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Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Imposta sulla cifra d’affari, Ambito di applicazione, Esenzione, Nozione di “operazioni di assicurazione”, Nozione di “prestazioni di servizi”, Somma forfettaria destinata alla prestazione di una garanzia per il caso di guasto di un veicolo usato.
Causa C-584/13 Directeur général des finances publiques contro Mapfre asistencia compañia internacional de seguros y reaseguros SA e Mapfre warranty SpA contro Directeur général des finances publiques [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)] «Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sulla cifra d’affari — Ambito di applicazione — Esenzione — Nozione di “operazioni di assicurazione” — Nozione di “prestazioni di servizi” — Somma forfettaria destinata alla prestazione di una garanzia per il caso di guasto di un veicolo usato» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 luglio 2015 Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 94) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione per le operazioni di assicurazione e di riassicurazione – Nozione – Prestazione di servizi consistente nel prestare garanzia, dietro versamento di una somma forfettaria, per l’eventuale guasto meccanico di talune parti di un veicolo usato – Prestazione fornita da un operatore economico indipendente dal rivenditore di tale veicolo usato – Inclusione – Prestazione e vendita del veicolo usato che devono essere considerate un’unica prestazione o prestazioni distinte – Valutazione da parte del giudice nazionale [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, a), come modificata dalla direttiva 91/680] V. il testo della decisione. (v. punti 31-33) L’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 91/680, deve essere interpretato nel senso che costituisce un’operazione di assicurazione esente, ai sensi di tale disposizione, la prestazione di servizi consistente, per un operatore economico indipendente dal rivenditore di un veicolo usato, nel prestare garanzia, dietro versamento di una somma forfettaria, per l’eventuale guasto meccanico di talune parti di tale veicolo. Invero, indipendentemente dal fatto che l’acquirente di un veicolo usato stipuli o meno un contratto con un operatore economico indipendente dal rivenditore di detto veicolo, mentre tale rivenditore ha semplicemente un ruolo di intermediario, o che invece tale rivenditore concluda il contratto in nome proprio ma per conto dell’acquirente o, ancora, che il rivenditore trasferisca all’acquirente i diritti derivanti dal contratto stipulato in nome proprio e per proprio conto con l’operatore economico indipendente, la nozione di «operazione di assicurazione», ai sensi dell’articolo 13, parte B), lettera a), della sesta direttiva è sufficientemente ampia da includere ciascuna di tali situazioni. Inoltre, la qualificazione di una prestazione come «operazione di assicurazione», ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva, non può dipendere dal modo in cui l’assicuratore gestisce l’entità del rischio assicurato e calcola l’importo esatto dei premi. Al riguardo, l’essenza stessa dell’«operazione di assicurazione», ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva, consiste nel fatto che l’assicurato si tutela contro il rischio di perdite finanziarie, incerte ma potenzialmente ingenti, tramite un premio il cui pagamento è, invece, certo ma limitato. Infine, la fornitura di una prestazione come quella succitata e la vendita del veicolo usato devono, in linea di principio, essere considerate prestazioni distinte e indipendenti, da trattare separatamente sotto il profilo dell’imposta sul valore aggiunto. Spetta al giudice del rinvio determinare se la vendita di un veicolo usato e la garanzia prestata da un operatore economico indipendente dal rivenditore di tale veicolo per l’eventuale guasto meccanico di talune parti di quest’ultimo siano connesse tra loro a tal punto da dover essere considerate costitutive di un’unica operazione o, se, invece, esse costituiscano operazioni indipendenti. (v. punti 