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Rinvio pregiudiziale, Direttiva 2006/112/CE, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Articolo 146, paragrafo 1, lettera e), Esenzioni all’esportazione, Prestazioni di servizi direttamente connesse alle esportazioni o alle importazioni di beni, Nozione.
Causa C-288/16 «L.Č.» IK contro Valsts ieņēmumu dienests (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa) «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Articolo 146, paragrafo 1, lettera e) – Esenzioni all’esportazione – Prestazioni di servizi direttamente connesse alle esportazioni o alle importazioni di beni – Nozione» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 giugno 2017 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Esenzioni all’esportazione – Prestazioni di servizi direttamente connesse alle esportazioni o alle importazioni di beni – Nozione – Servizi di trasporto di beni verso un paese terzo non forniti direttamente al mittente o al destinatario di tali beni – Esclusione [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 146, § 1, e)] L’articolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione prevista da tale disposizione non si applica ad una prestazione di servizi, come quella oggetto del procedimento principale, relativa a un’operazione di trasporto di beni verso un paese terzo, laddove tali servizi non siano forniti direttamente al mittente o al destinatario di detti beni. (v. punto 27 e dispositivo)