Documents - 6
cited in "Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 luglio 2014. Fazenda Pública contro Banco Mais SA. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo. Fiscalità – IVA – Direttiva 77/388/CEE – Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c) – Articolo 19 – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Operazioni di leasing – Beni e servizi a uso misto – Regola per la determinazione dell’importo della detrazione dell’IVA da operare – Regime derogatorio – Presupposti. Causa C‑183/13."
Fiscalità, IVA, Direttiva 77/388/CEE, Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c), Articolo 19, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Operazioni di leasing, Beni e servizi a uso misto, Regola per la determinazione dell’importo della detrazione dell’IVA da operare, Regime derogatorio, Presupposti.
Parole chiave
Massima
Parole chiave
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Beni e servizi utilizzati nel contempo per operazioni che danno e che non danno diritto a detrazione – Operazioni di leasing – Detrazione pro rata – Calcolo – Criterio di ripartizione diverso da quello fondato sul fatturato – Ammissibilità – Presupposto
[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, § 5, comma 3, c)]
Massima
L’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, va interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro obblighi una banca che svolge, segnatamente, attività di leasing, a far figurare, al numeratore e al denominatore della frazione intesa a fissare un solo e unico pro rata di detrazione per tutti i suoi beni e servizi a uso misto, la sola parte dei canoni che i clienti versano nel contesto dei loro contratti di leasing corrispondente agli interessi, qualora l’uso di tali beni e servizi sia soprattutto generato dal finanziamento e dalla gestione di detti contratti.
Certamente, nell’esercizio della facoltà, offerta dall’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c), della sesta direttiva, di derogare alla regola di calcolo prevista da tale direttiva, ogni Stato membro deve tener conto della finalità e dell’economia della direttiva stessa, nonché dei principi su cui si fonda il sistema comune di imposta sul valore aggiunto.
Tuttavia, alla luce, in primo luogo, del disposto dell’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c), della sesta direttiva, in secondo luogo, del contesto nel quale si colloca tale disposizione, in terzo luogo, dei principi di neutralità fiscale e di proporzionalità e, in quarto luogo, della finalità dell’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, di tale direttiva, ogni Stato membro che eserciti la facoltà prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c), della sesta direttiva, deve far sì che le modalità di calcolo del diritto alla detrazione consentano di stabilire con la massima precisione la parte di imposta sul valore aggiunto relativa ad operazioni che danno diritto a detrazione.
Infatti, il principio di neutralità, inerente al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, impone che le modalità di calcolo della detrazione riflettano oggettivamente la parte reale delle spese generate dall’acquisto di beni e di servizi a uso misto che può essere imputata a operazioni che danno diritto a detrazione.
A tal fine, la sesta direttiva non osta a che gli Stati membri applichino, per una determinata operazione, un metodo o un criterio di ripartizione diverso dal metodo fondato sul fatturato, subordinatamente alla condizione che tale metodo garantisca una determinazione del pro rata di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte più precisa di quella risultante dall’applicazione del metodo fondato sul fatturato.
