Documents - 11 cited in "Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 ottobre 2019. Paulo Nascimento Consulting - Mediação Imobiliária Lda contro Autoridade Tributária e Aduaneira. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Supremo Tribunal Administrativo. Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni – Articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d) – Operazioni relative alla concessione, alla negoziazione nonché alla gestione di crediti – Operazioni relative ai crediti, ad eccezione del recupero di crediti – Cessione a titolo oneroso, in favore di un terzo, di una posizione processuale nell’ambito di un procedimento esecutivo per la riscossione forzata di un credito accertato con decisione del giudice. Causa C-692/17."

Rinvio pregiudiziale, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Progetto di cessione di azioni di una controllata indiretta, Spese connesse a prestazioni di servizi acquisiti ai fini di tale cessione, Cessione non realizzata, Domanda di detrazione dell’imposta pagata a monte, Ambito di applicazione dell’IVA.
Causa C-502/17 C&D Foods Acquisition ApS contro Skatteministeriet (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret) «Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Progetto di cessione di azioni di una controllata indiretta – Spese connesse a prestazioni di servizi acquisiti ai fini di tale cessione – Cessione non realizzata – Domanda di detrazione dell’imposta pagata a monte – Ambito di applicazione dell’IVA» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 novembre 2018 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Attività economiche ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2006/112 – Nozione – Operazione di cessione di azioni prevista ma non realizzata – Assenza di causa esclusiva diretta nell’attività economica imponibile o prolungamento diretto, permanente e necessario di tale attività – Esclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 2, 9 e 168) Gli articoli 2, 9 nonché 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che un’operazione di cessione di azioni prevista, ma non realizzata, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che non trova la sua causa esclusiva diretta nell’attività economica imponibile della società interessata o che non costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario di tale attività economica non rientra nell’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Dalla giurisprudenza della Corte deriva che non ha la qualità di soggetto passivo IVA, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2006/112, né il diritto a detrazione, in base all’articolo 168 di tale direttiva, una società il cui unico oggetto consista nell’acquisizione di partecipazioni in altre società senza interferire direttamente o indirettamente nella gestione di queste ultime. Difatti, il mero acquisto e la mera detenzione di azioni non costituiscono, di per sé, un’attività economica ai sensi della direttiva 2006/112, che conferisce al soggetto che le abbia effettuate la qualità di soggetto passivo, dato che tali operazioni non comportano lo sfruttamento di un bene volto alla produzione di introiti aventi carattere di stabilità, dal momento che l’unico reddito risultante da dette operazioni è costituito dall’eventuale profitto al momento della vendita delle azioni di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 29 ottobre 2009, SKF, C-29/08, EU:C:2009:665, punto 28 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 17 ottobre 2018, Ryanair, C-249/17, EU:C:2018:834, punto 16). Tuttavia, ciò non vale qualora la partecipazione finanziaria in un’altra società sia accompagnata da un’interferenza diretta o indiretta nella gestione della società in cui si è realizzata l’acquisizione di partecipazioni, fatti salvi i diritti che il soggetto che effettua la partecipazione detiene nella sua qualità di azionista o socio, ove siffatta interferenza implichi il compimento di operazioni soggette all’IVA ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2006/112, quali la prestazione di servizi amministrativi, contabili e informatici (v., in tal senso, sentenza del 29 ottobre 2009, SKF, C-29/08, EU:C:2009:665, punto 30 e giurisprudenza ivi citata). Ne discende che, affinché un’operazione di cessione di azioni possa rilevare nell’ambito di applicazione dell’IVA, è necessario che tale operazione, in linea di principio, abbia la sua causa esclusiva diretta nell’attività economica imponibile della società controllante di cui trattasi o che costituisca il prolungamento diretto, permanente e necessario di siffatta attività. L’ipotesi in parola ricorre quando detta operazione è effettuata al fine di destinare il risultato della cessione in parola direttamente all’attività economica imponibile della società controllante di cui trattasi o all’attività economica esercitata dal gruppo di cui essa è la società controllante. (v. punti 30, 32, 38, 42 e dispositivo)
Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 9, paragrafo 1, Nozione di “soggetto passivo”, Persona fisica, Prestazione di servizi imponibile, Prestazione occasionale, Assenza di connessione con un’attività professionale registrata e soggetta ad IVA, Ufficiale giudiziario autonomo.
