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Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articolo 401, Imposte nazionali aventi il carattere di imposte sul volume d’affari, Divieto, Nozione di “imposta sul volume d’affari”, Imposta locale sulle vendite, Caratteristiche essenziali dell’IVA, Insussistenza.
Causa C-475/17 Viking Motors e a. contro Tallinna linneMaksu- ja Tolliamet (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus) «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 401 – Imposte nazionali aventi il carattere di imposte sul volume d’affari – Divieto – Nozione di “imposta sul volume d’affari” – Imposta locale sulle vendite – Caratteristiche essenziali dell’IVA – Insussistenza» Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 7 agosto 2018 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Divieto di riscuotere altre imposte interne che abbiano natura di imposte sulla cifra d’affari – Portata – Imposta locale estone sulle vendite – Ammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 401) L’articolo 401 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta al mantenimento o all’introduzione di un’imposta come l’imposta sulle vendite di cui trattasi nel procedimento principale. Per valutare se un’imposta, un diritto o una tassa abbiano la natura di imposta sul volume d’affari, ai sensi dell’articolo 401 della direttiva IVA, occorre in particolare verificare se essi abbiano l’effetto di danneggiare il funzionamento del sistema comune dell’IVA, gravando sulla circolazione dei beni e dei servizi e colpendo le transazioni commerciali in modo analogo all’IVA (v., per analogia, sentenza dell’11 ottobre 2007, KÖGÁZ e a., C-283/06 e C-312/06, EU:C:2007:598, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). A tale riguardo occorre sottolineare che, come risulta dal fascicolo a disposizione della Corte, i testi disciplinanti l’imposta sulle vendite di cui trattasi nel procedimento principale non imponevano ai soggetti passivi l’obbligo di aggiungere al prezzo di vendita l’importo di tale imposta, né di indicare separatamente, sulla fattura rilasciata all’acquirente, l’importo dell’imposta dovuta. Pertanto la ripercussione della predetta imposta sul consumatore finale costituiva una possibilità e non un obbligo per i dettaglianti, i quali in qualsiasi momento potevano scegliere di sopportare direttamente la medesima imposta, senza procedere a un aumento dei prezzi dei beni e dei servizi forniti. La Corte ha già dichiarato che un’imposta che colpisce le attività produttive in modo tale che non sia certo che la stessa vada, in definitiva, a carico del consumatore finale, come avviene per un’imposta sul consumo come l’IVA, si può collocare all’esterno dell’ambito applicativo dell’articolo 401 della direttiva IVA (sentenza dell’11 ottobre 2007, KÖGÁZ e a., C-283/06 e C-312/06, EU:C:2007:598, punto 50). Infatti, mentre attraverso il sistema della detrazione dell’IVA quest’ultima grava unicamente sul consumatore finale ed è perfettamente neutrale nei confronti dei soggetti passivi che intervengono nel processo di produzione e di distribuzione che precede la fase di imposizione finale, indipendentemente dal numero di operazioni avvenute, lo stesso non vale per quanto riguarda un’imposta come l’imposta sulle vendite (v., per analogia, sentenza dell’11 ottobre 2007, KÖGÁZ e a., C-283/06 e C-312/06, EU:C:2007:598, punto 51 e giurisprudenza ivi citata). (v. punti 36, 45, 47, 48, 53 e dispositivo)