38, 41, 42, 58 e dispositivo) Causa C-584/13 Directeur général des finances publiques contro Mapfre asistencia compañia internacional de seguros y reaseguros SA e Mapfre warranty SpA contro Directeur général des finances publiques [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)] «Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sulla cifra d’affari — Ambito di applicazione — Esenzione — Nozione di “operazioni di assicurazione” — Nozione di “prestazioni di servizi” — Somma forfettaria destinata alla prestazione di una garanzia per il caso di guasto di un veicolo usato» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 luglio 2015 Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 94) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione per le operazioni di assicurazione e di riassicurazione – Nozione – Prestazione di servizi consistente nel prestare garanzia, dietro versamento di una somma forfettaria, per l’eventuale guasto meccanico di talune parti di un veicolo usato – Prestazione fornita da un operatore economico indipendente dal rivenditore di tale veicolo usato – Inclusione – Prestazione e vendita del veicolo usato che devono essere considerate un’unica prestazione o prestazioni distinte – Valutazione da parte del giudice nazionale [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, a), come modificata dalla direttiva 91/680] V. il testo della decisione. (v. punti 31-33) L’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 91/680, deve essere interpretato nel senso che costituisce un’operazione di assicurazione esente, ai sensi di tale disposizione, la prestazione di servizi consistente, per un operatore economico indipendente dal rivenditore di un veicolo usato, nel prestare garanzia, dietro versamento di una somma forfettaria, per l’eventuale guasto meccanico di talune parti di tale veicolo. Invero, indipendentemente dal fatto che l’acquirente di un veicolo usato stipuli o meno un contratto con un operatore economico indipendente dal rivenditore di detto veicolo, mentre tale rivenditore ha semplicemente un ruolo di intermediario, o che invece tale rivenditore concluda il contratto in nome proprio ma per conto dell’acquirente o, ancora, che il rivenditore trasferisca all’acquirente i diritti derivanti dal contratto stipulato in nome proprio e per proprio conto con l’operatore economico indipendente, la nozione di «operazione di assicurazione», ai sensi dell’articolo 13, parte B), lettera a), della sesta direttiva è sufficientemente ampia da includere ciascuna di tali situazioni. Inoltre, la qualificazione di una prestazione come «operazione di assicurazione», ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva, non può dipendere dal modo in cui l’assicuratore gestisce l’entità del rischio assicurato e calcola l’importo esatto dei premi. Al riguardo, l’essenza stessa dell’«operazione di assicurazione», ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva, consiste nel fatto che l’assicurato si tutela contro il rischio di perdite finanziarie, incerte ma potenzialmente ingenti, tramite un premio il cui pagamento è, invece, certo ma limitato. Infine, la fornitura di una prestazione come quella succitata e la vendita del veicolo usato devono, in linea di principio, essere considerate prestazioni distinte e indipendenti, da trattare separatamente sotto il profilo dell’imposta sul valore aggiunto. Spetta al giudice del rinvio determinare se la vendita di un veicolo usato e la garanzia prestata da un operatore economico indipendente dal rivenditore di tale veicolo per l’eventuale guasto meccanico di talune parti di quest’ultimo siano connesse tra loro a tal punto da dover essere considerate costitutive di un’unica operazione o, se, invece, esse costituiscano operazioni indipendenti. (v. punti 38, 41, 42, 58 e dispositivo)
IVA, Prestazione di leasing accompagnata da una prestazione di assicurazione del bene oggetto del leasing, stipulata dal concedente e da questi fatturata all’utilizzatore, Qualificazione, Prestazione unica complessa oppure due prestazioni distinte, Esenzione, Operazione di assicurazione.
