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Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Diritto alla detrazione, Acquisti effettuati da un contribuente dichiarato “inattivo” dall’amministrazione fiscale, Diniego del diritto a detrazione, Principi di proporzionalità e di neutralità dell’IVA.
Causa C-69/17 Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor e Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti) «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Diritto alla detrazione – Acquisti effettuati da un contribuente dichiarato “inattivo” dall’amministrazione fiscale – Diniego del diritto a detrazione – Principi di proporzionalità e di neutralità dell’IVA» Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 settembre 2018 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Diritto alla detrazione – Acquisti effettuati da un contribuente dichiarato «inattivo» dall’amministrazione fiscale – Normativa nazionale che consente di negare il diritto a detrazione relativo a detti acquisti – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 213, 214 e 273) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010 – in particolare i suoi articoli 213, 214 e 273, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente all’amministrazione fiscale di negare a un soggetto passivo, che ha effettuato acquisti durante il periodo in cui il suo numero d’identificazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto è stato annullato per la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali, il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto relativa a tali acquisti mediante dichiarazioni d’imposta sul valore aggiunto effettuate – o mediante fatture emesse – successivamente alla riattivazione del suo numero d’identificazione, per la sola ragione che tali acquisti sono avvenuti durante il periodo di disattivazione, pur se i requisiti sostanziali sono soddisfatti e il diritto a detrazione non è invocato in modo fraudolento o abusivo. (v. punto 44 e dispositivo)