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cited in "Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 ottobre 2020. E. Sp. z o.o. Sp. k. contro Minister Finansów. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny. Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 90 – Riduzione della base imponibile dell’IVA – Mancato pagamento totale o parziale del prezzo – Condizioni imposte da una normativa nazionale ai fini dell’esercizio del diritto alla riduzione – Condizione secondo cui il debitore non deve essere sottoposto a procedura di insolvenza o di liquidazione – Condizione secondo cui creditore e debitore devono essere entrambi soggetti passivi dell’IVA. Causa C-335/19."
Rinvio pregiudiziale, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articolo 90, Riduzione della base imponibile dell’IVA, Mancato pagamento totale o parziale del prezzo, Condizioni imposte da una normativa nazionale ai fini dell’esercizio del diritto alla riduzione, Condizione secondo cui il debitore non deve essere sottoposto a procedura di insolvenza o di liquidazione, Condizione secondo cui creditore e debitore devono essere entrambi soggetti passivi dell’IVA.
Rinvio pregiudiziale, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articoli 90 e 273, Non pagamento totale o parziale, da parte del debitore, dell’importo dovuto al soggetto passivo a titolo di un’operazione soggetta a IVA, Base imponibile, Riduzione, Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità.
Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Base imponibile, Riduzione, Principio di neutralità fiscale.
Causa C-672/17 Tratave – Tratamento de Águas Residuais do Ave SA contro Autoridade Tributária e Aduaneira [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)] «Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Base imponibile – Riduzione – Principio di neutralità fiscale» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 dicembre 2018 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Riduzione in caso di mancato pagamento totale o parziale – Provvedimenti nazionali in deroga – Normativa nazionale che subordina la riduzione della base imponibile alla previa comunicazione da parte del soggetto passivo del proprio intento di annullare l’imposta ai fini della rettifica da parte dell’acquirente della detrazione dell’imposta da questi effettuata – Ammissibilità, anche in virtù del principio di neutralità fiscale (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 90 e 273) Il principio di neutralità nonché gli articoli 90 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede che la riduzione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), in caso di mancato pagamento, non possa essere effettuata dal soggetto passivo fintantoché quest’ultimo non abbia comunicato, previamente, il proprio intento di annullare in tutto o in parte l’IVA all’acquirente del bene o del servizio, se quest’ultimo è un soggetto passivo, ai fini della rettifica della detrazione dell’importo dell’IVA che questi abbia potuto effettuare. Quanto al rispetto dei principi di neutralità fiscale e di proporzionalità, si deve constatare che tale requisito, che consente di informare il debitore del fatto che è tenuto a rettificare l’importo dell’IVA che ha eventualmente potuto detrarre a monte, può contribuire sia a garantire l’esatta riscossione dell’IVA e ad evitare le evasioni che a eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale (v., per analogia, sentenza del 26 gennaio 2012, Kraft Foods Polska,C-588/10, EU:C:2012:40, punti 32 e 33). (v. punti 36, 42 e dispositivo)
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 168, Diritto alla detrazione, Nascita del diritto alla detrazione, Diritto per una società di detrarre l’IVA assolta a monte per l’acquisto di un bene d’investimento che non è stato ancora utilizzato nell’ambito delle attività professionali di tale società.
Causa C-153/11 Klub OOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 168 — Diritto alla detrazione — Nascita del diritto alla detrazione — Diritto per una società di detrarre l’IVA assolta a monte per l’acquisto di un bene d’investimento che non è stato ancora utilizzato nell’ambito delle attività professionali di tale società» Massime della sentenza Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Bene d’investimento interamente destinato al patrimonio dell’impresa — Diritto alla detrazione — Presupposti [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168, a)] L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che un soggetto passivo che, agendo in quanto tale, abbia acquistato un bene d’investimento e lo abbia destinato al patrimonio dell’impresa ha il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto gravante sull’acquisto di tale bene nel corso del periodo fiscale durante il quale l’imposta è divenuta esigibile, indipendentemente dal fatto che detto bene non sia immediatamente utilizzato a fini professionali. Spetta al giudice nazionale stabilire se il soggetto passivo abbia acquistato il bene d’investimento ai fini della sua attività economica e valutare, se del caso, l’esistenza di una pratica fraudolenta. Determinare se un soggetto passivo agisca in quanto tale è una questione di fatto che dev’essere valutata tenendo conto di tutti gli elementi della fattispecie, tra i quali figurano la natura del bene considerato e il periodo di tempo intercorso tra l’acquisto dello stesso e il suo uso ai fini delle attività economiche di tale soggetto passivo. Si può altresì considerare se siano state o meno intraprese azioni effettive al fine di realizzare gli interventi e di ottenere le autorizzazioni necessari per l’uso professionale del bene. (v. punti 41, 52 e dispositivo) Causa C-153/11 Klub OOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 168 — Diritto alla detrazione — Nascita del diritto alla detrazione — Diritto per una società di detrarre l’IVA assolta a monte per l’acquisto di un bene d’investimento che non è stato ancora utilizzato nell’ambito delle attività professionali di tale società» Massime della sentenza Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Bene d’investimento interamente destinato al patrimonio dell’impresa – Diritto alla detrazione – Presupposti [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168, a)] L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che un soggetto passivo che, agendo in quanto tale, abbia acquistato un bene d’investimento e lo abbia destinato al patrimonio dell’impresa ha il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto gravante sull’acquisto di tale bene nel corso del periodo fiscale durante il quale l’imposta è divenuta esigibile, indipendentemente dal fatto che detto bene non sia immediatamente utilizzato a fini professionali. Spetta al giudice nazionale stabilire se il soggetto passivo abbia acquistato il bene d’investimento ai fini della sua attività economica e valutare, se del caso, l’esistenza di una pratica fraudolenta. Determinare se un soggetto passivo agisca in quanto tale è una questione di fatto che dev’essere valutata tenendo conto di tutti gli elementi della fattispecie, tra i quali figurano la natura del bene considerato e il periodo di tempo intercorso tra l’acquisto dello stesso e il suo uso ai fini delle attività economiche di tale soggetto passivo. Si può altresì considerare se siano state o meno intraprese azioni effettive al fine di realizzare gli interventi e di ottenere le autorizzazioni necessari per l’uso professionale del bene. (v. punti 41, 52 e dispositivo)