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Competenza del giudice nazionale — Accertamento e valutazione dei fatti di causa (Art. 267 TFUE) 2. Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi — Nozione — Persona fisica già soggetta ad imposta per attività di ufficiale giudiziario autonomo — Qualsiasi altra attività economica esercitata in modo occasionale — Inclusione — Presupposto (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 9, § 1) Massima 1. V. il testo della decisione. (v. punto 25) 2. L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica, già soggetta all’imposta sul valore aggiunto per le sue attività di ufficiale giudiziario autonomo, deve essere considerata come «soggetto passivo» per qualsiasi altra attività economica esercitata in modo occasionale, a condizione che tale attività costituisca un’attività ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112. (v. punto 31 e dispositivo) Causa C-62/12 Galin Kostov contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 9, paragrafo 1 — Nozione di “soggetto passivo” — Persona fisica — Prestazione di servizi imponibile — Prestazione occasionale — Assenza di connessione con un’attività professionale registrata e soggetta ad IVA — Ufficiale giudiziario autonomo» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 giugno 2013 Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Competenza del giudice nazionale – Accertamento e valutazione dei fatti di causa (Art. 267 TFUE) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Nozione – Persona fisica già soggetta ad imposta per attività di ufficiale giudiziario autonomo – Qualsiasi altra attività economica esercitata in modo occasionale – Inclusione – Presupposto (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 9, § 1) V. il testo della decisione. (v. punto 25) L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica, già soggetta all’imposta sul valore aggiunto per le sue attività di ufficiale giudiziario autonomo, deve essere considerata come «soggetto passivo» per qualsiasi altra attività economica esercitata in modo occasionale, a condizione che tale attività costituisca un’attività ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112. (v. punto 31 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Artt. 2, punto 1, e 4, Ambito di applicazione, Nozioni di "prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso" e di "attività economica", Cessione di crediti in sofferenza, Prezzo della cessione inferiore al valore nominale dei crediti, Accollo da parte del cessionario delle azioni di recupero dei crediti e del rischio di insolvenza dei debitori.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi a titolo oneroso — Nozione (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, e 4) Massima Gli artt. 2, punto 1, e 4 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che un operatore che acquisti, a proprio rischio, crediti in sofferenza ad un prezzo inferiore al loro valore nominale non effettua una prestazione di servizi a titolo oneroso, ai sensi di detto art. 2, punto 1, e non compie un’attività economica che ricade nella sfera di applicazione di tale direttiva qualora la differenza tra il valore nominale dei crediti ed il loro prezzo di acquisto rifletta il valore economico effettivo dei crediti medesimi al momento della loro cessione. Infatti, in simili circostanze, il cessionario dei crediti non riceve alcun corrispettivo da parte del cedente, dato che la differenza tra il valore nominale dei crediti ceduti ed il prezzo di acquisto dei medesimi riflette il valore economico effettivo di tali crediti al momento della loro cessione, su cui incide lo stato di sofferenza dei crediti stessi e l’accresciuto rischio di insolvenza dei debitori. (v. punti 22, 25-26 e dispositivo)
Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Nozione di soggetto passivo, Vendita di terreni edificabili, Artt. 9, 12 e 16, Assenza di detrazione dell’IVA a monte.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Attività economiche ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 2006/112 — Nozione [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 9, n. 1, 12, n. 1, e 295, n. 1, punto 3] Massima La cessione di un terreno destinato alla costruzione deve considerarsi soggetta all’imposta sul valore aggiunto a norma della legislazione nazionale di uno Stato membro se tale Stato ha fatto uso della facoltà prevista all’art. 12, n. 