcolo del prorata, Succursali stabilite in altri Stati membri e in Stati terzi, Mancata considerazione della loro cifra d’affari.
Causa C-388/11 Le Crédit Lyonnais contro Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia)] «Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articoli 17 e 19 — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Utilizzo di beni e di servizi sia per operazioni tassate sia per operazioni esenti — Detrazione prorata — Calcolo del prorata — Succursali stabilite in altri Stati membri e in Stati terzi — Mancata considerazione della loro cifra d’affari» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 settembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Detrazione prorata – Soggetto passivo che possiede un centro di attività stabile in un altro Stato membro – Determinazione del prorata di detrazione prendendo in considerazione il fatturato realizzato da tale centro di attività stabile – Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 5, § 7, a), 6, § 3, 17, § 5, terzo comma, e 19, § 1] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Detrazione prorata – Soggetto passivo che possiede un centro di attività stabile in uno Stato terzo – Determinazione del prorata di detrazione prendendo in considerazione il fatturato realizzato da tale centro di attività stabile – Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, § 3, a) e c), e 19, § 1] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Normativa nazionale che prevede, ai fini del calcolo del prorata di detrazione per settore d’attività di una società soggetta ad imposta, che si prenda in considerazione il fatturato realizzato da un centro di attività stabile avente sede in un altro Stato membro o in uno Stato terzo – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, § 5, terzo comma) Gli articoli 17, paragrafi 2 e 5, nonché 19, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che, ai fini della determinazione del prorata di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto ad essa applicabile, una società, la cui sede principale sia situata in uno Stato membro, non può prendere in considerazione la cifra d’affari realizzata dalle sue succursali stabilite in altri Stati membri. Infatti, la possibilità per un soggetto passivo di calcolare il prorata di detrazione applicabile alla sua sede stabilita in uno Stato membro determinato tenendo conto del fatturato realizzato dai suoi centri di attività stabile siti negli altri Stati membri non è idonea a garantire, in ogni caso, una maggiore ottemperanza al principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto rispetto a un sistema che prevede che il soggetto passivo debba, in ogni Stato membro in cui si può ritenere che esso detenga un centro di attività stabile ai sensi della sesta direttiva, determinare un prorata di detrazione separato. Poi, siffatto modo di determinare il prorata di detrazione applicabile alla sede di un soggetto passivo produrrebbe il risultato di far aumentare, per tutti gli acquisti che tale soggetto passivo ha effettuato nello Stato membro in cui si trova la sua sede, la parte di imposta sul valore aggiunto che tale sede può detrarre anche qualora una parte di tali acquisti non abbia alcun nesso con le attività dei centri di attività stabile aventi sede al di fuori di tale Stato. Pertanto, il valore del prorata di detrazione applicabile sarebbe falsato. Per questo motivo, siffatto modo di stabilire il prorata di detrazione è idoneo a pregiudicare l’effetto utile degli articoli 5, paragrafo 7, lettera a), e 6, paragrafo 3, della sesta direttiva, i quali attribuiscono un certo potere discrezionale agli Stati membri attenuando gli effetti delle scelte da essi effettuate in materia di politica fiscale. (v. punti 37-40, dispositivo 1) Gli articoli 17, paragrafo 3, lettere a) e c), nonché 19, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che, ai fini della determinazione del prorata di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto ad essa applicabile, una società, la cui sede principale sia situata in uno Stato membro, non può prendere in considerazione la cifra d’affari realizzata dalle sue succursali stabilite in Stati terzi. Infatti, il regime delle detrazioni è basato sul principio di territorialità delle disposizioni nazionali applicabili e, qualora un soggetto passivo disponga di un centro di attività stabile in un altro Stato rispetto a quello in cui egli ha stabilito la sua sede, le attività economiche che esso compie in tale Stato sono considerate, ai fini dell’applicazione delle disposizioni della sesta direttiva, esercitate a partire da tale centro di attività stabile. Orbene, non esiste, né nel preambolo della sesta direttiva né nelle sue disposizioni, alcun elemento che consenta di concludere che la circostanza che un soggetto passivo disponga di un centro di attività stabile fuori dell’Unione sia idonea ad avere un rilievo sul regime delle detrazioni cui tale soggetto passivo è sottoposto nello Stato membro in cui è situata la sua sede. (v. punti 42, 43, 49, dispositivo 2) L’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che non consente a uno Stato membro di accogliere una regola di calcolo del prorata di detrazione per settore d’attività di una società soggetta ad imposta che autorizzi quest’ultima a prendere in considerazione la cifra d’affari realizzata da una succursale stabilita in un altro Stato membro o in uno Stato terzo. Infatti, il riferimento di cui all’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva a «settori di attività» non può essere interpretato come relativo a zone geografiche. Come risulta dall’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva, infatti, il termine «attività» riguarda, nel contesto della sesta direttiva, i diversi generi di attività economiche, come le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi. (v. punti 53, 54, 56, dispositivo 3) Causa C-388/11 Le Crédit Lyonnais contro Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia)] «Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articoli 