Documents - 5
cited in "Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 ottobre 2017. SC Paper Consult SRL contro Direcţia Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca e Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa Năsăud. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj. Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Diritto alla detrazione – Presupposti per l’esercizio – Articolo 273 – Provvedimenti nazionali – Lotta contro l’evasione e l’elusione fiscale – Fattura emessa da un contribuente dichiarato “inattivo” dall’amministrazione tributaria – Rischio di evasione – Diniego del diritto alla detrazione – Proporzionalità – Rifiuto di prendere in considerazione prove dell’assenza di evasione o di perdita fiscale – Limitazione nel tempo degli effetti dell’emananda sentenza – Insussistenza. Causa C-101/16."
Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Diritto alla detrazione, Presupposti per l’esercizio, Articolo 273, Provvedimenti nazionali, Lotta contro l’evasione e l’elusione fiscale, Fattura emessa da un contribuente dichiarato “inattivo” dall’amministrazione tributaria, Rischio di evasione, Diniego del diritto alla detrazione, Proporzionalità, Rifiuto di prendere in considerazione prove dell’assenza di evasione o di perdita fiscale, Limitazione nel tempo degli effetti dell’emananda sentenza, Insussistenza.
Causa C-101/16 SC Paper Consult SRL contro Direcţia Regională a Finanţelor Publice Cluj-NapocaeAdministraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa Năsăud (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj) «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Diritto alla detrazione – Presupposti per l’esercizio – Articolo 273 – Provvedimenti nazionali – Lotta contro l’evasione e l’elusione fiscale – Fattura emessa da un contribuente dichiarato “inattivo” dall’amministrazione tributaria – Rischio di evasione – Diniego del diritto alla detrazione – Proporzionalità – Rifiuto di prendere in considerazione prove dell’assenza di evasione o di perdita fiscale – Limitazione nel tempo degli effetti dell’emananda sentenza – Insussistenza» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 ottobre 2017 Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Detrazione dell’imposta assolta a monte–Normativa nazionale che esclude il diritto alla detrazione in caso di transazioni concluse con un contribuente dichiarato inattivo–Obblighi del contribuente–Consultazione di un elenco pubblico dei contribuenti dichiarati inattivi dall’amministrazione tributaria–Diniego del diritto alla detrazione opposto in modo sistematico e definitivo, senza consentire che sia fornita la prova dell’assenza di evasione o di perdita di gettito fiscale–Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45)
Questioni pregiudiziali–Interpretazione–Effetti nel tempo delle sentenze interpretative–Effetto retroattivo–Limitazione da parte della Corte–Presupposti–Buona fede degli ambienti interessati–Requisiti–Sussistenza di circostanze eccezionali
(Art. 267 TFUE) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, in forza della quale è negato a un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto con la motivazione che l’operatore che gli aveva fornito una prestazione di servizi dietro fattura, nella quale sono indicate distintamente la spesa e l’imposta sul valore aggiunto, è stato dichiarato inattivo dall’amministrazione tributaria di uno Stato membro, essendo detta dichiarazione di inattività pubblica e accessibile su Internet a qualsiasi soggetto passivo in tale Stato, quando siffatto diniego del diritto alla detrazione è sistematico e definitivo, non consentendo che sia fornita la prova dell’assenza di evasione o di perdita di gettito fiscale.
Conformemente all’articolo 273, primo comma, della direttiva 2006/112, gli Stati membri possono stabilire altri obblighi, rispetto a quelli previsti dalla menzionata direttiva, che essi ritengono necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e ad evitare le evasioni.
Tuttavia, le misure adottate dagli Stati membri non devono eccedere quanto necessario per conseguire siffatti obiettivi. Esse non possono quindi essere utilizzate in maniera tale da rimettere sistematicamente in discussione il diritto alla detrazione dell’IVA e, pertanto, la neutralità dell’IVA (v. sentenze del 21 marzo 2000, Gabalfrisa e a., da C-110/98 a C-147/98, EU:C:2000:145, punto 52, nonché del 21 giugno 2012, Mahagében e Dávid, C-80/11 e C-142/11, EU:C:2012:373, punto 57).
