Documents - 14 cited in "Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 ottobre 2021. Finanzamt B contro X-Beteiligungsgesellschaft mbH. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof. Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Prestazione di servizi – Articolo 63 – Esigibilità dell’IVA – Articolo 64, paragrafo 1 – Nozione di “prestazione che comporta pagamenti successivi” – Prestazione resa una tantum remunerata mediante pagamenti rateizzati – Articolo 90, paragrafo 1 – Riduzione della base imponibile – Nozione di “non pagamento del prezzo”. Causa C-324/20."

Rinvio pregiudiziale, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articolo 90, Riduzione della base imponibile dell’IVA, Mancato pagamento totale o parziale del prezzo, Condizioni imposte da una normativa nazionale ai fini dell’esercizio del diritto alla riduzione, Condizione secondo cui il debitore non deve essere sottoposto a procedura di insolvenza o di liquidazione, Condizione secondo cui creditore e debitore devono essere entrambi soggetti passivi dell’IVA.
Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Assoggettamento a imposta delle agenzie di intermediazione di calciatori professionisti, Pagamento rateizzato e soggetto a condizione, Fatto generatore, esigibilità e riscossione dell’imposta.
Causa C-548/17 Finanzamt Goslar contro baumgarten sports & more GmbH (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Assoggettamento a imposta delle agenzie di intermediazione di calciatori professionisti – Pagamento rateizzato e soggetto a condizione – Fatto generatore, esigibilità e riscossione dell’imposta» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 29 novembre 2018 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta – Cessioni di beni e prestazioni di servizi – Prestazione di servizio avente ad oggetto l’intermediazione nel trasferimento di calciatori professionisti – Data di realizzazione della prestazione – Pagamenti rateizzati e condizionati da effettuarsi su più anni dopo l’intermediazione – Realizzazione considerata avvenuta al momento dell’intermediazione – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 63 e 64) L’articolo 63 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’articolo 64, paragrafo 1, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che osta a che il fatto generatore e l’esigibilità dell’imposta relativa a una prestazione di servizi di intermediazione nel trasferimento di calciatori professionisti da parte di un agente – quale quella in esame nel procedimento principale – oggetto di pagamenti rateizzati e assoggettati a condizione per un periodo di diversi anni dopo l’intermediazione, siano considerati avvenuti alla data di quest’ultima. (v. punto 32 e dispositivo)
Rinvio pregiudiziale, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 24, paragrafo 1, 25, lettera b), 62, paragrafo 2, 63 e 64, paragrafo 1, Nozione di “prestazione di servizi”, Contratto di abbonamento per la fornitura di servizi di consulenza, Fatto generatore dell’imposta, Necessità della prova della prestazione effettiva dei servizi, Esigibilità dell’imposta.
Causa C-463/14 Asparuhovo Lake Investment Company OOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad - Varna) «Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 24, paragrafo 1, 25, lettera b), 62, paragrafo 2, 63 e 64, paragrafo 1 — Nozione di “prestazione di servizi” — Contratto di abbonamento per la fornitura di servizi di consulenza — Fatto generatore dell’imposta — Necessità della prova della prestazione effettiva dei servizi — Esigibilità dell’imposta» Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 settembre 2015 Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Competenza del giudice nazionale — Accertamento e valutazione dei fatti di causa — Necessità di una questione pregiudiziale e pertinenza delle questioni sollevate — Valutazione da parte del giudice nazionale (Art. 267 TFUE) Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sul volume d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Nozione — Contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di consulenza — Prestatore messo a disposizione del committente per la durata del contratto — Inclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 24, § 1) Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sul volume d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta — Contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di consulenza — Prestatore messo a disposizione del committente per la durata del contratto — Fatto generatore ed esigibilità al termine di ogni periodo per cui il pagamento è stato concordato (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 62, § 2, 63 e 64, § 1) V. il testo della decisione. (v. punto 