Documents - 14 cited in "Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2019. Skatteministeriet contro KPC Herning. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret. Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Vendita di un terreno sul quale, al momento della cessione, si trova un fabbricato – Qualificazione – Articoli 12 e 135 – Nozione di “terreno edificabile” – Nozione di “fabbricato” – Valutazione della realtà economica e commerciale – Valutazione degli elementi oggettivi – Intenzione delle parti. Causa C-71/18."

Rinvio pregiudiziale, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Vendita di un terreno sul quale, al momento della cessione, si trova un fabbricato, Qualificazione, Articoli 12 e 135, Nozione di “terreno edificabile”, Nozione di “fabbricato”, Valutazione della realtà economica e commerciale, Valutazione degli elementi oggettivi, Intenzione delle parti.
Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 135, paragrafo 1, lettera k), in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafi 1 e 3, Terreno non edificato, Terreno edificabile, Nozioni, Lavori di demolizione al fine di erigere una nuova costruzione, Esenzione dall’IVA.
Causa C-543/11 Woningstichting Maasdriel contro Staatssecretaris van Financiën (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 135, paragrafo 1, lettera k), in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafi 1 e 3 — Terreno non edificato — Terreno edificabile — Nozioni — Lavori di demolizione al fine di erigere una nuova costruzione — Esenzione dall’IVA» Massime — Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 gennaio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Interpretazione restrittiva – Limiti (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 135) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Esenzione delle cessioni di fondi non edificati diverse da quelle dei terreni edificabili – Nozione di «terreni edificabili» – Cessione di un terreno non edificato ma effettivamente edificabile – Inclusione – Valutazione da parte del giudice nazionale [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 12, §§ 1 e 3, e 135, § 1, k)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Criteri di valutazione – Intenzione delle parti in merito all’assoggettamento di un’operazione all’imposta – Obbligo di procedere a una valutazione globale dell’operazione V. il testo della decisione. (v. punto 25) Gli Stati membri, nel definire i terreni che debbono essere considerati «terreni edificabili», sono tenuti a rispettare l’obiettivo perseguito dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, che mira ad esentare dall’imposta sul valore aggiunto solo le cessioni di terreni non edificati che non sono destinati a supportare un fabbricato. Pertanto tale articolo, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafi 1 e 3, di detta direttiva, dev’essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista in questa prima disposizione non si applica a un’operazione di cessione di un terreno non edificato a seguito della demolizione dell’edificio che insisteva sullo stesso terreno, anche se al momento di tale cessione, oltre a detta demolizione, non erano stati realizzati su tale terreno altri lavori, qualora da una valutazione globale delle circostanze relative a tale operazione e esistenti alla data della cessione, inclusa la volontà delle parti se comprovata da elementi obiettivi, risulti che a tale data il terreno di cui trattasi era effettivamente destinato all’edificazione, fatto che dev’essere accertato dal giudice del rinvio. (v. punti 30, 36 e dispositivo) L’intenzione dichiarata delle parti riguardante l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto di un’operazione deve essere presa in considerazione, in sede di valutazione globale delle circostanze di un’operazione siffatta, purché essa sia comprovata da elementi oggettivi. Oltre allo stato di avanzamento dei lavori di trasformazione eseguiti dal venditore alla data di cessione, possono altresì rientrare fra tali elementi il completamento da parte del venditore, prima di detta data, dei lavori di demolizione realizzati al fine di erigere una nuova costruzione, o l’impegno del venditore a realizzare siffatti lavori di demolizione al fine di erigere una nuova costruzione. (v. punti 32, 33) Causa C-543/11 Woningstichting Maasdriel contro Staatssecretaris van Financiën (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 135, paragrafo 1, lettera k), in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafi 1 e 3 — Terreno non edificato — Terreno edificabile — Nozioni — Lavori di demolizione al fine di erigere una nuova costruzione — Esenzione dall’IVA» Massime — Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 gennaio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Interpretazione restrittiva — Limiti (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 135) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Esenzione delle cessioni di fondi non edificati diverse da quelle dei terreni edificabili — Nozione di «terreni edificabili» — Cessione di un terreno non edificato ma effettivamente edificabile — Inclusione — Valutazione da parte del giudice nazionale [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 12, §§ 1 e 3, e 135, § 1, k)] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Operazioni imponibili — Criteri di valutazione — Intenzione delle parti in merito all’assoggettamento di un’operazione all’imposta — Obbligo di procedere a una valutazione globale dell’operazione V. il testo della decisione. (v. punto 25) Gli Stati membri, nel definire i