La Corte ha più volte dichiarato che l’amministrazione non può imporre a un soggetto passivo di compiere controlli complessi e approfonditi relativi al suo fornitore, trasferendo di fatto su di esso gli atti di controllo incombenti all’amministrazione stessa (v., in tal senso, sentenze del 21 giugno 2012, Mahagében e Dávid, C-80/11 e C-142/11, EU:C:2012:373, punto 65, nonché del 31 gennaio 2013, Stroy trans, C-642/11, EU:C:2013:54, punto 50).
Per contro, non è contrario al diritto dell’Unione esigere che il fornitore adotti tutte le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che l’operazione effettuata non lo conduca a partecipare ad un’evasione fiscale (v., in tal senso, sentenze del 27 settembre 2007, Teleos e a., C-409/04, EU:C:2007:548, punti 65 e 68, nonché del 21 giugno 2012, Mahagében e Dávid, C-80/11 e C-142/11, EU:C:2012:373, punto 54).
La normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non trasferisce sul soggetto passivo gli atti di controllo incombenti all’amministrazione, bensì informa quest’ultimo dell’esito di un’indagine amministrativa da cui risulta che il contribuente dichiarato inattivo non è più controllabile dall’amministrazione competente perché il contribuente non ha più soddisfatto gli obblighi dichiarativi imposti dalla legge, oppure perché ha dichiarato informazioni di identificazione della sede legale che non consentono all’autorità tributaria di individuare quest’ultima, o ancora perché non esercita la propria attività presso la sede legale o il domicilio fiscale dichiarati. L’unico obbligo imposto al soggetto passivo consiste, infatti, nel consultare l’elenco dei contribuenti dichiarati inattivi presso la sede dell’amministrazione nazionale e pubblicato sulla pagina Internet di quest’ultima, essendo peraltro semplice effettuare una siffatta verifica
Orbene, l’impossibilità, per il soggetto passivo, di dimostrare che le transazioni concluse con l’operatore dichiarato inattivo soddisfano le condizioni previste dalla direttiva 2006/112 e, in particolare, che l’IVA è stata versata all’erario da tale operatore va oltre quanto necessario per conseguire l’obiettivo legittimo perseguito da detta direttiva.
(v. punti 49-54, 60, 61 e dispositivo)
V. il testo della decisione.
(v. punti 64-67)
Fiscalità, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Principio della neutralità fiscale, Diritto alla detrazione, Diniego, Articolo 203, Indicazione dell’IVA in fattura, Esigibilità, Sussistenza di un’operazione imponibile, Valutazione identica nei confronti dell’emittente e del destinatario della fattura, Necessità.
Causa C-642/11 Stroy trans EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Principio della neutralità fiscale — Diritto alla detrazione — Diniego — Articolo 203 — Indicazione dell’IVA in fattura — Esigibilità — Sussistenza di un’operazione imponibile — Valutazione identica nei confronti dell’emittente e del destinatario della fattura — Necessità» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Imposta dovuta unicamente perché esposta nella fattura – Ambito di applicazione – Insussistenza effettiva di un’operazione imponibile – Inclusione – Avviso di accertamento in rettifica – Portata (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167 e 203) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rispetto dei principi della neutralità fiscale, della proporzionalità e del legittimo affidamento – Diniego a causa dell’insussistenza di una realizzazione effettiva dell’operazione – Ammissibilità – Presupposti (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 63, 167 e 203) L’articolo 203 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto indicata in una fattura da un soggetto è da esso dovuta indipendentemente dall’esistenza effettiva di un’operazione imponibile. Orbene, l’obbligo disposto da detto articolo 203 diretto ad eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale che può derivare dal diritto a detrazione previsto dagli articoli 167 e segg. della richiamata direttiva è limitato dalla possibilità, che spetta agli Stati membri prevedere nei rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rettificare ogni imposta indebitamente fatturata, purché l’emittente della fattura dimostri la propria buona fede o laddove questi abbia, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdita di gettito fiscale. Inoltre, fintantoché l’emittente di una fattura non deduce una delle ipotesi che consentono la rettifica dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente fatturata, l’amministrazione tributaria non è