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cited in "Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 marzo 2021. Frenetikexito – Unipessoal Lda contro Autoridade Tributária e Aduaneira. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD). Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) – Prestazioni sottoposte all’IVA – Esenzioni – Articolo 132, paragrafo 1, lettera c) – Prestazioni di cure mediche nel contesto dell’esercizio di professioni mediche e paramediche – Monitoraggio e consulenza nutrizionale – Attività sportive, di mantenimento e benessere – Nozioni di “prestazione complessa unica”, di “prestazione accessoria alla prestazione principale” e di “indipendenza delle prestazioni” – Criteri. Causa C-581/19."
Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), Prestazioni sottoposte all’IVA, Esenzioni, Articolo 132, paragrafo 1, lettera c), Prestazioni di cure mediche nel contesto dell’esercizio di professioni mediche e paramediche, Monitoraggio e consulenza nutrizionale, Attività sportive, di mantenimento e benessere, Nozioni di “prestazione complessa unica”, di “prestazione accessoria alla prestazione principale” e di “indipendenza delle prestazioni”, Criteri.
Inadempimento di uno Stato, Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 132, paragrafo 1, lettera f), Esenzione delle prestazioni di servizi fornite ai loro membri da associazioni autonome di persone, Limitazione alle associazioni autonome i cui membri esercitano un numero limitato di professioni.
Causa C-616/15 Commissione europea contro Repubblica federale di Germania «Inadempimento di uno Stato – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera f) – Esenzione delle prestazioni di servizi fornite ai loro membri da associazioni autonome di persone – Limitazione alle associazioni autonome i cui membri esercitano un numero limitato di professioni» Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 settembre 2017 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico – Prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un’attività esente al fine di rendere servizi ai loro membri – Normativa nazionale che limita l’esenzione alle associazioni autonome i cui membri esercitano un numero limitato di professioni – Inadempimento – Giustificazione – Rischio generico di distorsioni della concorrenza – Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 132, § 1, f)] Viola gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), lo Stato membro che limita l’esenzione dall’IVA ad associazioni autonome di persone i cui membri esercitano un numero limitato di professioni. Infatti, le prestazioni di servizi fornite da un’associazione autonoma di persone rientrano nell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112, qualora tali prestazioni di servizi contribuiscano direttamente all’esercizio di attività di interesse pubblico di cui all’articolo 132 di tale direttiva. Inoltre, l’ambito di applicazione delle esenzioni di cui all’articolo 132 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato restrittivamente, dato che esse costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. Ne consegue che non possono rientrare nell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112, le prestazioni di servizi che contribuiscono non direttamente all’esercizio di attività di interesse pubblico di cui a tale articolo 132, ma all’esercizio di altre attività esenti, segnatamente quelle di cui all’articolo 135 della citata direttiva. Di conseguenza, si deve interpretare l’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112 nel senso che l’esenzione prevista da tale disposizione riguarda esclusivamente le associazioni autonome di persone i cui membri esercitano le attività di interesse pubblico elencate in detto articolo. Pertanto, occorre respingere la censura principale della Commissione, secondo cui l’ambito di applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112 non è limitato alle associazioni autonome di persone i cui membri esercitano attività di interesse pubblico. Per determinare se l’applicazione, a una determinata attività, dell’esenzione di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112 possa provocare distorsioni della concorrenza, occorre rilevare che gli Stati membri non hanno l’obbligo di recepire letteralmente questo criterio nel loro diritto nazionale. Il legislatore nazionale può certamente prevedere delle regole che siano facilmente gestite e controllate dalle autorità competenti. Infatti, in forza dell’articolo 131 della direttiva 2006/112, gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali sono sottoposte le esenzioni, al fine di garantire la corretta e semplice applicazione di queste ultime. Tuttavia, tali condizioni non possono riguardare la definizione del contenuto delle esenzioni previste da tale direttiva. (v. punti 48-51, 64, 65, 72 e dispositivo)
Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Cooperazione integrata, Concessione di un finanziamento e cessione di attivi circolanti necessari alla produzione agricola, Prestazione unica e complessa, Prestazioni distinte e indipendenti, Prestazione accessoria e prestazione principale.
