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cited in "Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 novembre 2018. C&D Foods Acquisition ApS contro Skatteministeriet. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret. Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Progetto di cessione di azioni di una controllata indiretta – Spese connesse a prestazioni di servizi acquisiti ai fini di tale cessione – Cessione non realizzata – Domanda di detrazione dell’imposta pagata a monte – Ambito di applicazione dell’IVA. Causa C-502/17."
Rinvio pregiudiziale, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Progetto di cessione di azioni di una controllata indiretta, Spese connesse a prestazioni di servizi acquisiti ai fini di tale cessione, Cessione non realizzata, Domanda di detrazione dell’imposta pagata a monte, Ambito di applicazione dell’IVA.
Causa C-502/17 C&D Foods Acquisition ApS contro Skatteministeriet (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret) «Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Progetto di cessione di azioni di una controllata indiretta – Spese connesse a prestazioni di servizi acquisiti ai fini di tale cessione – Cessione non realizzata – Domanda di detrazione dell’imposta pagata a monte – Ambito di applicazione dell’IVA» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 novembre 2018 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Attività economiche ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2006/112 – Nozione – Operazione di cessione di azioni prevista ma non realizzata – Assenza di causa esclusiva diretta nell’attività economica imponibile o prolungamento diretto, permanente e necessario di tale attività – Esclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 2, 9 e 168) Gli articoli 2, 9 nonché 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che un’operazione di cessione di azioni prevista, ma non realizzata, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che non trova la sua causa esclusiva diretta nell’attività economica imponibile della società interessata o che non costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario di tale attività economica non rientra nell’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Dalla giurisprudenza della Corte deriva che non ha la qualità di soggetto passivo IVA, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2006/112, né il diritto a detrazione, in base all’articolo 168 di tale direttiva, una società il cui unico oggetto consista nell’acquisizione di partecipazioni in altre società senza interferire direttamente o indirettamente nella gestione di queste ultime. Difatti, il mero acquisto e la mera detenzione di azioni non costituiscono, di per sé, un’attività economica ai sensi della direttiva 2006/112, che conferisce al soggetto che le abbia effettuate la qualità di soggetto passivo, dato che tali operazioni non comportano lo sfruttamento di un bene volto alla produzione di introiti aventi carattere di stabilità, dal momento che l’unico reddito risultante da dette operazioni è costituito dall’eventuale profitto al momento della vendita delle azioni di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 29 ottobre 2009, SKF, C-29/08, EU:C:2009:665, punto 28 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 17 ottobre 2018, Ryanair, C-249/17, EU:C:2018:834, punto 16). Tuttavia, ciò non vale qualora la partecipazione finanziaria in un’altra società sia accompagnata da un’interferenza diretta o indiretta nella gestione della società in cui si è realizzata l’acquisizione di partecipazioni, fatti salvi i diritti che il soggetto che effettua la partecipazione detiene nella sua qualità di azionista o socio, ove siffatta interferenza implichi il compimento di operazioni soggette all’IVA ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2006/112, quali la prestazione di servizi amministrativi, contabili e informatici (v., in tal senso, sentenza del 29 ottobre 2009, SKF, C-29/08, EU:C:2009:665, punto 30 e giurisprudenza ivi citata). Ne discende che, affinché un’operazione di cessione di azioni possa rilevare nell’ambito di applicazione dell’IVA, è necessario che tale operazione, in linea di principio, abbia la sua causa esclusiva diretta nell’attività economica imponibile della società controllante di cui trattasi o che costituisca il prolungamento diretto, permanente e necessario di siffatta attività. L’ipotesi in parola ricorre quando detta operazione è effettuata al fine di destinare il risultato della cessione in parola direttamente all’attività economica imponibile della società controllante di cui trattasi o all’attività economica esercitata dal gruppo di cui essa è la società controllante. (v. punti 30, 32, 38, 42 e dispositivo)
Rinvio pregiudiziale, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Nozione di soggetto passivo, Società holding, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Spese per prestazioni di servizi di consulenza sostenute ai fini dell’acquisizione di azioni di un’altra società, Intento della società acquirente di fornire servizi di gestione alla società obiettivo, Mancata fornitura di tali servizi, Diritto a detrazione dell’IVA gravante sulle prestazioni assunte.
Causa C-249/17 Ryanair Ltd contro The Revenue Commissioners [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda)] «Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Nozione di soggetto passivo – Società holding – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Spese per prestazioni di servizi di consulenza sostenute ai fini dell’acquisizione di azioni di un’altra società – Intento della società acquirente di fornire servizi di gestione alla società obiettivo – Mancata fornitura di tali servizi – Diritto a detrazione dell’IVA gravante sulle prestazioni assunte» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 ottobre 2018 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetto passivo – Attività economiche – Nozione – Attività economiche preparatorie – Intento di acquisizione da parte di una società della totalità delle azioni di un’altra società ai fini dell’esercizio di un’attività economica – Inclusione – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Spese relative a prestazioni di servizi di consulenza sostenute ai fini dell’acquisizione di azioni – Diritto alla detrazione – Mancata realizzazione dell’attività economica prevista – Irrilevanza (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 4 e 17) Gli articoli 4 e 17 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che conferiscono a una società, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che intenda acquistare la totalità delle azioni di un’altra società, al fine di esercitare un’attività economica consistente nel fornire a quest’ultima prestazioni di servizi di gestione assoggettate all’imposta sul valore aggiunto (IVA), il diritto di detrarre integralmente l’IVA assolta a monte relativa alle spese inerenti a prestazioni di servizi di consulenza sostenute nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto, quand’anche risulti che tale attività economica non è stata realizzata, purché tali spese siano motivate esclusivamente dall’attività economica prevista. (v. punto 32 e dispositivo)