tenuta, nell’ambito di una verifica fiscale concernente tale emittente, a verificare se l’imposta sul valore aggiunto fatturata e dichiarata corrisponda a operazioni imponibili realmente effettuate da tale emittente. Il medesimo articolo 203 dev’essere interpretato nel senso che dal solo fatto che l’amministrazione tributaria non abbia rettificato, in un avviso di accertamento in rettifica indirizzato all’emittente di tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto da esso dichiarata, non si può dedurre che tale amministrazione abbia riconosciuto che detta fattura corrispondeva a un’operazione imponibile effettiva. Tuttavia, il diritto dell’Unione non esclude che l’amministrazione competente proceda a un controllo dell’esistenza delle operazioni fatturate da un soggetto passivo e che essa regolarizzi, ove necessario, il debito fiscale risultante dalle dichiarazioni effettuate dal soggetto passivo. Il risultato di tale controllo costituisce, alla stregua della dichiarazione e del pagamento, da parte dell’emittente della fattura, di un’imposta sul valore aggiunto fatturata, un elemento che il giudice nazionale deve prendere in considerazione in sede di valutazione dell’esistenza di un’operazione imponibile che conferisce il diritto alla detrazione del destinatario di una fattura in un caso concreto. (v. punti 32, 33, 35, 37, 38, dispositivo 1) I principi di neutralità fiscale, di proporzionalità e del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che non ostano a che il destinatario di una fattura si veda negare il diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto a monte a causa dell’assenza di un’operazione imponibile effettiva, anche se, nell’avviso di accertamento in rettifica indirizzato all’emittente di tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto dichiarata da quest’ultimo non è stata rettificata. Se, tuttavia, tenuto conto di evasioni o irregolarità commesse da tale emittente o a monte dell’operazione dedotta a fondamento del diritto alla detrazione, tale operazione è considerata come non effettivamente realizzata, si deve dimostrare, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura verifiche alle quali non è tenuto, che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta operazione si inseriva nel quadro di un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto. (v. punto 52, dispositivo 2) Causa C-642/11 Stroy trans EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Principio della neutralità fiscale — Diritto alla detrazione — Diniego — Articolo 203 — Indicazione dell’IVA in fattura — Esigibilità — Sussistenza di un’operazione imponibile — Valutazione identica nei confronti dell’emittente e del destinatario della fattura — Necessità» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Imposta dovuta unicamente perché esposta nella fattura — Ambito di applicazione — Insussistenza effettiva di un’operazione imponibile — Inclusione — Avviso di accertamento in rettifica — Portata
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167 e 203)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Rispetto dei principi della neutralità fiscale, della proporzionalità e del legittimo affidamento — Diniego a causa dell’insussistenza di una realizzazione effettiva dell’operazione — Ammissibilità — Presupposti
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 63, 167 e 203) L’articolo 203 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto indicata in una fattura da un soggetto è da esso dovuta indipendentemente dall’esistenza effettiva di un’operazione imponibile.
Orbene, l’obbligo disposto da detto articolo 203 diretto ad eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale che può derivare dal diritto a detrazione previsto dagli articoli 167 e segg. della richiamata direttiva è limitato dalla possibilità, che spetta agli Stati membri prevedere nei rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rettificare ogni imposta indebitamente fatturata, purché l’emittente della fattura dimostri la propria buona fede o laddove questi abbia, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdita di gettito fiscale.
Inoltre, fintantoché l’emittente di una fattura non deduce una delle ipotesi che consentono la rettifica dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente fatturata, l’amministrazione tributaria non è tenuta, nell’ambito di una verifica fiscale concernente tale emittente, a verificare se l’imposta sul valore aggiunto fatturata e dichiarata corrisponda a operazioni imponibili realmente effettuate da tale emittente.
