Rinvio pregiudiziale, Codice doganale comunitario, Regolamento (CEE) n. 2913/92, Articoli 203 e 204, Regolamento (CEE) n. 2454/93, Articolo 859, Regime di transito esterno, Nascita dell’obbligazione doganale, Sottrazione o meno al controllo doganale, Inadempimento di un’obbligazione, Presentazione tardiva delle merci all’ufficio di destinazione, Merci rifiutate dal destinatario e rispedite senza essere state presentate all’ufficio doganale, Merci nuovamente sottoposte al regime di transito esterno mediante una nuova dichiarazione, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 168, lettera e), Detrazione dell’IVA all’importazione da parte del trasportatore.
Causa C-187/14 Skatteministeriet contro DSV Road A/S (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret) «Rinvio pregiudiziale — Codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Articoli 203 e 204 — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Articolo 859 — Regime di transito esterno — Nascita dell’obbligazione doganale — Sottrazione o meno al controllo doganale — Inadempimento di un’obbligazione — Presentazione tardiva delle merci all’ufficio di destinazione — Merci rifiutate dal destinatario e rispedite senza essere state presentate all’ufficio doganale — Merci nuovamente sottoposte al regime di transito esterno mediante una nuova dichiarazione — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 168, lettera e) — Detrazione dell’IVA all’importazione da parte del trasportatore» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 giugno 2015 Unione doganale — Nascita di un’obbligazione doganale all’importazione a seguito della sottrazione alla vigilanza doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione — Portata — Merci rifiutate dal destinatario e rispedite senza essere state presentate all’ufficio doganale — Stesse merci nuovamente sottoposte al regime di transito esterno mediante una nuova dichiarazione — Mancata nascita di un’obbligazione doganale — Identità delle suddette merci non dimostrata nell’ambito dei regimi di transito — Nascita della suddetta obbligazione
[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, artt. 92, § 2, 96, § 1, a), e 203]
Unione doganale — Nascita di un’obbligazione doganale a seguito dell’inadempimento di un obbligo connesso al regime di transito esterno — Portata — Merci, sottoposte a un primo regime di transito esterno, presentate tardivamente all’ufficio doganale del luogo di destinazione nell’ambito di un secondo regime di transito — Nascita di un’obbligazione doganale — Eccezioni — Verifica incombente al giudice nazionale
[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, art. 204; regolamento della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 214/2007, artt. 356, paragrafo 3, e 859, secondo trattino e punto 2, a) e c)]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Origine e portata del diritto a detrazione — Normativa nazionale che nega il diritto a detrazione della suddetta imposta al trasportatore che non è né l’importatore né il proprietario delle merci di cui trattasi, ma che ne ha soltanto assicurato il trasporto e il trattamento doganale nell’ambito della sua attività di trasportatore di merci soggetto a tale imposta — Ammissibilità
[Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168, e)] L’articolo 203 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, deve essere interpretato nel senso che un’obbligazione doganale non sorge in base a tale articolo per il solo fatto che merci sottoposte ad un regime di transito comunitario esterno, dopo un tentativo di consegna rimasto infruttuoso, siano riportate al porto franco di partenza senza essere state presentate né all’ufficio doganale del luogo di destinazione né all’ufficio doganale del porto franco, se viene accertato che queste stesse merci sono state in seguito trasportate nuovamente verso il loro luogo di destinazione nell’ambito di un secondo regime di transito comunitario esterno regolarmente appurato. Per contro, nell’ipotesi in cui l’identità delle merci trasportate nell’ambito del primo e del secondo regime di transito comunitario esterno non possa essere dimostrata, in forza del suddetto articolo sorge un’obbligazione doganale.
