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Rinvio pregiudiziale, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 168, Diritto alla detrazione, Detrazione dell’imposta assolta a monte per l’acquisto o per la fabbricazione di beni d’investimento, Percorso ricreativo direttamente destinato all’utilizzo gratuito da parte del pubblico, Utilizzo del percorso ricreativo in vista di operazioni soggette ad imposta.
Causa C-126/14 «Sveda» UAB contro Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas) «Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 168 — Diritto alla detrazione — Detrazione dell’imposta assolta a monte per l’acquisto o per la fabbricazione di beni d’investimento — Percorso ricreativo direttamente destinato all’utilizzo gratuito da parte del pubblico — Utilizzo del percorso ricreativo in vista di operazioni soggette ad imposta» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 ottobre 2015 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Nascita e portata del diritto a detrazione — Acquisto di beni da parte di un soggetto passivo ai fini delle sue attività economiche — Criteri di valutazione (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 9, § 1, comma 2, e 168) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Nascita e portata del diritto a detrazione — Beni e servizi impiegati ai fini delle operazioni imponibili del soggetto passivo — Necessità di un nesso diretto e immediato tra l’operazione a monte e l’attività del soggetto passivo — Criteri di valutazione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Nascita e portata del diritto a detrazione — Acquisto o fabbricazione di beni d’investimento nell’ambito dei lavori di realizzazione di un percorso ricreativo messo a disposizione del pubblico gratuitamente — Utilizzo del percorso ricreativo in vista di operazioni soggette ad imposta — Diritto alla detrazione — Presupposti (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168) Dall’articolo 168 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, risulta che il soggetto passivo è autorizzato a detrarre l’imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i beni acquistati quando, agendo in quanto tale nel momento in cui acquista detti beni, li utilizzi ai fini delle proprie operazioni imponibili. Orbene, un privato che acquisti beni o servizi ai fini di un’attività economica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112 può agire come soggetto passivo anche se non dovesse impiegarli immediatamente per detta attività economica. La questione se il soggetto passivo abbia agito in quanto tale ai fini di un’attività economica è una questione di fatto che deve essere valutata tenendo conto di tutti i dati di specie, tra i quali figurano la natura del bene considerato e il periodo di tempo intercorso tra l’acquisto dello stesso e il suo impiego ai fini delle attività economiche del soggetto passivo. Tali valutazioni spettano al giudice nazionale. (v. punti 18, 19, 21) La sussistenza di un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle che danno diritto a detrazione è, in via di principio, necessaria affinché sia riconosciuto al soggetto passivo un diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto assolta a monte e possa essere determinata la portata di siffatto diritto. Il diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto gravante a monte sull’acquisto di beni o servizi presuppone che le spese sostenute per acquistare questi ultimi facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni tassate a valle che danno diritto a detrazione. Tuttavia, anche qualora manchi un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle che danno diritto a detrazione, sussiste diritto a detrazione quando le spese sostenute fanno parte dei costi generali del soggetto passivo e rappresentano, in quanto tali, elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce. Spese di tal genere presentano, infatti, un nesso diretto e immediato con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo. A tal riguardo, nell’ambito dell’applicazione del criterio del nesso diretto, la quale incombe alle amministrazioni finanziarie e ai giudici nazionali, questi ultimi devono prendere in considerazione tutte le circostanze in presenza delle quali si sono svolte le operazioni in questione e tener conto unicamente delle operazioni che sono oggettivamente connesse all’attività imponibile del soggetto passivo. La sussistenza di un tale nesso deve dunque essere valutata alla luce del contenuto oggettivo dell’operazione considerata. (v. punti 27-29) L’articolo 168 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso di conferire a un soggetto passivo il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto assolta a monte per l’acquisto o per la fabbricazione di beni d’investimento intesi a un’attività economica progettata, di turismo rurale o ricreativo, i quali siano direttamente destinati all’utilizzo gratuito da parte del pubblico, ma possano consentire la realizzazione di operazioni imponibili, se sussiste un nesso diretto e immediato tra le spese connesse alle operazioni a monte e una o più operazioni a valle che danno diritto a detrazione ovvero con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo, ciò che spetta al giudice nazionale verificare sulla base di elementi oggettivi. Al riguardo, l’utilizzo immediato dei beni d’investimento a titolo gratuito non rimette in causa detto nesso diretto e immediato, in quanto, da un lato, la messa a disposizione del pubblico del percorso ricreativo non beneficia di alcuna esenzione ai sensi della direttiva 2006/112 e, dall’altro, le spese sostenute dal soggetto passivo per attuare detto percorso, potendo essere ricondotte alla sua attività economica, non si riferiscono ad attività estranee all’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. (v. punti 33, 34, 37 e dispositivo)