Il medesimo articolo 203 dev’essere interpretato nel senso che dal solo fatto che l’amministrazione tributaria non abbia rettificato, in un avviso di accertamento in rettifica indirizzato all’emittente di tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto da esso dichiarata, non si può dedurre che tale amministrazione abbia riconosciuto che detta fattura corrispondeva a un’operazione imponibile effettiva.
Tuttavia, il diritto dell’Unione non esclude che l’amministrazione competente proceda a un controllo dell’esistenza delle operazioni fatturate da un soggetto passivo e che essa regolarizzi, ove necessario, il debito fiscale risultante dalle dichiarazioni effettuate dal soggetto passivo. Il risultato di tale controllo costituisce, alla stregua della dichiarazione e del pagamento, da parte dell’emittente della fattura, di un’imposta sul valore aggiunto fatturata, un elemento che il giudice nazionale deve prendere in considerazione in sede di valutazione dell’esistenza di un’operazione imponibile che conferisce il diritto alla detrazione del destinatario di una fattura in un caso concreto.
(v. punti 32, 33, 35, 37, 38, dispositivo 1)
I principi di neutralità fiscale, di proporzionalità e del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che non ostano a che il destinatario di una fattura si veda negare il diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto a monte a causa dell’assenza di un’operazione imponibile effettiva, anche se, nell’avviso di accertamento in rettifica indirizzato all’emittente di tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto dichiarata da quest’ultimo non è stata rettificata. Se, tuttavia, tenuto conto di evasioni o irregolarità commesse da tale emittente o a monte dell’operazione dedotta a fondamento del diritto alla detrazione, tale operazione è considerata come non effettivamente realizzata, si deve dimostrare, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura verifiche alle quali non è tenuto, che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta operazione si inseriva nel quadro di un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto.
(v. punto 52, dispositivo 2)
Fiscalità, IVA, Sesta direttiva, Direttiva 2006/112/CE, Diritto alla detrazione, Presupposti per l’esercizio, Articolo 273, Misure nazionali ai fini della lotta contro l’evasione, Prassi delle amministrazioni fiscali nazionali, Diniego del diritto a detrazione in caso di comportamento irregolare dell’emittente della fattura correlata ai beni o ai servizi a titolo dei quali viene richiesto l’esercizio del diritto a detrazione, Onere della prova, Obbligo del soggetto passivo di assicurarsi del comportamento regolare dell’emittente di tale fattura e di provarlo.
Parole chiave
Massima
Parole chiave
1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Prassi nazionale che nega ad un soggetto passivo il diritto a detrazione in caso di irregolarità commesse dall’emittente della fattura o da uno dei suoi fornitori — Inammissibilità — Limiti — Presupposti
[Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167, 168, a), 178, a), 220, punto 1, e 226]
2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Obblighi del contribuente — Prassi nazionale che nega ad un soggetto passivo il diritto a detrazione in caso di irregolarità commesse dall’emittente della fattura — Rifiuto opposto malgrado il ricorrere dei presupposti sostanziali del diritto a detrazione e l’assenza di indizi che giustifichino il sospetto di irregolarità o frodi dell’emittente — Inammissibilità
[Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167, 168, a), 178, a), e 273]
Massima
1. Gli articoli 167, 168, lettera a), 178, lettera a), 220, punto 1, e 226 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una prassi nazionale in base alla quale l’amministrazione fiscale nega ad un soggetto passivo il diritto di detrarre, dall’importo dell’imposta sul valore aggiunto di cui egli è debitore, l’importo dell’imposta dovuta o versata per i servizi che gli sono stati forniti, con la motivazione che l’emittente della fattura correlata a tali servizi, o uno dei suoi fornitori, ha commesso irregolarità, senza che detta amministrazione dimostri, alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto passivo interessato sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in un’evasione commessa dal suddetto emittente o da un altro operatore intervenuto a monte nella catena di prestazioni.