Causa C-208/15 Stock ‘94 Szolgáltató Zrt. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria) «Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Cooperazione integrata – Concessione di un finanziamento e cessione di attivi circolanti necessari alla produzione agricola – Prestazione unica e complessa – Prestazioni distinte e indipendenti – Prestazione accessoria e prestazione principale» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 dicembre 2016 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Cessione di beni – Prestazioni di servizi – Operazioni composte da più elementi – Concessione di un prestito destinato all’acquisto di beni agricoli e cessione di tali beni nell’ambito di un’operazione di cooperazione integrata – Operazione che può essere considerata come un’unica operazione – Valutazione da parte del giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 1, § 2) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretata nel senso che: –
un’operazione di cooperazione agricola integrata che prevede che un operatore economico ceda dei beni a un agricoltore e gli conceda un prestito destinato all’acquisto di tali beni, costituisce un’unica operazione ai fini della menzionata direttiva, nella quale la cessione di beni costituisce la prestazione principale. La base imponibile di siffatta unica operazione è costituita tanto dal prezzo dei beni in parola quanto dagli interessi pagati sui prestiti concessi agli agricoltori; –
la circostanza che un integratore possa fornire agli agricoltori servizi supplementari o possa acquistare la loro produzione agricola non incide sulla qualificazione dell’operazione in discussione come unica operazione ai fini della direttiva 2006/112. In primo luogo, difatti, dal momento che l’operazione di cooperazione integrata è disciplinata dal principio secondo cui l’integratore concede un prestito ad un integrato, che quest’ultimo può utilizzare soltanto per acquistare attivi circolanti dall’integratore, la concessione di siffatti prestiti non costituisce una prestazione che abbia un interesse autonomo dal punto di vista degli integrati, in quanto dette risorse finanziarie non possono essere utilizzate liberamente. In secondo luogo, considerato che non dispone di un’autorizzazione per agire in quanto ente creditizio, l’integratore non può concedere prestiti agli integrati senza che detti prestiti fossero destinati all’acquisto dei suoi attivi circolanti. In terzo luogo, la cessione degli attivi circolanti e il prestito perseguono il medesimo obiettivo economico, ossia, in sostanza, la realizzazione di un sostegno sotto il profilo finanziario e logistico agli agricoltori, che consenta loro di svolgere un’attività di produzione agricola. In tale contesto, la cessione di detti attivi circolanti costituisce, per gli integrati, la prestazione principale derivante dalla cooperazione integrata, in quanto gli agricoltori saranno in grado di proseguire la loro attività agricola grazie agli attivi in parola. Ottenere un prestito per l’acquisizione di tali attivi, quindi, per gli agricoltori di cui trattasi, costituisce non già un fine in sé, bensì unicamente un mezzo che consente loro di acquisire gli attivi circolanti necessari alla loro produzione agricola. A tale riguardo, spetta al giudice del rinvio verificare se l’operazione di cooperazione integrata presenti effettivamente l’obiettivo economico in parola, e altresì stabilire se la cessione degli attivi circolanti sia dotata di una tale importanza fondamentale per gli integrati. Se questa fosse l’ipotesi che ricorre, è necessario considerare che la cessione degli attivi circolanti e la concessione di un prestito destinato all’acquisto di tali attivi costituiscono un’unica operazione complessa ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, giacché la prestazione principale è la cessione degli attivi in parola. Infine, in quarto luogo, la circostanza che l’integratore possa, in modo facoltativo, offrire servizi supplementari agli integrati e altresì acquistare la loro produzione agricola non incide sulla soluzione di cui trattasi. (v. punti 31-39 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Esenzioni, Articolo 13, parte B, lettera d), punti 3 e 6, Fondi comuni d’investimento, Regimi pensionistici professionali, Gestione, Operazioni relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti.
Causa C-464/12 ATP PensionService A/S contro Skatteministeriet (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret) «Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13 parte B, lettera d), punti 3 e 6 — Fondi comuni d’investimento — Regimi pensionistici professionali — Gestione — Operazioni relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 marzo 2014 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Gestione di fondi comuni d’investimento – Ambito di applicazione – Fondi pensione – Presupposti [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, d), punto 6] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Gestione di fondi comuni d’investimento – Nozione – Prestazioni di servizi volti alla concretizzazione dei diritti degli affiliati a fondi pensione – Servizi di contabilità – Inclusione [Direttive del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, d), punto 6, e 85/611, allegato II] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Operazioni bancarie – Prestazioni di servizi che attuano la concretizzazione dei diritti degli affiliati a fondi pensione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, d), punto 3] L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che possono rientrare in tale disposizione i fondi pensione, allorché sono finanziati dai beneficiari delle pensioni versate, il risparmio è investito secondo il principio della ripartizione dei rischi e il rischio degli investimenti ricade sugli affiliati. È irrilevante, a tal riguardo, che i contributi siano versati dal datore di lavoro, che i loro importi risultino da contratti collettivi tra le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati, che le modalità finanziarie di restituzione del risparmio siano diversificate, che i contributi siano deducibili sulla base delle regole applicabili alle imposte sul reddito o che sia possibile aggiungervi un elemento assicurativo accessorio. A tale riguardo, la circostanza che l’importo dei contributi finanziari versati nel fondo pensione è stabilito da contratti collettivi tra le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati non cambia il fatto che il contributo è pagato dal lavoratore o per lo meno in suo nome e per proprio conto e che quest’ultimo