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cited in "Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 novembre 2020. Skatteverket contro Sögård Fastigheter AB. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen. Rinvio pregiudiziale – Normativa nazionale che prevede la rettifica delle detrazioni dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) da parte di un soggetto passivo diverso da quello che ha inizialmente effettuato la detrazione – Vendita a singoli da parte di una società di un immobile dato in locazione da tale società nonché dalla società precedentemente proprietaria – Fine dell’assoggettamento all’IVA all’atto della vendita dell’immobile a dei singoli. Causa C-787/18."
Rinvio pregiudiziale, Normativa nazionale che prevede la rettifica delle detrazioni dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) da parte di un soggetto passivo diverso da quello che ha inizialmente effettuato la detrazione, Vendita a singoli da parte di una società di un immobile dato in locazione da tale società nonché dalla società precedentemente proprietaria, Fine dell’assoggettamento all’IVA all’atto della vendita dell’immobile a dei singoli.
Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Beni d’investimento immobiliari, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Rettifica della detrazione operata inizialmente, Rettifica in un’unica soluzione dell’integralità di tale detrazione in seguito alla prima utilizzazione del bene di cui trattasi, Periodo di rettifica.
Rinvio pregiudiziale, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Limitazione al diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, Rettifica della detrazione dell’imposta assolta a monte, Cessione di un terreno, Errata qualificazione come “attività soggetta ad imposta”, Indicazione dell’imposta sulla fattura iniziale, Modifica di tale indicazione da parte del fornitore.
Causa C-532/16 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos contro SEB bankas AB (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas) «Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Limitazione al diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione dell’imposta assolta a monte – Cessione di un terreno – Errata qualificazione come “attività soggetta ad imposta” – Indicazione dell’imposta sulla fattura iniziale – Modifica di tale indicazione da parte del fornitore» Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 aprile 2018 Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Detrazione dell’imposta assolta a monte–Rettifica della detrazione operata inizialmente–Detrazione iniziale operata illegalmente–Obbligo di rettifica–Meccanismo di rettifica previsto dalla direttiva 2006/112 riguardo ai beni d’investimento immobiliari–Ambito di applicazione–Detrazione inizialmente operata in mancanza di qualsiasi diritto a detrazione–Esclusione
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 184, 187-189)
Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Detrazione dell’imposta assolta a monte–Rettifica della detrazione operata inizialmente–Detrazione iniziale operata illegalmente–Determinazione della data in cui sorge l’obbligo di rettifica nonché del periodo nel quale deve aver luogo tale rettifica incombente agli Stati membri –/Obbligo di rispettare il diritto dell’Unione e i suoi principi generali, tra cui quelli della certezza del diritto e del legittimo affidamento
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 186) L’articolo 184 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che l’obbligo di rettifica delle detrazioni indebite dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) previsto da tale articolo trova applicazione anche nel caso in cui la detrazione operata inizialmente non avrebbe potuto legalmente essere effettuata, poiché l’operazione che ha portato ad applicarla era esente da IVA. Per contro, gli articoli da 187 a 189 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che il meccanismo di rettifica delle detrazioni indebite dell’IVA previsto da tali articoli non è applicabile in siffatti casi, in particolare in una fattispecie come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui la detrazione dell’IVA operata inizialmente era ingiustificata in quanto si trattava di un’operazione di cessione di terreni esente da IVA.
(v. punto 45, dispositivo 1)
L’articolo 186 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) operata inizialmente non avrebbe potuto legalmente essere effettuata, spetta agli Stati membri determinare la data in cui sorge l’obbligo di rettificare la detrazione dell’IVA indebita e il periodo entro cui tale rettifica deve aver luogo, nel rispetto dei principi del diritto dell’Unione, in particolare dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento. Spetta al giudice nazionale verificare se, in un caso come quello su cui verte il procedimento principale, tali principi siano rispettati.
(v. punto 53, dispositivo 2)
Sesta direttiva IVA, Articoli 13, parte C, e 20, Cessione di un bene immobile, Diritto di opzione per l’imposizione, Diritto alla detrazione, Rettifica delle detrazioni, Recupero degli importi dovuti a seguito della rettifica di una detrazione dell’IVA, Soggetto passivo debitore, Soggetto passivo diverso da quello che aveva operato inizialmente tale detrazione ed estraneo all’operazione tassata che ha dato luogo alla detrazione.
