Documents - 9 cited in "Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 dicembre 2020. Finanzamt Kaufbeuren mit Außenstelle Füssen contro Golfclub Schloss Igling e.V. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof. Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera m) – Esenzione di “talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica” – Effetto diretto – Nozione di “organismi senza fini di lucro”. Causa C-488/18."

Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto, Sesta direttiva 77/388/CEE, Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera n), Esenzione di talune prestazioni di servizi culturali, Assenza di effetto diretto, Determinazione delle prestazioni di servizi culturali esenti, Potere discrezionale degli Stati membri.
Causa C-592/15 Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs contro British Film Institute [domanda di pronuncia pregiudizialeproposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)] «Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera n) – Esenzione di talune prestazioni di servizi culturali – Assenza di effetto diretto – Determinazione delle prestazioni di servizi culturali esenti – Potere discrezionale degli Stati membri» Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 febbraio 2017 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico – Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera n) – Esenzione di talune prestazioni di servizi culturali – Effetto diretto – Insussistenza [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, § 1, n)] L’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera n), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, che prevede l’esenzione di «talune prestazioni di servizi culturali», dev’essere interpretato nel senso che esso non è dotato di efficacia diretta per cui, in assenza di trasposizione, tale disposizione non può essere direttamente invocata da un organismo di diritto pubblico o da un altro organismo culturale riconosciuto dallo Stato membro interessato, che fornisca prestazioni di servizi culturali. L’interpretazione letterale dell’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera n), della sesta direttiva è confermata dalla genesi di tale direttiva, nonché dagli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione. Va pertanto considerato che l’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera n), della sesta direttiva, facendo riferimento a «talune prestazioni di servizi culturali», non richiede l’esenzione di tutte le prestazioni di servizi culturali, in modo che gli Stati membri possono esentarne «taluni», pur assoggettandone altri all’IVA. (v. punti 19, 23, 28 e dispositivo)
Rinvio pregiudiziale, IVA, Sesta direttiva 77/388/CEE, Articolo 17, Diritto alla detrazione, Detrazione parziale, IVA assolta da società holding per l’acquisizione di capitali investiti nelle loro società controllate, Prestazioni di servizi fornite alle società controllate, Società controllate costituite nella forma di società di persone, Articolo 4, Costituzione di un gruppo di persone che possono essere considerate alla stregua di un unico soggetto passivo, Presupposti, Necessità di un rapporto di subordinazione, Effetto diretto.
Cause riunite C-108/14 e C-109/14 Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG contro Finanzamt Nordenham e Finanzamt Hamburg-Mitte contro Marenave Schiffahrts AG (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesfinanzhof) «Rinvio pregiudiziale — IVA — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articolo 17 — Diritto alla detrazione — Detrazione parziale — IVA assolta da società holding per l’acquisizione di capitali investiti nelle loro società controllate — Prestazioni di servizi fornite alle società controllate — Società controllate costituite nella forma di società di persone — Articolo 4 — Costituzione di un gruppo di persone che possono essere considerate alla stregua di un unico soggetto passivo — Presupposti — Necessità di un rapporto di subordinazione — Effetto diretto» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 luglio 2015 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Attività economica ai sensi dell’articolo 4 della sesta direttiva – Ingerenza di una holding nella gestione delle società da essa controllate – Inclusione subordinata al compimento di operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 2 della direttiva (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2 e 4, § 2) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Soggetto passivo che svolga al contempo attività economiche e attività non economiche – Imposta dovuta o assolta per l’acquisizione dei capitali investiti da una società holding nelle sue controllate – Detrazione prorata – Potere discrezionale degli Stati membri – Limiti (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, §§ 