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Rinvio pregiudiziale – Direttiva 77/388/CEE – IVA – Esenzioni – Articolo 13, parte B, lettera b) – Nozione di “locazione di beni immobili esenti” – Concessione, a titolo oneroso, della disponibilità di uno stadio di calcio – Contratto di usufrutto che riserva taluni diritti e prerogative al proprietario – Prestazione, da parte del proprietario, di vari servizi rappresentanti l’80% del corrispettivo contrattualmente previsto.
Causa C-55/14 Régie communale autonome du stade Luc Varenne contro État belge (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Mons) «Rinvio pregiudiziale — Direttiva 77/388/CEE — IVA — Esenzioni — Articolo 13, parte B, lettera b) — Nozione di “locazione di beni immobili esente” — Concessione, a titolo oneroso, della disponibilità di uno stadio di calcio — Contratto di usufrutto che riserva taluni diritti e prerogative al proprietario — Prestazione, da parte del proprietario, di vari servizi rappresentanti l’80% del corrispettivo contrattualmente previsto» Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 gennaio 2015 Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sul volume d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione della locazione di immobili – Nozione – Concessione della disponibilità di uno stadio di calcio a titolo oneroso – Contratto di usufrutto che riserva taluni diritti e prerogative al proprietario – Prestazione, da parte del proprietario, di vari servizi rappresentanti l’80% del corrispettivo contrattualmente previsto – Esclusione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, b)] L’articolo 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che la concessione, a titolo oneroso, della disponibilità di uno stadio di calcio sulla base di un contratto che riservi taluni diritti e prerogative al proprietario e preveda la prestazione, da parte di quest’ultimo, di una serie di servizi, segnatamente di servizi di manutenzione, di pulizia e di messa a norma che rappresentino l’80% del corrispettivo contrattualmente previsto, non costituisce, in linea di principio, una «locazione di beni immobili» ai sensi della menzionata disposizione. (v. punto 39 e dispositivo) Causa C-55/14 Régie communale autonome du stade Luc Varenne contro État belge (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Mons) «Rinvio pregiudiziale — Direttiva 77/388/CEE — IVA — Esenzioni — Articolo 13, parte B, lettera b) — Nozione di “locazione di beni immobili esente” — Concessione, a titolo oneroso, della disponibilità di uno stadio di calcio — Contratto di usufrutto che riserva taluni diritti e prerogative al proprietario — Prestazione, da parte del proprietario, di vari servizi rappresentanti l’80% del corrispettivo contrattualmente previsto» Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 gennaio 2015 Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sul volume d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione della locazione di immobili — Nozione — Concessione della disponibilità di uno stadio di calcio a titolo oneroso — Contratto di usufrutto che riserva taluni diritti e prerogative al proprietario — Prestazione, da parte del proprietario, di vari servizi rappresentanti l’80% del corrispettivo contrattualmente previsto — Esclusione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, b)] L’articolo 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che la concessione, a titolo oneroso, della disponibilità di uno stadio di calcio sulla base di un contratto che riservi taluni diritti e prerogative al proprietario e preveda la prestazione, da parte di quest’ultimo, di una serie di servizi, segnatamente di servizi di manutenzione, di pulizia e di messa a norma che rappresentino l’80% del corrispettivo contrattualmente previsto, non costituisce, in linea di principio, una «locazione di beni immobili» ai sensi della menzionata disposizione. (v. punto 39 e dispositivo)
Domanda di pronuncia pregiudiziale, Sesta direttiva IVA, Articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), Diritto alla detrazione, Beni d’investimento appartenenti a persone giuridiche e messi parzialmente a disposizione dei loro gestori per l’uso privato da parte di questi ultimi, Assenza di un canone di locazione pagabile in denaro, ma considerazione di un beneficio in natura a titolo dell’imposta sul reddito.