Causa C-622/11 Staatssecretaris van Financiën contro Pactor Vastgoed BV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Sesta direttiva IVA — Articoli 13, parte C, e 20 — Cessione di un bene immobile — Diritto di opzione per l’imposizione — Diritto alla detrazione — Rettifica delle detrazioni — Recupero degli importi dovuti a seguito della rettifica di una detrazione dell’IVA — Soggetto passivo debitore — Soggetto passivo diverso da quello che aveva operato inizialmente tale detrazione ed estraneo all’operazione tassata che ha dato luogo alla detrazione» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 ottobre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Recupero degli importi dovuti a seguito della rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto – Cessione di un bene immobile – Soggetto passivo diverso da quello che aveva operato inizialmente tale detrazione ed estraneo all’operazione tassata che ha dato luogo alla detrazione [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 13, parte C, primo comma, b), e secondo comma, 20, §§ 1, a), e 4, e 21, § 1, a)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Obiettivo La sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretato nel senso che osta a che il recupero degli importi dovuti a seguito della rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto sia effettuato presso un soggetto passivo diverso da quello che ha operato tale detrazione. Infatti, la designazione del debitore degli importi dovuti a seguito della rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto costituisce non una «modalità» ai sensi degli articoli 13, parte C, secondo comma, e 20, paragrafo 1, della stessa direttiva, bensì, come risulta dall’articolo 21 di tale direttiva, una regola di fondo del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto istituito dalla direttiva stessa. Al riguardo, l’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che, in caso di rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto operata da un soggetto passivo, gli importi dovuti a tale titolo devono essere pagati da tale soggetto passivo. Un’interpretazione contraria sarebbe incompatibile con gli obiettivi perseguiti in materia di rettifica delle detrazioni da tale direttiva. In tal contesto, la facoltà di prevedere che una persona, diversa dal soggetto passivo, sia tenuta in solido a pagare l’imposta, riconosciuta agli Stati membri dall’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva, non può essere interpretata nel senso che permette di imporre un obbligo tributario autonomo a carico di tale soggetto. Peraltro, in caso di cessioni successive di un bene immobile, la circostanza che uno dei soggetti passivi interessati, in occasione della cessione alla quale ha preso parte, non si sia conformato alle modalità di esercizio del diritto d’opzione previste all’articolo 13, parte C, secondo comma, della sesta direttiva non può avere come conseguenza di obbligare detto soggetto passivo ad assolvere il debito tributario dovuto a seguito della rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto effettuata da un altro soggetto d’imposta riguardo a una delle dette cessioni alla quale il primo soggetto è estraneo. Sebbene, infatti, in conformità a tale disposizione, gli Stati membri abbiano la facoltà di restringere la portata del diritto di opzione e di determinare le modalità del suo esercizio, essi non possono, nell’esercizio di tale facoltà, imporre a un soggetto passivo obblighi che eccedono quanto consentito dal diritto dell’Unione in materia di imposta sul valore aggiunto. Del pari, nei limiti in cui, da una parte, la cessione di un bene immobile, stipulata tra un fornitore e un acquirente, sia stata esentata dall’imposta sul valore aggiunto con effetto retroattivo e, d’altra parte, l’imposta sul valore aggiunto relativa a tale cessione, pagata e detratta da detto acquirente, sia stata annullata, quest’ultimo non beneficia di un «vantaggio ingiustificato» ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, della sesta direttiva. Pertanto, detto acquirente non può, in base a tale disposizione, essere tenuto a pagare l’imposta sul valore aggiunto dovuta a seguito della rettifica di una detrazione operata dal fornitore in occasione di un’altra transazione cui quest’ultimo acquirente è estraneo, cioè l’acquisizione iniziale di detto bene immobile da parte del fornitore. La decisione 88/498 è diretta a ottenere che, nel contesto di una cessione di un bene immobile, l’imposta sul valore aggiunto relativa quest’ultima sia pagata e detratta da un unico soggetto passivo, cioè l’acquirente del bene di cui trattasi. (v. punti 32, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 47 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punto 34) Causa C-622/11 Staatssecretaris van Financiën contro Pactor Vastgoed BV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Sesta direttiva IVA — Articoli 13, parte C, e 20 — Cessione di un bene immobile — Diritto di opzione per l’imposizione — Diritto alla detrazione — Rettifica delle detrazioni — Recupero degli importi dovuti a seguito della rettifica di una detrazione dell’IVA — Soggetto passivo debitore — Soggetto passivo diverso da quello che aveva operato inizialmente tale detrazione ed estraneo all’operazione tassata che ha dato luogo alla detrazione» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 ottobre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Rettifica della detrazione operata inizialmente — Recupero degli importi dovuti a seguito della rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto — Cessione di un bene immobile — Soggetto passivo diverso da quello che aveva operato inizialmente tale detrazione ed estraneo all’operazione tassata che ha dato luogo alla detrazione
[Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 13, parte C, primo comma, b), e secondo comma, 20, §§ 1, a), e 4, e 21, § 1, a)]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Rettifica della detrazione operata inizialmente — Obiettivo La sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretato nel senso che osta a che il recupero degli importi dovuti a seguito della rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto sia effettuato presso un soggetto passivo diverso da quello che ha operato tale detrazione.
