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cited in "Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 aprile 2020. CTT - Correios de Portugal contro Autoridade Tributária e Aduaneira. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD). Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Articolo 173 – Soggetto d’imposta misto – Metodi di detrazione – Detrazione prorata – Detrazione secondo la destinazione – Articoli da 184 a 186 – Rettifica delle detrazioni – Modifica degli elementi presi in considerazione per la determinazione dell’importo delle detrazioni – Operazione a valle erroneamente ritenuta esente da IVA – Provvedimento nazionale che vieta la modifica del metodo di detrazione per gli anni già trascorsi – Termine di decadenza – Principi di neutralità fiscale, di certezza del diritto, di effettività e di proporzionalità. Causa C-661/18."
Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Articolo 173, Soggetto d’imposta misto, Metodi di detrazione, Detrazione prorata, Detrazione secondo la destinazione, Articoli da 184 a 186, Rettifica delle detrazioni, Modifica degli elementi presi in considerazione per la determinazione dell’importo delle detrazioni, Operazione a valle erroneamente ritenuta esente da IVA, Provvedimento nazionale che vieta la modifica del metodo di detrazione per gli anni già trascorsi, Termine di decadenza, Principi di neutralità fiscale, di certezza del diritto, di effettività e di proporzionalità.
Rinvio pregiudiziale, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articolo 168, lettera a), Detrazione dell’imposta assolta a monte, Principio di neutralità dell’IVA, Soggetto passivo che esercita sia attività economiche sia attività non economiche, Beni e servizi acquisiti per la realizzazione sia di operazioni soggette a IVA sia di operazioni non soggette a IVA, Assenza di criteri di ripartizione nella normativa nazionale, Principio di legalità dell’imposta.
Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Direttiva 2006/112/CE, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Detrazione dell’imposta assolta a monte, Diritto al rimborso dell’IVA, Operazioni relative a un periodo di imposta già sottoposto a una verifica fiscale conclusa, Normativa nazionale, Possibilità per il contribuente di rettificare le dichiarazioni tributarie già sottoposte a verifica fiscale, Esclusione, Principio di effettività, Neutralità fiscale, Certezza del diritto.
Causa C-81/17 Zabrus Siret SRL contro Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Suceava) «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Direttiva 2006/112/CE – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Diritto al rimborso dell’IVA – Operazioni relative a un periodo di imposta già sottoposto a una verifica fiscale conclusa – Normativa nazionale – Possibilità per il contribuente di rettificare le dichiarazioni tributarie già sottoposte a verifica fiscale – Esclusione – Principio di effettività – Neutralità fiscale – Certezza del diritto» Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 aprile 2018 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Modalità di esercizio del diritto a detrazione – Rettifica delle dichiarazioni relative all’imposta sul valore aggiunto – Termine di prescrizione di cinque anni – Eccezione – Presupposti – Rispetto dei principi di effettività, di neutralità fiscale e di proporzionalità – Normativa nazionale che esclude la rettifica per un periodo già sottoposto a verifica fiscale – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, artt. 167, 168, 179, 180 e 182) Gli articoli 167, 168, 179, 180 e 182 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, nonché i principi di effettività, di neutralità fiscale e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, in deroga al termine di prescrizione di cinque anni sancito dal diritto nazionale per la rettifica delle dichiarazioni relative all’imposta sul valore aggiunto (IVA), esclude, in circostanze come quelle di cui a detto procedimento, che un soggetto passivo possa procedere a una siffatta rettifica per far valere il suo diritto a detrazione per il solo motivo che tale rettifica riguarda un periodo già sottoposto a verifica fiscale. (v. punto 56 e dispositivo)
Rinvio pregiudiziale, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Limitazione al diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, Rettifica della detrazione dell’imposta assolta a monte, Cessione di un terreno, Errata qualificazione come “attività soggetta ad imposta”, Indicazione dell’imposta sulla fattura iniziale, Modifica di tale indicazione da parte del fornitore.