beneficerà del risultato dei suoi investimenti, sopportandone al contempo i rischi. Le modalità secondo le quali viene pagato agli affiliati il corrispettivo del risparmio dopo il raggiungimento dell’età pensionabile, sotto forma di capitale o di rendita, non rimettono più in discussione gli elementi essenziali del risparmio investito nei fondi pensione. Si tratta, infatti, di una differenza nei metodi di calcolo finanziario di tale corrispettivo e sono possibili passaggi tra le varie opzioni mediante una semplice operazione finanziaria. (v. punti 54, 55, 59, dispositivo 1) L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «gestione di fondi comuni d’investimento» ai sensi di tale disposizione include le prestazioni di servizi tramite le quali un organismo concretizza i diritti degli affiliati ai fondi pensione tramite l’apertura di conti e l’accredito dei contributi versati per loro conto nel sistema dei regimi pensionistici. Tale nozione ricopre altresì i servizi di contabilità e di informazione relativi ai conti, come quelli ricompresi nell’allegato II della direttiva 85/611, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalle direttive 2001/107 e 2001/108. Infatti, il tenore letterale dell’articolo 13, parte B), lettera d), punto 6, della sesta direttiva non esclude, in linea di principio, che la gestione di fondi comuni di investimento sia scomposta in diversi servizi distinti che possono così rientrare nella nozione di «gestione di fondi comuni di investimento», ai sensi di tale disposizione, e beneficiare dell’esenzione da essa prevista, anche qualora siano forniti da un gestore esterno. Con riguardo, in particolare, a servizi di gestione prestati da un gestore esterno, tali operazioni devono formare un insieme distinto, valutato globalmente, e costituire elementi specifici ed essenziali per la gestione di fondi comuni d’investimento. Oltre alle funzioni di gestione di investimenti, costituiscono funzioni specifiche degli organismi d’investimento collettivo le funzioni di amministrazione degli stessi organismi d’investimento collettivo, come quelle indicate all’allegato II della direttiva 85/611, sotto la rubrica «Amministrazione». Tuttavia, il fatto che le prestazioni non siano indicate nell’allegato II della direttiva 85/611 non osta alla loro inclusione nella categoria dei servizi specifici rientranti nelle attività di gestione di fondi comuni d’investimento, poiché lo stesso articolo 5, paragrafo 2, di detta direttiva sottolinea che l’elenco del suddetto allegato non è esaustivo. Inoltre, nemmeno il fatto che le prestazioni fornite da un terzo non comportino una modifica della situazione giuridica e finanziaria del fondo osta a che esse rientrino nell’ambito della nozione di «gestione» di un fondo comune d’investimento. L’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto di tali prestazioni, qualora effettuate da un terzo, avrebbe l’effetto di favorire i fondi pensione che hanno deciso di registrare essi stessi i contributi versati dagli affiliati a discapito di quelli che hanno deciso di ricorrere a terzi anche qualora una subfornitura di tali servizi presentasse dei vantaggi in termini di efficienza a favore dei fondi pensione e, pertanto, dei loro affiliati. (v. punti 63-67, 69, 72, 76, dispositivo 2) L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, prevista in tale disposizione per operazioni relative ai pagamenti o ai giroconti, si applica alle prestazioni di servizi tramite le quali un organismo concretizza i diritti degli affiliati ai fondi pensione tramite l’apertura di conti di tali affiliati nel sistema dei regimi pensionistici e l’accredito dei contributi di tali affiliati nei loro conti, nonché alle operazioni accessorie a tali servizi o che costituiscono con essi un’unica prestazione economica. Infatti, il giroconto è un’operazione consistente nell’esecuzione di un ordine di trasferimento di una somma di denaro da un conto bancario ad un altro. Esso si caratterizza segnatamente per il fatto di implicare il mutamento del rapporto giuridico ed economico in atto, da un lato, tra l’ordinante e il beneficiario e, dall’altro, tra costoro e la loro rispettiva banca nonché, eventualmente, tra le banche. Inoltre, l’operazione che implica questo mutamento è il semplice trasferimento dei fondi tra i conti, indipendentemente dalla sua causale. Tuttavia, tale interpretazione non pregiudica le modalità di esecuzione dei giroconti, potendo questi ultimi essere effettuati tramite scrittura contabile. Così avviene nel caso di giroconti tra clienti della stessa banca o tra conti della stessa persona, che è al contempo l’ordinante e il beneficiario. (v. punti 79, 80, 85, dispositivo 3) Causa C-464/12 ATP PensionService A/S contro Skatteministeriet (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret) «Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13 parte B, lettera d), punti 3 e 6 — Fondi comuni d’investimento — Regimi pensionistici professionali — Gestione — Operazioni relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 marzo 2014 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Gestione di fondi comuni d’investimento — Ambito di applicazione — Fondi pensione — Presupposti
[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, d), punto 6]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Gestione di fondi comuni d’investimento — Nozione — Prestazioni di servizi volti alla concretizzazione dei diritti degli affiliati a fondi pensione — Servizi di contabilità — Inclusione
[Direttive del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, d), punto 6, e 85/611, allegato II]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Operazioni bancarie — Prestazioni di servizi che attuano la concretizzazione dei diritti degli affiliati a fondi pensione
[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, d), punto 3] L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che possono rientrare in tale disposizione i fondi pensione, allorché sono finanziati dai beneficiari delle pensioni versate, il risparmio è investito secondo il principio della ripartizione dei rischi e il rischio degli investimenti ricade sugli affiliati. È irrilevante, a tal riguardo, che i contributi siano versati dal datore di lavoro, che i loro importi risultino da contratti collettivi tra le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati, che le modalità finanziarie di restituzione del risparmio siano diversificate, che i contributi siano deducibili sulla base delle regole applicabili alle imposte sul reddito o che sia possibile aggiungervi un elemento assicurativo accessorio.