Infatti, la designazione del debitore degli importi dovuti a seguito della rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto costituisce non una «modalità» ai sensi degli articoli 13, parte C, secondo comma, e 20, paragrafo 1, della stessa direttiva, bensì, come risulta dall’articolo 21 di tale direttiva, una regola di fondo del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto istituito dalla direttiva stessa.
Al riguardo, l’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che, in caso di rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto operata da un soggetto passivo, gli importi dovuti a tale titolo devono essere pagati da tale soggetto passivo. Un’interpretazione contraria sarebbe incompatibile con gli obiettivi perseguiti in materia di rettifica delle detrazioni da tale direttiva.
In tal contesto, la facoltà di prevedere che una persona, diversa dal soggetto passivo, sia tenuta in solido a pagare l’imposta, riconosciuta agli Stati membri dall’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva, non può essere interpretata nel senso che permette di imporre un obbligo tributario autonomo a carico di tale soggetto.
Peraltro, in caso di cessioni successive di un bene immobile, la circostanza che uno dei soggetti passivi interessati, in occasione della cessione alla quale ha preso parte, non si sia conformato alle modalità di esercizio del diritto d’opzione previste all’articolo 13, parte C, secondo comma, della sesta direttiva non può avere come conseguenza di obbligare detto soggetto passivo ad assolvere il debito tributario dovuto a seguito della rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto effettuata da un altro soggetto d’imposta riguardo a una delle dette cessioni alla quale il primo soggetto è estraneo. Sebbene, infatti, in conformità a tale disposizione, gli Stati membri abbiano la facoltà di restringere la portata del diritto di opzione e di determinare le modalità del suo esercizio, essi non possono, nell’esercizio di tale facoltà, imporre a un soggetto passivo obblighi che eccedono quanto consentito dal diritto dell’Unione in materia di imposta sul valore aggiunto.
Del pari, nei limiti in cui, da una parte, la cessione di un bene immobile, stipulata tra un fornitore e un acquirente, sia stata esentata dall’imposta sul valore aggiunto con effetto retroattivo e, d’altra parte, l’imposta sul valore aggiunto relativa a tale cessione, pagata e detratta da detto acquirente, sia stata annullata, quest’ultimo non beneficia di un «vantaggio ingiustificato» ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, della sesta direttiva. Pertanto, detto acquirente non può, in base a tale disposizione, essere tenuto a pagare l’imposta sul valore aggiunto dovuta a seguito della rettifica di una detrazione operata dal fornitore in occasione di un’altra transazione cui quest’ultimo acquirente è estraneo, cioè l’acquisizione iniziale di detto bene immobile da parte del fornitore.
La decisione 88/498 è diretta a ottenere che, nel contesto di una cessione di un bene immobile, l’imposta sul valore aggiunto relativa quest’ultima sia pagata e detratta da un unico soggetto passivo, cioè l’acquirente del bene di cui trattasi.
