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cited in "Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 aprile 2016. Staatssecretaris van Financiën contro Het Oudeland Beheer BV. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad der Nederlanden. Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – IVA – Operazioni imponibili – Impiego per i bisogni dell’impresa di beni acquisiti “nel quadro dell’impresa” – Assimilazione ad una cessione effettuata a titolo oneroso – Base imponibile. Causa C-128/14."
Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, IVA, Operazioni imponibili, Impiego per i bisogni dell’impresa di beni acquisiti “nel quadro dell’impresa”, Assimilazione ad una cessione effettuata a titolo oneroso, Base imponibile.
Causa C-128/14 Staatssecretaris van Financiën contro Het Oudeland Beheer BV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — IVA — Operazioni imponibili — Impiego per i bisogni dell’impresa di beni acquisiti “nel quadro dell’impresa” — Assimilazione ad una cessione effettuata a titolo oneroso — Base imponibile» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 aprile 2016 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Impiego di un bene per i bisogni dell’impresa – Assimilazione ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso – Obiettivo – Bene prodotto, costruito, estratto o lavorato nel quadro dell’impresa – Nozione
[Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, art. 5, § 7, a)]
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Impiego di un bene per i bisogni dell’impresa – Immobile in costruzione su di un terreno, completato da un terzo e ceduto in locazione da un soggetto passivo titolare di un diritto reale sui beni di cui trattasi – Assimilazione ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso – Base imponibile – Prezzo di costo dei beni costituito dal valore del diritto reale e dai costi di completamento della costruzione – Inclusione – Presupposto – Detrazione immediata e integrale dell’imposta sul valore aggiunto versata relativamente ai succitati elementi del prezzo di costo
[Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, artt. 5, § 7, a), e 11 parte A, § 1, b)]
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Immobile in costruzione su di un terreno, completato da un terzo e ceduto in locazione da un soggetto passivo titolare di un diritto reale sui beni di cui trattasi – Assimilazione ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso – Base imponibile costituita dal prezzo di costo dei beni, segnatamente il valore del diritto reale – Determinazione con riferimento al valore residuo del menzionato diritto reale al momento della cessione
[Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, artt. 5, § 7, a), e 11 parte A, § 1, b)] V. il testo della decisione.
(v. punti 29-32)
L’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretato nel senso che il valore di un diritto reale che attribuisce al suo titolare un potere di uso su di un bene immobile e i costi del completamento dell’edificio per uffici costruito sul terreno interessato possono essere inclusi nella base imponibile di una concessione, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della menzionata direttiva, come modificata, quando il soggetto passivo ha già assolto l’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa a detto valore e a detti costi, ma l’ha del pari detratta immediatamente e integralmente.
Se, difatti, la facoltà di assimilazione ad una cessione effettuata a titolo oneroso non può essere esercitata per riscuotere un importo IVA sul valore dei beni sul quale detto soggetto passivo, nell’ambito di un’imposizione precedente, aveva già pagato l’IVA, per contro, quando l’IVA assolta sulle voci del prezzo di costo dei beni di cui trattasi è stata successivamente detratta, all’imposizione risultante dall’assimilazione ad una cessione effettuata a titolo oneroso non consegue un’imposizione reiterata del medesimo valore. È soltanto quando l’IVA inerente a tali voci rimane a carico del soggetto passivo, perché non sono state da questi portate in detrazione, che le voci in parola non devono essere prese in considerazione nella base imponibile, a titolo dell’articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della sesta direttiva.
(v. punti 41, 43, 46, dispositivo 1)
In una situazione in cui un terreno e un fabbricato in corso di costruzione sul medesimo terreno sono stati acquisiti attraverso la costituzione di un diritto reale che attribuisce al suo titolare un potere di uso sui beni immobili in parola, l’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretato nel senso che il valore del menzionato diritto reale che va considerato nella base imponibile di una cessione, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della citata direttiva, corrisponde al valore degli importi da pagare a titolo di corrispettivo ogni anno nel corso della durata del contratto d’enfiteusi che costituisce suddetto diritto reale ancora da compiersi, rettificati o capitalizzati con il medesimo metodo utilizzato per determinare il valore della costituzione del diritto d’enfiteusi.
Se, difatti, la cessione, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della sesta direttiva, ha luogo non nello stesso momento della costituzione del diritto d’enfiteusi, ma successivamente, il valore di tale diritto che occorre considerare nella base imponibile corrisponde al valore residuo di quest’ultimo al momento della cessione.
(v. punti 55, 61, dispositivo 2)
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