Documents - 4 cited in "Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 15 aprile 2021. Grupa Warzywna Sp. z o.o. contro Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 273 – Sopravvalutazione dell’importo del rimborso dell’IVA nella dichiarazione fiscale – Errore di valutazione del soggetto passivo relativamente alla natura imponibile dell’operazione – Rettifica della dichiarazione fiscale in seguito a un controllo – Sanzione di importo pari al 20% dell’importo della sopravvalutazione dell’importo del rimborso dell’IVA – Principio di proporzionalità. Causa C-935/19."

Rinvio pregiudiziale, Rilievo d’ufficio di un motivo vertente sulla violazione del diritto dell’Unione, Principi di equivalenza e di effettività, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Diritto a detrazione dell’imposta versata a monte, Sistema dell’inversione contabile, Articolo 199, paragrafo 1, lettera g), Applicazione soltanto in caso di beni immobili, Versamento indebito dell’imposta, da parte dell’acquirente di beni al venditore, sulla base di una fattura redatta in modo errato, Decisione dell’autorità tributaria che accerta l’esistenza di un debito d’imposta a carico dell’acquirente di beni, nega il versamento dell’importo detratto da questi richiesto e gli irroga una sanzione tributaria.
Causa C-564/15 Tibor Farkas contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alfödi Regionális Adó Főigazgatósága (domanda di pronuncia pregiudizialeproposta dal Kecskeméti közigazgatási és munkaügyi bíróság) «Rinvio pregiudiziale – Rilievo d’ufficio di un motivo vertente sulla violazione del diritto dell’Unione – Principi di equivalenza e di effettività – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Diritto a detrazione dell’imposta versata a monte – Sistema dell’inversione contabile – Articolo 199, paragrafo 1, lettera g) – Applicazione soltanto in caso di beni immobili – Versamento indebito dell’imposta, da parte dell’acquirente di beni al venditore, sulla base di una fattura redatta in modo errato – Decisione dell’autorità tributaria che accerta l’esistenza di un debito d’imposta a carico dell’acquirente di beni, nega il versamento dell’importo detratto da questi richiesto e gli irroga una sanzione tributaria» Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 aprile 2017 Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Obblighi dei debitori–Articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112–Ambito di applicazione–Portata [Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, art. 199, § 1, g)] Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Detrazione dell’imposta assolta a monte–Procedura di inversione contabile–Soggetto passivo debitore dell’imposta sul valore aggiunto in quanto destinatario di beni o di servizi–Assenza di diritto a detrazione in caso di versamento indebito dell’imposta da parte dell’acquirente di un bene al venditore sulla base di una fattura redatta in modo errato–Ammissibilità–Presupposti–Possibilità di rimborso all’acquirente dell’imposta indebitamente fatturata dal venditore o dall’autorità tributaria (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45) Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Detrazione dell’imposta assolta a monte–Procedura di inversione contabile–Soggetto passivo debitore dell’imposta sul valore aggiunto in quanto destinatario dei beni o dei servizi–Versamento indebito dell’imposta da parte dell’acquirente di un bene al venditore sulla base di una fattura redatta in modo errato–Assenza di perdita di gettito tributario e mancanza di indizi di frode fiscale–Imposizione di una sanzione tributaria pari al 50% dell’importo dell’imposta–Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45) L’articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, deve essere interpretato nel senso che esso si applica alla cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario. (v. dispositivo 1) Le disposizioni della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, nonché i principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, l’acquirente di un bene venga privato del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto che ha indebitamente versato al venditore sulla base di una fattura redatta conformemente alle norme relative al regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto, benché l’operazione rilevante fosse soggetta al meccanismo dell’inversione contabile, nel caso in cui il venditore ha versato detta imposta all’Erario. Tali principi esigono, tuttavia, a condizione che il rimborso, da parte del venditore all’acquirente, dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente fatturata diventi impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso d’insolvenza del venditore, che l’acquirente sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti dell’autorità tributaria. Dal momento che spetta in via di principio agli Stati membri determinare le condizioni in cui l’IVA indebitamente fatturata può essere regolarizzata, la Corte ha riconosciuto che