Cause riunite C-210/11 e C-211/11 État belge contro Medicom SPRL (C-210/11) e Maison Patrice Alard SPRL (C-211/11) [domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Cour de cassation (Belgio)] «Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b) — Diritto alla detrazione — Beni d’investimento appartenenti a persone giuridiche e messi parzialmente a disposizione dei loro gestori per l’uso privato da parte di questi ultimi — Assenza di un canone di locazione pagabile in denaro, ma considerazione di un beneficio in natura a titolo dell’imposta sul reddito» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 luglio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione della locazione di immobili – Immobili appartenenti a persone giuridiche e messi parzialmente a disposizione dei loro gestori per l’uso privato di questi ultimi – Assenza di un canone di locazione pagabile in denaro – Inammissibilità – Considerazione di un beneficio in natura nel contesto della normativa nazionale in materia di imposta sul reddito – Irrilevanza [Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, artt. 6, § 2, primo comma, lett. a), e 13, parte B, lett. b)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione della locazione di immobili – Messa a disposizione totale o parziale, a favore dei suoi gestori, amministratori o soci, dell’immobile interamente destinato all’impresa – Nesso diretto di quest’ultima messa a disposizione con la gestione dell’impresa – Irrilevanza [Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, artt. 6, § 2, primo comma, lett. a), e 13, parte B, lett. b)] Gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, devono essere interpretati nel senso che ostano a che costituisca una locazione d’immobile esente ai sensi di tale direttiva la messa a disposizione di una parte di un bene immobile, appartenente a una persona giuridica, per l’uso privato da parte del gestore di quest’ultima, senza che sia previsto a carico del beneficiario, a titolo di corrispettivo per l’utilizzo di tale immobile, un canone di locazione pagabile in denaro, e a tal riguardo è ininfluente il fatto che, alla luce della normativa nazionale relativa all’imposta sul reddito, tale messa a disposizione sia considerata come un beneficio in natura derivante dall’esecuzione, da parte del beneficiario, del suo compito statutario o del suo contratto d’impiego. (v. punto 34, dispositivo 1) Gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, devono essere interpretati nel senso che la circostanza che la totale o parziale messa a disposizione dell’immobile interamente destinato all’impresa, a favore dei gestori, degli amministratori o dei soci di quest’ultima, presenti o meno un nesso diretto con la gestione dell’impresa è irrilevante per determinare se tale messa a disposizione rientri nell’esenzione prevista dalla seconda di tali norme. (v. punto 40, dispositivo 2) Cause riunite C-210/11 e C-211/11 État belge contro Medicom SPRL (C-210/11) e Maison Patrice Alard SPRL (C-211/11) [domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Cour de cassation (Belgio)] «Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b) — Diritto alla detrazione — Beni d’investimento appartenenti a persone giuridiche e messi parzialmente a disposizione dei loro gestori per l’uso privato da parte di questi ultimi — Assenza di un canone di locazione pagabile in denaro, ma considerazione di un beneficio in natura a titolo dell’imposta sul reddito» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 luglio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione della locazione di immobili — Immobili appartenenti a persone giuridiche e messi parzialmente a disposizione dei loro gestori per l’uso privato di questi ultimi — Assenza di un canone di locazione pagabile in denaro — Inammissibilità — Considerazione di un beneficio in natura nel contesto della normativa nazionale in materia di imposta sul reddito — Irrilevanza [Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, artt. 6, § 2, primo comma, lett. a), e 13, parte B, lett. b)] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione della locazione di immobili — Messa a disposizione totale o parziale, a favore dei suoi gestori, amministratori o soci, dell’immobile interamente destinato all’impresa — Nesso diretto di quest’ultima messa a disposizione con la gestione dell’impresa — Irrilevanza [Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, artt. 6, § 2, primo comma, lett. a), e 13, parte B, lett. b)] Gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, devono essere interpretati nel senso che ostano a che costituisca una locazione d’immobile esente ai sensi di tale direttiva la messa a disposizione di una parte di un bene immobile, appartenente a una persona giuridica, per l’uso privato da parte del gestore di quest’ultima, senza che sia previsto a carico del beneficiario, a titolo di corrispettivo per l’utilizzo di tale immobile, un canone di locazione pagabile in denaro, e a tal riguardo è ininfluente il fatto che, alla luce della