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Rinvio pregiudiziale, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Beni d’investimento, Beni immobili, Rettifica delle detrazioni, Normativa nazionale che prevede un periodo di rettifica di dieci anni.
Causa C-500/13 Gmina Międzyzdroje contro Minister Finansów (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Beni d’investimento — Beni immobili — Rettifica delle detrazioni — Normativa nazionale che prevede un periodo di rettifica di dieci anni» Massime – Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 5 giugno 2014 Questioni pregiudiziali – Soluzione chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura (Regolamento di procedura della Corte, art. 99) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Beni d’investimento – Obbligo degli Stati membri di prevedere una rettifica delle detrazioni (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 187) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Beni d’investimento – Rettifica dell’imposta assolta a monte – Bene adibito, nel corso del periodo di rettifica, ad un’attività esente e successivamente ad un’attività imponibile – Normativa nazionale che prevede un periodo di rettifica di dieci anni – Ammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167-169) V. il testo della decisione. (v. punti 17, 18) V. il testo della decisione. (v. punti 19-20, 24) Gli articoli 167, 187 e 189 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché il principio della neutralità devono essere interpretati nel senso che non ostano a disposizioni del diritto nazionale che, nei casi di cambio di destinazione d’uso di un bene di investimento immobiliare, in quanto detto bene è adibito, in un primo tempo, ad un uso che non dà diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto e, successivamente, ad un uso che vi dà diritto, prevedano un periodo di rettifica di dieci anni a decorrere dalla prima utilizzazione di tale bene e, pertanto, escludano una rettifica una tantum nel corso di un solo esercizio fiscale. A tale riguardo, la previsione di un periodo di rettifica di almeno cinque anni per i beni d’investimento costituisce un elemento essenziale del sistema di rettifica istituito dalla direttiva 2006/112, in quanto tale sistema consente di evitare inesattezze nel calcolo delle detrazioni nonché vantaggi o svantaggi ingiustificati per il soggetto passivo e mira così a garantire la neutralità dell’imposizione fiscale. (v. punti 29, 30 e dispositivo) Causa C-500/13 Gmina Międzyzdroje contro Minister Finansów (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Beni d’investimento — Beni immobili — Rettifica delle detrazioni — Normativa nazionale che prevede un periodo di rettifica di dieci anni» Massime – Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 5 giugno 2014 Questioni pregiudiziali — Soluzione chiaramente desumibile dalla giurisprudenza — Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura (Regolamento di procedura della Corte, art. 99) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Beni d’investimento — Obbligo degli Stati membri di prevedere una rettifica delle detrazioni (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 187) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Beni d’investimento — Rettifica dell’imposta assolta a monte — Bene adibito, nel corso del periodo di rettifica, ad un’attività esente e successivamente ad un’attività imponibile — Normativa nazionale che prevede un periodo di rettifica di dieci anni — Ammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167-169) V. il testo della decisione. (v. punti 17, 18) V. il testo della decisione. (v. punti 19-20, 24) Gli articoli 167, 187 e 189 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché il principio della neutralità devono essere interpretati nel senso che non ostano a disposizioni del diritto nazionale che, nei casi di cambio di destinazione d’uso di un bene di investimento immobiliare, in quanto detto bene è adibito, in un primo tempo, ad un uso che non dà diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto e, successivamente, ad un uso che vi dà diritto, prevedano un periodo di rettifica di dieci anni a decorrere dalla prima utilizzazione di tale bene e, pertanto, escludano una rettifica una tantum nel corso di un solo esercizio fiscale. A tale riguardo, la previsione di un periodo di rettifica di almeno cinque anni per i beni d’investimento costituisce un elemento essenziale del sistema di rettifica istituito dalla direttiva 2006/112, in quanto tale sistema consente di evitare inesattezze nel calcolo delle detrazioni nonché vantaggi o svantaggi ingiustificati per il soggetto passivo e mira così a garantire la neutralità dell’imposizione fiscale. (v. punti 29, 30 e dispositivo)