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Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Cooperazione integrata, Concessione di un finanziamento e cessione di attivi circolanti necessari alla produzione agricola, Prestazione unica e complessa, Prestazioni distinte e indipendenti, Prestazione accessoria e prestazione principale.
Causa C-208/15 Stock ‘94 Szolgáltató Zrt. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria) «Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Cooperazione integrata – Concessione di un finanziamento e cessione di attivi circolanti necessari alla produzione agricola – Prestazione unica e complessa – Prestazioni distinte e indipendenti – Prestazione accessoria e prestazione principale» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 dicembre 2016 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Cessione di beni – Prestazioni di servizi – Operazioni composte da più elementi – Concessione di un prestito destinato all’acquisto di beni agricoli e cessione di tali beni nell’ambito di un’operazione di cooperazione integrata – Operazione che può essere considerata come un’unica operazione – Valutazione da parte del giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 1, § 2) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretata nel senso che: – un’operazione di cooperazione agricola integrata che prevede che un operatore economico ceda dei beni a un agricoltore e gli conceda un prestito destinato all’acquisto di tali beni, costituisce un’unica operazione ai fini della menzionata direttiva, nella quale la cessione di beni costituisce la prestazione principale. La base imponibile di siffatta unica operazione è costituita tanto dal prezzo dei beni in parola quanto dagli interessi pagati sui prestiti concessi agli agricoltori; – la circostanza che un integratore possa fornire agli agricoltori servizi supplementari o possa acquistare la loro produzione agricola non incide sulla qualificazione dell’operazione in discussione come unica operazione ai fini della direttiva 2006/112. In primo luogo, difatti, dal momento che l’operazione di cooperazione integrata è disciplinata dal principio secondo cui l’integratore concede un prestito ad un integrato, che quest’ultimo può utilizzare soltanto per acquistare attivi circolanti dall’integratore, la concessione di siffatti prestiti non costituisce una prestazione che abbia un interesse autonomo dal punto di vista degli integrati, in quanto dette risorse finanziarie non possono essere utilizzate liberamente. In secondo luogo, considerato che non dispone di un’autorizzazione per agire in quanto ente creditizio, l’integratore non può concedere prestiti agli integrati senza che detti prestiti fossero destinati all’acquisto dei suoi attivi circolanti. In terzo luogo, la cessione degli attivi circolanti e il prestito perseguono il medesimo obiettivo economico, ossia, in sostanza, la realizzazione di un sostegno sotto il profilo finanziario e logistico agli agricoltori, che consenta loro di svolgere un’attività di produzione agricola. In tale contesto, la cessione di detti attivi circolanti costituisce, per gli integrati, la prestazione principale derivante dalla cooperazione integrata, in quanto gli agricoltori saranno in grado di proseguire la loro attività agricola grazie agli attivi in parola. Ottenere un prestito per l’acquisizione di tali attivi, quindi, per gli agricoltori di cui trattasi, costituisce non già un fine in sé, bensì unicamente un mezzo che consente loro di acquisire gli attivi circolanti necessari alla loro produzione agricola. A tale riguardo, spetta al giudice del rinvio verificare se l’operazione di cooperazione integrata presenti effettivamente l’obiettivo economico in parola, e altresì stabilire se la cessione degli attivi circolanti sia dotata di una tale importanza fondamentale per gli integrati. Se questa fosse l’ipotesi che ricorre, è necessario considerare che la cessione degli attivi circolanti e la concessione di un prestito destinato all’acquisto di tali attivi costituiscono un’unica operazione complessa ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, giacché la prestazione principale è la cessione degli attivi in parola. Infine, in quarto luogo, la circostanza che l’integratore possa, in modo facoltativo, offrire servizi supplementari agli integrati e altresì acquistare la loro produzione agricola non incide sulla soluzione di cui trattasi. (v. punti 31-39 e dispositivo)