(v. punti 32, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 47 e dispositivo)
V. il testo della decisione.
(v. punto 34)
Direttiva 2006/112/CE, Imposta sul valore aggiunto, Articoli 167, 168 e 185, Diritto alla detrazione, Rettifica delle detrazioni, Acquisto di un terreno e di fabbricati costruiti sul medesimo, al fine di demolire detti fabbricati e realizzare un progetto immobiliare su detto terreno.
Causa C-257/11 SC Gran Via Moineşti SRL contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) e Administraţia Finanţelor Publice Bucureşti Sector 1 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Curtea de Apel Bucureşti) «Direttiva 2006/112/CE — Imposta sul valore aggiunto — Articoli 167, 168 e 185 — Diritto alla detrazione — Rettifica delle detrazioni — Acquisto di un terreno e di fabbricati costruiti sul medesimo, al fine di demolire detti fabbricati e realizzare un progetto immobiliare su detto terreno» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Attività economiche – Nozione – Attività economiche preparatorie – Inclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 9, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Acquisto di un terreno e fabbricati costruiti su quest’ultimo al fine della demolizione dei medesimi e della realizzazione di un complesso residenziale – Diritto alla detrazione (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167 e 168) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – 18449 / Rettifica della detrazione operata inizialmente – Obiettivo (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. da 185 a 187) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – 18449 / Rettifica della detrazione operata inizialmente – Demolizione di fabbricati ai fini della realizzazione di un complesso residenziale al posto di detti fabbricati – Demolizione prevista a partire dal momento dell’acquisto dei fabbricati – Obbligo di rettifica – Insussistenza (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 185) V. il testo della decisione. (v. punti 24-27) Gli articoli 167 e 168 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, una società che abbia acquistato un terreno e fabbricati costruiti su quest’ultimo, al fine della demolizione dei medesimi e della realizzazione di un complesso residenziale su detto terreno, ha il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto di detti fabbricati, poiché procedendo a detto acquisto, tale società svolge un’attività economica in quanto soggetto passivo e, a partire dal momento dell’acquisto del terreno e dei fabbricati di cui trattasi, ha manifestato la sua intenzione di demolire detti fabbricati per procedere alla realizzazione di un complesso residenziale su tale terreno. Dato che detti fabbricati sono stati acquistati con il terreno su cui erano costruiti e che quest’ultimo continua ad essere impiegato dalla società ai fini delle sue operazioni imponibili, la sostituzione di costruzioni vetuste con fabbricati più moderni e, di conseguenza, l’impiego di questi ultimi per lo svolgimento di operazioni imponibili a valle non spezzano in alcun modo il legame diretto esistente tra l’acquisto a monte dei fabbricati in questione, da un lato, e le attività economiche realizzate successivamente dal soggetto passivo, dall’altro. L’acquisto di tali immobili, e la loro successiva distruzione al fine di realizzare nuovi fabbricati più moderni, possono essere pertanto considerati come una sequenza di operazioni legate tra loro, aventi ad oggetto la realizzazione di operazioni imponibili, al pari dell’acquisto di immobili nuovi e dell’impiego diretto di questi. (v. punti 31-33, 35, 36, dispositivo 1) V. il testo della decisione. (v. punti 38, 39) L’articolo 185 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la demolizione di fabbricati, acquistati con il terreno su cui sono stati costruiti, effettuata al fine di realizzare un complesso residenziale al posto di detti fabbricati, non costituisce un mutamento ai sensi di detto articolo 185, paragrafo 1, in quanto tale demolizione era prevista al momento dell’acquisto di tali fabbricati e non comporta dunque un obbligo di rettificare la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto di detti fabbricati inizialmente operata. (v. punti 41, 42, dispositivo 2) Causa C-257/11 SC Gran Via Moineşti SRL contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) e Administraţia Finanţelor Publice Bucureşti Sector 1 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Curtea de Apel Bucureşti) «Direttiva 2006/112/CE — Imposta sul valore aggiunto — Articoli 167, 168 e 185 — Diritto alla detrazione — Rettifica delle detrazioni — Acquisto di un terreno e di fabbricati costruiti sul medesimo, al fine di demolire detti fabbricati e realizzare un progetto immobiliare su detto terreno» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi — Attività economiche — Nozione — Attività economiche preparatorie — Inclusione
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 9, § 1)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Acquisto di un terreno e fabbricati costruiti su quest’ultimo al fine della demolizione dei medesimi e della realizzazione di un complesso residenziale — Diritto alla detrazione
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167 e 168)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — 18449 / Rettifica della detrazione operata inizialmente — Obiettivo
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. da 185 a 187)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — 18449 / Rettifica della detrazione operata inizialmente — Demolizione di fabbricati ai fini della realizzazione di un complesso residenziale al posto di detti fabbricati — Demolizione prevista a partire dal momento dell’acquisto dei fabbricati — Obbligo di rettifica — Insussistenza
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 185) V. il testo della decisione.