terreni che debbono essere considerati «terreni edificabili», sono tenuti a rispettare l’obiettivo perseguito dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, che mira ad esentare dall’imposta sul valore aggiunto solo le cessioni di terreni non edificati che non sono destinati a supportare un fabbricato. Pertanto tale articolo, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafi 1 e 3, di detta direttiva, dev’essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista in questa prima disposizione non si applica a un’operazione di cessione di un terreno non edificato a seguito della demolizione dell’edificio che insisteva sullo stesso terreno, anche se al momento di tale cessione, oltre a detta demolizione, non erano stati realizzati su tale terreno altri lavori, qualora da una valutazione globale delle circostanze relative a tale operazione e esistenti alla data della cessione, inclusa la volontà delle parti se comprovata da elementi obiettivi, risulti che a tale data il terreno di cui trattasi era effettivamente destinato all’edificazione, fatto che dev’essere accertato dal giudice del rinvio. (v. punti 30, 36 e dispositivo) L’intenzione dichiarata delle parti riguardante l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto di un’operazione deve essere presa in considerazione, in sede di valutazione globale delle circostanze di un’operazione siffatta, purché essa sia comprovata da elementi oggettivi. Oltre allo stato di avanzamento dei lavori di trasformazione eseguiti dal venditore alla data di cessione, possono altresì rientrare fra tali elementi il completamento da parte del venditore, prima di detta data, dei lavori di demolizione realizzati al fine di erigere una nuova costruzione, o l’impegno del venditore a realizzare siffatti lavori di demolizione al fine di erigere una nuova costruzione. (v. punti 32, 33)
IVA, Prestazione di leasing accompagnata da una prestazione di assicurazione del bene oggetto del leasing, stipulata dal concedente e da questi fatturata all’utilizzatore, Qualificazione, Prestazione unica complessa oppure due prestazioni distinte, Esenzione, Operazione di assicurazione.
Causa C-224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o. contro Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «IVA — Prestazione di leasing accompagnata da una prestazione di assicurazione del bene oggetto del leasing, stipulata dal concedente e da questi fatturata all’utilizzatore — Qualificazione — Prestazione unica complessa oppure due prestazioni distinte — Esenzione — Operazione di assicurazione» Massime — Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 gennaio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi – Operazioni composte da più elementi – Prestazione di leasing accompagnata da una prestazione di assicurazione del bene oggetto del leasing – Operazione unica composta da due prestazioni distinte – Esclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 1 e 78) Armonizzazione delle normative fiscali – Imposta sul volume d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione per le operazioni di assicurazione e di riassicurazione – Nozione – Concedente che assicura il bene oggetto del leasing – Inclusione [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 135, § 1, a)] Come risulta dall’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ai fini dell’applicazione di tale imposta ciascuna prestazione deve essere normalmente considerata distinta e indipendente. Tuttavia, in taluni casi, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dar così luogo, separatamente, a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti. Si tratta di un’operazione unica, in particolare, quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono strettamente connessi a tal punto da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso. Ciò accade anche nel caso in cui uno o più elementi debbano essere considerati nel senso che costituiscono la prestazione principale, mentre, al contrario, uno o più elementi debbano essere considerati alla stregua di una o più prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale. A questo proposito, una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine in sé ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore. In linea di principio, non è questo il caso della prestazione di servizi di assicurazione relativa a un bene oggetto di leasing e della prestazione di servizi consistenti nel leasing stesso. A questo proposito, se è vero che, grazie alla prestazione di assicurazione relativa al bene oggetto del leasing, i rischi ai quali è esposto l’utilizzatore sono generalmente ridotti rispetto a quelli corsi in una situazione in cui tale assicurazione manchi, nondimeno tale circostanza deriva dalla natura stessa della prestazione di assicurazione. Orbene, tale circostanza, di per sé, non implica che si debba considerare una simile prestazione di assicurazione come accessoria rispetto alla prestazione di leasing nell’ambito della quale essa si inscrive. Infatti, sebbene una simile prestazione di assicurazione fornita all’utilizzatore per il tramite del concedente agevoli il godimento del servizio di leasing, occorre rilevare che essa costituisce per l’utilizzatore essenzialmente un fine in sé, e non soltanto il mezzo per fruire di tale servizio nelle migliori condizioni. (v. punti 29, 30, 41, 42, 48, 50, dispositivo 1) Quando il concedente provvede egli stesso a far assicurare il bene oggetto del leasing, fatturando a sua volta all’utilizzatore esattamente il costo dell’assicurazione, una simile operazione costituisce un’operazione di