17 e 19 — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Utilizzo di beni e di servizi sia per operazioni tassate sia per operazioni esenti — Detrazione prorata — Calcolo del prorata — Succursali stabilite in altri Stati membri e in Stati terzi — Mancata considerazione della loro cifra d’affari» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 settembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Detrazione prorata — Soggetto passivo che possiede un centro di attività stabile in un altro Stato membro — Determinazione del prorata di detrazione prendendo in considerazione il fatturato realizzato da tale centro di attività stabile — Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 5, § 7, a), 6, § 3, 17, § 5, terzo comma, e 19, § 1] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Detrazione prorata — Soggetto passivo che possiede un centro di attività stabile in uno Stato terzo — Determinazione del prorata di detrazione prendendo in considerazione il fatturato realizzato da tale centro di attività stabile — Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, § 3, a) e c), e 19, § 1] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Normativa nazionale che prevede, ai fini del calcolo del prorata di detrazione per settore d’attività di una società soggetta ad imposta, che si prenda in considerazione il fatturato realizzato da un centro di attività stabile avente sede in un altro Stato membro o in uno Stato terzo — Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, § 5, terzo comma) Gli articoli 17, paragrafi 2 e 5, nonché 19, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che, ai fini della determinazione del prorata di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto ad essa applicabile, una società, la cui sede principale sia situata in uno Stato membro, non può prendere in considerazione la cifra d’affari realizzata dalle sue succursali stabilite in altri Stati membri. Infatti, la possibilità per un soggetto passivo di calcolare il prorata di detrazione applicabile alla sua sede stabilita in uno Stato membro determinato tenendo conto del fatturato realizzato dai suoi centri di attività stabile siti negli altri Stati membri non è idonea a garantire, in ogni caso, una maggiore ottemperanza al principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto rispetto a un sistema che prevede che il soggetto passivo debba, in ogni Stato membro in cui si può ritenere che esso detenga un centro di attività stabile ai sensi della sesta direttiva, determinare un prorata di detrazione separato. Poi, siffatto modo di determinare il prorata di detrazione applicabile alla sede di un soggetto passivo produrrebbe il risultato di far aumentare, per tutti gli acquisti che tale soggetto passivo ha effettuato nello Stato membro in cui si trova la sua sede, la parte di imposta sul valore aggiunto che tale sede può detrarre anche qualora una parte di tali acquisti non abbia alcun nesso con le attività dei centri di attività stabile aventi sede al di fuori di tale Stato. Pertanto, il valore del prorata di detrazione applicabile sarebbe falsato. Per questo motivo, siffatto modo di stabilire il prorata di detrazione è idoneo a pregiudicare l’effetto utile degli articoli 5, paragrafo 7, lettera a), e 6, paragrafo 3, della sesta direttiva, i quali attribuiscono un certo potere discrezionale agli Stati membri attenuando gli effetti delle scelte da essi effettuate in materia di politica fiscale. (v. punti 37-40, dispositivo 1) Gli articoli 17, paragrafo 3, lettere a) e c), nonché 19, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che, ai fini della determinazione del prorata di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto ad essa applicabile, una società, la cui sede principale sia situata in uno Stato membro, non può prendere in considerazione la cifra d’affari realizzata dalle sue succursali stabilite in Stati terzi. Infatti, il regime delle detrazioni è basato sul principio di territorialità delle disposizioni nazionali applicabili e, qualora un soggetto passivo disponga di un centro di attività stabile in un altro Stato rispetto a quello in cui egli ha stabilito la sua sede, le attività economiche che esso compie in tale Stato sono considerate, ai fini dell’applicazione delle disposizioni della sesta direttiva, esercitate a partire da tale centro di attività stabile. Orbene, non esiste, né nel preambolo della sesta direttiva né nelle sue disposizioni, alcun elemento che consenta di concludere che la circostanza che un soggetto passivo disponga di un centro di attività stabile fuori dell’Unione sia idonea ad avere un rilievo sul regime delle detrazioni cui tale soggetto passivo è sottoposto nello Stato membro in cui è situata la sua sede. (v. punti 42, 43, 49, dispositivo 2) L’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che non consente a uno Stato membro di accogliere una regola di calcolo del prorata di detrazione per settore d’attività di una società soggetta ad imposta che autorizzi quest’ultima a prendere in considerazione la cifra d’affari realizzata da una succursale stabilita in un altro Stato membro o in uno Stato terzo. Infatti, il riferimento di cui all’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva a «settori di attività» non può essere interpretato come relativo a zone geografiche. Come risulta dall’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva, infatti, il termine «attività» riguarda, nel contesto della sesta direttiva, i diversi generi di attività economiche, come le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi. (v. punti 53, 54, 56, dispositivo 3)
Sesta direttiva IVA, Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, Diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte, Beni e servizi utilizzati, al tempo stesso, per operazioni imponibili e per operazioni esenti, Locazione di un immobile a fini commerciali e abitativi, Criterio per il calcolo del prorata di detrazione dell’IVA.
