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cited in "Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 gennaio 2021. QM contro Finanzamt Saarbrücken. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht des Saarlandes. Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) – Prestazioni di servizi a titolo oneroso – Articolo 26, paragrafo 1 – Operazioni assimilate a prestazioni di servizi a titolo oneroso – Articolo 56, paragrafo 2 – Determinazione del luogo di riferimento fiscale – Noleggio di mezzi di trasporto – Messa a disposizione di autovetture a taluni dipendenti. Causa C-288/19."
Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), Prestazioni di servizi a titolo oneroso, Articolo 26, paragrafo 1, Operazioni assimilate a prestazioni di servizi a titolo oneroso, Articolo 56, paragrafo 2, Determinazione del luogo di riferimento fiscale, Noleggio di mezzi di trasporto, Messa a disposizione di autovetture a taluni dipendenti.
Domanda di pronuncia pregiudiziale, Sesta direttiva IVA, Articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), Diritto alla detrazione, Beni d’investimento appartenenti a persone giuridiche e messi parzialmente a disposizione dei loro gestori per l’uso privato da parte di questi ultimi, Assenza di un canone di locazione pagabile in denaro, ma considerazione di un beneficio in natura a titolo dell’imposta sul reddito.
Cause riunite C-210/11 e C-211/11 État belge contro Medicom SPRL (C-210/11) e Maison Patrice Alard SPRL (C-211/11) [domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Cour de cassation (Belgio)] «Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b) — Diritto alla detrazione — Beni d’investimento appartenenti a persone giuridiche e messi parzialmente a disposizione dei loro gestori per l’uso privato da parte di questi ultimi — Assenza di un canone di locazione pagabile in denaro, ma considerazione di un beneficio in natura a titolo dell’imposta sul reddito» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 luglio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione della locazione di immobili – Immobili appartenenti a persone giuridiche e messi parzialmente a disposizione dei loro gestori per l’uso privato di questi ultimi – Assenza di un canone di locazione pagabile in denaro – Inammissibilità – Considerazione di un beneficio in natura nel contesto della normativa nazionale in materia di imposta sul reddito – Irrilevanza [Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, artt. 6, § 2, primo comma, lett. a), e 13, parte B, lett. b)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione della locazione di immobili – Messa a disposizione totale o parziale, a favore dei suoi gestori, amministratori o soci, dell’immobile interamente destinato all’impresa – Nesso diretto di quest’ultima messa a disposizione con la gestione dell’impresa – Irrilevanza [Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, artt. 6, § 2, primo comma, lett. a), e 13, parte B, lett. b)] Gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, devono essere interpretati nel senso che ostano a che costituisca una locazione d’immobile esente ai sensi di tale direttiva la messa a disposizione di una parte di un bene immobile, appartenente a una persona giuridica, per l’uso privato da parte del gestore di quest’ultima, senza che sia previsto a carico del beneficiario, a titolo di corrispettivo per l’utilizzo di tale immobile, un canone di locazione pagabile in denaro, e a tal riguardo è ininfluente il fatto che, alla luce della normativa nazionale relativa all’imposta sul reddito, tale messa a disposizione sia considerata come un beneficio in natura derivante dall’esecuzione, da parte del beneficiario, del suo compito statutario o del suo contratto d’impiego. (v. punto 34, dispositivo 1) Gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, devono essere interpretati nel senso che la circostanza che la totale o parziale messa a disposizione dell’immobile interamente destinato all’impresa, a favore dei gestori, degli amministratori o dei soci di quest’ultima, presenti o meno un nesso diretto con la gestione dell’impresa è irrilevante per determinare se tale messa a disposizione rientri nell’esenzione prevista dalla seconda di tali norme. (v. punto 40, dispositivo 2) Cause riunite C-210/11 e C-211/11 État belge contro Medicom SPRL (C-210/11) e Maison Patrice Alard SPRL (C-211/11) [domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Cour de cassation (Belgio)] «Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b) — Diritto alla detrazione — Beni d’investimento appartenenti a persone giuridiche e messi parzialmente a disposizione dei loro gestori per l’uso privato da parte di questi ultimi — Assenza di un canone di locazione pagabile in denaro, ma considerazione di un beneficio in natura a titolo dell’imposta sul reddito» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 luglio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione della locazione di immobili — Immobili appartenenti a persone giuridiche e messi parzialmente a disposizione dei loro gestori per l’uso privato di questi ultimi — Assenza di un canone di locazione pagabile in denaro — Inammissibilità — Considerazione di un beneficio in natura nel contesto della normativa nazionale in materia di imposta sul reddito — Irrilevanza
[Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, artt. 6, § 2, primo comma, lett. a), e 13, parte B, lett. b)]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione della locazione di immobili — Messa a disposizione totale o parziale, a favore dei suoi gestori, amministratori o soci, dell’immobile interamente destinato all’impresa — Nesso diretto di quest’ultima messa a disposizione con la gestione dell’impresa — Irrilevanza
[Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, artt. 6, § 2, primo comma, lett. a), e 13, parte B, lett. b)] Gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, devono essere interpretati nel senso che ostano a che costituisca una locazione d’immobile esente ai sensi di tale direttiva la messa a disposizione di una parte di un bene immobile, appartenente a una persona giuridica, per l’uso privato da parte del gestore di quest’ultima, senza che sia previsto a carico del beneficiario, a titolo di corrispettivo per l’utilizzo di tale immobile, un canone di locazione pagabile in denaro, e a tal riguardo è ininfluente il fatto che, alla luce della normativa nazionale relativa all’imposta sul reddito, tale messa a disposizione sia considerata come un beneficio in natura derivante dall’esecuzione, da parte del beneficiario, del suo compito statutario o del suo contratto d’impiego.