normativa nazionale relativa all’imposta sul reddito, tale messa a disposizione sia considerata come un beneficio in natura derivante dall’esecuzione, da parte del beneficiario, del suo compito statutario o del suo contratto d’impiego. (v. punto 34, dispositivo 1) Gli articoli 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, devono essere interpretati nel senso che la circostanza che la totale o parziale messa a disposizione dell’immobile interamente destinato all’impresa, a favore dei gestori, degli amministratori o dei soci di quest’ultima, presenti o meno un nesso diretto con la gestione dell’impresa è irrilevante per determinare se tale messa a disposizione rientri nell’esenzione prevista dalla seconda di tali norme. (v. punto 40, dispositivo 2)
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 44 e 47, Luogo in cui si considerano fornite le operazioni imponibili, Collegamento fiscale, Nozione di “prestazioni di servizi relativi ad un bene immobile”, Servizio transfrontaliero complesso di stoccaggio merci.
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Operazioni composte da più elementi — Operazione che dev’essere considerata una prestazione unica (Direttiva del Consiglio 2006/112) 2. Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Determinazione del luogo di riferimento fiscale — Prestazione di stoccaggio — Esclusione dall’ambito di applicazione dell’articolo 47 della direttiva 2006/112 — Presupposti (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 47) Massima 1. V. il testo della decisione. (v. punti 20-22) 2. L’articolo 47 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8, deve essere interpretato nel senso che una prestazione di servizio complesso di stoccaggio, consistente nel ricevere le merci in magazzino, sistemarle nelle apposite aree di stoccaggio, custodirle, imballarle, consegnarle, scaricarle e caricarle, rientra nell’ambito di applicazione di detto articolo unicamente se lo stoccaggio costituisce la prestazione principale di un’operazione unica e ai suoi beneficiari viene riconosciuto il diritto di utilizzare in tutto o in parte un bene immobile espressamente determinato. Al riguardo, siccome un ampio numero di servizi si riferisce in un modo o nell’altro a un bene immobile, è necessario che il bene immobile sia l’oggetto stesso della prestazione di servizi. Tale ipotesi si verifica, in particolare, quando un bene immobile espressamente determinato debba essere considerato elemento costitutivo di una prestazione di servizi, in quanto ne rappresenta un elemento centrale e indispensabile. (v. punti 35, 39 e dispositivo) Causa C-155/12 Minister Finansów contro RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland sp. z o.o. (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 44 e 47 — Luogo in cui si considerano fornite le operazioni imponibili — Collegamento fiscale — Nozione di “prestazioni di servizi relativi ad un bene immobile” — Servizio transfrontaliero complesso di stoccaggio merci» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 giugno 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi – Operazioni composte da più elementi – Operazione che dev’essere considerata una prestazione unica (Direttiva del Consiglio 2006/112) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi – Determinazione del luogo di riferimento fiscale – Prestazione di stoccaggio – Esclusione dall’ambito di applicazione dell’articolo 47 della direttiva 2006/112 – Presupposti (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 47) V. il testo della decisione. (v. punti 20-22) L’articolo 47 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8, deve essere interpretato nel senso che una prestazione di servizio complesso di stoccaggio, consistente nel ricevere le merci in magazzino, sistemarle nelle apposite aree di stoccaggio, custodirle, imballarle, consegnarle, scaricarle e caricarle, rientra nell’ambito di applicazione di detto articolo unicamente se lo stoccaggio costituisce la prestazione principale di un’operazione unica e ai suoi beneficiari viene riconosciuto il diritto di utilizzare in tutto o in parte un bene immobile espressamente determinato. Al riguardo, siccome un ampio numero di servizi si riferisce in un modo o nell’altro a un bene immobile, è necessario che il bene immobile sia l’oggetto stesso della prestazione di servizi. Tale ipotesi si verifica, in particolare, quando un bene immobile espressamente determinato debba essere considerato elemento costitutivo di una prestazione di servizi, in quanto ne rappresenta un elemento centrale e indispensabile. (v. punti 35, 39 e dispositivo)
Direttiva 77/388/CEE, IVA, Esenzioni, Articolo 13, parte B, lettera b), Affitto e locazione di beni immobili, Casa galleggiante sprovvista di impianto di propulsione, immobilizzata in modo permanente lungo la riva di un fiume, Locazione della casa galleggiante, compresi il pontile, il terreno e la superficie di acqua ad essa attigui, Destinazione esclusiva alla gestione permanente di un ristorante-discoteca, Operazione unica.