Causa C-511/10 Finanzamt Hildesheim contro BLC Baumarkt GmbH & Co. KG (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Sesta direttiva IVA — Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma — Diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte — Beni e servizi utilizzati, al tempo stesso, per operazioni imponibili e per operazioni esenti — Locazione di un immobile a fini commerciali e abitativi — Criterio per il calcolo del prorata di detrazione dell’IVA» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Beni e servizi utilizzati nel contempo per operazioni che danno e che non danno diritto a detrazione – Locazione di un immobile a fini commerciali e abitativi – Detrazione prorata – Calcolo – Criterio di ripartizione diverso da quello fondato sul volume d’affari – Ammissibilità – Presupposto (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, § 5, terzo comma, e 19, § 1) L’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di privilegiare, come criterio di ripartizione ai fini del calcolo del prorata di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta a monte per una determinata operazione, quale la costruzione di un immobile ad uso promiscuo, un criterio di ripartizione diverso da quello fondato sul volume d’affari di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva medesima, subordinatamente alla condizione che il metodo accolto garantisca una determinazione più precisa del suddetto prorata di detrazione. (v. punto 26 e dispositivo) Causa C-511/10 Finanzamt Hildesheim contro BLC Baumarkt GmbH & Co. KG (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Sesta direttiva IVA — Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma — Diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte — Beni e servizi utilizzati, al tempo stesso, per operazioni imponibili e per operazioni esenti — Locazione di un immobile a fini commerciali e abitativi — Criterio per il calcolo del prorata di detrazione dell’IVA» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Beni e servizi utilizzati nel contempo per operazioni che danno e che non danno diritto a detrazione — Locazione di un immobile a fini commerciali e abitativi — Detrazione prorata — Calcolo — Criterio di ripartizione diverso da quello fondato sul volume d’affari — Ammissibilità — Presupposto (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, § 5, terzo comma, e 19, § 1) L’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di privilegiare, come criterio di ripartizione ai fini del calcolo del prorata di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta a monte per una determinata operazione, quale la costruzione di un immobile ad uso promiscuo, un criterio di ripartizione diverso da quello fondato sul volume d’affari di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva medesima, subordinatamente alla condizione che il metodo accolto garantisca una determinazione più precisa del suddetto prorata di detrazione. (v. punto 26 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Diritto alla detrazione, Acquisto di veicoli e utilizzazione per operazioni di leasing, Divergenze tra i regimi fiscali di due Stati membri, Divieto di pratiche abusive.
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, n. 3, lett. a)] 2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Esclusioni del diritto a detrazione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, n. 3, lett. a)] Massima 1. L’art. 17, n. 3, lett. a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può negare ad un soggetto passivo la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte sull’acquisto di beni effettuato in tale Stato membro, quando tali beni siano stati utilizzati a fini di operazioni di leasing compiute in un altro Stato membro, per il solo motivo che le operazioni effettuate a valle non hanno dato luogo al versamento dell’imposta sul valore aggiunto nel secondo Stato membro. Infatti, in forza di detto art. 17, n. 3, lett. a), il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte per talune operazioni, rispetto ad altre operazioni realizzate a valle in un altro Stato membro, dipende dalla questione se tale diritto alla detrazione sussisterebbe qualora tutte le operazioni venissero effettuate all’interno dello stesso Stato membro. Di conseguenza, il fatto che uno Stato membro non abbia riscosso detta imposta a valle, a causa della qualificazione data ad un’operazione commerciale, non può privare il soggetto passivo del diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte in un altro Stato membro. (v. punti 32, 42, 46, dispositivo 1) 2. Il principio del divieto di pratiche abusive non osta, in circostanze in cui un’impresa stabilita in uno Stato membro decide di effettuare, tramite una propria controllata stabilita in un altro Stato membro, operazioni di leasing su beni ad una società terza stabilita nel primo Stato membro, al fine di evitare l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto sui canoni relativi a tali operazioni, ove queste sono qualificate, nel primo Stato membro, come prestazioni di servizi di locazione effettuate nel secondo Stato membro e invece, in questo secondo Stato membro, come cessioni di beni effettuate nel primo Stato membro, al diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto sancito dall’art. 17, n. 3, lett. a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari. Infatti, i soggetti passivi sono generalmente liberi di scegliere le strutture organizzative e le modalità operative che ritengano più idonee per le loro attività economiche nonché al fine di limitare i loro oneri fiscali. La scelta, da parte di un imprenditore, tra operazioni esenti ed operazioni soggette ad imposta può basarsi su un insieme di elementi ed in particolare su considerazioni di natura fiscale attinenti al regime obiettivo dell’imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui il soggetto passivo possa scegliere tra differenti operazioni, egli ha il diritto di scegliere la forma di conduzione degli affari che gli permetta di limitare la contribuzione fiscale. (v. punti 53-55, dispositivo 2)