A tale riguardo, la circostanza che l’importo dei contributi finanziari versati nel fondo pensione è stabilito da contratti collettivi tra le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati non cambia il fatto che il contributo è pagato dal lavoratore o per lo meno in suo nome e per proprio conto e che quest’ultimo beneficerà del risultato dei suoi investimenti, sopportandone al contempo i rischi. Le modalità secondo le quali viene pagato agli affiliati il corrispettivo del risparmio dopo il raggiungimento dell’età pensionabile, sotto forma di capitale o di rendita, non rimettono più in discussione gli elementi essenziali del risparmio investito nei fondi pensione. Si tratta, infatti, di una differenza nei metodi di calcolo finanziario di tale corrispettivo e sono possibili passaggi tra le varie opzioni mediante una semplice operazione finanziaria.
(v. punti 54, 55, 59, dispositivo 1)
L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «gestione di fondi comuni d’investimento» ai sensi di tale disposizione include le prestazioni di servizi tramite le quali un organismo concretizza i diritti degli affiliati ai fondi pensione tramite l’apertura di conti e l’accredito dei contributi versati per loro conto nel sistema dei regimi pensionistici. Tale nozione ricopre altresì i servizi di contabilità e di informazione relativi ai conti, come quelli ricompresi nell’allegato II della direttiva 85/611, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalle direttive 2001/107 e 2001/108.
Infatti, il tenore letterale dell’articolo 13, parte B), lettera d), punto 6, della sesta direttiva non esclude, in linea di principio, che la gestione di fondi comuni di investimento sia scomposta in diversi servizi distinti che possono così rientrare nella nozione di «gestione di fondi comuni di investimento», ai sensi di tale disposizione, e beneficiare dell’esenzione da essa prevista, anche qualora siano forniti da un gestore esterno.
Con riguardo, in particolare, a servizi di gestione prestati da un gestore esterno, tali operazioni devono formare un insieme distinto, valutato globalmente, e costituire elementi specifici ed essenziali per la gestione di fondi comuni d’investimento. Oltre alle funzioni di gestione di investimenti, costituiscono funzioni specifiche degli organismi d’investimento collettivo le funzioni di amministrazione degli stessi organismi d’investimento collettivo, come quelle indicate all’allegato II della direttiva 85/611, sotto la rubrica «Amministrazione».
Tuttavia, il fatto che le prestazioni non siano indicate nell’allegato II della direttiva 85/611 non osta alla loro inclusione nella categoria dei servizi specifici rientranti nelle attività di gestione di fondi comuni d’investimento, poiché lo stesso articolo 5, paragrafo 2, di detta direttiva sottolinea che l’elenco del suddetto allegato non è esaustivo.
Inoltre, nemmeno il fatto che le prestazioni fornite da un terzo non comportino una modifica della situazione giuridica e finanziaria del fondo osta a che esse rientrino nell’ambito della nozione di «gestione» di un fondo comune d’investimento. L’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto di tali prestazioni, qualora effettuate da un terzo, avrebbe l’effetto di favorire i fondi pensione che hanno deciso di registrare essi stessi i contributi versati dagli affiliati a discapito di quelli che hanno deciso di ricorrere a terzi anche qualora una subfornitura di tali servizi presentasse dei vantaggi in termini di efficienza a favore dei fondi pensione e, pertanto, dei loro affiliati.
(v. punti 63-67, 69, 72, 76, dispositivo 2)
L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, prevista in tale disposizione per operazioni relative ai pagamenti o ai giroconti, si applica alle prestazioni di servizi tramite le quali un organismo concretizza i diritti degli affiliati ai fondi pensione tramite l’apertura di conti di tali affiliati nel sistema dei regimi pensionistici e l’accredito dei contributi di tali affiliati nei loro conti, nonché alle operazioni accessorie a tali servizi o che costituiscono con essi un’unica prestazione economica.