(v. punti 24-27)
Gli articoli 167 e 168 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, una società che abbia acquistato un terreno e fabbricati costruiti su quest’ultimo, al fine della demolizione dei medesimi e della realizzazione di un complesso residenziale su detto terreno, ha il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto di detti fabbricati, poiché procedendo a detto acquisto, tale società svolge un’attività economica in quanto soggetto passivo e, a partire dal momento dell’acquisto del terreno e dei fabbricati di cui trattasi, ha manifestato la sua intenzione di demolire detti fabbricati per procedere alla realizzazione di un complesso residenziale su tale terreno.
Dato che detti fabbricati sono stati acquistati con il terreno su cui erano costruiti e che quest’ultimo continua ad essere impiegato dalla società ai fini delle sue operazioni imponibili, la sostituzione di costruzioni vetuste con fabbricati più moderni e, di conseguenza, l’impiego di questi ultimi per lo svolgimento di operazioni imponibili a valle non spezzano in alcun modo il legame diretto esistente tra l’acquisto a monte dei fabbricati in questione, da un lato, e le attività economiche realizzate successivamente dal soggetto passivo, dall’altro. L’acquisto di tali immobili, e la loro successiva distruzione al fine di realizzare nuovi fabbricati più moderni, possono essere pertanto considerati come una sequenza di operazioni legate tra loro, aventi ad oggetto la realizzazione di operazioni imponibili, al pari dell’acquisto di immobili nuovi e dell’impiego diretto di questi.
(v. punti 31-33, 35, 36, dispositivo 1)
V. il testo della decisione.
(v. punti 38, 39)
L’articolo 185 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la demolizione di fabbricati, acquistati con il terreno su cui sono stati costruiti, effettuata al fine di realizzare un complesso residenziale al posto di detti fabbricati, non costituisce un mutamento ai sensi di detto articolo 185, paragrafo 1, in quanto tale demolizione era prevista al momento dell’acquisto di tali fabbricati e non comporta dunque un obbligo di rettificare la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto di detti fabbricati inizialmente operata.
(v. punti 41, 42, dispositivo 2)
Fiscalità, IVA, Diritto alla detrazione, Conferimento in natura, Distruzione di beni immobili, Nuove costruzioni, Rettifica.
Causa C-234/11 TETS Haskovo AD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «Fiscalità — IVA — Diritto alla detrazione — Conferimento in natura — Distruzione di beni immobili — Nuove costruzioni — Rettifica» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 ottobre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Obiettivo (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. da 185 a 187) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della detrazione dell’imposta – Nozione – Distruzione di un fabbricato e sostituzione con una costruzione più moderna avente la stessa destinazione – Esclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 185, § 1) V. il testo della decisione. (v. punto 31) L’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la distruzione di diversi fabbricati destinati alla produzione di energia e la loro sostituzione con fabbricati più moderni aventi la stessa destinazione non costituiscono un mutamento, intervenuto successivamente alla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto, degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto effettuata a titolo di imposta pagata a monte, e dunque non comportano l’obbligo di rettificare la suddetta detrazione. La sostituzione di costruzioni vetuste con fabbricati più moderni aventi la stessa destinazione e, di conseguenza, l’impiego di questi ultimi per lo svolgimento di operazioni imponibili a valle non spezzano in alcun modo il legame diretto esistente tra l’acquisto a monte dei fabbricati in questione, da un lato, e le attività economiche realizzate successivamente dal soggetto passivo, dall’altro. L’acquisto degli immobili in questione, e la loro successiva distruzione in vista della loro modernizzazione, possono essere pertanto considerati come una sequenza di operazioni legate tra loro, aventi ad oggetto la realizzazione di operazioni imponibili, al pari dell’acquisto di immobili nuovi e dell’impiego diretto di questi. Tale interpretazione si impone a maggior ragione in una situazione in cui i fabbricati acquisiti sono stati distrutti solo parzialmente, nuovi fabbricati sono stati costruiti sugli stessi terreni, acquistati in precedenza, e alcuni rottami derivanti dalla demolizione dei vecchi fabbricati sono stati rivenduti, dando luogo peraltro ad operazioni imponibili a valle. (v. punti 34-36 e dispositivo) Causa C-234/11 TETS Haskovo AD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «Fiscalità — IVA — Diritto alla detrazione — Conferimento in natura — Distruzione di beni immobili — Nuove costruzioni — Rettifica» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 ottobre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Rettifica della detrazione operata inizialmente — Obiettivo
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. da 185 a 187)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Rettifica della detrazione operata inizialmente — Mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della detrazione dell’imposta — Nozione — Distruzione di un fabbricato e sostituzione con una costruzione più moderna avente la stessa destinazione — Esclusione
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 185, § 1) V. il testo della decisione.