Causa C-532/11 Susanne Leichenich contro Ansbert Peffekoven e Ingo Horeis (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Köln) «Direttiva 77/388/CEE — IVA — Esenzioni — Articolo 13, parte B, lettera b) — Affitto e locazione di beni immobili — Casa galleggiante sprovvista di impianto di propulsione, immobilizzata in modo permanente lungo la riva di un fiume — Locazione della casa galleggiante, compresi il pontile, il terreno e la superficie di acqua ad essa attigui — Destinazione esclusiva alla gestione permanente di un ristorante-discoteca — Operazione unica» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione della locazione di immobili – Nozione – Locazione di una casa galleggiante immobilizzata, compresa l’area per l’ormeggio e il pontile ad essa attigui, destinata esclusivamente alla gestione permanente di un ristorante-discoteca – Inclusione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, b)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione della locazione di immobili – Eccezione relativa alle locazioni di spazi destinati al parcheggio di veicoli – Nozione di veicoli – Casa galleggiante immobilizzata, compresa l’area per l’ormeggio e il pontile ad essa attigui, destinata esclusivamente alla gestione permanente di un ristorante-discoteca – Esclusione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, b), punto 2] L’articolo 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che la nozione di affitto e di locazione di beni immobili comprende la locazione di una casa galleggiante, compresa l’area per l’ormeggio e il pontile ad essa attigui, che è immobilizzata mediante ormeggi non facilmente rimovibili fissati all’argine e al bacino di un fiume, occupa un’area circoscritta e identificabile delle acque del fiume ed è esclusivamente destinata, ai termini del contratto di locazione, alla gestione permanente, sull’area medesima, di un ristorante-discoteca. Tale locazione costituisce un’operazione unica esente da imposta, senza che sia necessario distinguere la locazione della casa galleggiante da quella del pontile. (v. punto 29, dispositivo 1) Una casa galleggiante ceduta in locazione unitamente all’area per l’ormeggio e il pontile ad essa attigui, che è immobilizzata mediante ormeggi non facilmente rimovibili fissati all’argine e al bacino di un fiume, occupa un’area circoscritta e identificabile delle acque del fiume ed è esclusivamente destinata, ai termini del contratto di locazione, alla gestione permanente, sull’area medesima, di un ristorante-discoteca, non costituisce un veicolo ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera b), punto 2, della sesta direttiva n. 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari. Non è rilevante la destinazione iniziale di un bene, bensì la sua funzione concreta e attuale. La destinazione iniziale di un bene non può, infatti, assicurare definitivamente a quest’ultimo un determinato trattamento alla luce delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto, nonostante la modificazione dell’uso effettivo che di tale bene venga fatto. Alla luce del principio di neutralità fiscale, la funzione di una casa galleggiante di tal genere è paragonabile a quella di un immobile a uso ristorante sito nelle vicinanze di quest’ultima, sulla terraferma. Pertanto, il ristorante-discoteca operante in tale casa galleggiante si trova in concorrenza, sul piano economico, con impianti analoghi situati in fabbricati incorporati al suolo. (v. punti 33, 36, 37, dispositivo 2) Causa C-532/11 Susanne Leichenich contro Ansbert Peffekoven e Ingo Horeis (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Köln) «Direttiva 