Causa C-532/16 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos contro SEB bankas AB (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas) «Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Limitazione al diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione dell’imposta assolta a monte – Cessione di un terreno – Errata qualificazione come “attività soggetta ad imposta” – Indicazione dell’imposta sulla fattura iniziale – Modifica di tale indicazione da parte del fornitore» Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 aprile 2018 Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Detrazione dell’imposta assolta a monte–Rettifica della detrazione operata inizialmente–Detrazione iniziale operata illegalmente–Obbligo di rettifica–Meccanismo di rettifica previsto dalla direttiva 2006/112 riguardo ai beni d’investimento immobiliari–Ambito di applicazione–Detrazione inizialmente operata in mancanza di qualsiasi diritto a detrazione–Esclusione
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 184, 187-189)
Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Detrazione dell’imposta assolta a monte–Rettifica della detrazione operata inizialmente–Detrazione iniziale operata illegalmente–Determinazione della data in cui sorge l’obbligo di rettifica nonché del periodo nel quale deve aver luogo tale rettifica incombente agli Stati membri –/Obbligo di rispettare il diritto dell’Unione e i suoi principi generali, tra cui quelli della certezza del diritto e del legittimo affidamento
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 186) L’articolo 184 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che l’obbligo di rettifica delle detrazioni indebite dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) previsto da tale articolo trova applicazione anche nel caso in cui la detrazione operata inizialmente non avrebbe potuto legalmente essere effettuata, poiché l’operazione che ha portato ad applicarla era esente da IVA. Per contro, gli articoli da 187 a 189 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che il meccanismo di rettifica delle detrazioni indebite dell’IVA previsto da tali articoli non è applicabile in siffatti casi, in particolare in una fattispecie come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui la detrazione dell’IVA operata inizialmente era ingiustificata in quanto si trattava di un’operazione di cessione di terreni esente da IVA.
(v. punto 45, dispositivo 1)
L’articolo 186 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) operata inizialmente non avrebbe potuto legalmente essere effettuata, spetta agli Stati membri determinare la data in cui sorge l’obbligo di rettificare la detrazione dell’IVA indebita e il periodo entro cui tale rettifica deve aver luogo, nel rispetto dei principi del diritto dell’Unione, in particolare dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento. Spetta al giudice nazionale verificare se, in un caso come quello su cui verte il procedimento principale, tali principi siano rispettati.
(v. punto 53, dispositivo 2)
Rinvio pregiudiziale, Rilievo d’ufficio di un motivo vertente sulla violazione del diritto dell’Unione, Principi di equivalenza e di effettività, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Diritto a detrazione dell’imposta versata a monte, Sistema dell’inversione contabile, Articolo 199, paragrafo 1, lettera g), Applicazione soltanto in caso di beni immobili, Versamento indebito dell’imposta, da parte dell’acquirente di beni al venditore, sulla base di una fattura redatta in modo errato, Decisione dell’autorità tributaria che accerta l’esistenza di un debito d’imposta a carico dell’acquirente di beni, nega il versamento dell’importo detratto da questi richiesto e gli irroga una sanzione tributaria.
Causa C-564/15 Tibor Farkas contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alfödi Regionális Adó Főigazgatósága (domanda di pronuncia pregiudizialeproposta dal Kecskeméti közigazgatási és munkaügyi bíróság) «Rinvio pregiudiziale – Rilievo d’ufficio di un motivo vertente sulla violazione del diritto dell’Unione – Principi di equivalenza e di effettività – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Diritto a detrazione dell’imposta versata a monte – Sistema dell’inversione contabile – Articolo 199, paragrafo 1, lettera g) – Applicazione soltanto in caso di beni immobili – Versamento indebito dell’imposta, da parte dell’acquirente di beni al venditore, sulla base di una fattura redatta in modo errato – Decisione dell’autorità tributaria che accerta l’esistenza di un debito d’imposta a carico dell’acquirente di beni, nega il versamento dell’importo detratto da questi richiesto e gli irroga una sanzione tributaria» Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 aprile 2017 Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Obblighi dei debitori–Articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112–Ambito di applicazione–Portata
[Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, art. 199, § 1, g)]
Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Detrazione dell’imposta assolta a monte–Procedura di inversione contabile–Soggetto passivo debitore dell’imposta sul valore aggiunto in quanto destinatario di beni o di servizi–Assenza di diritto a detrazione in caso di versamento indebito dell’imposta da parte dell’acquirente di un bene al venditore sulla base di una fattura redatta in modo errato–Ammissibilità–Presupposti–Possibilità di rimborso all’acquirente dell’imposta indebitamente fatturata dal venditore o dall’autorità tributaria
(Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45)
Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Detrazione dell’imposta assolta a monte–Procedura di inversione contabile–Soggetto passivo debitore dell’imposta sul valore aggiunto in quanto destinatario dei beni o dei servizi–Versamento indebito dell’imposta da parte dell’acquirente di un bene al venditore sulla base di una fattura redatta in modo errato–Assenza di perdita di gettito tributario e mancanza di indizi di frode fiscale–Imposizione di una sanzione tributaria pari al 50% dell’importo dell’imposta–Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45) L’articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, deve essere interpretato nel senso che esso si applica alla cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario.