un sistema nel quale, da un lato, il venditore del bene che ha versato erroneamente alle autorità tributarie l’IVA può chiederne il rimborso e, dall’altro, l’acquirente di tale bene può esercitare un’azione civilistica di ripetizione dell’indebito nei confronti di tale venditore, rispetta i principi di neutralità e di effettività. Tale sistema, infatti, consente a detto acquirente, gravato dell’imposta erroneamente fatturata, di ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05, EU:C:2007:167, punti 38 e 39 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, se il rimborso dell’IVA risulta impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso d’insolvenza del venditore, il principio di effettività può imporre che l’acquirente del bene di cui trattasi sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti delle autorità tributarie. Gli Stati membri devono dunque prevedere gli strumenti e le modalità procedurali necessari per consentire a detto acquirente di recuperare l’imposta indebitamente fatturata, in modo da rispettare il principio di effettività (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05, EU:C:2007:167, punto 41). (v. punti 51, 53, 57, dispositivo 2) Il principio di proporzionalità deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, le autorità tributarie nazionali irroghino a un soggetto passivo, che ha acquistato un bene alla cui cessione si applica il regime dell’inversione contabile, una sanzione tributaria pari al 50% dell’importo dell’imposta sul valore aggiunto che egli è tenuto a versare all’amministrazione tributaria, qualora quest’ultima non abbia subito alcuna perdita di gettito e non sussistano indizi di frode fiscale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Occorre ricordare che, in mancanza di armonizzazione della normativa dell’Unione nel settore delle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle condizioni previste da un regime istituito da tale normativa, gli Stati membri restano competenti a scegliere le sanzioni che sembrano loro appropriate. Essi sono tuttavia tenuti ad esercitare la loro competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità (v. in tal senso, in particolare, sentenze del 7 dicembre 2000, de Andrade, C-213/99, EU:C:2000:678, punto 20, e del 6 febbraio 2014, Fatorie, C-424/12, EU:C:2014:50, punto 50). Pertanto, siffatte sanzioni non devono eccedere quanto necessario al fine di garantire l’esatta riscossione dell’imposta e di evitare la frode. Al fine di valutare se una simile sanzione sia conforme al principio di proporzionalità, occorre tener conto, in particolare, della natura e della gravità dell’infrazione che detta sanzione mira a penalizzare, nonché delle modalità di determinazione dell’importo della sanzione stessa (v., in tal senso, sentenze dell’8 maggio 2008, Ecotrade, C-95/07 e C-96/07, EU:C:2008:267, punti da 65 a 67, nonché del 20 giugno 2013, Rodopi-M 91, C-259/12, EU:C:2013:414, punto 38). (v. punti 59, 60, 67, dispositivo 3)
Sesta direttiva IVA, Direttiva 2006/112/CE, Diritto alla detrazione dell’imposta versata a monte, Normativa nazionale che sanziona una menzione erronea sulla fattura con la perdita del diritto alla detrazione.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Obblighi del contribuente — Detenzione di una fattura contenente determinate indicazioni [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167, 178, lett. a), 220, punto 1, e 226] Massima Gli artt. 167, 178, lett. a), 220, punto 1, e 226 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa o prassi nazionale in forza della quale le autorità nazionali negano ad un soggetto passivo il diritto di detrarre dall’importo dell’imposta sul valore aggiunto di cui è debitore l’importo dell’imposta dovuta o pagata per i servizi che gli sono stati forniti, con la motivazione che la fattura iniziale, in suo possesso al momento della detrazione, comportava una data di conclusione della prestazione di servizi erronea e che non esisteva una numerazione continua della fattura rettificata successivamente e della nota di accredito che annullava la fattura iniziale, se ricorrono le condizioni materiali della detrazione e se, prima dell’adozione della decisione da parte dell’autorità interessata, il soggetto passivo le ha trasmesso una fattura rettificata, indicando la data esatta in cui tale prestazione di servizi è stata conclusa, anche qualora non esista una numerazione continua di tale fattura e della nota di accredito che annulla la fattura iniziale. Infatti, soltanto le indicazioni menzionate all’art. 226 della direttiva 2006/112 devono figurare obbligatoriamente, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, sulle fatture emesse in applicazione dell’art. 220 di tale direttiva. Ne consegue che gli Stati membri non possono condizionare l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto al rispetto di condizioni riguardanti il contenuto delle fatture che non siano espressamente previste dalle disposizioni di detta direttiva. (v. punti 40-41, 45 e dispositivo)