2 e 5) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Nozione – Facoltà per gli Stati membri di considerare soggetti strettamente vincolati come un unico soggetto passivo – Normativa nazionale che riservi la possibilità di costituire un raggruppamento di persone che possono essere considerate come un unico soggetto passivo unicamente agli enti dotati di personalità giuridica e legati alla società madre da un rapporto di subordinazione – Ammissibilità – Limiti – Prevenzione dell’evasione e dell’elusione fiscali (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 4, § 4, comma 2) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Nozione – Articolo 4, paragrafo 4, della sesta direttiva – Effetto diretto – Insussistenza (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 4, § 4) V. il testo della decisione. (v. punti 19-21) L’articolo 17, paragrafi 2 e 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2006/69, deve essere interpretato nel senso che: — le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipa alla loro gestione e che, a detto titolo, esercita un’attività economica, devono essere considerate come rientranti nelle sue spese generali e l’imposta sul valore aggiunto assolta su tali spese deve, in via di principio, essere oggetto di detrazione integrale, a meno che talune operazioni economiche effettuate a valle siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto in forza della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/69, nel qual caso il diritto a detrazione dovrà operare unicamente secondo le modalità previste all’articolo 17, paragrafo 5, della sesta direttiva. — le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipa alla gestione unicamente di alcune di esse e che, riguardo alle altre, non esercita invece alcuna attività economica devono essere considerate come solo in parte rientranti nelle sue spese generali, di modo che l’imposta sul valore aggiunto assolta su tali spese può essere detratta soltanto in proporzione di quelle relative all’attività economica, secondo criteri di ripartizione definiti dagli Stati membri che, nell’esercizio di tale potere, devono tener conto – circostanza che spetta ai giudici nazionali verificare – dello scopo e dell’impianto sistematico della sesta direttiva e, a tale titolo, prevedere un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a monte all’attività economica e all’attività non economica. (v. punto 33, dispositivo 1) L’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2006/69, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che una normativa nazionale riservi la possibilità di costituire un raggruppamento di persone che possono essere considerate come un unico soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto, quale prevista da tale disposizione, unicamente agli enti dotati di personalità giuridica e legati alla società madre di tale gruppo da un rapporto di subordinazione, a meno che tali due requisiti costituiscano misure necessarie e adeguate al conseguimento degli obiettivi volti a prevenire le prassi o le condotte abusive o a lottare contro la frode o l’evasione fiscali, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. (v. punto 46, dispositivo 2) L’articolo 4, paragrafo 4, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2006/69, non può essere considerato come avente un effetto diretto che consenta ai soggetti passivi di farne valere il beneficio nei confronti del loro Stato membro nel caso in cui la normativa di quest’ultimo non sia compatibile con tale disposizione e non possa essere interpretata in modo conforme a quest’ultima. Detto articolo presenta, infatti, un carattere condizionato in quanto implica l’intervento di disposizioni nazionali che definiscano la sua portata concreta. (v. punti 50, 52, dispositivo 3) Cause riunite C-108/14 e C-109/14 Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG contro Finanzamt Nordenham e Finanzamt Hamburg-Mitte contro Marenave Schiffahrts AG (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesfinanzhof) «Rinvio pregiudiziale — IVA — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articolo 17 — Diritto alla detrazione — Detrazione parziale — IVA assolta da società holding per l’acquisizione di capitali investiti nelle loro società controllate — Prestazioni di servizi fornite alle società controllate — Società controllate costituite nella forma di società di persone — Articolo 4 — Costituzione di un gruppo di persone che possono essere considerate alla stregua di un unico soggetto passivo — Presupposti — Necessità di un rapporto di subordinazione — Effetto diretto» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 luglio 2015 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Attività economica ai sensi dell’articolo 4 della sesta direttiva – Ingerenza