(v. dispositivo 1)
Le disposizioni della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, nonché i principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, l’acquirente di un bene venga privato del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto che ha indebitamente versato al venditore sulla base di una fattura redatta conformemente alle norme relative al regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto, benché l’operazione rilevante fosse soggetta al meccanismo dell’inversione contabile, nel caso in cui il venditore ha versato detta imposta all’Erario. Tali principi esigono, tuttavia, a condizione che il rimborso, da parte del venditore all’acquirente, dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente fatturata diventi impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso d’insolvenza del venditore, che l’acquirente sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti dell’autorità tributaria.
Dal momento che spetta in via di principio agli Stati membri determinare le condizioni in cui l’IVA indebitamente fatturata può essere regolarizzata, la Corte ha riconosciuto che un sistema nel quale, da un lato, il venditore del bene che ha versato erroneamente alle autorità tributarie l’IVA può chiederne il rimborso e, dall’altro, l’acquirente di tale bene può esercitare un’azione civilistica di ripetizione dell’indebito nei confronti di tale venditore, rispetta i principi di neutralità e di effettività. Tale sistema, infatti, consente a detto acquirente, gravato dell’imposta erroneamente fatturata, di ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05, EU:C:2007:167, punti 38 e 39 e giurisprudenza ivi citata).
Tuttavia, se il rimborso dell’IVA risulta impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso d’insolvenza del venditore, il principio di effettività può imporre che l’acquirente del bene di cui trattasi sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti delle autorità tributarie. Gli Stati membri devono dunque prevedere gli strumenti e le modalità procedurali necessari per consentire a detto acquirente di recuperare l’imposta indebitamente fatturata, in modo da rispettare il principio di effettività (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05, EU:C:2007:167, punto 41).
(v. punti 51, 53, 57, dispositivo 2)
Il principio di proporzionalità deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, le autorità tributarie nazionali irroghino a un soggetto passivo, che ha acquistato un bene alla cui cessione si applica il regime dell’inversione contabile, una sanzione tributaria pari al 50% dell’importo dell’imposta sul valore aggiunto che egli è tenuto a versare all’amministrazione tributaria, qualora quest’ultima non abbia subito alcuna perdita di gettito e non sussistano indizi di frode fiscale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Occorre ricordare che, in mancanza di armonizzazione della normativa dell’Unione nel settore delle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle condizioni previste da un regime istituito da tale normativa, gli Stati membri restano competenti a scegliere le sanzioni che sembrano loro appropriate. Essi sono tuttavia tenuti ad esercitare la loro competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità (v. in tal senso, in particolare, sentenze del 7 dicembre 2000, de Andrade, C-213/99, EU:C:2000:678, punto 20, e del 6 febbraio 2014, Fatorie, C-424/12, EU:C:2014:50, punto 50).
Pertanto, siffatte sanzioni non devono eccedere quanto necessario al fine di garantire l’esatta riscossione dell’imposta e di evitare la frode. Al fine di valutare se una simile sanzione sia conforme al principio di proporzionalità, occorre tener conto, in particolare, della natura e della gravità dell’infrazione che detta sanzione mira a penalizzare, nonché delle modalità di determinazione dell’importo della sanzione stessa (v., in tal senso, sentenze dell’8 maggio 2008, Ecotrade, C-95/07 e C-96/07, EU:C:2008:267, punti da 65 a 67, nonché del 20 giugno 2013, Rodopi-M 91, C-259/12, EU:C:2013:414, punto 38).
(v. punti 59, 60, 67, dispositivo 3)
Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 77/388/CEE, Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d), Ambito di applicazione, Applicazione di un pro rata di detrazione all’imposta sul valore aggiunto che ha gravato l’acquisto della totalità dei beni e dei servizi utilizzati da un soggetto passivo, Operazioni accessorie, Utilizzo della cifra d’affari come indizio.