Infatti, il giroconto è un’operazione consistente nell’esecuzione di un ordine di trasferimento di una somma di denaro da un conto bancario ad un altro. Esso si caratterizza segnatamente per il fatto di implicare il mutamento del rapporto giuridico ed economico in atto, da un lato, tra l’ordinante e il beneficiario e, dall’altro, tra costoro e la loro rispettiva banca nonché, eventualmente, tra le banche. Inoltre, l’operazione che implica questo mutamento è il semplice trasferimento dei fondi tra i conti, indipendentemente dalla sua causale.
Tuttavia, tale interpretazione non pregiudica le modalità di esecuzione dei giroconti, potendo questi ultimi essere effettuati tramite scrittura contabile. Così avviene nel caso di giroconti tra clienti della stessa banca o tra conti della stessa persona, che è al contempo l’ordinante e il beneficiario.
(v. punti 79, 80, 85, dispositivo 3)
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Esenzioni, Articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), Ospedalizzazione e cure mediche nonché operazioni ad esse strettamente connesse, Prestazione di cure alla persona effettuate nell’ambito dell’esercizio di professioni mediche e paramediche, Servizi consistenti nell’esecuzione di interventi chirurgici e di trattamenti di carattere estetico, Interventi di natura puramente cosmetica derivanti dalla sola volontà del paziente.
Causa C-91/12 Skatteverket contro PCF Clinic AB (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Esenzioni — Articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c) — Ospedalizzazione e cure mediche nonché operazioni ad esse strettamente connesse — Prestazione di cure alla persona effettuate nell’ambito dell’esercizio di professioni mediche e paramediche — Servizi consistenti nell’esecuzione di interventi chirurgici e di trattamenti di carattere estetico — Interventi di natura puramente cosmetica derivanti dalla sola volontà del paziente» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 marzo 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Esenzione per l’ospedalizzazione e le cure mediche, nonché per le operazioni ad esse strettamente connesse – Esenzione delle prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche – Cure mediche o cure alla persona – Nozione – Interventi di chirurgia estetica e trattamenti di carattere estetico – Inclusione – Presupposto – Criteri di valutazione [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 132, § 1, b) e c)] L’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che: — prestazioni di servizi consistenti in operazioni di chirurgia estetica e in trattamenti di carattere estetico rientrano nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche [alla persona]», ai sensi di detto paragrafo 1, lettere b) e c), qualora tali prestazioni abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone; — le semplici convinzioni soggettive che sorgono nella mente della persona che si sottopone a un intervento di carattere estetico in merito ad esso non sono, di per sé, determinanti ai fini della valutazione della questione se tale intervento abbia scopo terapeutico; — le circostanze che le prestazioni di cui trattasi siano fornite o effettuate da un appartenente al corpo medico abilitato, oppure che lo scopo di tali prestazioni sia determinato da un professionista siffatto, sono idonee a influire sulla valutazione della questione se siffatti interventi rientrino nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche [alla persona]», ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 e dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva e, — per valutare se tali prestazioni di servizi siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto a norma dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) o c), della direttiva 2006/112, occorre tenere conto di tutti i requisiti previsti in tale paragrafo 1, lettere b) o c), nonché di altre disposizioni pertinenti del titolo IX, capi 1 e 2, di tale direttiva quali, per quanto riguarda l’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, gli articoli 131, 133 e 134 della medesima. (v. punto 39 e dispositivo) Causa C-91/12 Skatteverket contro PCF Clinic AB (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Esenzioni — Articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c) — Ospedalizzazione e cure mediche nonché operazioni ad esse strettamente connesse — Prestazione di cure alla persona effettuate nell’ambito dell’esercizio di professioni mediche e paramediche — Servizi consistenti nell’esecuzione di interventi chirurgici e di trattamenti di carattere estetico — Interventi di natura puramente cosmetica derivanti dalla sola volontà del paziente» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 marzo 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Esenzione per l’ospedalizzazione e le cure mediche, nonché per le operazioni ad esse strettamente connesse — Esenzione delle prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche — Cure mediche o cure alla persona — Nozione — Interventi di chirurgia estetica e trattamenti di carattere estetico — Inclusione — Presupposto — Criteri di valutazione [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 132, § 1, b) e c)] L’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che: —
prestazioni di servizi consistenti in operazioni di chirurgia estetica e in trattamenti di carattere estetico rientrano nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche [alla persona]», ai sensi di detto paragrafo 1, lettere b) e c), qualora tali prestazioni abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone; —
le semplici convinzioni soggettive che sorgono nella mente della persona che si sottopone a un intervento di carattere estetico in merito ad esso non sono, di per sé, determinanti ai fini della valutazione della questione se tale intervento abbia scopo terapeutico; —
le circostanze che le prestazioni di cui trattasi siano fornite o effettuate da un appartenente al corpo medico abilitato, oppure che lo scopo di tali prestazioni sia determinato da un professionista siffatto, sono idonee a influire sulla valutazione della questione se siffatti interventi rientrino nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche [alla persona]», ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 e dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva e, —
per valutare se tali prestazioni di servizi siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto a norma dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) o c), della direttiva 2006/112, occorre tenere conto di tutti i requisiti previsti in tale paragrafo 1, lettere b) o c), nonché di altre disposizioni pertinenti del titolo IX, capi 1 e 2, di tale direttiva quali, per quanto riguarda l’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, gli articoli 131, 133 e 134 della medesima. (v. punto 39 e dispositivo)
IVA, Prestazione di leasing accompagnata da una prestazione di assicurazione del bene oggetto del leasing, stipulata dal concedente e da questi fatturata all’utilizzatore, Qualificazione, Prestazione unica complessa oppure due prestazioni distinte, Esenzione, Operazione di assicurazione.