di una holding nella gestione delle società da essa controllate – Inclusione subordinata al compimento di operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 2 della direttiva (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2 e 4, § 2) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Soggetto passivo che svolga al contempo attività economiche e attività non economiche – Imposta dovuta o assolta per l’acquisizione dei capitali investiti da una società holding nelle sue controllate – Detrazione prorata – Potere discrezionale degli Stati membri – Limiti (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, §§ 2 e 5) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Nozione – Facoltà per gli Stati membri di considerare soggetti strettamente vincolati come un unico soggetto passivo – Normativa nazionale che riservi la possibilità di costituire un raggruppamento di persone che possono essere considerate come un unico soggetto passivo unicamente agli enti dotati di personalità giuridica e legati alla società madre da un rapporto di subordinazione – Ammissibilità – Limiti – Prevenzione dell’evasione e dell’elusione fiscali (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 4, § 4, comma 2) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Nozione – Articolo 4, paragrafo 4, della sesta direttiva – Effetto diretto – Insussistenza (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 4, § 4) V. il testo della decisione. (v. punti 19-21) L’articolo 17, paragrafi 2 e 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2006/69, deve essere interpretato nel senso che: — le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipa alla loro gestione e che, a detto titolo, esercita un’attività economica, devono essere considerate come rientranti nelle sue spese generali e l’imposta sul valore aggiunto assolta su tali spese deve, in via di principio, essere oggetto di detrazione integrale, a meno che talune operazioni economiche effettuate a valle siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto in forza della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/69, nel qual caso il diritto a detrazione dovrà operare unicamente secondo le modalità previste all’articolo 17, paragrafo 5, della sesta direttiva. — le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipa alla gestione unicamente di alcune di esse e che, riguardo alle altre, non esercita invece alcuna attività economica devono essere considerate come solo in parte rientranti nelle sue spese generali, di modo che l’imposta sul valore aggiunto assolta su tali spese può essere detratta soltanto in proporzione di quelle relative all’attività economica, secondo criteri di ripartizione definiti dagli Stati membri che, nell’esercizio di tale potere, devono tener conto – circostanza che spetta ai giudici nazionali verificare – dello scopo e dell’impianto sistematico della sesta direttiva e, a tale titolo, prevedere un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a monte all’attività economica e all’attività non economica. (v. punto 33, dispositivo 1) L’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2006/69, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che una normativa nazionale riservi la possibilità di costituire un raggruppamento di persone che possono essere considerate come un unico soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto, quale prevista da tale disposizione, unicamente agli enti dotati di personalità giuridica e legati alla società madre di tale gruppo da un rapporto di subordinazione, a meno che tali due requisiti costituiscano misure necessarie e adeguate al conseguimento degli obiettivi volti a prevenire le prassi o le condotte abusive o a lottare contro la frode o l’evasione fiscali, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. (v. punto 46, dispositivo 2) L’articolo 4, paragrafo 4, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2006/69, non può essere considerato come avente un effetto diretto che consenta ai soggetti passivi di farne valere il beneficio nei confronti del loro Stato membro nel caso in cui la normativa di quest’ultimo non sia compatibile con tale disposizione e non possa essere interpretata in modo conforme a quest’ultima. Detto articolo presenta, infatti, un carattere condizionato in quanto implica l’intervento di disposizioni nazionali che definiscano la sua portata concreta. (v. punti 50, 52, dispositivo 3)
Fiscalità, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Esenzioni, Articolo 132, paragrafo 1, lettera m), Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, Accesso ad un campo da golf, Visitatori non membri di un golf club che pagano un diritto di accesso al green (“green fee”), Esclusione dall’esenzione, Articolo 133, primo comma, lettera d), Articolo 134, lettera b), Entrate supplementari.