Infatti, nell’ipotesi in cui l’identità delle merci trasportate nell’ambito del primo e del secondo regime di transito sia stata dimostrata, tali merci sono state effettivamente presentate all’ufficio doganale del luogo di destinazione nell’ambito della loro seconda spedizione. L’omessa presentazione delle suddette merci all’ufficio doganale del luogo di destinazione nell’ambito della loro prima spedizione e l’omessa presentazione delle medesime all’ufficio doganale del porto franco di partenza dopo la loro rispedizione, l’assoggettamento delle suddette merci al secondo regime di transito nonché la loro presentazione tardiva all’ufficio doganale del luogo di destinazione non sono circostanze sufficienti, in quanto tali, a costituire una sottrazione al controllo doganale.
Nell’ambito di un regime di transito il controllo doganale si esercita per natura a distanza. Esso concerne merci che non si trovano in un luogo determinato, ma che sono trasportate da un luogo all’altro, senza che le autorità doganali siano in grado di verificare la loro localizzazione esatta in qualsiasi momento del trasporto. Tale controllo esercitato a distanza non è ostacolato dalla mera circostanza che le merci di cui trattasi non sono state presentate agli uffici doganali del luogo di destinazione o di un porto franco se vengono rispettate tutte le altre condizioni inerenti al regime di transito. Infatti, in una situazione del genere, nonostante tali omissioni, le merci di cui trattasi sono sempre trasportate nell’ambito di una procedura di transito autorizzata ed accompagnate dai relativi documenti di transito, sicché le autorità doganali sono sempre in grado di accedere a tali merci e di controllarle.
Per contro, nell’ipotesi in cui non possa essere dimostrata l’identità delle merci trasportate nell’ambito del primo e del secondo regime di transito, ricorrono i presupposti per la nascita di un’obbligazione doganale sulla base dell’articolo 203, paragrafo 1, del codice doganale. Infatti, in tale ipotesi, non viene dimostrato che le merci sono state presentate all’ufficio doganale del luogo di destinazione, come richiesto dall’articolo 96, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale. Orbene, in una situazione del genere, all’autorità doganale competente è precluso l’accertamento, conformemente all’articolo 92, paragrafo 2, del codice doganale, che il regime di transito si è concluso correttamente.
(v. punti 26-29, 32, dispositivo 1)
L’articolo 204 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, quale modificato dal regolamento n. 1791/2006, in combinato disposto con l’articolo 859 del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 214/2007, deve essere interpretato nel senso che la presentazione tardiva all’ufficio doganale del luogo di destinazione e nell’ambito di un secondo regime di transito comunitario esterno delle merci sottoposte ad un primo regime di transito comunitario esterno costituisce un inadempimento che fa sorgere un’obbligazione doganale, a meno che non siano soddisfatte le condizioni previste dagli articoli 356, paragrafo 3 o 859, secondo trattino, e punto 2, lettera c), di tale regolamento, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.
A tal riguardo, l’articolo 356, paragrafo 3, del regolamento di applicazione dispone che, quando le merci vengono presentate all’ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine prescritto dall’ufficio di partenza e qualora il mancato rispetto di tale termine sia dovuto a circostanze debitamente comprovate e accettate dall’ufficio di destinazione, non imputabili al trasportatore o all’obbligato principale, si considera che quest’ultimo abbia rispettato il termine prescritto.
Per quanto riguarda la questione se risulti soddisfatta la condizione negativa prevista dall’articolo 204 del codice doganale che esclude la nascita di un’obbligazione doganale a norma del suddetto articolo quando le inosservanze non hanno avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato, va ricordato che l’articolo 859 del regolamento di applicazione enumera in modo esaustivo le situazioni atte a soddisfare tale condizione.