(v. punti 27, 30-32, 35 e dispositivo) Causa C-183/13 Fazenda Pública contro Banco Mais SA (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo) «Fiscalità — IVA — Direttiva 77/388/CEE — Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c) — Articolo 19 — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Operazioni di leasing — Beni e servizi a uso misto — Regola per la determinazione dell’importo della detrazione dell’IVA da operare — Regime derogatorio — Presupposti» Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 luglio 2014 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Beni e servizi utilizzati nel contempo per operazioni che danno e che non danno diritto a detrazione – Operazioni di leasing – Detrazione pro rata – Calcolo – Criterio di ripartizione diverso da quello fondato sul fatturato – Ammissibilità – Presupposto [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, § 5, comma 3, c)] L’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, va interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro obblighi una banca che svolge, segnatamente, attività di leasing, a far figurare, al numeratore e al denominatore della frazione intesa a fissare un solo e unico pro rata di detrazione per tutti i suoi beni e servizi a uso misto, la sola parte dei canoni che i clienti versano nel contesto dei loro contratti di leasing corrispondente agli interessi, qualora l’uso di tali beni e servizi sia soprattutto generato dal finanziamento e dalla gestione di detti contratti. Certamente, nell’esercizio della facoltà, offerta dall’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c), della sesta direttiva, di derogare alla regola di calcolo prevista da tale direttiva, ogni Stato membro deve tener conto della finalità e dell’economia della direttiva stessa, nonché dei principi su cui si fonda il sistema comune di imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, alla luce, in primo luogo, del disposto dell’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c), della sesta direttiva, in secondo luogo, del contesto nel quale si colloca tale disposizione, in terzo luogo, dei principi di neutralità fiscale e di proporzionalità e, in quarto luogo, della finalità dell’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, di tale direttiva, ogni Stato membro che eserciti la facoltà prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c), della sesta direttiva, deve far sì che le modalità di calcolo del diritto alla detrazione consentano di stabilire con la massima precisione la parte di imposta sul valore aggiunto relativa ad operazioni che danno diritto a detrazione. Infatti, il principio di neutralità, inerente al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, impone che le modalità di calcolo della detrazione riflettano oggettivamente la parte reale delle spese generate dall’acquisto di beni e di servizi a uso misto che può essere imputata a operazioni che danno diritto a detrazione. A tal fine, la sesta direttiva non osta a che gli Stati membri applichino, per una determinata operazione, un metodo o un criterio di ripartizione diverso dal metodo fondato sul fatturato, subordinatamente alla condizione che tale metodo garantisca una determinazione del pro rata di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte più precisa di quella risultante dall’applicazione del metodo fondato sul fatturato. (v. punti 27, 30-32, 35 e dispositivo)
Imposta sul valore aggiunto, Sesta direttiva 77/388/CEE, Articoli 17 e 19, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Utilizzo di beni e di servizi sia per operazioni tassate sia per operazioni esenti, Detrazione prorata, Calcolo del prorata, Succursali stabilite in altri Stati membri e in Stati terzi, Mancata considerazione della loro cifra d’affari.
Causa C-388/11 Le Crédit Lyonnais contro Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia)] «Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articoli 17 e 19 — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Utilizzo di beni e di servizi sia per operazioni tassate sia per operazioni esenti — Detrazione prorata — Calcolo del prorata — Succursali stabilite in altri Stati membri e in Stati terzi — Mancata considerazione della loro cifra d’affari» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 settembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Detrazione prorata – Soggetto passivo che possiede un centro di attività stabile in un altro Stato membro – Determinazione del prorata di detrazione prendendo in considerazione il fatturato realizzato da tale centro di attività stabile – Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 5, § 7, a), 6, § 3, 17, § 5, terzo comma, e 19, § 1] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Detrazione prorata – Soggetto passivo che possiede un centro di attività stabile in uno Stato terzo – Determinazione del prorata di detrazione prendendo in considerazione il fatturato realizzato da tale centro di attività stabile – Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, § 3, a) e c), e 19, § 1] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Normativa nazionale che prevede, ai fini del calcolo del prorata di detrazione per settore d’attività di una società soggetta ad imposta, che si prenda in considerazione il fatturato realizzato da un centro di attività stabile avente sede in un altro Stato membro o in uno Stato terzo – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, § 5, terzo comma) Gli articoli 17, paragrafi 2 e 5, nonché 19, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che, ai fini della determinazione del prorata di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto ad essa applicabile, una società, la cui sede principale sia situata in uno Stato membro, non può prendere in considerazione la cifra d’affari realizzata dalle sue succursali