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dal carattere stabile dell’operazione o dalla questione se la persona che ha effettuato la cessione eserciti un’attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi, nei limiti in cui l’operazione stessa non costituisca il mero esercizio del diritto di proprietà da parte del suo titolare. Una persona fisica che ha esercitato un’attività agricola su un fondo rustico riconvertito, in seguito ad una modifica dei pieni regolatori locali sopravvenuta per cause indipendenti dalla volontà di questa persona, in terreno destinato alla costruzione non può essere ritenuta soggetta all’imposta sul valore aggiunto ai sensi degli artt. 9, n. 1, e 12, n. 1, della direttiva 2006/112, quando essa intraprende la vendita del suddetto fondo rustico, se tali vendite si iscrivono nell’ambito della gestione del patrimonio privato della persona stessa. Se viceversa tale persona intraprende, ai fini della realizzazione delle suddette vendite, iniziative attive di commercializzazione fondiaria mobilitando mezzi simili a quelli dispiegati per un’attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi ai sensi dell’art. 9, n. 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, tale persona deve essere considerata come esercente un’«attività economica» ai sensi del suddetto articolo e deve conseguentemente essere ritenuta soggetta all’imposta sul valore aggiunto. Il fatto che la stessa persona sia un «agricoltore forfettario» ai sensi dell’art. 295, n. 1, punto 3, della direttiva 2006/112 è al riguardo irrilevante. (v. punto 49 e dispositivo)
Fiscalità, IVA, Sesta direttiva 77/388/CEE, Artt. 5 e 6, Qualificazione di un’attività commerciale come "cessione di beni" o "prestazione di servizi", Fornitura di vivande o di cibi pronti per il consumo immediato in stand o chioschi-bar mobili, Fornitura in un cinema di popcorn e di "tortilla chips" (nachos) per il consumo immediato, Catering, Allegato H, categoria 1, Interpretazione dei termini "prodotti alimentari".
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Cessioni di beni (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 5) 2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 6) 3. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Facoltà per gli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 12, n. 3, lett. a), e allegato H] Massima 1. L’art. 5 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 92/111, deve essere interpretato nel senso che la fornitura di vivande o di cibi appena preparati, pronti per il consumo immediato in stand o chioschi-bar mobili o nei foyer dei cinema, costituisce una cessione di beni ai sensi di tale articolo qualora, da un esame qualitativo dell’operazione nel suo complesso, emerga che gli elementi di prestazione di servizi che precedono e accompagnano la cessione dei cibi non sono preponderanti. A tale riguardo, poiché la preparazione del prodotto finale caldo in stand o chioschi-bar mobili si limita, essenzialmente, ad azioni sommarie e standardizzate che quasi sempre non avvengono su ordinazione di un particolare cliente, ma in modo costante o regolare, in funzione della domanda in generale prevedibile, essa non costituisce l’elemento preponderante dell’operazione di cui trattasi e non può, di per sé, conferire il carattere di prestazione di servizi a siffatta operazione. Peraltro, la semplice presenza di mobilio nei foyer dei cinema destinato, in modo non esclusivo, a facilitare eventualmente il consumo di siffatti alimenti non può considerarsi un elemento di prestazione di servizi idoneo a conferire all’operazione nel suo insieme la qualificazione di prestazione di servizi. (v. punti 68, 73, 81, dispositivo 1) 2. L’art. 6 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 92/111, deve essere interpretato nel senso che fatto salvo il caso in cui un operatore di catering si limiti a fornire piatti pronti standardizzati senza altri elementi supplementari di prestazione di servizi o salvo qualora altre particolari circostanze dimostrino che la fornitura delle vivande rappresenta l’elemento predominante di un’operazione, le attività di catering costituiscono prestazioni di servizi ai sensi del citato articolo. Infatti, a differenza dei pasti venduti negli stand, nei chioschi-bar mobili e nei cinema, i pasti forniti a domicilio da un operatore di catering non sono in generale il risultato di una semplice preparazione standardizzata, ma contengono una componente di prestazioni di servizi nettamente più importante e richiedono un lavoro e un know-how superiori. (v. punti 77, 81, dispositivo 1) 3. Ai sensi dell’art. 12, n. 3, lett. a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 92/111, le aliquote ridotte dell’imposta sul valore aggiunto possono essere applicate unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi indicate nell’allegato H di tale direttiva. Nel caso di cessioni di beni, la nozione di «prodotti alimentari» figurante all’allegato H, categoria 1, della sesta direttiva deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le vivande e i pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato. Infatti, la disposizione di cui trattasi contempla i prodotti alimentari in generale e non opera alcuna distinzione o restrizione qualsivoglia in funzione del tipo di negozio, delle modalità di vendita, del condizionamento, della preparazione o della temperatura. (v. punti 84-85, 88, dispositivo 2)