Per quanto riguarda, in primo luogo, il terzo trattino e il punto 2, lettera a), dell’articolo 859 del regolamento in parola, tali disposizioni richiedono che tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione della merce vengano espletate a posteriori e che la merce sia stata effettivamente presentata intatta all’ufficio di destinazione. Nell’ipotesi in cui l’identità delle merci trasportate nell’ambito del primo e secondo regime di transito sia dimostrata e in cui tale secondo regime di transito sia stato regolarmente appurato, dette condizioni sono soddisfatte. In secondo luogo, quanto all’articolo 859, punto 2, lettera c), del suddetto regolamento di applicazione, quest’ultimo richiede che, qualora non sia stato rispettato il termine fissato conformemente all’articolo 356 di tale regolamento e non sia applicabile il paragrafo 3 del suddetto articolo, la merce debba comunque essere presentata all’ufficio di destinazione entro un termine ragionevole. Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’articolo 859, secondo trattino, del medesimo regolamento, che sancisce la condizione secondo cui gli inadempimenti di cui trattasi non devono implicare una manifesta negligenza da parte dell’interessato, la nozione di manifesta negligenza deve essere valutata tenendo conto, in particolare, della complessità delle disposizioni la cui inosservanza abbia fatto sorgere l’obbligazione doganale, dell’esperienza professionale e della diligenza dell’operatore.
(v. punti 39, 40, 42, 44-47, dispositivo 2)
L’articolo 168, lettera e), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che escluda la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione gravante sul trasportatore che non è né l’importatore né il proprietario delle merci di cui trattasi, ma che ne ha soltanto assicurato il trasporto e il trattamento doganale nell’ambito della sua attività di trasportatore di merci soggetto all’imposta sul valore aggiunto.
Invero, poiché il valore delle merci trasportate non fa parte delle spese costitutive dei prezzi fatturati da un trasportatore la cui attività è limitata al trasporto di tale merce dietro corrispettivo, le condizioni di applicazione dell’articolo 168, lettera e), della direttiva IVA non sono soddisfatte.
(v. punti 50, 51, dispositivo 3)
Codice doganale comunitario, Ambito di applicazione degli articoli 203 e 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92, Regime di transito esterno, Sorgere dell’obbligazione doganale a causa dell’inadempienza di un obbligo, Presentazione tardiva delle merci all’ufficio di destinazione, Sesta direttiva IVA, Articolo 10, paragrafo 3, Connessione tra il sorgere dell’obbligazione doganale e quello dell’IVA, Nozione di operazioni imponibili.
Causa C-480/12 Minister van Financiën contro X BV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Codice doganale comunitario — Ambito di applicazione degli articoli 203 e 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Regime di transito esterno — Sorgere dell’obbligazione doganale a causa dell’inadempienza di un obbligo — Presentazione tardiva delle merci all’ufficio di destinazione — Sesta direttiva IVA — Articolo 10, paragrafo 3 — Connessione tra il sorgere dell’obbligazione doganale e quello dell’IVA — Nozione di operazioni imponibili» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 maggio 2014 Unione doganale – Sorgere di un’obbligazione doganale a seguito dell’inadempienza di un obbligo relativo all’utilizzazione del regime doganale in questione – Inosservanze senza conseguenze sul corretto funzionamento del regime doganale – Portata – Mancato rispetto del termine di presentazione delle merci – Mancanza di un termine ragionevole – Esclusione [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, artt. 203 e 204; regolamento della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2002, artt. 356 e 859, punto 2, c)] Unione doganale – Sorgere di un’obbligazione doganale a seguito dell’inadempienza di un obbligo relativo all’utilizzazione del regime doganale in questione – Inosservanze senza conseguenze sul corretto funzionamento del regime doganale – Portata – Mancato rispetto del termine di presentazione delle merci – Esclusione – Carenza di informazioni relative alle cause del superamento del termine o al luogo delle merci – Irrilevanza [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, artt. 203 e 204; regolamento della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2002, artt. 356 e 859, punto 2, c)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Cessione di beni – Nozione – Vendita di merci svincolate dai regimi doganali – Inclusione – Obbligazione doganale sorta esclusivamente in forza dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92 – Irrilevanza (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, art. 204; direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 2004/66, artt. 2 e 7, § 3, comma 1) Gli articoli 203 