77/388/CEE — IVA — Esenzioni — Articolo 13, parte B, lettera b) — Affitto e locazione di beni immobili — Casa galleggiante sprovvista di impianto di propulsione, immobilizzata in modo permanente lungo la riva di un fiume — Locazione della casa galleggiante, compresi il pontile, il terreno e la superficie di acqua ad essa attigui — Destinazione esclusiva alla gestione permanente di un ristorante-discoteca — Operazione unica» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione della locazione di immobili — Nozione — Locazione di una casa galleggiante immobilizzata, compresa l’area per l’ormeggio e il pontile ad essa attigui, destinata esclusivamente alla gestione permanente di un ristorante-discoteca — Inclusione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, b)] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione della locazione di immobili — Eccezione relativa alle locazioni di spazi destinati al parcheggio di veicoli — Nozione di veicoli — Casa galleggiante immobilizzata, compresa l’area per l’ormeggio e il pontile ad essa attigui, destinata esclusivamente alla gestione permanente di un ristorante-discoteca — Esclusione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, b), punto 2] L’articolo 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che la nozione di affitto e di locazione di beni immobili comprende la locazione di una casa galleggiante, compresa l’area per l’ormeggio e il pontile ad essa attigui, che è immobilizzata mediante ormeggi non facilmente rimovibili fissati all’argine e al bacino di un fiume, occupa un’area circoscritta e identificabile delle acque del fiume ed è esclusivamente destinata, ai termini del contratto di locazione, alla gestione permanente, sull’area medesima, di un ristorante-discoteca. Tale locazione costituisce un’operazione unica esente da imposta, senza che sia necessario distinguere la locazione della casa galleggiante da quella del pontile. (v. punto 29, dispositivo 1) Una casa galleggiante ceduta in locazione unitamente all’area per l’ormeggio e il pontile ad essa attigui, che è immobilizzata mediante ormeggi non facilmente rimovibili fissati all’argine e al bacino di un fiume, occupa un’area circoscritta e identificabile delle acque del fiume ed è esclusivamente destinata, ai termini del contratto di locazione, alla gestione permanente, sull’area medesima, di un ristorante-discoteca, non costituisce un veicolo ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera b), punto 2, della sesta direttiva n. 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari. Non è rilevante la destinazione iniziale di un bene, bensì la sua funzione concreta e attuale. La destinazione iniziale di un bene non può, infatti, assicurare definitivamente a quest’ultimo un determinato trattamento alla luce delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto, nonostante la modificazione dell’uso effettivo che di tale bene venga fatto. Alla luce del principio di neutralità fiscale, la funzione di una casa galleggiante di tal genere è paragonabile a quella di un immobile a uso ristorante sito nelle vicinanze di quest’ultima, sulla terraferma. Pertanto, il ristorante-discoteca operante in tale casa galleggiante si trova in concorrenza, sul piano economico, con impianti analoghi situati in fabbricati incorporati al suolo. (v. punti 33, 36, 37, dispositivo 2)
IVA, Esenzione della locazione di immobili, Locazione di superfici commerciali, Servizi collegati a tale locazione, Qualificazione dell’operazione ai fini dell’IVA, Operazione costituita da una prestazione unica o da diverse prestazioni indipendenti.
