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Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Articolo 173, paragrafo 1, Beni e servizi utilizzati nel contempo per operazioni imponibili e per operazioni esenti (beni e servizi a uso promiscuo), Determinazione dell’importo della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, Prorata di detrazione, Articolo 174, Prorata di detrazione calcolato applicando un criterio di ripartizione secondo il volume d’affari, Articolo 173, paragrafo 2, Regime di deroga, Articolo 175, Regola di arrotondamento del prorata di detrazione, Articoli 184 e 185, Rettifica delle detrazioni.
Causa C-186/15 Kreissparkasse Wiedenbrück contro Finanzamt Wiedenbrück (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Münster) «Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Articolo 173, paragrafo 1 — Beni e servizi utilizzati nel contempo per operazioni imponibili e per operazioni esenti (beni e servizi a uso promiscuo) — Determinazione dell’importo della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto — Prorata di detrazione — Articolo 174 — Prorata di detrazione calcolato applicando un criterio di ripartizione secondo il volume d’affari — Articolo 173, paragrafo 2 — Regime di deroga — Articolo 175 — Regola di arrotondamento del prorata di detrazione — Articoli 184 e 185 — Rettifica delle detrazioni» Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 giugno 2016 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Beni e servizi utilizzati nel contempo per operazioni che danno e per operazioni che non danno diritto a detrazione – Detrazione prorata – Calcolo – Arrotondamento della percentuale ottenuta all’unità superiore – Applicazione obbligatoria di detta regola di arrotondamento in caso di calcolo del prorata secondo uno dei metodi derogatori previsti all’articolo 173, paragrafo 2, della direttiva 2006/112 – Insussistenza (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 175, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Beni e servizi utilizzati nel contempo per operazioni che danno e per operazioni che non danno diritto a detrazione – Detrazione prorata – Calcolo – Arrotondamento della percentuale ottenuta all’unità superiore – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Applicazione obbligatoria di detta regola di arrotondamento in caso di calcolo del prorata secondo uno dei metodi derogatori previsti all’articolo 173, paragrafo 2, della direttiva 2006/112 o all’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 77/388 – Presupposto (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 184-186) L’articolo 175, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri non sono tenuti ad applicare la regola di arrotondamento prevista da tale disposizione quando il prorata di detrazione è calcolato secondo uno dei metodi derogatori di cui all’articolo 173, paragrafo 2, di detta direttiva. (v. punto 42, dispositivo 1) Gli articoli 184 e seguenti della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, quando il prorata di detrazione è stato calcolato, ai sensi delle rispettive normative nazionali, in base ad uno dei metodi previsti all’articolo 173, paragrafo 2, di detta direttiva o all’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, gli Stati membri sono tenuti ad applicare la regola di arrotondamento di cui all’articolo 175, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, in caso di rettifica, soltanto nell’ipotesi in cui tale regola sia stata applicata per determinare l’importo iniziale della detrazione o qualora l’elemento il cui mutamento rende necessaria la rettifica consista nell’applicazione in futuro del metodo di calcolo di cui all’articolo 173, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva o di detta regola di arrotondamento. Infatti, dalla lettura congiunta degli articoli 184 e 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 risulta, da una parte, che quando, a causa del mutamento di uno degli elementi inizialmente assunti per il calcolo delle detrazioni, si rende necessaria una rettifica, il calcolo dell’importo di tale rettifica deve far sì che l’importo delle detrazioni infine eseguite corrisponda a quello che il soggetto passivo avrebbe avuto diritto di operare se tale mutamento fosse stato considerato inizialmente. Dall’altra parte, il calcolo di tale importo implica di tener conto dei medesimi elementi inizialmente assunti, ad eccezione di quello che è stato modificato. (v. punti 47, 50, 51, dispositivo 2)