Causa C-378/15 Mercedes Benz Italia SpA contro Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3 (domanda di pronuncia pregiudiziale,proposta dalla Commissione tributaria regionale di Roma) «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 77/388/CEE – Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d) – Ambito di applicazione – Applicazione di un pro rata di detrazione all’imposta sul valore aggiunto che ha gravato l’acquisto della totalità dei beni e dei servizi utilizzati da un soggetto passivo – Operazioni accessorie – Utilizzo della cifra d’affari come indizio» Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 dicembre 2016 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Beni e servizi utilizzati nel contempo per operazioni che danno e che non danno diritto a detrazione – Detrazione prorata – Calcolo – Normativa e prassi nazionali che impongono al soggetto passivo di applicare alla totalità dei beni e dei servizi acquistati un prorata di detrazione basato sulla cifra d’affari – Individuazione delle operazioni qualificabili come accessorie – Utilizzo della cifra d’affari come indizio – Ammissibilità – Presupposti (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, § 5, e 19) L’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d), e l’articolo 19 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa e a una prassi nazionali, che impongono a un soggetto passivo di applicare alla totalità dei beni e dei servizi da esso acquistati un prorata di detrazione basato sulla cifra d’affari, senza prevedere un metodo di calcolo che sia fondato sulla natura e sulla destinazione effettiva di ciascun bene e servizio acquistato e che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese sostenute a ciascuna delle attività tassate e non tassate. Dall’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d), della direttiva 77/388, letto in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 5, primo e secondo comma, nonché con l’articolo 19, paragrafo 1, di tale direttiva deriva, infatti, che il metodo di calcolo del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) implica, in linea di principio, il ricorso a un prorata fondato sulla cifra d’affari. Inoltre, per quanto riguarda un obbligo per il soggetto passivo di applicare tale prorata basato sulla cifra d’affari alla totalità dei beni e dei servizi da esso acquistati, l’articolo 17, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva, richiamato espressamente all’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d), di tale direttiva, si riferisce sia alle operazioni che danno diritto a detrazione sia a quelle che non conferiscono tale diritto. Così, si devono intendere i termini «tutte le operazioni ivi contemplate» figuranti all’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d), come comprendenti entrambi i tipi di operazioni menzionati all’articolo 17, paragrafo 5, primo comma, di detta direttiva. Orbene, contrariamente al primo comma dell’articolo 17, paragrafo 5, della sesta direttiva, il terzo comma, lettera d), del medesimo articolo 17, paragrafo 5, non utilizza i termini «sia...sia» per evocare tali due tipi di operazioni. In mancanza di una siffatta precisazione, l’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d), della sesta direttiva deve essere inteso nel senso che si riferisce al complesso dei beni e dei servizi utilizzati dal soggetto passivo interessato al fine di realizzare tanto le operazioni che danno diritto a detrazione quanto quelle che non conferiscono tale diritto, senza che sia necessario che tali beni e servizi servano ad effettuare sia l’uno sia l’altro tipo di operazioni. Del resto, interpretare l’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d), della sesta direttiva nel senso che esso si applichi unicamente con riferimento ai beni e ai servizi utilizzati per realizzare «sia» operazioni che danno diritto a detrazione «sia» operazioni che non conferiscono tale diritto condurrebbe ad attribuire a tale disposizione la medesima portata dell’articolo 17, paragrafo 5, primo comma, di tale direttiva, alla quale si suppone che tale disposizione debba invece derogare. Tali considerazioni sono, inoltre, avvalorate da uno degli obiettivi perseguiti dalla sesta direttiva consistente, come risulta dal suo diciassettesimo considerando, nell’autorizzare il ricorso a regole di applicazione relativamente semplici. Infatti, applicando la regola di calcolo prevista all’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d), della sesta direttiva, i soggetti passivi non hanno l’obbligo di imputare i beni e i servizi che acquistano o alle operazioni che danno diritto a detrazione, o a quelle che non conferiscono un tale diritto, o a entrambi i tipi di operazioni e, di conseguenza, le amministrazioni fiscali nazionali non sono tenute a verificare se tale imputazione sia stata correttamente effettuata. Inoltre, l’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d), e l’articolo 19 della sesta direttiva non ostano neanche a una normativa e a una prassi nazionali che impongono a un soggetto passivo di riferirsi alla composizione della sua cifra d’affari per l’individuazione delle operazioni qualificabili come «accessorie», a condizione che la valutazione condotta a tal