(v. punto 31)
L’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la distruzione di diversi fabbricati destinati alla produzione di energia e la loro sostituzione con fabbricati più moderni aventi la stessa destinazione non costituiscono un mutamento, intervenuto successivamente alla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto, degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto effettuata a titolo di imposta pagata a monte, e dunque non comportano l’obbligo di rettificare la suddetta detrazione.
La sostituzione di costruzioni vetuste con fabbricati più moderni aventi la stessa destinazione e, di conseguenza, l’impiego di questi ultimi per lo svolgimento di operazioni imponibili a valle non spezzano in alcun modo il legame diretto esistente tra l’acquisto a monte dei fabbricati in questione, da un lato, e le attività economiche realizzate successivamente dal soggetto passivo, dall’altro. L’acquisto degli immobili in questione, e la loro successiva distruzione in vista della loro modernizzazione, possono essere pertanto considerati come una sequenza di operazioni legate tra loro, aventi ad oggetto la realizzazione di operazioni imponibili, al pari dell’acquisto di immobili nuovi e dell’impiego diretto di questi.
Tale interpretazione si impone a maggior ragione in una situazione in cui i fabbricati acquisiti sono stati distrutti solo parzialmente, nuovi fabbricati sono stati costruiti sugli stessi terreni, acquistati in precedenza, e alcuni rottami derivanti dalla demolizione dei vecchi fabbricati sono stati rivenduti, dando luogo peraltro ad operazioni imponibili a valle.
(v. punti 34-36 e dispositivo)
Fiscalità, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 9, Nozione di “soggetto passivo”, Diritto alla detrazione, Diniego, Principio della neutralità fiscale, Emittente della fattura radiato dal registro degli imprenditori individuali, Emittente della fattura che non ha adempiuto l’obbligo di dichiarare i suoi dipendenti all’amministrazione finanziaria, Obbligo del soggetto passivo di assicurarsi del comportamento regolare dell’emittente della fattura nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
Causa C-324/11 Gábor Tóth contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Legfelsőbb Bíróság) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 9 — Nozione di “soggetto passivo” — Diritto alla detrazione — Diniego — Principio della neutralità fiscale — Emittente della fattura radiato dal registro degli imprenditori individuali — Emittente della fattura che non ha adempiuto l’obbligo di dichiarare i suoi dipendenti all’amministrazione finanziaria — Obbligo del soggetto passivo di assicurarsi del comportamento regolare dell’emittente della fattura nei confronti dell’amministrazione finanziaria» Massima — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 settembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Diniego del diritto a detrazione dell’imposta versata da un soggetto passivo a un imprenditore a causa della revoca della licenza professionale di quest’ultimo e malgrado l’emissione, da parte del medesimo, di una fattura contenente tutte le informazioni richieste – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 9, § 1, 213, § 1, primo comma, e 226) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Diniego del diritto a detrazione dell’imposta versata da un soggetto passivo a un imprenditore a causa dell’impiego, da parte di quest’ultimo, di lavoratori non dichiarati – Inammissibilità – Eccezione – Frode nota al soggetto passivo – Portata dell’onere della prova (Direttiva del Consiglio 2006/112) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che ostano a che l’amministrazione finanziaria neghi ad un soggetto passivo il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per servizi fornitigli, in base all’unico rilievo che la licenza di imprenditore individuale sia stata revocata all’emittente della fattura prima che egli abbia fornito i servizi di cui trattasi o abbia emesso la fattura corrispondente, qualora quest’ultima presenti tutte le informazioni richieste dall’articolo 226 di tale direttiva e, in particolare, quelle necessarie all’identificazione della persona che l’ha emessa e della natura dei servizi forniti. Infatti, anche se la nozione di «soggetto passivo», di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva, viene definita in modo ampio, sulla base di circostanze di fatto, non risulta per contro da detto articolo che lo status di soggetto passivo dipenda da una qualsivoglia autorizzazione o licenza concessa dall’amministrazione ai fini dell’esercizio di un’attività economica. Certo, l’articolo 213, paragrafo 1, primo comma, della direttiva dispone che ogni soggetto passivo deve dichiarare l’inizio, il cambiamento e la cessazione della propria attività in qualità di soggetto