Documents - 13 cited in "Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 ottobre 2022. UAB «Vittamed technologijos» contro Valstybinė mokesčių inspekcija. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Detrazioni dell’IVA assolta a monte – Beni e servizi utilizzati dal soggetto passivo per la creazione di beni d’investimento – Articoli da 184 a 187 – Rettifica delle detrazioni – Obbligo di rettificare le detrazioni dell’IVA in caso di messa in liquidazione di tale soggetto passivo e di cancellazione di quest’ultimo dal registro dei soggetti passivi IVA. Causa C-293/21."

Rinvio pregiudiziale, Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, Fiscalità, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Detrazione dell’imposta assolta a monte in fase di costruzione di un fabbricato, Regime opzionale di imposizione, Abbandono dell’attività inizialmente prevista, Rettifica della detrazione dell’imposta assolta a monte, Risposta alla questione pregiudiziale che può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza.
Rinvio pregiudiziale, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Nozione di soggetto passivo, Società holding, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Spese per prestazioni di servizi di consulenza sostenute ai fini dell’acquisizione di azioni di un’altra società, Intento della società acquirente di fornire servizi di gestione alla società obiettivo, Mancata fornitura di tali servizi, Diritto a detrazione dell’IVA gravante sulle prestazioni assunte.
Causa C-249/17 Ryanair Ltd contro The Revenue Commissioners [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda)] «Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Nozione di soggetto passivo – Società holding – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Spese per prestazioni di servizi di consulenza sostenute ai fini dell’acquisizione di azioni di un’altra società – Intento della società acquirente di fornire servizi di gestione alla società obiettivo – Mancata fornitura di tali servizi – Diritto a detrazione dell’IVA gravante sulle prestazioni assunte» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 ottobre 2018 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetto passivo – Attività economiche – Nozione – Attività economiche preparatorie – Intento di acquisizione da parte di una società della totalità delle azioni di un’altra società ai fini dell’esercizio di un’attività economica – Inclusione – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Spese relative a prestazioni di servizi di consulenza sostenute ai fini dell’acquisizione di azioni – Diritto alla detrazione – Mancata realizzazione dell’attività economica prevista – Irrilevanza (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 4 e 17) Gli articoli 4 e 17 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che conferiscono a una società, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che intenda acquistare la totalità delle azioni di un’altra società, al fine di esercitare un’attività economica consistente nel fornire a quest’ultima prestazioni di servizi di gestione assoggettate all’imposta sul valore aggiunto (IVA), il diritto di detrarre integralmente l’IVA assolta a monte relativa alle spese inerenti a prestazioni di servizi di consulenza sostenute nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto, quand’anche risulti che tale attività economica non è stata realizzata, purché tali spese siano motivate esclusivamente dall’attività economica prevista. (v. punto 32 e dispositivo)
Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articoli 63, 167, 168, da 178 a 180, 182 e 219, Principio della neutralità fiscale, Diritto alla detrazione dell’IVA, Termine previsto dalla legislazione nazionale per l’esercizio di tale diritto, Detrazione di un supplemento d’IVA versato allo Stato e già oggetto di documenti di rettifica delle fatture iniziali a seguito di avviso di accertamento di maggior imposta, Dies a quo di decorrenza del termine.
Causa C-8/17 Biosafe – Indústria de Reciclagens SA contro Flexipiso – Pavimentos SA (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça) «Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 63, 167, 168, da 178 a 180, 182 e 219 – Principio della neutralità fiscale – Diritto alla detrazione dell’IVA – Termine previsto dalla legislazione nazionale per l’esercizio di tale diritto – Detrazione di un supplemento d’IVA versato allo Stato e già oggetto di documenti di rettifica delle fatture iniziali a seguito di avviso di accertamento di maggior imposta – Dies a quo di decorrenza del termine» Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 aprile 2018 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Modalità di esercizio del diritto a detrazione – Effetto nel tempo della rettifica di una fattura – Normativa nazionale che prevede un termine per l’esercizio del suddetto diritto decorrente dalla data di emissione della fattura iniziale – Diniego del beneficio del diritto a detrazione dopo la scadenza di tale termine – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 63, 167, 168, 178-180, 182 e 219) Gli articoli 63, 167, 168, da 178 a 180, 182 e 219 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro per effetto della quale, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale in cui, in seguito ad avviso di accertamento di maggiore imposta, a distanza di vari anni dalla cessione dei beni di cui trattasi, è stato versato allo Stato un supplemento di imposta sul valore aggiunto (IVA) con emissione dei relativi documenti di rettifica delle fatture iniziali, il beneficio del diritto alla detrazione dell’IVA sia escluso, con la motivazione che il termine previsto dalla normativa medesima ai fini dell’esercizio di tale diritto sarebbe iniziato a decorrere dalla data di emissione delle dette fatture iniziali e sarebbe quindi scaduto. (v. punto 44 e dispositivo)
Rinvio pregiudiziale, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Limitazione al diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, Rettifica della detrazione dell’imposta assolta a monte, Cessione di un terreno, Errata qualificazione come “attività soggetta ad imposta”, Indicazione dell’imposta sulla fattura iniziale, Modifica di tale indicazione da parte del fornitore.
Causa C-532/16 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos contro SEB bankas AB (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas) «Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Limitazione al diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione dell’imposta assolta a monte – Cessione di un terreno – Errata qualificazione come “attività soggetta ad imposta” – Indicazione dell’imposta sulla fattura iniziale – Modifica di tale indicazione da parte del fornitore» Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 aprile 2018 Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Detrazione dell’imposta assolta a monte–Rettifica della detrazione operata inizialmente–Detrazione iniziale operata illegalmente–Obbligo di rettifica–Meccanismo di rettifica previsto dalla direttiva 2006/112 riguardo ai beni d’investimento immobiliari–Ambito di applicazione–Detrazione inizialmente operata in mancanza di qualsiasi diritto a detrazione–Esclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 184, 187-189) Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Detrazione dell’imposta assolta a monte–Rettifica della detrazione operata inizialmente–Detrazione iniziale operata illegalmente–Determinazione della data in cui sorge l’obbligo di rettifica nonché del periodo nel quale deve aver luogo tale rettifica incombente agli Stati membri –/Obbligo di rispettare il diritto dell’Unione e i suoi principi generali, tra cui quelli della certezza del diritto e del legittimo affidamento (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 186) L’articolo 184 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che l’obbligo di rettifica delle detrazioni indebite dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) previsto da tale articolo trova applicazione anche nel caso in cui la detrazione operata inizialmente non avrebbe potuto legalmente essere effettuata, poiché l’operazione che ha portato ad applicarla era esente da IVA. Per contro, gli articoli da 187 a 189 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che il meccanismo di rettifica delle detrazioni indebite dell’IVA previsto da tali articoli non è applicabile in siffatti casi, in particolare in una fattispecie come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui la detrazione dell’IVA operata inizialmente era ingiustificata in quanto si trattava di un’operazione di cessione di terreni esente da IVA. (v. punto 45, dispositivo 1) L’articolo 186 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) operata inizialmente non avrebbe potuto legalmente essere effettuata, spetta agli Stati membri determinare la data in cui sorge l’obbligo di rettificare la detrazione dell’IVA indebita e il periodo entro cui tale rettifica deve aver luogo, nel rispetto dei principi del diritto dell’Unione, in particolare dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento. Spetta al giudice nazionale verificare se, in un caso come quello su cui verte il procedimento principale, tali principi siano rispettati. (v. punto 53, dispositivo 2)