fine tenga conto altresì del rapporto tra dette operazioni e le attività imponibili di tale soggetto passivo nonché, eventualmente, dell’impiego che esse implicano dei beni e dei servizi per i quali l’IVA è dovuta. A tale riguardo, anche se la composizione della cifra d’affari del soggetto passivo costituisce un elemento rilevante per determinare se talune operazioni debbano essere considerate come «accessorie», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, seconda frase, della sesta direttiva, la circostanza che redditi superiori a quelli prodotti dall’attività indicata come principale dall’impresa interessata provengano da tali operazioni non può, di per sé, escludere la qualificazione di queste ultime quali «operazioni accessorie» ai sensi della disposizione medesima. (v. punti 32, 36-38, 40, 43, 44, 47, 49, 50 e dispositivo)
Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Articolo 173, paragrafo 1, Beni e servizi utilizzati nel contempo per operazioni imponibili e per operazioni esenti (beni e servizi a uso promiscuo), Determinazione dell’importo della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, Prorata di detrazione, Articolo 174, Prorata di detrazione calcolato applicando un criterio di ripartizione secondo il volume d’affari, Articolo 173, paragrafo 2, Regime di deroga, Articolo 175, Regola di arrotondamento del prorata di detrazione, Articoli 184 e 185, Rettifica delle detrazioni.
Causa C-186/15 Kreissparkasse Wiedenbrück contro Finanzamt Wiedenbrück (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Münster) «Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Articolo 173, paragrafo 1 — Beni e servizi utilizzati nel contempo per operazioni imponibili e per operazioni esenti (beni e servizi a uso promiscuo) — Determinazione dell’importo della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto — Prorata di detrazione — Articolo 174 — Prorata di detrazione calcolato applicando un criterio di ripartizione secondo il volume d’affari — Articolo 173, paragrafo 2 — Regime di deroga — Articolo 175 — Regola di arrotondamento del prorata di detrazione — Articoli 184 e 185 — Rettifica delle detrazioni» Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 giugno 2016 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Beni e servizi utilizzati nel contempo per operazioni che danno e per operazioni che non danno diritto a detrazione – Detrazione prorata – Calcolo – Arrotondamento della percentuale ottenuta all’unità superiore – Applicazione obbligatoria di detta regola di arrotondamento in caso di calcolo del prorata secondo uno dei metodi derogatori previsti all’articolo 173, paragrafo 2, della direttiva 2006/112 – Insussistenza
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 175, § 1)
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Beni e servizi utilizzati nel contempo per operazioni che danno e per operazioni che non danno diritto a detrazione – Detrazione prorata – Calcolo – Arrotondamento della percentuale ottenuta all’unità superiore – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Applicazione obbligatoria di detta regola di arrotondamento in caso di calcolo del prorata secondo uno dei metodi derogatori previsti all’articolo 173, paragrafo 2, della direttiva 2006/112 o all’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 77/388 – Presupposto
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 184-186) L’articolo 175, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri non sono tenuti ad applicare la regola di arrotondamento prevista da tale disposizione quando il prorata di detrazione è calcolato secondo uno dei metodi derogatori di cui all’articolo 173, paragrafo 2, di detta direttiva.
(v. punto 42, dispositivo 1)
Gli articoli 184 e seguenti della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, quando il prorata di detrazione è stato calcolato, ai sensi delle rispettive normative nazionali, in base ad uno dei metodi previsti all’articolo 173, paragrafo 2, di detta direttiva o all’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, gli Stati membri sono tenuti ad applicare la regola di arrotondamento di cui all’articolo 175, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, in caso di rettifica, soltanto nell’ipotesi in cui tale regola sia stata applicata per determinare l’importo iniziale della detrazione o qualora l’elemento il cui mutamento rende necessaria la rettifica consista nell’applicazione in futuro del metodo di calcolo di cui all’articolo 173, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva o di detta regola di arrotondamento.
Infatti, dalla lettura congiunta degli articoli 184 e 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 risulta, da una parte, che quando, a causa del mutamento di uno degli elementi inizialmente assunti per il calcolo delle detrazioni, si rende necessaria una rettifica, il calcolo dell’importo di tale rettifica deve far sì che l’importo delle detrazioni infine eseguite corrisponda a quello che il soggetto passivo avrebbe avuto diritto di operare se tale mutamento fosse stato considerato inizialmente. Dall’altra parte, il calcolo di tale importo implica di tener conto dei medesimi elementi inizialmente assunti, ad eccezione di quello che è stato modificato.