assicurazione, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e deve pertanto andare esente dalla suddetta imposta. Infatti, una simile prestazione di assicurazione non può essere assoggettata all’imposta sul valore aggiunto in conseguenza della mera fatturazione dei costi ad essa relativi, effettuata in base all’accordo contrattuale concluso tra le parti di un contratto di leasing. Il fatto che il concedente stipuli l’assicurazione presso un terzo su domanda dei suoi clienti, e che in seguito faccia gravare su questi ultimi esattamente il costo fatturato dal terzo, non può inficiare tale conclusione. In tali circostanze, nella misura in cui la prestazione di assicurazione in questione rimane identica, la somma fatturata costituisce, infatti, il corrispettivo di tale assicurazione e, pertanto, non si deve assoggettare tale operazione a imposta sul valore aggiunto. (v. punti 62, 70, dispositivo 2) Causa C-224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o. contro Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «IVA — Prestazione di leasing accompagnata da una prestazione di assicurazione del bene oggetto del leasing, stipulata dal concedente e da questi fatturata all’utilizzatore — Qualificazione — Prestazione unica complessa oppure due prestazioni distinte — Esenzione — Operazione di assicurazione» Massime — Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 gennaio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Operazioni composte da più elementi — Prestazione di leasing accompagnata da una prestazione di assicurazione del bene oggetto del leasing — Operazione unica composta da due prestazioni distinte — Esclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 1 e 78) Armonizzazione delle normative fiscali — Imposta sul volume d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione per le operazioni di assicurazione e di riassicurazione — Nozione — Concedente che assicura il bene oggetto del leasing — Inclusione [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 135, § 1, a)] Come risulta dall’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ai fini dell’applicazione di tale imposta ciascuna prestazione deve essere normalmente considerata distinta e indipendente. Tuttavia, in taluni casi, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dar così luogo, separatamente, a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti. Si tratta di un’operazione unica, in particolare, quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono strettamente connessi a tal punto da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso. Ciò accade anche nel caso in cui uno o più elementi debbano essere considerati nel senso che costituiscono la prestazione principale, mentre, al contrario, uno o più elementi debbano essere considerati alla stregua di una o più prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale. A questo proposito, una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine in sé ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore. In linea di principio, non è questo il caso della prestazione di servizi di assicurazione relativa a un bene oggetto di leasing e della prestazione di servizi consistenti nel leasing stesso. A questo proposito, se è vero che, grazie alla prestazione di assicurazione relativa al bene oggetto del leasing, i rischi ai quali è esposto l’utilizzatore sono generalmente ridotti rispetto a quelli corsi in una situazione in cui tale assicurazione manchi, nondimeno tale circostanza deriva dalla natura stessa della prestazione di assicurazione. Orbene, tale circostanza, di per sé, non implica che si debba considerare una simile prestazione di assicurazione come accessoria rispetto alla prestazione di leasing nell’ambito della quale essa si inscrive. Infatti, sebbene una simile prestazione di assicurazione fornita all’utilizzatore per il tramite del concedente agevoli il godimento del servizio di leasing, occorre rilevare che essa costituisce per l’utilizzatore essenzialmente un fine in sé, e non soltanto il mezzo per fruire di tale servizio nelle migliori condizioni. (v. punti 29, 30, 41, 42, 48, 50, dispositivo 1) Quando il concedente provvede egli stesso a far assicurare il bene oggetto del leasing, fatturando a sua volta all’utilizzatore esattamente il costo dell’assicurazione, una simile operazione costituisce un’operazione di assicurazione, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e deve pertanto andare esente dalla suddetta imposta. Infatti, una simile prestazione di assicurazione non può essere assoggettata all’imposta sul valore aggiunto in conseguenza della mera fatturazione dei costi ad essa relativi, effettuata in base all’accordo contrattuale concluso tra le parti di un contratto di leasing. Il fatto che il concedente stipuli l’assicurazione presso un terzo su domanda dei suoi clienti, e che in seguito faccia gravare su questi ultimi esattamente il costo fatturato dal terzo, non può inficiare tale conclusione. In tali circostanze, nella misura in cui la prestazione di assicurazione in questione rimane identica, la somma fatturata costituisce, infatti, il corrispettivo di tale assicurazione e, pertanto, non si deve assoggettare tale operazione a imposta sul valore aggiunto. (v. punti 62, 70, dispositivo 2)
Sesta direttiva IVA, Articolo 13, parte B, lettera g), in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), Cessione di fabbricati e del suolo attiguo, Cessione di un fabbricato in corso di lavori per la creazione di un nuovo fabbricato mediante trasformazione, Prosecuzione e completamento dei lavori da parte dell’acquirente dopo la cessione, Esenzione dall’IVA.