Causa C-495/12 Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs contro Bridport and West Dorset Golf Club Limited [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)] «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Esenzioni — Articolo 132, paragrafo 1, lettera m) — Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport — Accesso ad un campo da golf — Visitatori non membri di un golf club che pagano un diritto di accesso al green (“green fee”) — Esclusione dall’esenzione — Articolo 133, primo comma, lettera d) — Articolo 134, lettera b) — Entrate supplementari» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica – Ambito di applicazione – Organismo senza fini di lucro che gestisce un campo da golf e propone un sistema di diritto d’accesso temporaneo ai visitatori non membri di tale organismo – Inclusione [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 132, § 1, m), e 134, b)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica – Esclusione dall’esenzione – Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 133, primo comma, d)] L’articolo 134, lettera b), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non esclude dal beneficio dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della medesima direttiva la prestazione di servizi consistente nella concessione da parte di un organismo senza fini di lucro, che gestisce un campo da golf e che propone un piano associativo, del diritto di utilizzare il suddetto campo da golf ai visitatori non membri di tale organismo. Infatti, l’espressione «entrate supplementari», ai sensi dell’articolo 134, lettera b), della direttiva 2006/112, non può essere interpretata in modo tale da comportare la restrizione dell’ambito di applicazione dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della stessa direttiva in funzione della qualità di membro o di non membro dei destinatari delle prestazioni di cui trattasi, criterio che è stato intenzionalmente escluso all’atto della definizione di detta esenzione. Orbene, un’interpretazione dell’espressione «entrate supplementari» – in base alla quale rientrano in detta espressione le tasse d’ingresso pagate per l’utilizzo di un campo da golf da visitatori non membri di un organismo senza fini di lucro, che gestisce questo campo da golf e propone anche un piano associativo, perché dette tasse d’ingresso hanno carattere supplementare rispetto alle entrate provenienti dalle quote associative dei membri del medesimo organismo – comporterebbe proprio una siffatta restrizione dell’ambito di applicazione dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112. (v. punti 29, 30, 32, dispositivo 1) L’articolo 133, primo comma, lettera d), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non consente agli Stati membri di escludere dal beneficio dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della stessa direttiva la prestazione di servizi consistente nella concessione del diritto di utilizzare il campo da golf gestito da un organismo senza fini di lucro, che propone un piano associativo, qualora tale prestazione sia fornita a visitatori non membri di tale organismo. Al riguardo, l’ambito di applicazione delle esenzioni di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettere b), g), h), i), l), m) e n), della direttiva 2006/112 è definito non solo in relazione al contenuto delle operazioni considerate, bensì anche in funzione di determinate caratteristiche che i prestatori devono soddisfare. Orbene, prevedendo esenzioni dall’imposta sul valore aggiunto definite in funzione di siffatte caratteristiche, il sistema comune di detta imposta comporta l’esistenza di condizioni di concorrenza diverse per differenti operatori. Di conseguenza, l’articolo 133, primo comma, lettera d), della medesima direttiva non può essere interpretato in un modo che consenta di eliminare la differenza tra le condizioni di concorrenza risultanti dall’esistenza stessa delle esenzioni previste dal diritto dell’Unione, dato che un’interpretazione del genere rimetterebbe in discussione l’ambito di applicazione di tali esenzioni. (v. punti 36, 37, 39, dispositivo 2) Causa C-495/12 Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs contro Bridport and West Dorset Golf Club Limited [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)] «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Esenzioni — Articolo 132, paragrafo 1, lettera m) — Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport — Accesso ad un campo da golf — Visitatori non membri di un golf club che pagano un diritto di accesso al green (“green fee”) — Esclusione dall’esenzione — Articolo 133, primo comma, lettera d) — Articolo 134, lettera b) — Entrate supplementari» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica — Ambito di applicazione — Organismo senza fini di lucro che gestisce un campo da golf e propone un sistema di diritto d’accesso temporaneo ai visitatori non membri di tale organismo — Inclusione [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 132, § 1, m), e 134, b)] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica — Esclusione dall’esenzione — Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 133, primo comma, d)] L’articolo 134, lettera b), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non esclude dal beneficio dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della medesima direttiva la prestazione di servizi consistente nella concessione da parte di un organismo senza fini di lucro, che gestisce un campo da golf