Causa C-224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o. contro Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «IVA — Prestazione di leasing accompagnata da una prestazione di assicurazione del bene oggetto del leasing, stipulata dal concedente e da questi fatturata all’utilizzatore — Qualificazione — Prestazione unica complessa oppure due prestazioni distinte — Esenzione — Operazione di assicurazione» Massime — Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 gennaio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi – Operazioni composte da più elementi – Prestazione di leasing accompagnata da una prestazione di assicurazione del bene oggetto del leasing – Operazione unica composta da due prestazioni distinte – Esclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 1 e 78) Armonizzazione delle normative fiscali – Imposta sul volume d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione per le operazioni di assicurazione e di riassicurazione – Nozione – Concedente che assicura il bene oggetto del leasing – Inclusione [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 135, § 1, a)] Come risulta dall’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ai fini dell’applicazione di tale imposta ciascuna prestazione deve essere normalmente considerata distinta e indipendente. Tuttavia, in taluni casi, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dar così luogo, separatamente, a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti. Si tratta di un’operazione unica, in particolare, quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono strettamente connessi a tal punto da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso. Ciò accade anche nel caso in cui uno o più elementi debbano essere considerati nel senso che costituiscono la prestazione principale, mentre, al contrario, uno o più elementi debbano essere considerati alla stregua di una o più prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale. A questo proposito, una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine in sé ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore. In linea di principio, non è questo il caso della prestazione di servizi di assicurazione relativa a un bene oggetto di leasing e della prestazione di servizi consistenti nel leasing stesso. A questo proposito, se è vero che, grazie alla prestazione di assicurazione relativa al bene oggetto del leasing, i rischi ai quali è esposto l’utilizzatore sono generalmente ridotti rispetto a quelli corsi in una situazione in cui tale assicurazione manchi, nondimeno tale circostanza deriva dalla natura stessa della prestazione di assicurazione. Orbene, tale circostanza, di per sé, non implica che si debba considerare una simile prestazione di assicurazione come accessoria rispetto alla prestazione di leasing nell’ambito della quale essa si inscrive. Infatti, sebbene una simile prestazione di assicurazione fornita all’utilizzatore per il tramite del concedente agevoli il godimento del servizio di leasing, occorre rilevare che essa costituisce per l’utilizzatore essenzialmente un fine in sé, e non soltanto il mezzo per fruire di tale servizio nelle migliori condizioni. (v. punti 29, 30, 41, 42, 48, 50, dispositivo 1) Quando il concedente provvede egli stesso a far assicurare il bene oggetto del leasing, fatturando a sua volta all’utilizzatore esattamente il costo dell’assicurazione, una simile operazione costituisce un’operazione di assicurazione, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e deve pertanto andare esente dalla suddetta imposta. Infatti, una simile prestazione di assicurazione non può essere assoggettata all’imposta sul valore aggiunto in conseguenza della mera fatturazione dei costi ad essa relativi, effettuata in base all’accordo contrattuale concluso tra le parti di un contratto di leasing. Il fatto che il concedente stipuli l’assicurazione presso un terzo su domanda dei suoi clienti, e che in seguito faccia gravare su questi ultimi esattamente il costo fatturato dal terzo, non può inficiare tale conclusione. In tali circostanze, nella misura in cui la prestazione di assicurazione in questione rimane identica, la somma fatturata costituisce, infatti, il corrispettivo di tale assicurazione e, pertanto, non si deve assoggettare tale operazione a imposta sul valore aggiunto. (v. punti 62, 70, dispositivo 2) Causa C-224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o. contro Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «IVA — Prestazione di leasing accompagnata da una prestazione di assicurazione del bene oggetto del leasing, stipulata dal concedente e da questi fatturata all’utilizzatore — Qualificazione — Prestazione unica complessa oppure due prestazioni distinte — Esenzione — Operazione di assicurazione» Massime — Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 gennaio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Operazioni composte da più elementi — Prestazione di leasing accompagnata da una prestazione di assicurazione del bene oggetto del leasing — Operazione unica composta da due prestazioni distinte — Esclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 1 e 78) Armonizzazione delle normative fiscali — Imposta sul volume d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione per le operazioni di assicurazione e di riassicurazione — Nozione — Concedente che assicura il bene oggetto del leasing — Inclusione [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 135, § 1, a)] Come risulta