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cited in "Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 ottobre 2021. Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék. Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 90, paragrafo 1 – Riduzione della base imponibile in caso di riduzione di prezzo dopo il momento in cui l’operazione è stata effettuata – Contributi versati da un’azienda farmaceutica all’ente statale di assicurazione malattia – Articolo 273 – Formalità amministrative imposte dalla normativa nazionale per l’esercizio del diritto alla riduzione – Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità. Causa C-717/19."
Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articolo 90, paragrafo 1, Riduzione della base imponibile in caso di riduzione di prezzo dopo il momento in cui l’operazione è stata effettuata, Contributi versati da un’azienda farmaceutica all’ente statale di assicurazione malattia, Articolo 273, Formalità amministrative imposte dalla normativa nazionale per l’esercizio del diritto alla riduzione, Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità.
Rinvio pregiudiziale, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articolo 90, Riduzione della base imponibile dell’IVA, Mancato pagamento totale o parziale del prezzo, Condizioni imposte da una normativa nazionale ai fini dell’esercizio del diritto alla riduzione, Condizione secondo cui il debitore non deve essere sottoposto a procedura di insolvenza o di liquidazione, Condizione secondo cui creditore e debitore devono essere entrambi soggetti passivi dell’IVA.
Fiscalità, Sesta direttiva IVA, Articolo 2, Prestazione di servizi a titolo oneroso, Servizi di telecomunicazioni, Carte telefoniche prepagate contenenti informazioni che consentono di effettuare chiamate telefoniche internazionali, Commercializzazione tramite una rete di distributori.
Causa C-520/10 Lebara Ltd contro Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber)] «Fiscalità — Sesta direttiva IVA — Articolo 2 — Prestazione di servizi a titolo oneroso — Servizi di telecomunicazioni — Carte telefoniche prepagate contenenti informazioni che consentono di effettuare chiamate telefoniche internazionali — Commercializzazione tramite una rete di distributori» Massime della sentenza Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, e 10, § 2, secondo comma) Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Prestazioni di servizi a titolo oneroso – Nozione (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, e 6, § 1) Dall’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2003/92, deriva che sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad essere soggette all’imposta sul valore aggiunto e non i pagamenti effettuati quale corrispettivo di queste ultime. Tuttavia, in virtù dell’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, della sesta direttiva, nel caso di versamento di un acconto, l’imposta può diventare esigibile senza che la cessione o la prestazione sia stata ancora effettuata purché tutti gli elementi qualificanti del fatto generatore, vale a dire la futura cessione o la futura prestazione, siano già conosciuti. (v. punto 26) L’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2003/92, deve essere interpretato nel senso che un operatore telefonico che propone servizi di telecomunicazioni consistenti nel vendere ad un distributore carte telefoniche che contengono tutte le informazioni necessarie per effettuare chiamate telefoniche internazionali mediante l’infrastruttura messa a disposizione da detto operatore e che sono rivendute dal distributore, a proprio nome e per proprio conto, a utenti finali, direttamente o mediante altri soggetti passivi quali grossisti o dettaglianti, fornisce una prestazione di servizi di telecomunicazioni a titolo oneroso al distributore. Per contro, detto operatore non fornisce una seconda prestazione di servizi a titolo oneroso all’utente finale allorché quest’ultimo, avendo acquistato la carta telefonica, esercita il diritto di effettuare chiamate telefoniche servendosi delle informazioni figuranti su detta carta. Infatti, nel caso in cui l’operatore telefonico riceve un solo pagamento effettivo nell’ambito della fornitura di tali servizi di telecomunicazioni, non si può ritenere che l’operatore telefonico fornisca due prestazioni di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della sesta direttiva, una al distributore e l’altra all’utente finale. Il beneficiario dell’unica prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da detto operatore è colui che è legato all’operatore telefonico da un rapporto giuridico nell’ambito del quale sia avvenuto uno scambio di reciproche prestazioni. A tal proposito, non si può ritenere che, con il suo pagamento all’operatore telefonico, il distributore trasmetta unicamente il compenso pagato dall’utente finale all’operatore telefonico e crei così un nesso diretto tra i medesimi. Al contrario, sussiste uno scambio di prestazioni reciproche tra l’operatore telefonico e il distributore al momento della vendita iniziale delle carte telefoniche a quest’ultimo. (v. punti 31-33, 39, 41, 43 e dispositivo) Causa C-520/10 Lebara Ltd contro Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber)] «Fiscalità — Sesta direttiva IVA — Articolo 2 — Prestazione di servizi a titolo oneroso — Servizi di telecomunicazioni — Carte telefoniche prepagate contenenti informazioni che consentono di effettuare chiamate telefoniche internazionali — Commercializzazione tramite una rete di distributori» Massime della sentenza Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta
(Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, e 10, § 2, secondo comma)
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Operazioni imponibili — Prestazioni di servizi a titolo oneroso — Nozione
(Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, e 6, § 1) Dall’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2003/92, deriva che sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad essere soggette all’imposta sul valore aggiunto e non i pagamenti effettuati quale corrispettivo di queste ultime. Tuttavia, in virtù dell’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, della sesta direttiva, nel caso di versamento di un acconto, l’imposta può diventare esigibile senza che la cessione o la prestazione sia stata ancora effettuata purché tutti gli elementi qualificanti del fatto generatore, vale a dire la futura cessione o la futura prestazione, siano già conosciuti.
(v. punto 26)
L’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2003/92, deve essere interpretato nel senso che un operatore telefonico che propone servizi di telecomunicazioni consistenti nel vendere ad un distributore carte telefoniche che contengono tutte le informazioni necessarie per effettuare chiamate telefoniche internazionali mediante l’infrastruttura messa a disposizione da detto operatore e che sono rivendute dal distributore, a proprio nome e per proprio conto, a utenti finali, direttamente o mediante altri soggetti passivi quali grossisti o dettaglianti, fornisce una prestazione di servizi di telecomunicazioni a titolo oneroso al distributore. Per contro, detto operatore non fornisce una seconda prestazione di servizi a titolo oneroso all’utente finale allorché quest’ultimo, avendo acquistato la carta telefonica, esercita il diritto di effettuare chiamate telefoniche servendosi delle informazioni figuranti su detta carta.
Infatti, nel caso in cui l’operatore telefonico riceve un solo pagamento effettivo nell’ambito della fornitura di tali servizi di telecomunicazioni, non si può ritenere che l’operatore telefonico fornisca due prestazioni di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della sesta direttiva, una al distributore e l’altra all’utente finale. Il beneficiario dell’unica prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da detto operatore è colui che è legato all’operatore telefonico da un rapporto giuridico nell’ambito del quale sia avvenuto uno scambio di reciproche prestazioni. A tal proposito, non si può ritenere che, con il suo pagamento all’operatore telefonico, il distributore trasmetta unicamente il compenso pagato dall’utente finale all’operatore telefonico e crei così un nesso diretto tra i medesimi. Al contrario, sussiste uno scambio di prestazioni reciproche tra l’operatore telefonico e il distributore al momento della vendita iniziale delle carte telefoniche a quest’ultimo.
(v. punti 31-33, 39, 41, 43 e dispositivo)