(v. punto 34, dispositivo 1)
Gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, devono essere interpretati nel senso che la circostanza che la totale o parziale messa a disposizione dell’immobile interamente destinato all’impresa, a favore dei gestori, degli amministratori o dei soci di quest’ultima, presenti o meno un nesso diretto con la gestione dell’impresa è irrilevante per determinare se tale messa a disposizione rientri nell’esenzione prevista dalla seconda di tali norme.
(v. punto 40, dispositivo 2)
Sesta direttiva IVA, Articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), Diritto a detrazione, Bene di investimento appartenente ad un soggetto passivo persona giuridica e messo a disposizione del suo personale per fini privati di quest’ultimo.
Causa C-436/10 État belge contro BLM SA (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Mons) «Sesta direttiva IVA — Articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b) — Diritto a detrazione — Bene di investimento appartenente ad un soggetto passivo persona giuridica e messo a disposizione del suo personale per fini privati di quest’ultimo» Massime della sentenza Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Affitto e locazione di beni immobili [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 6, § 2, primo comma, a), e 13, parte B, b)] Gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, quale modificata dalla direttiva 95/7, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che, pur non essendo soddisfatte le caratteristiche di un affitto o di una locazione di un bene immobile a norma di detto articolo 13, parte B, lettera b), tratta come una prestazione di servizi esente dall’imposta sul valore aggiunto in forza di quest’ultima disposizione l’uso, per fini privati del personale di un soggetto passivo persona giuridica, di una parte di un edificio costruito o posseduto in virtù di un diritto reale immobiliare dal predetto soggetto passivo, qualora tale bene abbia conferito il diritto alla detrazione dell’imposta a monte. Spetta al giudice del rinvio valutare se, in una determinata situazione, si possa considerare che sussiste una locazione di un bene immobile ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera b). (v. punti 31-32 e dispositivo) Causa C-436/10 État belge contro BLM SA (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Mons) «Sesta direttiva IVA — Articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b) — Diritto a detrazione — Bene di investimento appartenente ad un soggetto passivo persona giuridica e messo a disposizione del suo personale per fini privati di quest’ultimo» Massime della sentenza Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta pagata a monte – Affitto e locazione di beni immobili [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 6, § 2, primo comma, a), e 13, parte B, b)] Gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, quale modificata dalla direttiva 95/7, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che, pur non essendo soddisfatte le caratteristiche di un affitto o di una locazione di un bene immobile a norma di detto articolo 13, parte B, lettera b), tratta come una prestazione di servizi esente dall’imposta sul valore aggiunto in forza di quest’ultima disposizione l’uso, per fini privati del personale di un soggetto passivo persona giuridica, di una parte di un edificio costruito o posseduto in virtù di un diritto reale immobiliare dal predetto soggetto passivo, qualora tale bene abbia conferito il diritto alla detrazione dell’imposta a monte. Spetta al giudice del rinvio valutare se, in una determinata situazione, si possa considerare che sussiste una locazione di un bene immobile ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera b). (v. punti 31-32 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Art. 2, punto 1, Nozione di "prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso", Buoni acquisto forniti da una società ai propri dipendenti nell’ambito della retribuzione di questi ultimi.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Operazioni imponibili — Prestazioni di servizi a titolo oneroso (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 2, punto 1) Massima L’art. 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretato nel senso che la fornitura di un buono acquisto, da parte di una società che ha acquistato tale buono ad un prezzo che include l’imposta sul valore aggiunto, ai propri dipendenti in cambio della rinuncia, da parte di questi ultimi, ad una quota della loro retribuzione in denaro costituisce una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso ai sensi di tale disposizione. Esiste infatti un nesso diretto fra la fornitura dei buoni acquisto in questione ai dipendenti e la quota di retribuzione in denaro alla quale questi ultimi devono rinunciare in cambio di tale fornitura, dal momento che, invece di percepire in contanti l’intera loro retribuzione, i dipendenti che hanno scelto di ricevere detti buoni devono rinunciare ad una parte di tale retribuzione in cambio dei buoni; tale operazione si traduce in un prelievo specifico dal fondo dei dipendenti che hanno optato in tal senso. Peraltro, il datore di lavoro riceve effettivamente un corrispettivo, espresso in denaro, per la fornitura dei buoni acquisto, dato che esso corrisponde ad una quota della retribuzione in denaro dei suoi dipendenti. Inoltre, l’onere dell’imposta sul valore aggiunto attinente alla fornitura di tali buoni grava sui dipendenti che li ricevono, poiché il prelievo dalla retribuzione di detti dipendenti, cui tale fornitura dà luogo, comprende il prezzo dei buoni in questione nonché l’intera imposta sul valore aggiunto ad essi attinente. (v. punti 29-32, 35 e dispositivo)