dall’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ai fini dell’applicazione di tale imposta ciascuna prestazione deve essere normalmente considerata distinta e indipendente. Tuttavia, in taluni casi, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dar così luogo, separatamente, a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti. Si tratta di un’operazione unica, in particolare, quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono strettamente connessi a tal punto da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso. Ciò accade anche nel caso in cui uno o più elementi debbano essere considerati nel senso che costituiscono la prestazione principale, mentre, al contrario, uno o più elementi debbano essere considerati alla stregua di una o più prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale. A questo proposito, una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine in sé ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore. In linea di principio, non è questo il caso della prestazione di servizi di assicurazione relativa a un bene oggetto di leasing e della prestazione di servizi consistenti nel leasing stesso. A questo proposito, se è vero che, grazie alla prestazione di assicurazione relativa al bene oggetto del leasing, i rischi ai quali è esposto l’utilizzatore sono generalmente ridotti rispetto a quelli corsi in una situazione in cui tale assicurazione manchi, nondimeno tale circostanza deriva dalla natura stessa della prestazione di assicurazione. Orbene, tale circostanza, di per sé, non implica che si debba considerare una simile prestazione di assicurazione come accessoria rispetto alla prestazione di leasing nell’ambito della quale essa si inscrive. Infatti, sebbene una simile prestazione di assicurazione fornita all’utilizzatore per il tramite del concedente agevoli il godimento del servizio di leasing, occorre rilevare che essa costituisce per l’utilizzatore essenzialmente un fine in sé, e non soltanto il mezzo per fruire di tale servizio nelle migliori condizioni. (v. punti 29, 30, 41, 42, 48, 50, dispositivo 1) Quando il concedente provvede egli stesso a far assicurare il bene oggetto del leasing, fatturando a sua volta all’utilizzatore esattamente il costo dell’assicurazione, una simile operazione costituisce un’operazione di assicurazione, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e deve pertanto andare esente dalla suddetta imposta. Infatti, una simile prestazione di assicurazione non può essere assoggettata all’imposta sul valore aggiunto in conseguenza della mera fatturazione dei costi ad essa relativi, effettuata in base all’accordo contrattuale concluso tra le parti di un contratto di leasing. Il fatto che il concedente stipuli l’assicurazione presso un terzo su domanda dei suoi clienti, e che in seguito faccia gravare su questi ultimi esattamente il costo fatturato dal terzo, non può inficiare tale conclusione. In tali circostanze, nella misura in cui la prestazione di assicurazione in questione rimane identica, la somma fatturata costituisce, infatti, il corrispettivo di tale assicurazione e, pertanto, non si deve assoggettare tale operazione a imposta sul valore aggiunto. (v. punti 62, 70, dispositivo 2)
Sesta direttiva IVA, Esenzioni, Articolo 13, parte A, paragrafi 1, lettera g), e 2, Prestazioni strettamente connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale, Riconoscimento, Condizioni non applicabili agli organismi diversi da quelli di diritto pubblico, Potere discrezionale degli Stati membri, Limiti, Principio di neutralità fiscale.
Causa C-174/11 Finanzamt Steglitz contro Ines Zimmermann (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13, parte A, paragrafi 1, lettera g), e 2 — Prestazioni strettamente connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale — Riconoscimento — Condizioni non applicabili agli organismi diversi da quelli di diritto pubblico — Potere discrezionale degli Stati membri — Limiti — Principio di neutralità fiscale» Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione delle prestazioni connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale – Effetto diretto [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte A, § 1, g)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Finalità e sistematica – Principio di neutralità fiscale – Nozione – Neutralità dell’imposizione fiscale e parità di trattamento – Nozioni distinte (Direttiva del Consiglio 77/388) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Interpretazione alla luce del principio di neutralità fiscale – Limiti (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione delle prestazioni connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale – Organismi aventi carattere sociale – Criteri – Copertura, in almeno due terzi dei casi, da parte degli organismi di previdenza o assistenza sociale legalmente istituiti, delle spese sostenute nell’anno civile precedente – Condizione tale da non garantire la parità di trattamento degli organismi diversi da quelli di diritto pubblico – Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, § 1, g), e § 2, b)] V. il testo della decisione. (v. punto 32) V. il testo della decisione. (v. punti 46-48) V. il testo della decisione. (v. punti 50, 51) L’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, interpretato alla luce del principio di neutralità fiscale, osta a che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di cure a domicilio somministrate da prestatori commerciali sia assoggettata ad una condizione secondo la quale nel corso