29) L’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «prestazione di servizi» ricomprende i contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di consulenza a un’impresa, in particolare di tipo legale, commerciale e finanziario, nell’ambito dei quali il prestatore si è messo a disposizione del committente per la durata del contratto. Infatti la base imponibile di una prestazione di servizi è costituita da tutto ciò che è ricevuto quale corrispettivo del servizio prestato e una prestazione di servizi è pertanto imponibile solo quando esista un nesso diretto tra il servizio prestato e il corrispettivo ricevuto. Quando la prestazione di servizi di cui trattasi è caratterizzata, segnatamente, dalla disponibilità permanente del prestatore di servizi a fornire, all’occorrenza, le prestazioni richieste dal committente, non è necessario, per ammettere la sussistenza di un nesso diretto tra tale prestazione e il corrispettivo ottenuto, stabilire che un pagamento si riferisce ad una prestazione individuale e specifica effettuata su richiesta di un committente. La circostanza che le prestazioni non siano né predeterminate né individuali e che il compenso sia versato in forma di forfait non è tale da compromettere il nesso diretto esistente tra la prestazione di servizi effettuata e il corrispettivo ricevuto, il cui importo è stabilito in anticipo e secondo criteri chiaramente individuati. (v. punti 35, 38, 39, 43, dispositivo 1) Nel caso di contratti di abbonamento vertenti su servizi di consulenza nell’ambito dei quali il prestatore si è messo a disposizione del committente per la durata del contratto, gli articoli 62, paragrafo 2, 63 e 64, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che il fatto generatore dell’imposta e l’esigibilità della medesima si verificano alla scadenza del periodo per cui il pagamento è stato concordato, senza che rilevi se e con quale frequenza il committente ha effettivamente usufruito dei servizi del prestatore. Infatti, una prestazione che consiste essenzialmente nell’essere sempre a disposizione del cliente per fornirgli servizi di consulenza, remunerata con importi forfettari versati periodicamente, deve considerarsi effettuata durante il periodo cui il pagamento si riferisce, a prescindere dal fatto che durante tale periodo il prestatore abbia o meno effettivamente fornito consulenze al proprio cliente. È al termine di ogni periodo cui i pagamenti si riferiscono che la prestazione deve considerarsi effettuata, ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, della direttiva 2006/112. (v. punti 49-51, dispositivo 2) Causa C-463/14 Asparuhovo Lake Investment Company OOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad - Varna) «Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 24, paragrafo 1, 25, lettera b), 62, paragrafo 2, 63 e 64, paragrafo 1 — Nozione di “prestazione di servizi” — Contratto di abbonamento per la fornitura di servizi di consulenza — Fatto generatore dell’imposta — Necessità della prova della prestazione effettiva dei servizi — Esigibilità dell’imposta» Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 settembre 2015 Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Competenza del giudice nazionale – Accertamento e valutazione dei fatti di causa – Necessità di una questione pregiudiziale e pertinenza delle questioni sollevate – Valutazione da parte del giudice nazionale (Art. 267 TFUE) Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sul volume d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi – Nozione – Contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di consulenza – Prestatore messo a disposizione del committente per la durata del contratto – Inclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 24, § 1) Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sul volume d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta – Contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di consulenza – Prestatore messo a disposizione del committente per la durata del contratto – Fatto generatore ed esigibilità al termine di ogni periodo per cui il pagamento è stato concordato (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 62, § 2, 63 e 64, § 1) V. il testo della decisione. (v. punto 29) L’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «prestazione di servizi» ricomprende i contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di consulenza a un’impresa, in particolare di tipo legale, commerciale e finanziario, nell’ambito dei quali il prestatore si è messo a disposizione del committente per la durata del contratto. Infatti la base imponibile di una prestazione di servizi è costituita da tutto ciò che è ricevuto quale corrispettivo del servizio prestato e una prestazione di servizi è pertanto imponibile solo quando esista un nesso diretto