Causa C-224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o. contro Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «IVA — Prestazione di leasing accompagnata da una prestazione di assicurazione del bene oggetto del leasing, stipulata dal concedente e da questi fatturata all’utilizzatore — Qualificazione — Prestazione unica complessa oppure due prestazioni distinte — Esenzione — Operazione di assicurazione» Massime — Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 gennaio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi – Operazioni composte da più elementi – Prestazione di leasing accompagnata da una prestazione di assicurazione del bene oggetto del leasing – Operazione unica composta da due prestazioni distinte – Esclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 1 e 78) Armonizzazione delle normative fiscali – Imposta sul volume d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione per le operazioni di assicurazione e di riassicurazione – Nozione – Concedente che assicura il bene oggetto del leasing – Inclusione [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 135, § 1, a)] Come risulta dall’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ai fini dell’applicazione di tale imposta ciascuna prestazione deve essere normalmente considerata distinta e indipendente. Tuttavia, in taluni casi, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dar così luogo, separatamente, a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti. Si tratta di un’operazione unica, in particolare, quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono strettamente connessi a tal punto da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso. Ciò accade anche nel caso in cui uno o più elementi debbano essere considerati nel senso che costituiscono la prestazione principale, mentre, al contrario, uno o più elementi debbano essere considerati alla stregua di una o più prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale. A questo proposito, una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine in sé ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore. In linea di principio, non è questo il caso della prestazione di servizi di assicurazione relativa a un bene oggetto di leasing e della prestazione di servizi consistenti nel leasing stesso. A questo proposito, se è vero che, grazie alla prestazione di assicurazione relativa al bene oggetto del leasing, i rischi ai quali è esposto l’utilizzatore sono generalmente ridotti rispetto a quelli corsi in una situazione in cui tale assicurazione manchi, nondimeno tale circostanza deriva dalla natura stessa della prestazione di assicurazione. Orbene, tale circostanza, di per sé, non implica che si debba considerare una simile prestazione di assicurazione come accessoria rispetto alla prestazione di leasing nell’ambito della quale essa si inscrive. Infatti, sebbene una simile prestazione di assicurazione fornita all’utilizzatore per il tramite del concedente agevoli il godimento del servizio di leasing, occorre rilevare che essa costituisce per l’utilizzatore essenzialmente un fine in sé, e non soltanto il mezzo per fruire di tale servizio nelle migliori condizioni. (v. punti 29, 30, 41, 42, 48, 50, dispositivo 1) Quando il concedente provvede egli stesso a far assicurare il bene oggetto del leasing, fatturando a sua volta all’utilizzatore esattamente il costo dell’assicurazione, una simile operazione costituisce un’operazione di assicurazione, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e deve pertanto andare esente dalla suddetta imposta. Infatti, una simile prestazione di assicurazione non può essere assoggettata all’imposta sul valore aggiunto in conseguenza della mera fatturazione dei costi ad essa relativi, effettuata in base all’accordo contrattuale concluso tra le parti di un contratto di leasing. Il fatto che il concedente stipuli l’assicurazione presso un terzo su domanda dei suoi clienti, e che in seguito faccia gravare su questi ultimi esattamente il costo fatturato dal terzo, non può inficiare tale conclusione. In tali circostanze, nella misura in cui la prestazione di assicurazione in questione rimane identica, la somma fatturata costituisce, infatti, il corrispettivo di tale assicurazione e, pertanto, non si deve assoggettare tale operazione a imposta sul valore aggiunto. (v. punti 62, 70, dispositivo 2) Causa C-224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o. contro Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «IVA — Prestazione di leasing accompagnata da una prestazione di assicurazione del bene oggetto del leasing, stipulata dal concedente e da questi fatturata all’utilizzatore — Qualificazione — Prestazione unica complessa oppure due prestazioni distinte — Esenzione — Operazione di assicurazione» Massime — Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 gennaio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Operazioni composte da più elementi — Prestazione di leasing accompagnata da una prestazione di assicurazione del bene oggetto del leasing — Operazione unica composta da due prestazioni distinte — Esclusione
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 1 e 78)
Armonizzazione delle normative fiscali — Imposta sul volume d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione per le operazioni di assicurazione e di riassicurazione — Nozione — Concedente che assicura il bene oggetto del leasing — Inclusione
[Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 135, § 1, a)] Come risulta dall’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ai fini dell’applicazione di tale imposta ciascuna prestazione deve essere normalmente considerata distinta e indipendente. Tuttavia, in taluni casi, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dar così luogo, separatamente, a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti. Si tratta di un’operazione unica, in particolare, quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono strettamente connessi a tal punto da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso. Ciò accade anche nel caso in cui uno o più elementi debbano essere considerati nel senso che costituiscono la prestazione principale, mentre, al contrario, uno o più elementi debbano essere considerati alla stregua di una o più prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale. A questo proposito, una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine in sé ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore.