e 204 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 648/2005, in combinato disposto con l’articolo 859, punto 2, lettera c), del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 444/2002, devono essere interpretati nel senso che il mero superamento del termine di presentazione fissato in conformità dell’articolo 356, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93, così come modificato, non conduce ad un’obbligazione doganale per sottrazione delle merci considerate al controllo doganale ai sensi dell’articolo 203 del regolamento n. 2913/92, così come modificato, bensì ad un’obbligazione doganale che trova fondamento nell’articolo 204 di quest’ultimo regolamento. Gli articoli 203 e 204 del regolamento n. 2913/92, infatti, hanno sfere di applicazione distinte. Mentre il primo articolo riguarda i comportamenti che hanno come risultato una sottrazione della merce al controllo doganale, il secondo concerne inadempimenti degli obblighi e inosservanze di modalità legate ai vari regimi doganali privi di effetti sul controllo doganale. Dal testo dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92 risulta dunque che tale disposizione si applica soltanto nei casi che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 203 dello stesso regolamento. A tal riguardo, conformemente all’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2913/92, un’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito all’inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all’importazione, dall’utilizzazione del regime doganale al quale è stata vincolata, sempre che non si constati che tale inosservanza non ha avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento di tale regime. Qualsiasi caso non rientrante in detta eccezione ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92. Tuttavia, l’articolo 859, punto 2, lettera c), del regolamento n. 2454/93 prevede espressamente che, quando il termine fissato conformemente all’articolo 356 di tale regolamento non è stato rispettato e la presentazione tardiva della merce non può essere giustificata ai sensi del paragrafo 3 di quest’ultimo articolo, il superamento del termine di presentazione è considerato privo di conseguenze pratiche sul corretto funzionamento del deposito temporaneo o del regime doganale considerato, qualora la merce sia stata comunque presentata all’ufficio di destinazione entro un termine ragionevole. (v. punti 31, 32, 39, 41, 45, dispositivo 1) L’articolo 204 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 648/2005, in combinato disposto con l’articolo 859, punto 2, lettera c), del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 444/2002, deve essere interpretato nel senso che non è necessario, per il sorgere di un’obbligazione doganale ai sensi del predetto articolo 204, che gli interessati forniscano alle autorità doganali informazioni riguardo alle cause del superamento del termine fissato conformemente all’articolo 356 del regolamento n. 2454/93, così come modificato, o al luogo in cui si trovavano le merci considerate durante il periodo che è trascorso tra la scadenza del predetto termine e l’effettiva presentazione di tali merci all’ufficio doganale di destinazione. Infatti, quando le merci vengono presentate all’ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine impartito dall’ufficio di partenza e il mancato rispetto del termine è dovuto a circostanze debitamente comprovate e accettate dall’ufficio di destinazione, non imputabili al trasportatore o all’obbligato principale, si considera che quest’ultimo abbia rispettato il termine fissato. (v. punti 43, 45, dispositivo 1) L’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2004/66, deve essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto è dovuta allorché le merci considerate sono svincolate dai regimi doganali previsti da tale articolo, anche se tale obbligazione doganale sia sorta esclusivamente in forza dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 648/2005. Infatti, laddove siffatte merci fossero già svincolate da tali regimi alla data della loro riesportazione a motivo del sorgere di un’obbligazione doganale, si dovrebbe considerare che esse siano state oggetto di un’«importazione» ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della sesta direttiva. Orbene, ai sensi di detto articolo 2 sono soggette in particolare all’imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni. (v. punti 47, 54, 55, dispositivo 2) Causa C-480/12 Minister van Financiën contro X BV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Codice doganale comunitario — Ambito di applicazione degli articoli 203 e 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Regime di transito esterno — Sorgere dell’obbligazione doganale a causa dell’inadempienza di un obbligo — Presentazione tardiva delle merci all’ufficio di destinazione — Sesta direttiva IVA — Articolo 10, paragrafo 3 — Connessione tra il sorgere dell’obbligazione doganale e quello dell’IVA — Nozione di operazioni imponibili» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 maggio 2014 Unione doganale — Sorgere di un’obbligazione doganale a seguito dell’inadempienza di un obbligo relativo all’utilizzazione del regime doganale in questione — Inosservanze senza conseguenze sul corretto funzionamento del regime doganale — Portata — Mancato rispetto del termine di presentazione delle merci — Mancanza di un termine ragionevole — Esclusione