stabilite in altri Stati membri. Infatti, la possibilità per un soggetto passivo di calcolare il prorata di detrazione applicabile alla sua sede stabilita in uno Stato membro determinato tenendo conto del fatturato realizzato dai suoi centri di attività stabile siti negli altri Stati membri non è idonea a garantire, in ogni caso, una maggiore ottemperanza al principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto rispetto a un sistema che prevede che il soggetto passivo debba, in ogni Stato membro in cui si può ritenere che esso detenga un centro di attività stabile ai sensi della sesta direttiva, determinare un prorata di detrazione separato. Poi, siffatto modo di determinare il prorata di detrazione applicabile alla sede di un soggetto passivo produrrebbe il risultato di far aumentare, per tutti gli acquisti che tale soggetto passivo ha effettuato nello Stato membro in cui si trova la sua sede, la parte di imposta sul valore aggiunto che tale sede può detrarre anche qualora una parte di tali acquisti non abbia alcun nesso con le attività dei centri di attività stabile aventi sede al di fuori di tale Stato. Pertanto, il valore del prorata di detrazione applicabile sarebbe falsato. Per questo motivo, siffatto modo di stabilire il prorata di detrazione è idoneo a pregiudicare l’effetto utile degli articoli 5, paragrafo 7, lettera a), e 6, paragrafo 3, della sesta direttiva, i quali attribuiscono un certo potere discrezionale agli Stati membri attenuando gli effetti delle scelte da essi effettuate in materia di politica fiscale. (v. punti 37-40, dispositivo 1) Gli articoli 17, paragrafo 3, lettere a) e c), nonché 19, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che, ai fini della determinazione del prorata di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto ad essa applicabile, una società, la cui sede principale sia situata in uno Stato membro, non può prendere in considerazione la cifra d’affari realizzata dalle sue succursali stabilite in Stati terzi. Infatti, il regime delle detrazioni è basato sul principio di territorialità delle disposizioni nazionali applicabili e, qualora un soggetto passivo disponga di un centro di attività stabile in un altro Stato rispetto a quello in cui egli ha stabilito la sua sede, le attività economiche che esso compie in tale Stato sono considerate, ai fini dell’applicazione delle disposizioni della sesta direttiva, esercitate a partire da tale centro di attività stabile. Orbene, non esiste, né nel preambolo della sesta direttiva né nelle sue disposizioni, alcun elemento che consenta di concludere che la circostanza che un soggetto passivo disponga di un centro di attività stabile fuori dell’Unione sia idonea ad avere un rilievo sul regime delle detrazioni cui tale soggetto passivo è sottoposto nello Stato membro in cui è situata la sua sede. (v. punti 42, 43, 49, dispositivo 2) L’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che non consente a uno Stato membro di accogliere una regola di calcolo del prorata di detrazione per settore d’attività di una società soggetta ad imposta che autorizzi quest’ultima a prendere in considerazione la cifra d’affari realizzata da una succursale stabilita in un altro Stato membro o in uno Stato terzo. Infatti, il riferimento di cui all’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva a «settori di attività» non può essere interpretato come relativo a zone geografiche. Come risulta dall’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva, infatti, il termine «attività» riguarda, nel contesto della sesta direttiva, i diversi generi di attività economiche, come le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi. (v. punti 53, 54, 56, dispositivo 3) Causa C-388/11 Le Crédit Lyonnais contro Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia)] «Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articoli 17 e 19 — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Utilizzo di beni e di servizi sia per operazioni tassate sia per operazioni esenti — Detrazione prorata — Calcolo del prorata — Succursali stabilite in altri Stati membri e in Stati terzi — Mancata considerazione della loro cifra d’affari» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 settembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Detrazione prorata — Soggetto passivo che possiede un centro di attività stabile in un altro Stato membro — Determinazione del prorata di detrazione prendendo in considerazione il fatturato realizzato da tale centro di attività stabile — Inammissibilità
[Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 5, § 7, a), 6, § 3, 17, § 5, terzo comma, e 19, § 1]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Detrazione prorata — Soggetto passivo che possiede un centro di attività stabile in uno Stato terzo — Determinazione del prorata di detrazione prendendo in considerazione il fatturato realizzato da tale centro di attività stabile — Inammissibilità
[Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, § 3, a) e c), e 19, § 1]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Normativa nazionale che prevede, ai fini del calcolo del prorata di detrazione per settore d’attività di una società soggetta ad imposta, che si prenda in considerazione il fatturato realizzato da un centro di attività stabile avente sede in un altro Stato membro o in uno Stato terzo — Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, § 5, terzo comma) Gli articoli 17, paragrafi 2 e 5, nonché 19, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che, ai fini della determinazione del prorata di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto ad essa applicabile, una società, la cui sede principale sia situata in uno Stato membro, non può prendere in considerazione la cifra d’affari realizzata dalle sue succursali stabilite in altri Stati membri.