In linea di principio, non è questo il caso della prestazione di servizi di assicurazione relativa a un bene oggetto di leasing e della prestazione di servizi consistenti nel leasing stesso. A questo proposito, se è vero che, grazie alla prestazione di assicurazione relativa al bene oggetto del leasing, i rischi ai quali è esposto l’utilizzatore sono generalmente ridotti rispetto a quelli corsi in una situazione in cui tale assicurazione manchi, nondimeno tale circostanza deriva dalla natura stessa della prestazione di assicurazione. Orbene, tale circostanza, di per sé, non implica che si debba considerare una simile prestazione di assicurazione come accessoria rispetto alla prestazione di leasing nell’ambito della quale essa si inscrive. Infatti, sebbene una simile prestazione di assicurazione fornita all’utilizzatore per il tramite del concedente agevoli il godimento del servizio di leasing, occorre rilevare che essa costituisce per l’utilizzatore essenzialmente un fine in sé, e non soltanto il mezzo per fruire di tale servizio nelle migliori condizioni.
(v. punti 29, 30, 41, 42, 48, 50, dispositivo 1)
Quando il concedente provvede egli stesso a far assicurare il bene oggetto del leasing, fatturando a sua volta all’utilizzatore esattamente il costo dell’assicurazione, una simile operazione costituisce un’operazione di assicurazione, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e deve pertanto andare esente dalla suddetta imposta.
Infatti, una simile prestazione di assicurazione non può essere assoggettata all’imposta sul valore aggiunto in conseguenza della mera fatturazione dei costi ad essa relativi, effettuata in base all’accordo contrattuale concluso tra le parti di un contratto di leasing. Il fatto che il concedente stipuli l’assicurazione presso un terzo su domanda dei suoi clienti, e che in seguito faccia gravare su questi ultimi esattamente il costo fatturato dal terzo, non può inficiare tale conclusione. In tali circostanze, nella misura in cui la prestazione di assicurazione in questione rimane identica, la somma fatturata costituisce, infatti, il corrispettivo di tale assicurazione e, pertanto, non si deve assoggettare tale operazione a imposta sul valore aggiunto.
(v. punti 62, 70, dispositivo 2)
Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura, Fiscalità, IVA, Sesta direttiva, Articolo 28, paragrafo 2, lettera a), Articolo 28, paragrafo 3, lettera b), Esenzione di alcuni servizi di trasporto, Operazione che combina servizi di parcheggio auto con il trasporto dei passeggeri tra il parcheggio e un aeroporto, Esistenza di due prestazioni di servizi distinte o di una prestazione unica, Principio della neutralità fiscale.