[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, artt. 203 e 204; regolamento della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2002, artt. 356 e 859, punto 2, c)]
Unione doganale — Sorgere di un’obbligazione doganale a seguito dell’inadempienza di un obbligo relativo all’utilizzazione del regime doganale in questione — Inosservanze senza conseguenze sul corretto funzionamento del regime doganale — Portata — Mancato rispetto del termine di presentazione delle merci — Esclusione — Carenza di informazioni relative alle cause del superamento del termine o al luogo delle merci — Irrilevanza
[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, artt. 203 e 204; regolamento della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 444/2002, artt. 356 e 859, punto 2, c)]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Cessione di beni — Nozione — Vendita di merci svincolate dai regimi doganali — Inclusione — Obbligazione doganale sorta esclusivamente in forza dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92 — Irrilevanza
(Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, art. 204; direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 2004/66, artt. 2 e 7, § 3, comma 1) Gli articoli 203 e 204 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 648/2005, in combinato disposto con l’articolo 859, punto 2, lettera c), del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 444/2002, devono essere interpretati nel senso che il mero superamento del termine di presentazione fissato in conformità dell’articolo 356, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93, così come modificato, non conduce ad un’obbligazione doganale per sottrazione delle merci considerate al controllo doganale ai sensi dell’articolo 203 del regolamento n. 2913/92, così come modificato, bensì ad un’obbligazione doganale che trova fondamento nell’articolo 204 di quest’ultimo regolamento.
Gli articoli 203 e 204 del regolamento n. 2913/92, infatti, hanno sfere di applicazione distinte. Mentre il primo articolo riguarda i comportamenti che hanno come risultato una sottrazione della merce al controllo doganale, il secondo concerne inadempimenti degli obblighi e inosservanze di modalità legate ai vari regimi doganali privi di effetti sul controllo doganale. Dal testo dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92 risulta dunque che tale disposizione si applica soltanto nei casi che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 203 dello stesso regolamento.
A tal riguardo, conformemente all’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2913/92, un’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito all’inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all’importazione, dall’utilizzazione del regime doganale al quale è stata vincolata, sempre che non si constati che tale inosservanza non ha avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento di tale regime. Qualsiasi caso non rientrante in detta eccezione ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92.
Tuttavia, l’articolo 859, punto 2, lettera c), del regolamento n. 2454/93 prevede espressamente che, quando il termine fissato conformemente all’articolo 356 di tale regolamento non è stato rispettato e la presentazione tardiva della merce non può essere giustificata ai sensi del paragrafo 3 di quest’ultimo articolo, il superamento del termine di presentazione è considerato privo di conseguenze pratiche sul corretto funzionamento del deposito temporaneo o del regime doganale considerato, qualora la merce sia stata comunque presentata all’ufficio di destinazione entro un termine ragionevole.
(v. punti 31, 32, 39, 41, 45, dispositivo 1)
L’articolo 204 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 648/2005, in combinato disposto con l’articolo 859, punto 2, lettera c), del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 444/2002, deve essere interpretato nel senso che non è necessario, per il sorgere di un’obbligazione doganale ai sensi del predetto articolo 204, che gli interessati forniscano alle autorità doganali informazioni riguardo alle cause del superamento del termine fissato conformemente all’articolo 356 del regolamento n. 2454/93, così come modificato, o al luogo in cui si trovavano le merci considerate durante il periodo che è trascorso tra la scadenza del predetto termine e l’effettiva presentazione di tali merci all’ufficio doganale di destinazione.