tra il servizio prestato e il corrispettivo ricevuto. Quando la prestazione di servizi di cui trattasi è caratterizzata, segnatamente, dalla disponibilità permanente del prestatore di servizi a fornire, all’occorrenza, le prestazioni richieste dal committente, non è necessario, per ammettere la sussistenza di un nesso diretto tra tale prestazione e il corrispettivo ottenuto, stabilire che un pagamento si riferisce ad una prestazione individuale e specifica effettuata su richiesta di un committente. La circostanza che le prestazioni non siano né predeterminate né individuali e che il compenso sia versato in forma di forfait non è tale da compromettere il nesso diretto esistente tra la prestazione di servizi effettuata e il corrispettivo ricevuto, il cui importo è stabilito in anticipo e secondo criteri chiaramente individuati. (v. punti 35, 38, 39, 43, dispositivo 1) Nel caso di contratti di abbonamento vertenti su servizi di consulenza nell’ambito dei quali il prestatore si è messo a disposizione del committente per la durata del contratto, gli articoli 62, paragrafo 2, 63 e 64, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che il fatto generatore dell’imposta e l’esigibilità della medesima si verificano alla scadenza del periodo per cui il pagamento è stato concordato, senza che rilevi se e con quale frequenza il committente ha effettivamente usufruito dei servizi del prestatore. Infatti, una prestazione che consiste essenzialmente nell’essere sempre a disposizione del cliente per fornirgli servizi di consulenza, remunerata con importi forfettari versati periodicamente, deve considerarsi effettuata durante il periodo cui il pagamento si riferisce, a prescindere dal fatto che durante tale periodo il prestatore abbia o meno effettivamente fornito consulenze al proprio cliente. È al termine di ogni periodo cui i pagamenti si riferiscono che la prestazione deve considerarsi effettuata, ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, della direttiva 2006/112. (v. punti 49-51, dispositivo 2)
Rinvio pregiudiziale, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Cessione di beni o prestazione di servizi, Contratto di leasing, Restituzione al locatore di un bene immobile oggetto di un contratto di leasing, Nozione di “annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale”, Diritto del locatore alla riduzione della base imponibile, Doppia imposizione, Prestazioni distinte, Principio della neutralità fiscale.
Causa C-209/14 NLB Leasing d.o.o. contro Republika Slovenija (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije) «Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Cessione di beni o prestazione di servizi — Contratto di leasing — Restituzione al locatore di un bene immobile oggetto di un contratto di leasing — Nozione di “annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale” — Diritto del locatore alla riduzione della base imponibile — Doppia imposizione — Prestazioni distinte — Principio della neutralità fiscale» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 luglio 2015 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Leasing di un bene di investimento – Nozione – Conclusione di un contratto di affitto relativo a un immobile – Inclusione – Presupposti (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 2, § 1, 14 e 24, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Riduzione in caso di annullamento, recesso, risoluzione o riduzione di prezzo – Soggetto passivo che ha effettivamente percepito la totalità dei pagamenti come contropartita della prestazione che ha fornito ovvero, senza che il contratto sia stato risolto o annullato, altra parte contrattuale che non è più debitrice, nei suoi confronti, del prezzo convenuto – Assenza di riduzione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 90, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Prestazione di leasing relativo a beni immobili e cessione di tali beni immobili a un terzo rispetto al contratto di leasing – Imposizione distinta ai fini dell’imposta sul valore aggiunto – Ammissibilità – Presupposti – Verifica incombente al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 1, § 2) Gli articoli 2, paragrafo 1, 14 e 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, nell’ipotesi in cui un contratto di leasing relativo ad un immobile preveda o il trasferimento di proprietà al conduttore alla scadenza di tale contratto, o che il conduttore disponga delle caratteristiche essenziali della proprietà di detto immobile, segnatamente che gli venga trasferita la maggior parte dei rischi e benefici inerenti alla proprietà legale di quest’ultimo e che la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene, l’operazione risultante da un siffatto contratto deve essere equiparata a un’operazione di acquisto di