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cited in "Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 febbraio 2022. Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 contro Finanzamt Hamburg-Oberalster. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg. Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 66, primo comma, lettera b) – Esigibilità dell’IVA – Incasso del prezzo – Articolo 167 – Origine e portata del diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte – Articolo 167 bis – Deroga – Contabilità di cassa – Locazione e sublocazione di un bene immobile destinato a un uso industriale o commerciale. Causa C-9/20."
Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articolo 66, primo comma, lettera b), Esigibilità dell’IVA, Incasso del prezzo, Articolo 167, Origine e portata del diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte, Articolo 167 bis, Deroga, Contabilità di cassa, Locazione e sublocazione di un bene immobile destinato a un uso industriale o commerciale.
Rinvio pregiudiziale, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articolo 66, Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta, Momento in cui è effettuata la prestazione di servizi, Lavori edili e di montaggio, Presa in considerazione del momento della ricezione dei lavori prevista nel contratto di prestazione di servizi.
Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 66, lettere da a) a c), Prestazioni di servizi di trasporto e di spedizione, Esigibilità, Data dell’incasso del prezzo e non oltre il 30° giorno successivo alla prestazione, Emissione anteriore della fattura.
Causa C-169/12 TNT Express Worldwide (Poland) sp. z o.o. contro Minister Finansów (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 66, lettere da a) a c) — Prestazioni di servizi di trasporto e di spedizione — Esigibilità — Data dell’incasso del prezzo e non oltre il 30° giorno successivo alla prestazione — Emissione anteriore della fattura» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 maggio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta – Prestazioni di servizi di trasporto e di spedizione – Data dell’incasso del prezzo non oltre il 30° giorno successivo alla prestazione – Inammissibilità, anche in caso di emissione anteriore della fattura (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 66) L’articolo 66 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/117, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede che l’imposta sul valore aggiunto diventi esigibile, riguardo ai servizi di trasporto e di spedizione, alla data del totale o parziale incasso del prezzo, ma non oltre il 30° giorno a decorrere dalla data della prestazione di tali servizi, anche quando la fattura viene emessa prima e prevede un termine di pagamento dilazionato. (v. punto 36 e dispositivo) Causa C-169/12 TNT Express Worldwide (Poland) sp. z o.o. contro Minister Finansów (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 66, lettere da a) a c) — Prestazioni di servizi di trasporto e di spedizione — Esigibilità — Data dell’incasso del prezzo e non oltre il 30° giorno successivo alla prestazione — Emissione anteriore della fattura» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 maggio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta — Prestazioni di servizi di trasporto e di spedizione — Data dell’incasso del prezzo non oltre il 30° giorno successivo alla prestazione — Inammissibilità, anche in caso di emissione anteriore della fattura (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 66) L’articolo 66 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/117, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede che l’imposta sul valore aggiunto diventi esigibile, riguardo ai servizi di trasporto e di spedizione, alla data del totale o parziale incasso del prezzo, ma non oltre il 30° giorno a decorrere dalla data della prestazione di tali servizi, anche quando la fattura viene emessa prima e prevede un termine di pagamento dilazionato. (v. punto 36 e dispositivo)