Infatti, quando le merci vengono presentate all’ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine impartito dall’ufficio di partenza e il mancato rispetto del termine è dovuto a circostanze debitamente comprovate e accettate dall’ufficio di destinazione, non imputabili al trasportatore o all’obbligato principale, si considera che quest’ultimo abbia rispettato il termine fissato.
(v. punti 43, 45, dispositivo 1)
L’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2004/66, deve essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto è dovuta allorché le merci considerate sono svincolate dai regimi doganali previsti da tale articolo, anche se tale obbligazione doganale sia sorta esclusivamente in forza dell’articolo 204 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 648/2005.
Infatti, laddove siffatte merci fossero già svincolate da tali regimi alla data della loro riesportazione a motivo del sorgere di un’obbligazione doganale, si dovrebbe considerare che esse siano state oggetto di un’«importazione» ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della sesta direttiva.
Orbene, ai sensi di detto articolo 2 sono soggette in particolare all’imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni.
(v. punti 47, 54, 55, dispositivo 2)
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 168 e 176, Diritto a detrazione, Condizione riguardante l’impiego dei beni e dei servizi ai fini di operazioni soggette ad imposta, Sorgere del diritto a detrazione, Contratto di locazione di un autoveicolo, Contratto di leasing, Veicolo utilizzato dal datore di lavoro per il trasporto a titolo gratuito di un dipendente tra il suo domicilio e il suo luogo di lavoro.
Causa C-118/11 Eon Aset Menidjmunt OOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 168 e 176 — Diritto a detrazione — Condizione riguardante l’impiego dei beni e dei servizi ai fini di operazioni soggette ad imposta — Sorgere del diritto a detrazione — Contratto di locazione di un autoveicolo — Contratto di leasing — Veicolo utilizzato dal datore di lavoro per il trasporto a titolo gratuito di un dipendente tra il suo domicilio e il suo luogo di lavoro» Massime della sentenza Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Acquisto di un bene d’investimento – Nozione [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 14, §§ 1 e 2, b)] Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta pagata a monte [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168, a)] Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta pagata a monte (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 168 e 176) Nell’ipotesi in cui un contratto di leasing relativo ad un autoveicolo preveda o il trasferimento di proprietà di tale veicolo al locatario alla scadenza del contratto di cui trattasi, o che il locatario disponga delle caratteristiche essenziali della proprietà di detto veicolo, segnatamente che gli venga trasferita la maggior parte dei rischi e benefici inerenti alla proprietà legale di quest’ultimo e che la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene, l’operazione deve essere equiparata all’acquisto di un bene di investimento. (v. punto 40) L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che un autoveicolo noleggiato viene considerato come usato ai fini delle operazioni soggette ad imposta del soggetto passivo qualora sussista un nesso diretto ed immediato tra l’uso di tale veicolo e l’attività economica del soggetto passivo. È alla scadenza del periodo cui si riferisce ognuno dei pagamenti che sorge il diritto a detrazione e che occorre tenere conto della sussistenza di un siffatto nesso. Inoltre, un autoveicolo noleggiato in forza di un contratto di leasing e qualificato come bene di investimento viene considerato come usato ai fini di operazioni soggette ad imposta qualora il soggetto passivo, che agisca in quanto tale, acquisti tale bene e lo destini integralmente al patrimonio della sua impresa, nel qual caso la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta a monte è integrale ed immediata e qualsiasi uso del suddetto bene per fini privati del soggetto passivo o del suo personale o per fini estranei alla sua impresa è equiparato ad una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso. È l’acquisto del bene da parte del soggetto passivo, che agisce in quanto tale, a determinare l’applicazione del sistema dell’imposta sul valore aggiunto e, quindi, del meccanismo di detrazione. L’uso che si fa o si prevede di fare del bene determina solo l’entità della detrazione iniziale alla quale il soggetto passivo ha diritto. La questione se il soggetto passivo abbia