passivo. Tuttavia, malgrado l’importanza per il buon funzionamento del sistema dell’imposta sul valore aggiunto che tale dichiarazione riveste, quest’ultima non può costituire una condizione supplementare richiesta ai fini del riconoscimento dello status di soggetto passivo ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della stessa direttiva, dato che detto articolo 213 compare al titolo XI della stessa, nel capo 2, intitolato «Identificazione». (v. punti 30, 31, 34, dispositivo 1) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che l’amministrazione finanziaria neghi ad un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per servizi fornitigli, per il fatto che l’emittente della fattura correlata a tali servizi non abbia dichiarato i lavoratori alle sue dipendenze, senza che tale amministrazione dimostri, alla luce di elementi obiettivi, che detto soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto alla detrazione si inscriveva nell’ambito di una frode commessa da tale emittente oppure da un altro operatore intervenuto a monte nella catena delle prestazioni. A tale riguardo, il fatto che il soggetto passivo non abbia verificato se i lavoratori impiegati sul cantiere si trovassero in rapporti giuridici con l’emittente della fattura o se tale emittente avesse dichiarato detti lavoratori non costituisce una circostanza obiettiva idonea a consentire di concludere che il destinatario della fattura sapeva o doveva sapere di partecipare ad un’operazione inscritta in una frode all’imposta sul valore aggiunto, qualora tale destinatario non disponesse di indizi idonei ad avvalorare il sospetto dell’esistenza di irregolarità o di frodi nella sfera dell’emittente. Pertanto, il diritto a detrazione non può essere negato per tale motivo, allorché ricorrano le condizioni formali e sostanziali previste da detta direttiva per l’esercizio di questo diritto. Inoltre, qualora l’amministrazione finanziaria fornisca indizi concreti relativi all’esistenza di una frode, la direttiva 2006/112 e il principio di neutralità fiscale non ostano a che il giudice nazionale verifichi, sulla base di un esame complessivo di tutte le circostanze della specie, se l’emittente della fattura abbia effettuato egli stesso l’operazione de qua. Tuttavia, il diritto a detrazione può essere negato soltanto qualora l’amministrazione finanziaria abbia accertato, alla luce di elementi obiettivi, che il destinatario della fattura sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si inscriveva in una frode commessa da detto emittente oppure da un altro operatore intervenuto a monte della catena delle prestazioni. (v. punti 39, 45, 53, dispositivo 2-4) Causa C-324/11 Gábor Tóth contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Legfelsőbb Bíróság) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 9 — Nozione di “soggetto passivo” — Diritto alla detrazione — Diniego — Principio della neutralità fiscale — Emittente della fattura radiato dal registro degli imprenditori individuali — Emittente della fattura che non ha adempiuto l’obbligo di dichiarare i suoi dipendenti all’amministrazione finanziaria — Obbligo del soggetto passivo di assicurarsi del comportamento regolare dell’emittente della fattura nei confronti dell’amministrazione finanziaria» Massima — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 settembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Principio della neutralità fiscale — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Diniego del diritto a detrazione dell’imposta versata da un soggetto passivo a un imprenditore a causa della revoca della licenza professionale di quest’ultimo e malgrado l’emissione, da parte del medesimo, di una fattura contenente tutte le informazioni richieste — Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 9, § 1, 213, § 1, primo comma, e 226)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Diniego del diritto a detrazione dell’imposta versata da un soggetto passivo a un imprenditore a causa dell’impiego, da parte di quest’ultimo, di lavoratori non dichiarati — Inammissibilità — Eccezione — Frode nota al soggetto passivo — Portata dell’onere della prova
(Direttiva del Consiglio 2006/112) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che ostano a che l’amministrazione finanziaria neghi ad un soggetto passivo il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per servizi fornitigli, in base all’unico rilievo che la licenza di imprenditore individuale sia stata revocata all’emittente della fattura prima che egli abbia fornito i servizi di cui trattasi o abbia emesso la fattura corrispondente, qualora quest’ultima presenti tutte le informazioni richieste dall’articolo 226 di tale direttiva e, in particolare, quelle necessarie all’identificazione della persona che l’ha emessa e della natura dei servizi forniti.