Causa C-326/11 J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV contro Staatssecretaris van Financiën (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Sesta direttiva IVA — Articolo 13, parte B, lettera g), in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, lettera a) — Cessione di fabbricati e del suolo attiguo — Cessione di un fabbricato in corso di lavori per la creazione di un nuovo fabbricato mediante trasformazione — Prosecuzione e completamento dei lavori da parte dell’acquirente dopo la cessione — Esenzione dall’IVA» Massime della sentenza Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Criteri di valutazione – Intenzione delle parti di assoggettare ad imposta un’operazione – Obbligo di procedere a una valutazione globale dell’operazione di cui trattasi Diritto dell’Unione europea – Principi – Divieto dell’abuso di diritto Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione delle cessioni di fabbricati e del suolo ad essi attiguo – Portata – Cessione di un bene immobile composto da un terreno e da un vecchio fabbricato in corso di trasformazione in un fabbricato nuovo – Vecchio fabbricato in parte demolito e in parte ancora utilizzato – Inclusione [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 4, § 3, a), e 13 parte B, g)] La dichiarata intenzione delle parti di assoggettare ad imposta sul valore aggiunto un’operazione deve essere presa in considerazione, in sede di valutazione globale delle circostanze di un’operazione siffatta, purché sia comprovata da elementi oggettivi. Fra tali elementi figurano lo stato di avanzamento dei lavori di trasformazione eseguiti dal venditore alla data di cessione e, eventualmente, l’utilizzo del bene immobile in questione alla medesima data. (v. punti 33-34) V. il testo della decisione. (v. punto 35) L’articolo 13, parte B, lettera g), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della medesima direttiva, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista da detta prima disposizione si applica a un’operazione di cessione di un bene immobile composto da un terreno e da un vecchio fabbricato in corso di trasformazione in un fabbricato nuovo quando, al momento di detta cessione, il vecchio fabbricato risulti demolito solo in parte e sia, almeno parzialmente, ancora utilizzato in quanto tale. (v. punto 39 e dispositivo) Causa C-326/11 J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV contro Staatssecretaris van Financiën (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Sesta direttiva IVA — Articolo 13, parte B, lettera g), in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, lettera a) — Cessione di fabbricati e del suolo attiguo — Cessione di un fabbricato in corso di lavori per la creazione di un nuovo fabbricato mediante trasformazione — Prosecuzione e completamento dei lavori da parte dell’acquirente dopo la cessione — Esenzione dall’IVA» Massime della sentenza Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Operazioni imponibili — Criteri di valutazione — Intenzione delle parti di assoggettare ad imposta un’operazione — Obbligo di procedere a una valutazione globale dell’operazione di cui trattasi Diritto dell’Unione europea — Principi — Divieto dell’abuso di diritto Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione delle cessioni di fabbricati e del suolo ad essi attiguo — Portata — Cessione di un bene immobile composto da un terreno e da un vecchio fabbricato in corso di trasformazione in un fabbricato nuovo — Vecchio fabbricato in parte demolito e in parte ancora utilizzato — Inclusione [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 4, § 3, a), e 13 parte B, g)] La dichiarata intenzione delle parti di assoggettare ad imposta sul valore aggiunto un’operazione deve essere presa in considerazione, in sede di valutazione globale delle circostanze di un’operazione siffatta, purché sia comprovata da elementi oggettivi. Fra tali elementi figurano lo stato di avanzamento dei lavori di trasformazione eseguiti dal venditore alla data di cessione e, eventualmente, l’utilizzo del bene immobile in questione alla medesima data. (v. punti 33-34) V. il testo della decisione. (v. punto 35) L’articolo 13, parte B, lettera g), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della medesima direttiva, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista da detta prima disposizione si applica a un’operazione di cessione di un bene immobile composto da un terreno e da un vecchio fabbricato in corso di trasformazione in un fabbricato nuovo quando, al momento di detta cessione, il vecchio fabbricato risulti demolito solo in parte e sia, almeno parzialmente, ancora utilizzato in quanto tale. (v. punto 39 e dispositivo)