dell’anno civile precedente in almeno due terzi dei casi le spese relative a tali cure devono essere state sostenute, in tutto o per la maggior parte, dagli organismi di previdenza o assistenza sociale legalmente istituiti, qualora tale condizione non sia tale da garantire la parità di trattamento nell’ambito del riconoscimento, ai fini di tale disposizione, del carattere sociale di organismi diversi da quelli di diritto pubblico. Alla luce di tutti gli elementi concreti della controversia ad esso sottoposta, il giudice nazionale deve parimenti tener conto delle condizioni poste dall’articolo 13, parte A, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva. Quindi, quale che sia l’interpretazione attribuita all’espressione «strettamente connesse» nell’ambito dell’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), della sesta direttiva, occorre rammentare che l’articolo 13, parte A, paragrafo 2, lettera b), primo trattino, di quest’ultima subordina in ogni caso l’esenzione alla condizione che le cessioni di beni o le prestazioni di servizi in questione siano indispensabili all’espletamento delle operazioni esentate. Peraltro, in forza dell’articolo 13, parte A, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, della sesta direttiva, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni sono escluse dal beneficio dell’esenzione prevista dal paragrafo 1, lettera g), di tale medesimo articolo se sono essenzialmente destinate a procurare all’ente entrate supplementari mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con le imprese commerciali sottoposte all’imposta sul valore aggiunto. (v. punti 60-63 e dispositivo) Causa C-174/11 Finanzamt Steglitz contro Ines Zimmermann (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13, parte A, paragrafi 1, lettera g), e 2 — Prestazioni strettamente connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale — Riconoscimento — Condizioni non applicabili agli organismi diversi da quelli di diritto pubblico — Potere discrezionale degli Stati membri — Limiti — Principio di neutralità fiscale» Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione delle prestazioni connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale — Effetto diretto [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte A, § 1, g)] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Finalità e sistematica — Principio di neutralità fiscale — Nozione — Neutralità dell’imposizione fiscale e parità di trattamento — Nozioni distinte (Direttiva del Consiglio 77/388) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Interpretazione alla luce del principio di neutralità fiscale — Limiti (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione delle prestazioni connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale — Organismi aventi carattere sociale — Criteri — Copertura, in almeno due terzi dei casi, da parte degli organismi di previdenza o assistenza sociale legalmente istituiti, delle spese sostenute nell’anno civile precedente — Condizione tale da non garantire la parità di trattamento degli organismi diversi da quelli di diritto pubblico — Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, § 1, g), e § 2, b)] V. il testo della decisione. (v. punto 32) V. il testo della decisione. (v. punti 46-48) V. il testo della decisione. (v. punti 50, 51) L’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, interpretato alla luce del principio di neutralità fiscale, osta a che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di cure a domicilio somministrate da prestatori commerciali sia assoggettata ad una condizione secondo la quale nel corso dell’anno civile precedente in almeno due terzi dei casi le spese relative a tali cure devono essere state sostenute, in tutto o per la maggior parte, dagli organismi di previdenza o assistenza sociale legalmente istituiti, qualora tale condizione non sia tale da garantire la parità di trattamento nell’ambito del riconoscimento, ai fini di tale disposizione, del carattere sociale di organismi diversi da quelli di diritto pubblico. Alla luce di tutti gli elementi concreti della controversia ad esso sottoposta, il giudice nazionale deve parimenti tener conto delle condizioni poste dall’articolo 13, parte A, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva. Quindi, quale che sia l’interpretazione attribuita all’espressione «strettamente connesse» nell’ambito dell’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), della sesta direttiva, occorre rammentare che l’articolo 13, parte A, paragrafo 2, lettera b), primo trattino, di quest’ultima subordina in ogni caso l’esenzione alla condizione che le cessioni di beni o le prestazioni di servizi in questione siano indispensabili all’espletamento delle operazioni esentate. Peraltro, in forza dell’articolo 13, parte A, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, della sesta direttiva, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni sono escluse dal beneficio dell’esenzione prevista dal paragrafo 1, lettera g), di tale medesimo articolo se sono essenzialmente destinate a procurare all’ente entrate supplementari mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con le imprese commerciali sottoposte all’imposta sul valore aggiunto. (v. punti 60-63 e dispositivo)
IVA, Esenzione della locazione di immobili, Locazione di superfici commerciali, Servizi collegati a tale locazione, Qualificazione dell’operazione ai fini dell’IVA, Operazione costituita da una prestazione unica o da diverse prestazioni indipendenti.