(v. punti 47, 50, 51, dispositivo 2)
Rinvio pregiudiziale, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Inversione contabile, Diritto alla detrazione, Versamento dell’imposta al prestatore di servizi, Omissione di indicazioni obbligatorie, Versamento di IVA non dovuta, Perdita del diritto a detrazione, Principio della neutralità fiscale, Principio della certezza del diritto.
Causa C-424/12 SC Fatorie SRL contro Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea) «Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Inversione contabile — Diritto alla detrazione — Versamento dell’imposta al prestatore di servizi — Omissione di indicazioni obbligatorie — Versamento di IVA non dovuta — Perdita del diritto a detrazione — Principio della neutralità fiscale — Principio della certezza del diritto» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 febbraio 2014 Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile – Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale (Art. 267 TFUE) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Procedura di inversione contabile – Soggetto passivo debitore dell’imposta sul valore aggiunto in quanto destinatario di beni o di servizi – Diritto alla detrazione – Presupposti – Normativa nazionale che priva il beneficiario di servizi del diritto a detrazione in caso di indebito versamento dell’imposta sul valore aggiunto al prestatore di servizi sulla base di una fattura redatta in modo errato – Ammissibilità – Impossibilità di correggere l’errore a seguito del fallimento del prestatore – Irrilevanza (Direttiva del Consiglio 2006/112) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Prassi amministrativa delle autorità tributarie nazionali consistente nel revocare, entro un termine di decadenza, un diritto a detrazione dell’imposta riconosciuto al soggetto passivo e nel reclamare dal medesimo, a seguito di un nuovo controllo, tale imposta nonché maggiorazioni di mora – Principio della certezza del diritto – Ammissibilità – Limiti – Rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali, tra cui il principio di proporzionalità V. il testo della decisione. (v. punto 25) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ed il principio della neutralità fiscale non ostano, nell’ambito di un’operazione soggetta al regime dell’inversione contabile, a che il beneficiario di servizi venga privato del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto che ha indebitamente versato al prestatore di servizi sulla base di una fattura redatta in modo errato, e ciò anche nel caso in cui la correzione di tale errore sia impossibile a causa del fallimento di tale prestatore. Infatti, in applicazione del regime dell’inversione contabile, non avviene alcun pagamento di imposta sul valore aggiunto tra il prestatore ed il beneficiario di servizi, dato che quest’ultimo è debitore, per le operazioni effettuate, dell’imposta sul valore aggiunto a monte, pur potendo in linea di principio detrarre questa stessa imposta in modo tale che all’amministrazione tributaria non sia dovuto alcun importo. A tale riguardo, sebbene il principio di neutralità fiscale esiga che la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi, il beneficiario di servizi avrebbe dovuto corrispondere l’imposta sul valore aggiunto alle autorità tributarie conformemente all’articolo 199 della direttiva 2006/112. Quindi, oltre al fatto che la fattura di cui trattasi non rispetta gli obblighi formali previsti dalla normativa nazionale, non risulta rispettato un presupposto sostanziale del regime dell’inversione contabile. Tale situazione ha impedito all’amministrazione tributaria di controllare l’applicazione del regime dell’inversione contabile e ha determinato un rischio di perdita di gettito fiscale per lo Stato membro interessato. Quindi, dato che l’imposta sul valore aggiunto versata dal beneficiario al prestatore non era dovuta e che tale versamento non rispettava uno dei presupposti sostanziali del regime, il beneficiario di servizi non può invocare un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto. Peraltro, la situazione di fallimento del prestatore di servizi non è idonea a rimettere in discussione il diniego della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, imputabile all’inadempimento, da parte del beneficiario dei servizi, ad obblighi essenziali per l’applicazione del regime dell’inversione contabile. Tuttavia, il beneficiario dei servizi che abbia indebitamente versato l’imposta sul valore aggiunto al prestatore di tali servizi può chiedergli il rimborso conformemente al diritto nazionale. (v. punti 29, 35, 37, 38, 40-42, 44, dispositivo 1) Il principio della certezza del diritto non osta ad una prassi amministrativa delle autorità tributarie nazionali consistente nel revocare, entro