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 19 gennaio 2012 — Purple Parking et Airparks Services / Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (causa C-117/11) «Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Fiscalità — IVA — Sesta direttiva — Articolo 28, paragrafo 2, lettera a) — Articolo 28, paragrafo 3, lettera b) — Esenzione di alcuni servizi di trasporto — Operazione che combina servizi di parcheggio auto con il trasporto dei passeggeri tra il parcheggio e un aeroporto — Esistenza di due prestazioni di servizi distinte o di una prestazione unica — Principio della neutralità fiscale» Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Operazioni composte da più elementi — Servizi, di parcheggio auto in un parcheggio esterno ad un aeroporto, da un lato, e di trasporto dei passeggeri tra il parcheggio e l’aeroporto, dall’altro — Operazione da considerare come prestazione complessa unica (Direttive del Consiglio 77/388 e 92/111) (v. punto 41, dispositivo 1) Oggetto Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Interpretazione della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 145, pag. 1) — Facoltà per gli Stati membri di mantenere esenzioni con rimborso dell’imposta pagata allo stadio anteriore — Mantenimento, da parte di una normativa nazionale, di un’esenzione con rimborso dell’imposta pagata per talune prestazioni di servizi di trasporto — Operatore che presta a chi viaggia in aereo un servizio di parcheggio auto combinato con un servizio di trasporto tra il luogo di parcheggio e l’aeroporto — Se, ai fini dell’IVA, l’operazione sia da considerare come una prestazione unica o come più prestazioni distinte. Dispositivo La sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 92/111/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, dev’essere interpretata nel senso che, per determinare l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto applicabile, i servizi di parcheggio di un veicolo in un sito di parcheggio «nei pressi dell’aeroporto» e di trasporto dei passeggeri di detto veicolo tra tale sito di parcheggio e il terminale dell’aeroporto interessato, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, devono essere considerati come una prestazione complessa unica in cui il servizio di parcheggio è predominante. Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 19 gennaio 2012 — Purple Parking et Airparks Services / Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (causa C-117/11) «Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Fiscalità — IVA — Sesta direttiva — Articolo 28, paragrafo 2, lettera a) — Articolo 28, paragrafo 3, lettera b) — Esenzione di alcuni servizi di trasporto — Operazione che combina servizi di parcheggio auto con il trasporto dei passeggeri tra il parcheggio e un aeroporto — Esistenza di due prestazioni di servizi distinte o di una prestazione unica — Principio della neutralità fiscale» Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Operazioni composte da più elementi — Servizi, di parcheggio auto in un parcheggio esterno ad un aeroporto, da un lato, e di trasporto dei passeggeri tra il parcheggio e l’aeroporto, dall’altro — Operazione da considerare come prestazione complessa unica (Direttive del Consiglio 77/388 e 92/111) (v. punto 41, dispositivo 1) Oggetto Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Interpretazione della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 145, pag. 1) — Facoltà per gli Stati membri di mantenere esenzioni con rimborso dell’imposta pagata allo stadio anteriore — Mantenimento, da parte di una normativa nazionale, di un’esenzione con rimborso dell’imposta pagata per talune prestazioni di servizi di trasporto — Operatore che presta a chi viaggia in aereo un servizio di parcheggio auto combinato con un servizio di trasporto tra il luogo di parcheggio e l’aeroporto — Se, ai fini dell’IVA, l’operazione sia da considerare come una prestazione unica o come più prestazioni distinte. Dispositivo La sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 92/111/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, dev’essere interpretata nel senso che, per determinare l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto applicabile, i servizi di parcheggio di un veicolo in un sito di parcheggio «nei pressi dell’aeroporto» e di trasporto dei passeggeri di detto veicolo tra tale sito di parcheggio e il terminale dell’aeroporto interessato, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, devono essere considerati come una prestazione complessa unica in cui il servizio di parcheggio è predominante.
Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Esenzioni, Art. 132, n. 1, lett. b) e c), Ospedalizzazione e cure mediche nonché operazioni ad esse strettamente connesse, Prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche, Raccolta, analisi e trattamento di sangue di cordone ombelicale, Conservazione delle cellule staminali, Eventuale futuro impiego terapeutico, Operazioni costituite da una serie di elementi e di atti.
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione dell’ospedalizzazione e delle cure mediche nonché delle operazioni ad esse strettamente connesse — Esenzione delle prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 132, n. 1, lett. b) e c)] 2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione dell’ospedalizzazione e delle cure mediche nonché delle operazioni ad esse strettamente connesse [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 132, n. 1, lett. b)] Massima 1. Qualora attività consistenti nell’invio di un materiale di raccolta di sangue di cordone ombelicale dei neonati, nonché nell’analisi e nel trattamento di detto sangue e, se del caso, nella conservazione delle cellule staminali contenute in tale sangue in vista di un eventuale futuro impiego terapeutico mirino unicamente a garantire la disponibilità di una risorsa in vista di un trattamento medico nell’ipotesi incerta in cui detto trattamento divenisse necessario, e non, di per sé stesse, a diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute, attività siffatte, siano esse considerate nel loro complesso o separatamente, non rientrano né nella nozione di «ospedalizzazione e [di] cure mediche» di cui all’art. 132, n. 1, lett. b), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, né in quella di «prestazioni mediche» contenuta all’art. 132, n. 1, lett. c), di tale direttiva. Potrebbe concludersi diversamente, con riferimento all’analisi del sangue di cordone ombelicale, solo qualora detta analisi mirasse effettivamente a consentire lo svolgimento di una diagnosi medica, il che deve essere verificato dal giudice nazionale. (v. punto 47, dispositivo 1) 2. La nozione di operazioni «strettamente connesse» all’«ospedalizzazione e [alle] cure mediche» ai sensi dell’art. 132, n. 1, lett. b), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa non include attività consistenti nell’invio di un materiale di raccolta di sangue di cordone ombelicale dei neonati, nonché nell’analisi e nel trattamento di detto sangue e, se del caso, nella conservazione delle cellule staminali contenute in tale sangue in vista di un eventuale futuro impiego terapeutico cui tali attività sono soltanto eventualmente connesse e che non è esistente, né iniziato o neanche programmato. (v. punto 52, dispositivo 2)