Causa C-392/11 Field Fisher Waterhouse LLP contro Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber)] «IVA — Esenzione della locazione di immobili — Locazione di superfici commerciali — Servizi collegati a tale locazione — Qualificazione dell’operazione ai fini dell’IVA — Operazione costituita da una prestazione unica o da diverse prestazioni indipendenti» Massima — Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi – Operazioni composte da più elementi – Operazione che dev’essere considerata una prestazione unica – Criteri di determinazione (Direttiva del Consiglio 2006/112) Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Identificazione dell’oggetto della questione (Art. 267 TFUE) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi – Operazioni composte da più elementi – Locazione di beni immobili – Prestazioni di servizi collegate alla locazione di beni immobili – Operazione che può essere considerata come prestazione unica – Valutazione da parte del giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112) V. il testo della decisione. (v. punti 14-19) V. il testo della decisione. (v. punto 20) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che una locazione di beni immobili e le prestazioni di servizi ad essa collegate, come quelle, in particolare, di fornitura d’acqua, di riscaldamento del complesso dell’immobile, di riparazioni di strutture e di macchinari di quest’ultimo, di pulizia delle parti comuni nonché di portierato dell’immobile, possono costituire una prestazione unica sotto il profilo dell’imposta sul valore aggiunto. Al riguardo, la facoltà concessa al locatore, nel contratto di locazione, di risolverlo nel caso in cui il locatario non paghi gli oneri locativi costituisce un indizio che milita a favore dell’esistenza di una prestazione unica, sebbene essa non costituisca, necessariamente, l’elemento determinante ai fini della valutazione dell’esistenza di siffatta prestazione. Per contro, la circostanza che talune prestazioni di servizi possano, in linea di principio, essere fornite da un terzo non permette di concludere che queste ultime non possano costituire una prestazione unica. Spetta al giudice del rinvio stabilire se, alla luce degli elementi interpretativi forniti dalla Corte e con riguardo alle circostanze particolari della controversia, le operazioni di cui trattasi siano a tal punto collegate tra loro che si debba ritenere che costituiscano una prestazione unica di locazione di beni immobili. (v. punti 8, 28 e dispositivo) Causa C-392/11 Field Fisher Waterhouse LLP contro Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber)] «IVA — Esenzione della locazione di immobili — Locazione di superfici commerciali — Servizi collegati a tale locazione — Qualificazione dell’operazione ai fini dell’IVA — Operazione costituita da una prestazione unica o da diverse prestazioni indipendenti» Massima — Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Operazioni composte da più elementi — Operazione che dev’essere considerata una prestazione unica — Criteri di determinazione (Direttiva del Consiglio 2006/112) Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Identificazione dell’oggetto della questione (Art. 267 TFUE) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Operazioni composte da più elementi — Locazione di beni immobili — Prestazioni di servizi collegate alla locazione di beni immobili — Operazione che può essere considerata come prestazione unica — Valutazione da parte del giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112) V. il testo della decisione. (v. punti 14-19) V. il testo della decisione. (v. punto 20) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che una locazione di beni immobili e le prestazioni di servizi ad essa collegate, come quelle, in particolare, di fornitura d’acqua, di riscaldamento del complesso dell’immobile, di riparazioni di strutture e di macchinari di quest’ultimo, di pulizia delle parti comuni nonché di portierato dell’immobile, possono costituire una prestazione unica sotto il profilo dell’imposta sul valore aggiunto. Al riguardo, la facoltà concessa al locatore, nel contratto di locazione, di risolverlo nel caso in cui il locatario non paghi gli oneri locativi costituisce un indizio che milita a favore dell’esistenza di una prestazione unica, sebbene essa non costituisca, necessariamente, l’elemento determinante ai fini della valutazione dell’esistenza di siffatta prestazione. Per contro, la circostanza che talune prestazioni di servizi possano, in linea di principio, essere fornite da un terzo non permette di concludere che queste ultime non possano costituire una prestazione unica. Spetta al giudice del rinvio stabilire se, alla luce degli elementi interpretativi forniti dalla Corte e con riguardo alle circostanze particolari della controversia, le operazioni di cui trattasi siano a tal punto collegate tra loro che si debba ritenere che costituiscano una prestazione unica di locazione di beni immobili. (v. punti 8, 28 e dispositivo)