un termine di decadenza, una decisione con la quale esse hanno riconosciuto al soggetto passivo un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, reclamando dal medesimo, a seguito di un nuovo controllo, tale imposta nonché maggiorazioni di mora. È pur vero che il principio della certezza del diritto esige che la situazione fiscale del soggetto passivo, con riferimento ai diritti e agli obblighi dello stesso nei confronti dell’amministrazione tributaria, non possa essere indefinitamente rimessa in discussione. Tuttavia, una normativa nazionale che consente, in via eccezionale, entro un termine di prescrizione, di effettuare un nuovo controllo riguardante un periodo determinato, qualora emergano dati supplementari sconosciuti agli ispettori fiscali all’epoca delle verifiche o errori di calcolo che abbiano un’influenza sugli esiti delle stesse, rispetta il principio della certezza del diritto. Quanto alle maggiorazioni di mora, in mancanza di armonizzazione della normativa dell’Unione nel settore delle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle condizioni previste da un regime istituito da tale normativa, gli Stati membri restano competenti a scegliere le sanzioni che sembrano loro appropriate. Essi sono tuttavia tenuti ad esercitare la loro competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità. (v. punti 46-48, 50, 51, dispositivo 2) Causa C-424/12 SC Fatorie SRL contro Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea) «Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Inversione contabile — Diritto alla detrazione — Versamento dell’imposta al prestatore di servizi — Omissione di indicazioni obbligatorie — Versamento di IVA non dovuta — Perdita del diritto a detrazione — Principio della neutralità fiscale — Principio della certezza del diritto» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 febbraio 2014 Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile — Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale
(Art. 267 TFUE)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Procedura di inversione contabile — Soggetto passivo debitore dell’imposta sul valore aggiunto in quanto destinatario di beni o di servizi — Diritto alla detrazione — Presupposti — Normativa nazionale che priva il beneficiario di servizi del diritto a detrazione in caso di indebito versamento dell’imposta sul valore aggiunto al prestatore di servizi sulla base di una fattura redatta in modo errato — Ammissibilità — Impossibilità di correggere l’errore a seguito del fallimento del prestatore — Irrilevanza
(Direttiva del Consiglio 2006/112)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Prassi amministrativa delle autorità tributarie nazionali consistente nel revocare, entro un termine di decadenza, un diritto a detrazione dell’imposta riconosciuto al soggetto passivo e nel reclamare dal medesimo, a seguito di un nuovo controllo, tale imposta nonché maggiorazioni di mora — Principio della certezza del diritto — Ammissibilità — Limiti — Rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali, tra cui il principio di proporzionalità V. il testo della decisione.
(v. punto 25)
La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ed il principio della neutralità fiscale non ostano, nell’ambito di un’operazione soggetta al regime dell’inversione contabile, a che il beneficiario di servizi venga privato del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto che ha indebitamente versato al prestatore di servizi sulla base di una fattura redatta in modo errato, e ciò anche nel caso in cui la correzione di tale errore sia impossibile a causa del fallimento di tale prestatore.
Infatti, in applicazione del regime dell’inversione contabile, non avviene alcun pagamento di imposta sul valore aggiunto tra il prestatore ed il beneficiario di servizi, dato che quest’ultimo è debitore, per le operazioni effettuate, dell’imposta sul valore aggiunto a monte, pur potendo in linea di principio detrarre questa stessa imposta in modo tale che all’amministrazione tributaria non sia dovuto alcun importo. A tale riguardo, sebbene il principio di neutralità fiscale esiga che la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi, il beneficiario di servizi avrebbe dovuto corrispondere l’imposta sul valore aggiunto alle autorità tributarie conformemente all’articolo 199 della direttiva 2006/112. Quindi, oltre al fatto che la fattura di cui trattasi non rispetta gli obblighi formali previsti dalla normativa nazionale, non risulta rispettato un presupposto sostanziale del regime dell’inversione contabile. Tale situazione ha impedito all’amministrazione tributaria di controllare l’applicazione del regime dell’inversione contabile e ha determinato un rischio di perdita di gettito fiscale per lo Stato membro interessato.