un bene di investimento. (v. punto 32, dispositivo 1) L’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non consente ad un soggetto passivo di ridurre la propria base imponibile allorché quest’ultimo ha effettivamente percepito la totalità dei pagamenti come contropartita della prestazione che ha fornito ovvero allorché, senza che il contratto sia stato risolto o annullato, l’altra parte contrattuale non è più debitrice, nei confronti del soggetto passivo, del prezzo convenuto. (v. punto 38, dispositivo 2) Il principio di neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, da un lato, una prestazione di leasing relativa a beni immobili e, dall’altro, la cessione di tali beni immobili a un terzo (rispetto al contratto di leasing), formino oggetto di una distinta imposizione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, nei limiti in cui tali operazioni non possono essere considerate come una prestazione unica, il che deve essere valutato dal giudice del rinvio. (v. punto 44, dispositivo 3) Causa C-209/14 NLB Leasing d.o.o. contro Republika Slovenija (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije) «Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Cessione di beni o prestazione di servizi — Contratto di leasing — Restituzione al locatore di un bene immobile oggetto di un contratto di leasing — Nozione di “annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale” — Diritto del locatore alla riduzione della base imponibile — Doppia imposizione — Prestazioni distinte — Principio della neutralità fiscale» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 luglio 2015 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Leasing di un bene di investimento – Nozione – Conclusione di un contratto di affitto relativo a un immobile – Inclusione – Presupposti (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 2, § 1, 14 e 24, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Riduzione in caso di annullamento, recesso, risoluzione o riduzione di prezzo – Soggetto passivo che ha effettivamente percepito la totalità dei pagamenti come contropartita della prestazione che ha fornito ovvero, senza che il contratto sia stato risolto o annullato, altra parte contrattuale che non è più debitrice, nei suoi confronti, del prezzo convenuto – Assenza di riduzione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 90, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Prestazione di leasing relativo a beni immobili e cessione di tali beni immobili a un terzo rispetto al contratto di leasing – Imposizione distinta ai fini dell’imposta sul valore aggiunto – Ammissibilità – Presupposti – Verifica incombente al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 1, § 2) Gli articoli 2, paragrafo 1, 14 e 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, nell’ipotesi in cui un contratto di leasing relativo ad un immobile preveda o il trasferimento di proprietà al conduttore alla scadenza di tale contratto, o che il conduttore disponga delle caratteristiche essenziali della proprietà di detto immobile, segnatamente che gli venga trasferita la maggior parte dei rischi e benefici inerenti alla proprietà legale di quest’ultimo e che la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene, l’operazione risultante da un siffatto contratto deve essere equiparata a un’operazione di acquisto di un bene di investimento. (v. punto 32, dispositivo 1) L’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non consente ad un soggetto passivo di ridurre la propria base imponibile allorché quest’ultimo ha effettivamente percepito la totalità dei pagamenti come contropartita della prestazione che ha fornito ovvero allorché, senza che il contratto sia stato risolto o annullato, l’altra parte contrattuale non è più debitrice, nei confronti del soggetto passivo, del prezzo convenuto. (v. punto 38, dispositivo 2) Il principio di neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, da un lato, una prestazione di leasing relativa a beni immobili e, dall’altro, la cessione di tali beni immobili a un terzo (rispetto al contratto di leasing), formino oggetto di una distinta imposizione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, nei limiti in cui tali operazioni non possono essere considerate come una prestazione unica, il che deve essere valutato dal giudice del rinvio. (v. punto 44, dispositivo 3)
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 168 e 176, Diritto a detrazione, Condizione riguardante l’impiego dei beni e dei servizi ai fini di operazioni soggette ad imposta, Sorgere del diritto a detrazione, Contratto di locazione di un autoveicolo, Contratto di leasing, Veicolo utilizzato dal datore di lavoro per il trasporto a titolo gratuito di un dipendente tra il suo domicilio e il suo luogo di lavoro.
