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cited in "Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 febbraio 2017. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs contro British Film Institute. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division). Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera n) – Esenzione di talune prestazioni di servizi culturali – Assenza di effetto diretto – Determinazione delle prestazioni di servizi culturali esenti – Potere discrezionale degli Stati membri. Causa C-592/15."
Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto, Sesta direttiva 77/388/CEE, Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera n), Esenzione di talune prestazioni di servizi culturali, Assenza di effetto diretto, Determinazione delle prestazioni di servizi culturali esenti, Potere discrezionale degli Stati membri.
Causa C-592/15 Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs contro British Film Institute [domanda di pronuncia pregiudizialeproposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)] «Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera n) – Esenzione di talune prestazioni di servizi culturali – Assenza di effetto diretto – Determinazione delle prestazioni di servizi culturali esenti – Potere discrezionale degli Stati membri» Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 febbraio 2017 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico – Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera n) – Esenzione di talune prestazioni di servizi culturali – Effetto diretto – Insussistenza [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, § 1, n)] L’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera n), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, che prevede l’esenzione di «talune prestazioni di servizi culturali», dev’essere interpretato nel senso che esso non è dotato di efficacia diretta per cui, in assenza di trasposizione, tale disposizione non può essere direttamente invocata da un organismo di diritto pubblico o da un altro organismo culturale riconosciuto dallo Stato membro interessato, che fornisca prestazioni di servizi culturali. L’interpretazione letterale dell’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera n), della sesta direttiva è confermata dalla genesi di tale direttiva, nonché dagli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione. Va pertanto considerato che l’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera n), della sesta direttiva, facendo riferimento a «talune prestazioni di servizi culturali», non richiede l’esenzione di tutte le prestazioni di servizi culturali, in modo che gli Stati membri possono esentarne «taluni», pur assoggettandone altri all’IVA. (v. punti 19, 23, 28 e dispositivo)
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