Infatti, anche se la nozione di «soggetto passivo», di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva, viene definita in modo ampio, sulla base di circostanze di fatto, non risulta per contro da detto articolo che lo status di soggetto passivo dipenda da una qualsivoglia autorizzazione o licenza concessa dall’amministrazione ai fini dell’esercizio di un’attività economica. Certo, l’articolo 213, paragrafo 1, primo comma, della direttiva dispone che ogni soggetto passivo deve dichiarare l’inizio, il cambiamento e la cessazione della propria attività in qualità di soggetto passivo. Tuttavia, malgrado l’importanza per il buon funzionamento del sistema dell’imposta sul valore aggiunto che tale dichiarazione riveste, quest’ultima non può costituire una condizione supplementare richiesta ai fini del riconoscimento dello status di soggetto passivo ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della stessa direttiva, dato che detto articolo 213 compare al titolo XI della stessa, nel capo 2, intitolato «Identificazione».
(v. punti 30, 31, 34, dispositivo 1)
La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che l’amministrazione finanziaria neghi ad un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per servizi fornitigli, per il fatto che l’emittente della fattura correlata a tali servizi non abbia dichiarato i lavoratori alle sue dipendenze, senza che tale amministrazione dimostri, alla luce di elementi obiettivi, che detto soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto alla detrazione si inscriveva nell’ambito di una frode commessa da tale emittente oppure da un altro operatore intervenuto a monte nella catena delle prestazioni.
A tale riguardo, il fatto che il soggetto passivo non abbia verificato se i lavoratori impiegati sul cantiere si trovassero in rapporti giuridici con l’emittente della fattura o se tale emittente avesse dichiarato detti lavoratori non costituisce una circostanza obiettiva idonea a consentire di concludere che il destinatario della fattura sapeva o doveva sapere di partecipare ad un’operazione inscritta in una frode all’imposta sul valore aggiunto, qualora tale destinatario non disponesse di indizi idonei ad avvalorare il sospetto dell’esistenza di irregolarità o di frodi nella sfera dell’emittente. Pertanto, il diritto a detrazione non può essere negato per tale motivo, allorché ricorrano le condizioni formali e sostanziali previste da detta direttiva per l’esercizio di questo diritto.
Inoltre, qualora l’amministrazione finanziaria fornisca indizi concreti relativi all’esistenza di una frode, la direttiva 2006/112 e il principio di neutralità fiscale non ostano a che il giudice nazionale verifichi, sulla base di un esame complessivo di tutte le circostanze della specie, se l’emittente della fattura abbia effettuato egli stesso l’operazione de qua. Tuttavia, il diritto a detrazione può essere negato soltanto qualora l’amministrazione finanziaria abbia accertato, alla luce di elementi obiettivi, che il destinatario della fattura sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si inscriveva in una frode commessa da detto emittente oppure da un altro operatore intervenuto a monte della catena delle prestazioni.
(v. punti 39, 45, 53, dispositivo 2-4)