Causa C-118/11 Eon Aset Menidjmunt OOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 168 e 176 — Diritto a detrazione — Condizione riguardante l’impiego dei beni e dei servizi ai fini di operazioni soggette ad imposta — Sorgere del diritto a detrazione — Contratto di locazione di un autoveicolo — Contratto di leasing — Veicolo utilizzato dal datore di lavoro per il trasporto a titolo gratuito di un dipendente tra il suo domicilio e il suo luogo di lavoro» Massime della sentenza Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Acquisto di un bene d’investimento – Nozione [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 14, §§ 1 e 2, b)] Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta pagata a monte [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168, a)] Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta pagata a monte (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 168 e 176) Nell’ipotesi in cui un contratto di leasing relativo ad un autoveicolo preveda o il trasferimento di proprietà di tale veicolo al locatario alla scadenza del contratto di cui trattasi, o che il locatario disponga delle caratteristiche essenziali della proprietà di detto veicolo, segnatamente che gli venga trasferita la maggior parte dei rischi e benefici inerenti alla proprietà legale di quest’ultimo e che la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene, l’operazione deve essere equiparata all’acquisto di un bene di investimento. (v. punto 40) L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che un autoveicolo noleggiato viene considerato come usato ai fini delle operazioni soggette ad imposta del soggetto passivo qualora sussista un nesso diretto ed immediato tra l’uso di tale veicolo e l’attività economica del soggetto passivo. È alla scadenza del periodo cui si riferisce ognuno dei pagamenti che sorge il diritto a detrazione e che occorre tenere conto della sussistenza di un siffatto nesso. Inoltre, un autoveicolo noleggiato in forza di un contratto di leasing e qualificato come bene di investimento viene considerato come usato ai fini di operazioni soggette ad imposta qualora il soggetto passivo, che agisca in quanto tale, acquisti tale bene e lo destini integralmente al patrimonio della sua impresa, nel qual caso la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta a monte è integrale ed immediata e qualsiasi uso del suddetto bene per fini privati del soggetto passivo o del suo personale o per fini estranei alla sua impresa è equiparato ad una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso. È l’acquisto del bene da parte del soggetto passivo, che agisce in quanto tale, a determinare l’applicazione del sistema dell’imposta sul valore aggiunto e, quindi, del meccanismo di detrazione. L’uso che si fa o si prevede di fare del bene determina solo l’entità della detrazione iniziale alla quale il soggetto passivo ha diritto. La questione se il soggetto passivo abbia acquistato il bene agendo in quanto tale, vale a dire ai fini della sua attività economica ai sensi dell’articolo 9 della direttiva, è una questione di fatto che deve essere valutata tenendo conto di tutti i dati della fattispecie, tra i quali figurano la natura del bene considerato e il periodo di tempo intercorso tra l’acquisto dello stesso e il suo uso ai fini delle attività economiche del soggetto passivo. (v. punti 57-58, 64, dispositivo 1) Gli articoli 168 e 176 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, non ostano ad una normativa nazionale che preveda l’esclusione del diritto a detrazione di beni e servizi destinati ad operazioni effettuate a titolo gratuito o ad attività diverse dall’attività economica del soggetto passivo, purché i beni qualificati come beni di investimento non siano destinati al patrimonio dell’impresa. (v. punto 74, dispositivo 2) Causa C-118/11 Eon Aset Menidjmunt OOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 168 e 176 — Diritto a detrazione — Condizione riguardante l’impiego dei beni e dei servizi ai fini di operazioni soggette ad imposta — Sorgere del diritto a detrazione — Contratto di locazione di un autoveicolo — Contratto di leasing — Veicolo utilizzato dal datore di lavoro per il trasporto a titolo gratuito di un dipendente tra il suo domicilio e il suo luogo di lavoro» Massime della sentenza Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Operazioni imponibili — Acquisto di un bene d’investimento — Nozione [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 14, §§ 1 e 2, b)] Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168, a)] Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 168 e 176) Nell’ipotesi in cui un contratto di leasing relativo ad un autoveicolo preveda o il trasferimento di proprietà di tale veicolo al locatario alla scadenza del contratto di cui trattasi, o che il locatario disponga delle caratteristiche essenziali della proprietà di detto veicolo, segnatamente che gli venga trasferita la maggior parte dei rischi e benefici inerenti alla proprietà legale di quest’ultimo e che la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene, l’operazione deve essere equiparata