e che propone un piano associativo, del diritto di utilizzare il suddetto campo da golf ai visitatori non membri di tale organismo. Infatti, l’espressione «entrate supplementari», ai sensi dell’articolo 134, lettera b), della direttiva 2006/112, non può essere interpretata in modo tale da comportare la restrizione dell’ambito di applicazione dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della stessa direttiva in funzione della qualità di membro o di non membro dei destinatari delle prestazioni di cui trattasi, criterio che è stato intenzionalmente escluso all’atto della definizione di detta esenzione. Orbene, un’interpretazione dell’espressione «entrate supplementari» – in base alla quale rientrano in detta espressione le tasse d’ingresso pagate per l’utilizzo di un campo da golf da visitatori non membri di un organismo senza fini di lucro, che gestisce questo campo da golf e propone anche un piano associativo, perché dette tasse d’ingresso hanno carattere supplementare rispetto alle entrate provenienti dalle quote associative dei membri del medesimo organismo – comporterebbe proprio una siffatta restrizione dell’ambito di applicazione dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112. (v. punti 29, 30, 32, dispositivo 1) L’articolo 133, primo comma, lettera d), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non consente agli Stati membri di escludere dal beneficio dell’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della stessa direttiva la prestazione di servizi consistente nella concessione del diritto di utilizzare il campo da golf gestito da un organismo senza fini di lucro, che propone un piano associativo, qualora tale prestazione sia fornita a visitatori non membri di tale organismo. Al riguardo, l’ambito di applicazione delle esenzioni di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettere b), g), h), i), l), m) e n), della direttiva 2006/112 è definito non solo in relazione al contenuto delle operazioni considerate, bensì anche in funzione di determinate caratteristiche che i prestatori devono soddisfare. Orbene, prevedendo esenzioni dall’imposta sul valore aggiunto definite in funzione di siffatte caratteristiche, il sistema comune di detta imposta comporta l’esistenza di condizioni di concorrenza diverse per differenti operatori. Di conseguenza, l’articolo 133, primo comma, lettera d), della medesima direttiva non può essere interpretato in un modo che consenta di eliminare la differenza tra le condizioni di concorrenza risultanti dall’esistenza stessa delle esenzioni previste dal diritto dell’Unione, dato che un’interpretazione del genere rimetterebbe in discussione l’ambito di applicazione di tali esenzioni. (v. punti 36, 37, 39, dispositivo 2)
Fiscalità, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 132, paragrafo 1, lettera m), Esenzione, Prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, Pratica di attività sportive in modo non organizzato e non sistematico, Parco acquatico comunale.
Causa C-18/12 Město Žamberk contro Finanční ředitelství v Hradci Králové, divenuto Odvolací finanční ředitelství (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvy í správní soud) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 132, paragrafo 1, lettera m) — Esenzione — Prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport o dell’educazione fisica — Pratica di attività sportive in modo non organizzato e non sistematico — Parco acquatico comunale» Massime — Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 febbraio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica – Pratica dello sport – Nozione – Attività sportive non organizzate, non sistematiche e non finalizzate alla partecipazione a competizioni – Inclusione [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 132, § 1, m)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi – Operazioni composte da più elementi – Operazione che dev’essere considerata una prestazione unica – Criteri di determinazione (Direttiva del Consiglio 2006/112) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica – Accesso ad un parco acquatico – Inclusione – Criteri – Valutazione da parte del giudice nazionale [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 132, § 1, m)] L’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che attività sportive non organizzate, non sistematiche e non finalizzate alla partecipazione a competizioni sportive possono essere considerate pratica dello sport ai sensi di tale disposizione. Tale disposizione non esige, per la sua applicabilità, che l’attività sportiva sia praticata ad un determinato livello, per esempio a livello professionale, e neppure che l’attività sportiva in esame sia praticata secondo determinate modalità, ad esempio in modo sistematico o organizzato o finalizzato a partecipare a competizioni sportive, purché tuttavia l’esercizio di tale attività non rientri in un contesto puramente distensivo e ricreativo. (v. punti 22, 25, dispositivo 1) V. il testo della decisione. (v. punti 27-30) L’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che l’accesso ad un parco acquatico che metta a disposizione dei visitatori non solo installazioni per l’esercizio di attività sportive, ma anche altri tipi di attività distensive o ricreative può costituire una prestazione di servizi strettamente connessa con la pratica dello sport. È compito del giudice nazionale stabilire se tale ipotesi ricorra, in considerazione delle particolari circostanze della causa e alla luce degli