Quindi, dato che l’imposta sul valore aggiunto versata dal beneficiario al prestatore non era dovuta e che tale versamento non rispettava uno dei presupposti sostanziali del regime, il beneficiario di servizi non può invocare un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Peraltro, la situazione di fallimento del prestatore di servizi non è idonea a rimettere in discussione il diniego della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, imputabile all’inadempimento, da parte del beneficiario dei servizi, ad obblighi essenziali per l’applicazione del regime dell’inversione contabile. Tuttavia, il beneficiario dei servizi che abbia indebitamente versato l’imposta sul valore aggiunto al prestatore di tali servizi può chiedergli il rimborso conformemente al diritto nazionale.
(v. punti 29, 35, 37, 38, 40-42, 44, dispositivo 1)
Il principio della certezza del diritto non osta ad una prassi amministrativa delle autorità tributarie nazionali consistente nel revocare, entro un termine di decadenza, una decisione con la quale esse hanno riconosciuto al soggetto passivo un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, reclamando dal medesimo, a seguito di un nuovo controllo, tale imposta nonché maggiorazioni di mora.
È pur vero che il principio della certezza del diritto esige che la situazione fiscale del soggetto passivo, con riferimento ai diritti e agli obblighi dello stesso nei confronti dell’amministrazione tributaria, non possa essere indefinitamente rimessa in discussione. Tuttavia, una normativa nazionale che consente, in via eccezionale, entro un termine di prescrizione, di effettuare un nuovo controllo riguardante un periodo determinato, qualora emergano dati supplementari sconosciuti agli ispettori fiscali all’epoca delle verifiche o errori di calcolo che abbiano un’influenza sugli esiti delle stesse, rispetta il principio della certezza del diritto.
Quanto alle maggiorazioni di mora, in mancanza di armonizzazione della normativa dell’Unione nel settore delle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle condizioni previste da un regime istituito da tale normativa, gli Stati membri restano competenti a scegliere le sanzioni che sembrano loro appropriate. Essi sono tuttavia tenuti ad esercitare la loro competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità.
(v. punti 46-48, 50, 51, dispositivo 2)
Sesta direttiva IVA, Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, Diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte, Beni e servizi utilizzati, al tempo stesso, per operazioni imponibili e per operazioni esenti, Locazione di un immobile a fini commerciali e abitativi, Criterio per il calcolo del prorata di detrazione dell’IVA.
Causa C-511/10 Finanzamt Hildesheim contro BLC Baumarkt GmbH & Co. KG (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Sesta direttiva IVA — Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma — Diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte — Beni e servizi utilizzati, al tempo stesso, per operazioni imponibili e per operazioni esenti — Locazione di un immobile a fini commerciali e abitativi — Criterio per il calcolo del prorata di detrazione dell’IVA» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Beni e servizi utilizzati nel contempo per operazioni che danno e che non danno diritto a detrazione – Locazione di un immobile a fini commerciali e abitativi – Detrazione prorata – Calcolo – Criterio di ripartizione diverso da quello fondato sul volume d’affari – Ammissibilità – Presupposto (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, § 5, terzo comma, e 19, § 1) L’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di privilegiare, come criterio di ripartizione ai fini del calcolo del prorata di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta a monte per una determinata operazione, quale la costruzione di un immobile ad uso promiscuo, un criterio di ripartizione diverso da quello fondato sul volume d’affari di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva medesima, subordinatamente alla condizione che il metodo accolto garantisca una determinazione più precisa del suddetto prorata di detrazione. (v. punto 26 e dispositivo) Causa C-511/10 Finanzamt Hildesheim contro BLC Baumarkt GmbH & Co. KG (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Sesta direttiva IVA — Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma — Diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte — Beni e servizi utilizzati, al tempo stesso, per operazioni imponibili e per operazioni esenti — Locazione di un immobile a fini commerciali e abitativi — Criterio per il calcolo del prorata di detrazione dell’IVA» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Beni e servizi utilizzati nel contempo per operazioni che danno e che non danno diritto a detrazione — Locazione di un immobile a fini commerciali e abitativi — Detrazione prorata — Calcolo — Criterio di ripartizione diverso da quello fondato sul volume d’affari — Ammissibilità — Presupposto (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, § 5, terzo comma, e 19, § 1) L’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di privilegiare, come criterio di ripartizione ai fini del calcolo del prorata di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta a monte per una determinata operazione, quale la costruzione di un immobile ad uso promiscuo, un criterio di ripartizione diverso da quello fondato sul volume d’affari di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva medesima, subordinatamente alla condizione che il metodo accolto garantisca una determinazione più precisa del suddetto prorata di detrazione. (v. punto 26 e dispositivo)