all’acquisto di un bene di investimento. (v. punto 40) L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che un autoveicolo noleggiato viene considerato come usato ai fini delle operazioni soggette ad imposta del soggetto passivo qualora sussista un nesso diretto ed immediato tra l’uso di tale veicolo e l’attività economica del soggetto passivo. È alla scadenza del periodo cui si riferisce ognuno dei pagamenti che sorge il diritto a detrazione e che occorre tenere conto della sussistenza di un siffatto nesso. Inoltre, un autoveicolo noleggiato in forza di un contratto di leasing e qualificato come bene di investimento viene considerato come usato ai fini di operazioni soggette ad imposta qualora il soggetto passivo, che agisca in quanto tale, acquisti tale bene e lo destini integralmente al patrimonio della sua impresa, nel qual caso la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta a monte è integrale ed immediata e qualsiasi uso del suddetto bene per fini privati del soggetto passivo o del suo personale o per fini estranei alla sua impresa è equiparato ad una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso. È l’acquisto del bene da parte del soggetto passivo, che agisce in quanto tale, a determinare l’applicazione del sistema dell’imposta sul valore aggiunto e, quindi, del meccanismo di detrazione. L’uso che si fa o si prevede di fare del bene determina solo l’entità della detrazione iniziale alla quale il soggetto passivo ha diritto. La questione se il soggetto passivo abbia acquistato il bene agendo in quanto tale, vale a dire ai fini della sua attività economica ai sensi dell’articolo 9 della direttiva, è una questione di fatto che deve essere valutata tenendo conto di tutti i dati della fattispecie, tra i quali figurano la natura del bene considerato e il periodo di tempo intercorso tra l’acquisto dello stesso e il suo uso ai fini delle attività economiche del soggetto passivo. (v. punti 57-58, 64, dispositivo 1) Gli articoli 168 e 176 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, non ostano ad una normativa nazionale che preveda l’esclusione del diritto a detrazione di beni e servizi destinati ad operazioni effettuate a titolo gratuito o ad attività diverse dall’attività economica del soggetto passivo, purché i beni qualificati come beni di investimento non siano destinati al patrimonio dell’impresa. (v. punto 74, dispositivo 2)
Inadempimento di uno Stato, Fiscalità, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Diritto alla detrazione, Modalità d’esercizio, Art. 183, Normativa nazionale che consente il rimborso dell’eccedenza di IVA solo nei limiti in cui essa superi l’importo dell’imposta a monte risultante da operazioni che non hanno ancora dato luogo a pagamento.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Restituzione dell’eccedenza (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 183) Massima Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, uno Stato membro il quale obblighi i soggetti passivi dalla cui dichiarazione fiscale emerga un’eccedenza, ai sensi dell’art. 183 di detta direttiva, nel corso di un determinato periodo d’imposta, a procedere al riporto di tale eccedenza, integralmente o parzialmente, al periodo d’imposta successivo, qualora non abbiano pagato la totalità di quanto acquistato al loro fornitore, con la conseguenza che, in considerazione del suddetto obbligo, taluni soggetti passivi, dalla cui dichiarazione fiscale emergano sistematicamente eccedenze, sono tenuti a effettuare più volte il riporto al periodo d’imposta successivo. Infatti, in base al sistema instaurato dalla direttiva 2006/112, in linea di principio, l’imposta sul valore aggiunto diventa esigibile ed il diritto alla detrazione sorge e può essere esercitato indipendentemente dal fatto che il corrispettivo dovuto, imposta sul valore aggiunto inclusa, per un’operazione sia stato già versato o meno. Inoltre, ai sensi della medesima direttiva, solo in determinati, specifici casi, esplicitamente contemplati da detta direttiva, il diritto a detrazione è subordinato alla condizione che il corrispettivo dovuto per l’operazione da cui risulta l’imposta detraibile sia già stato versato. Ad eccezione di questi casi particolari, detto diritto a detrazione sussiste indipendentemente da tale condizione. Orbene, il fatto di subordinare a detta condizione il rimborso di un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto detraibile, che costituisce in questo modo la fase che segue al sorgere di tale diritto, può avere gli stessi effetti sul diritto alla detrazione che avrebbe l’applicazione della medesima condizione al momento in cui lo stesso diritto sorge. Pertanto, esso è idoneo a rimettere in discussione l’effetto utile del diritto a detrazione. Di conseguenza, il pagamento del corrispettivo dovuto per l’operazione da cui risulta l’imposta sul valore aggiunto detraibile non può costituire una modalità, ai sensi dell’art. 183 della direttiva 2006/112, che gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire per il rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile. (v. punti 48, 52-53, 56 e dispositivo)