elementi interpretativi sottoindicati. Per quanto riguarda l’esistenza di un’unica prestazione complessa, occorre esaminare se le installazioni raggruppate nel parco acquatico di cui trattasi formino un insieme, cosicché l’accesso ad esso costituisca un’unica prestazione la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale. A tale proposito, se l’unico tipo di biglietto d’ingresso proposto per il parco acquatico dà accesso a tutte le installazioni, a prescindere dal tipo di installazione effettivamente utilizzato, dalle modalità e dalla durata del suo utilizzo durante il periodo di validità del biglietto medesimo, tale circostanza costituisce un indizio importante dell’esistenza di un’unica prestazione complessa. Nell’ambito di tale unica prestazione complessa, per stabilire se l’elemento predominante sia costituito dalla possibilità di esercitare attività sportive rientranti nell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112 o piuttosto il puro riposo o la semplice ricreazione, occorre fondarsi sul punto di vista del consumatore medio, che dovrà essere determinato in base ad una serie di elementi oggettivi. Nell’ambito di tale valutazione complessiva occorre tener conto, in particolare, del modo in cui il parco acquatico di cui trattasi è concepito, che risulta dalle sue caratteristiche oggettive, ossia i diversi tipi di infrastrutture proposte, la loro sistemazione, il loro numero ed importanza rispetto all’insieme del parco. (v. punti 32, 33, 37, dispositivo 2) Causa C-18/12 Město Žamberk contro Finanční ředitelství v Hradci Králové, divenuto Odvolací finanční ředitelství (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvy í správní soud) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 132, paragrafo 1, lettera m) — Esenzione — Prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport o dell’educazione fisica — Pratica di attività sportive in modo non organizzato e non sistematico — Parco acquatico comunale» Massime — Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 febbraio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica – Pratica dello sport – Nozione – Attività sportive non organizzate, non sistematiche e non finalizzate alla partecipazione a competizioni – Inclusione [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 132, § 1, m)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi – Operazioni composte da più elementi – Operazione che dev’essere considerata una prestazione unica – Criteri di determinazione (Direttiva del Consiglio 2006/112) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica – Accesso ad un parco acquatico – Inclusione – Criteri – Valutazione da parte del giudice nazionale [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 132, § 1, m)] L’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che attività sportive non organizzate, non sistematiche e non finalizzate alla partecipazione a competizioni sportive possono essere considerate pratica dello sport ai sensi di tale disposizione. Tale disposizione non esige, per la sua applicabilità, che l’attività sportiva sia praticata ad un determinato livello, per esempio a livello professionale, e neppure che l’attività sportiva in esame sia praticata secondo determinate modalità, ad esempio in modo sistematico o organizzato o finalizzato a partecipare a competizioni sportive, purché tuttavia l’esercizio di tale attività non rientri in un contesto puramente distensivo e ricreativo. (v. punti 22, 25, dispositivo 1) V. il testo della decisione. (v. punti 27-30) L’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che l’accesso ad un parco acquatico che metta a disposizione dei visitatori non solo installazioni per l’esercizio di attività sportive, ma anche altri tipi di attività distensive o ricreative può costituire una prestazione di servizi strettamente connessa con la pratica dello sport. È compito del giudice nazionale stabilire se tale ipotesi ricorra, in considerazione delle particolari circostanze della causa e alla luce degli elementi interpretativi sottoindicati. Per quanto riguarda l’esistenza di un’unica prestazione complessa, occorre esaminare se le installazioni raggruppate nel parco acquatico di cui trattasi formino un insieme, cosicché l’accesso ad esso costituisca un’unica prestazione la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale. A tale proposito, se l’unico tipo di biglietto d’ingresso proposto per il parco acquatico dà accesso a tutte le installazioni, a prescindere dal tipo di installazione effettivamente utilizzato, dalle modalità e dalla durata del suo utilizzo durante il periodo di validità del biglietto medesimo, tale circostanza costituisce un indizio importante dell’esistenza di un’unica prestazione complessa. Nell’ambito di tale unica prestazione complessa, per stabilire se l’elemento predominante sia costituito dalla possibilità di esercitare attività sportive rientranti nell’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112 o piuttosto il puro riposo o la semplice ricreazione, occorre fondarsi sul punto di vista del consumatore medio, che dovrà essere determinato in base ad una serie di elementi oggettivi. Nell’ambito di tale valutazione complessiva occorre tener conto, in particolare, del modo in cui il parco acquatico di cui trattasi è concepito, che risulta dalle sue caratteristiche oggettive, ossia i diversi tipi di infrastrutture proposte, la loro sistemazione, il loro numero ed importanza rispetto all’insieme del parco. (v. punti 32, 33, 37, dispositivo 2)