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cited in "Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 29 novembre 2018. Finanzamt Goslar contro baumgarten sports & more GmbH. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof. Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Assoggettamento a imposta delle agenzie di intermediazione di calciatori professionisti – Pagamento rateizzato e soggetto a condizione – Fatto generatore, esigibilità e riscossione dell’imposta. Causa C-548/17."
Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Assoggettamento a imposta delle agenzie di intermediazione di calciatori professionisti, Pagamento rateizzato e soggetto a condizione, Fatto generatore, esigibilità e riscossione dell’imposta.
Causa C-548/17 Finanzamt Goslar contro baumgarten sports & more GmbH (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Assoggettamento a imposta delle agenzie di intermediazione di calciatori professionisti – Pagamento rateizzato e soggetto a condizione – Fatto generatore, esigibilità e riscossione dell’imposta» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 29 novembre 2018 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta – Cessioni di beni e prestazioni di servizi – Prestazione di servizio avente ad oggetto l’intermediazione nel trasferimento di calciatori professionisti – Data di realizzazione della prestazione – Pagamenti rateizzati e condizionati da effettuarsi su più anni dopo l’intermediazione – Realizzazione considerata avvenuta al momento dell’intermediazione – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 63 e 64) L’articolo 63 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’articolo 64, paragrafo 1, di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che osta a che il fatto generatore e l’esigibilità dell’imposta relativa a una prestazione di servizi di intermediazione nel trasferimento di calciatori professionisti da parte di un agente – quale quella in esame nel procedimento principale – oggetto di pagamenti rateizzati e assoggettati a condizione per un periodo di diversi anni dopo l’intermediazione, siano considerati avvenuti alla data di quest’ultima. (v. punto 32 e dispositivo)
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