(v. punto 50, dispositivo 1)
2. Gli articoli 167, 168, lettera a), 178, lettera a), e 273 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una prassi nazionale in base alla quale l’amministrazione fiscale nega il diritto a detrazione con la motivazione che il soggetto passivo non si è assicurato che l’emittente della fattura correlata ai beni a titolo dei quali viene richiesto l’esercizio del diritto a detrazione avesse la qualità di soggetto passivo, che disponesse dei beni di cui trattasi e fosse in grado di fornirli e che avesse soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, o con la motivazione che il suddetto soggetto passivo non dispone, oltre che di detta fattura, di altri documenti idonei a dimostrare la sussistenza delle circostanze menzionate, benché ricorrano le condizioni di sostanza e di forma previste dalla direttiva 2006/112 per l’esercizio del diritto a detrazione e sebbene il soggetto passivo non disponga di indizi che giustifichino il sospetto dell’esistenza di irregolarità o evasioni nella sfera del suddetto emittente.
(v. punto 66, dispositivo 2) Cause riunite C-80/11 e C-142/11 Mahagében Kft contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (C-80/11) e Péter Dávid contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (C-142/11) (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Baranya Megyei Bíróság e dallo Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság) «Fiscalità — IVA — Sesta direttiva — Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione — Presupposti per l’esercizio — Articolo 273 — Misure nazionali ai fini della lotta contro l’evasione — Prassi delle amministrazioni fiscali nazionali — Diniego del diritto a detrazione in caso di comportamento irregolare dell’emittente della fattura correlata ai beni o ai servizi a titolo dei quali viene richiesto l’esercizio del diritto a detrazione — Onere della prova — Obbligo del soggetto passivo di assicurarsi del comportamento regolare dell’emittente di tale fattura e di provarlo» Massime della sentenza Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Prassi nazionale che nega ad un soggetto passivo il diritto a detrazione in caso di irregolarità commesse dall’emittente della fattura o da uno dei suoi fornitori – Inammissibilità – Limiti – Presupposti
[Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167, 168, a), 178, a), 220, punto 1, e 226]
Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Obblighi del contribuente – Prassi nazionale che nega ad un soggetto passivo il diritto a detrazione in caso di irregolarità commesse dall’emittente della fattura – Rifiuto opposto malgrado il ricorrere dei presupposti sostanziali del diritto a detrazione e l’assenza di indizi che giustifichino il sospetto di irregolarità o frodi dell’emittente – Inammissibilità
[Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167, 168, a), 178, a), e 273] Gli articoli 167, 168, lettera a), 178, lettera a), 220, punto 1, e 226 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una prassi nazionale in base alla quale l’amministrazione fiscale nega ad un soggetto passivo il diritto di detrarre, dall’importo dell’imposta sul valore aggiunto di cui egli è debitore, l’importo dell’imposta dovuta o versata per i servizi che gli sono stati forniti, con la motivazione che l’emittente della fattura correlata a tali servizi, o uno dei suoi fornitori, ha commesso irregolarità, senza che detta amministrazione dimostri, alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto passivo interessato sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in un’evasione commessa dal suddetto emittente o da un altro operatore intervenuto a monte nella catena di prestazioni.
(v. punto 50, dispositivo 1)
Gli articoli 167, 168, lettera a), 178, lettera a), e 273 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una prassi nazionale in base alla quale l’amministrazione fiscale nega il diritto a detrazione con la motivazione che il soggetto passivo non si è assicurato che l’emittente della fattura correlata ai beni a titolo dei quali viene richiesto l’esercizio del diritto a detrazione avesse la qualità di soggetto passivo, che disponesse dei beni di cui trattasi e fosse in grado di fornirli e che avesse soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, o con la motivazione che il suddetto soggetto passivo non dispone, oltre che di detta fattura, di altri documenti idonei a dimostrare la sussistenza delle circostanze menzionate, benché ricorrano le condizioni di sostanza e di forma previste dalla direttiva 2006/112 per l’esercizio del diritto a detrazione e sebbene il soggetto passivo non disponga di indizi che giustifichino il sospetto dell’esistenza di irregolarità o evasioni nella sfera del suddetto emittente.
(v. punto 66, dispositivo 2)