Causa C-392/11 Field Fisher Waterhouse LLP contro Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber)] «IVA — Esenzione della locazione di immobili — Locazione di superfici commerciali — Servizi collegati a tale locazione — Qualificazione dell’operazione ai fini dell’IVA — Operazione costituita da una prestazione unica o da diverse prestazioni indipendenti» Massima — Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi – Operazioni composte da più elementi – Operazione che dev’essere considerata una prestazione unica – Criteri di determinazione (Direttiva del Consiglio 2006/112) Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Identificazione dell’oggetto della questione (Art. 267 TFUE) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi – Operazioni composte da più elementi – Locazione di beni immobili – Prestazioni di servizi collegate alla locazione di beni immobili – Operazione che può essere considerata come prestazione unica – Valutazione da parte del giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112) V. il testo della decisione. (v. punti 14-19) V. il testo della decisione. (v. punto 20) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che una locazione di beni immobili e le prestazioni di servizi ad essa collegate, come quelle, in particolare, di fornitura d’acqua, di riscaldamento del complesso dell’immobile, di riparazioni di strutture e di macchinari di quest’ultimo, di pulizia delle parti comuni nonché di portierato dell’immobile, possono costituire una prestazione unica sotto il profilo dell’imposta sul valore aggiunto. Al riguardo, la facoltà concessa al locatore, nel contratto di locazione, di risolverlo nel caso in cui il locatario non paghi gli oneri locativi costituisce un indizio che milita a favore dell’esistenza di una prestazione unica, sebbene essa non costituisca, necessariamente, l’elemento determinante ai fini della valutazione dell’esistenza di siffatta prestazione. Per contro, la circostanza che talune prestazioni di servizi possano, in linea di principio, essere fornite da un terzo non permette di concludere che queste ultime non possano costituire una prestazione unica. Spetta al giudice del rinvio stabilire se, alla luce degli elementi interpretativi forniti dalla Corte e con riguardo alle circostanze particolari della controversia, le operazioni di cui trattasi siano a tal punto collegate tra loro che si debba ritenere che costituiscano una prestazione unica di locazione di beni immobili. (v. punti 8, 28 e dispositivo) Causa C-392/11 Field Fisher Waterhouse LLP contro Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber)] «IVA — Esenzione della locazione di immobili — Locazione di superfici commerciali — Servizi collegati a tale locazione — Qualificazione dell’operazione ai fini dell’IVA — Operazione costituita da una prestazione unica o da diverse prestazioni indipendenti» Massima — Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Operazioni composte da più elementi — Operazione che dev’essere considerata una prestazione unica — Criteri di determinazione (Direttiva del Consiglio 2006/112) Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Identificazione dell’oggetto della questione (Art. 267 TFUE) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Operazioni composte da più elementi — Locazione di beni immobili — Prestazioni di servizi collegate alla locazione di beni immobili — Operazione che può essere considerata come prestazione unica — Valutazione da parte del giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112) V. il testo della decisione. (v. punti 14-19) V. il testo della decisione. (v. punto 20) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che una locazione di beni immobili e le prestazioni di servizi ad essa collegate, come quelle, in particolare, di fornitura d’acqua, di riscaldamento del complesso dell’immobile, di riparazioni di strutture e di macchinari di quest’ultimo, di pulizia delle parti comuni nonché di portierato dell’immobile, possono costituire una prestazione unica sotto il profilo dell’imposta sul valore aggiunto. Al riguardo, la facoltà concessa al locatore, nel contratto di locazione, di risolverlo nel caso in cui il locatario non paghi gli oneri locativi costituisce un indizio che milita a favore dell’esistenza di una prestazione unica, sebbene essa non costituisca, necessariamente, l’elemento determinante ai fini della valutazione dell’esistenza di siffatta prestazione. Per contro, la circostanza che talune prestazioni di servizi possano, in linea di principio, essere fornite da un terzo non permette di concludere che queste ultime non possano costituire una prestazione unica. Spetta al giudice del rinvio stabilire se, alla luce degli elementi interpretativi forniti dalla Corte e con riguardo alle circostanze particolari della controversia, le operazioni di cui trattasi siano a tal punto collegate tra loro che si debba ritenere che costituiscano una prestazione unica di locazione di beni immobili. (v. punti 8, 28 e dispositivo)