acquistato il bene agendo in quanto tale, vale a dire ai fini della sua attività economica ai sensi dell’articolo 9 della direttiva, è una questione di fatto che deve essere valutata tenendo conto di tutti i dati della fattispecie, tra i quali figurano la natura del bene considerato e il periodo di tempo intercorso tra l’acquisto dello stesso e il suo uso ai fini delle attività economiche del soggetto passivo. (v. punti 57-58, 64, dispositivo 1) Gli articoli 168 e 176 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, non ostano ad una normativa nazionale che preveda l’esclusione del diritto a detrazione di beni e servizi destinati ad operazioni effettuate a titolo gratuito o ad attività diverse dall’attività economica del soggetto passivo, purché i beni qualificati come beni di investimento non siano destinati al patrimonio dell’impresa. (v. punto 74, dispositivo 2) Causa C-118/11 Eon Aset Menidjmunt OOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 168 e 176 — Diritto a detrazione — Condizione riguardante l’impiego dei beni e dei servizi ai fini di operazioni soggette ad imposta — Sorgere del diritto a detrazione — Contratto di locazione di un autoveicolo — Contratto di leasing — Veicolo utilizzato dal datore di lavoro per il trasporto a titolo gratuito di un dipendente tra il suo domicilio e il suo luogo di lavoro» Massime della sentenza Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Operazioni imponibili — Acquisto di un bene d’investimento — Nozione
[Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 14, §§ 1 e 2, b)]
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte
[Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168, a)]
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 168 e 176) Nell’ipotesi in cui un contratto di leasing relativo ad un autoveicolo preveda o il trasferimento di proprietà di tale veicolo al locatario alla scadenza del contratto di cui trattasi, o che il locatario disponga delle caratteristiche essenziali della proprietà di detto veicolo, segnatamente che gli venga trasferita la maggior parte dei rischi e benefici inerenti alla proprietà legale di quest’ultimo e che la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene, l’operazione deve essere equiparata all’acquisto di un bene di investimento.
(v. punto 40)
L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che un autoveicolo noleggiato viene considerato come usato ai fini delle operazioni soggette ad imposta del soggetto passivo qualora sussista un nesso diretto ed immediato tra l’uso di tale veicolo e l’attività economica del soggetto passivo. È alla scadenza del periodo cui si riferisce ognuno dei pagamenti che sorge il diritto a detrazione e che occorre tenere conto della sussistenza di un siffatto nesso.
Inoltre, un autoveicolo noleggiato in forza di un contratto di leasing e qualificato come bene di investimento viene considerato come usato ai fini di operazioni soggette ad imposta qualora il soggetto passivo, che agisca in quanto tale, acquisti tale bene e lo destini integralmente al patrimonio della sua impresa, nel qual caso la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta a monte è integrale ed immediata e qualsiasi uso del suddetto bene per fini privati del soggetto passivo o del suo personale o per fini estranei alla sua impresa è equiparato ad una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso. È l’acquisto del bene da parte del soggetto passivo, che agisce in quanto tale, a determinare l’applicazione del sistema dell’imposta sul valore aggiunto e, quindi, del meccanismo di detrazione. L’uso che si fa o si prevede di fare del bene determina solo l’entità della detrazione iniziale alla quale il soggetto passivo ha diritto. La questione se il soggetto passivo abbia acquistato il bene agendo in quanto tale, vale a dire ai fini della sua attività economica ai sensi dell’articolo 9 della direttiva, è una questione di fatto che deve essere valutata tenendo conto di tutti i dati della fattispecie, tra i quali figurano la natura del bene considerato e il periodo di tempo intercorso tra l’acquisto dello stesso e il suo uso ai fini delle attività economiche del soggetto passivo.
(v. punti 57-58, 64, dispositivo 1)
Gli articoli 168 e 176 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, non ostano ad una normativa nazionale che preveda l’esclusione del diritto a detrazione di beni e servizi destinati ad operazioni effettuate a titolo gratuito o ad attività diverse dall’attività economica del soggetto passivo, purché i beni qualificati come beni di investimento non siano destinati al patrimonio dell’impresa.
(v. punto 74, dispositivo 2)