Infatti, la possibilità per un soggetto passivo di calcolare il prorata di detrazione applicabile alla sua sede stabilita in uno Stato membro determinato tenendo conto del fatturato realizzato dai suoi centri di attività stabile siti negli altri Stati membri non è idonea a garantire, in ogni caso, una maggiore ottemperanza al principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto rispetto a un sistema che prevede che il soggetto passivo debba, in ogni Stato membro in cui si può ritenere che esso detenga un centro di attività stabile ai sensi della sesta direttiva, determinare un prorata di detrazione separato.
Poi, siffatto modo di determinare il prorata di detrazione applicabile alla sede di un soggetto passivo produrrebbe il risultato di far aumentare, per tutti gli acquisti che tale soggetto passivo ha effettuato nello Stato membro in cui si trova la sua sede, la parte di imposta sul valore aggiunto che tale sede può detrarre anche qualora una parte di tali acquisti non abbia alcun nesso con le attività dei centri di attività stabile aventi sede al di fuori di tale Stato. Pertanto, il valore del prorata di detrazione applicabile sarebbe falsato.
Per questo motivo, siffatto modo di stabilire il prorata di detrazione è idoneo a pregiudicare l’effetto utile degli articoli 5, paragrafo 7, lettera a), e 6, paragrafo 3, della sesta direttiva, i quali attribuiscono un certo potere discrezionale agli Stati membri attenuando gli effetti delle scelte da essi effettuate in materia di politica fiscale.
(v. punti 37-40, dispositivo 1)
Gli articoli 17, paragrafo 3, lettere a) e c), nonché 19, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che, ai fini della determinazione del prorata di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto ad essa applicabile, una società, la cui sede principale sia situata in uno Stato membro, non può prendere in considerazione la cifra d’affari realizzata dalle sue succursali stabilite in Stati terzi.
Infatti, il regime delle detrazioni è basato sul principio di territorialità delle disposizioni nazionali applicabili e, qualora un soggetto passivo disponga di un centro di attività stabile in un altro Stato rispetto a quello in cui egli ha stabilito la sua sede, le attività economiche che esso compie in tale Stato sono considerate, ai fini dell’applicazione delle disposizioni della sesta direttiva, esercitate a partire da tale centro di attività stabile.
Orbene, non esiste, né nel preambolo della sesta direttiva né nelle sue disposizioni, alcun elemento che consenta di concludere che la circostanza che un soggetto passivo disponga di un centro di attività stabile fuori dell’Unione sia idonea ad avere un rilievo sul regime delle detrazioni cui tale soggetto passivo è sottoposto nello Stato membro in cui è situata la sua sede.
(v. punti 42, 43, 49, dispositivo 2)
L’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che non consente a uno Stato membro di accogliere una regola di calcolo del prorata di detrazione per settore d’attività di una società soggetta ad imposta che autorizzi quest’ultima a prendere in considerazione la cifra d’affari realizzata da una succursale stabilita in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.
Infatti, il riferimento di cui all’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva a «settori di attività» non può essere interpretato come relativo a zone geografiche. Come risulta dall’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva, infatti, il termine «attività» riguarda, nel contesto della sesta direttiva, i diversi generi di attività economiche, come le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi.
(v. punti 53, 54, 56, dispositivo 3)
Sesta direttiva IVA, Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, Diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte, Beni e servizi utilizzati, al tempo stesso, per operazioni imponibili e per operazioni esenti, Locazione di un immobile a fini commerciali e abitativi, Criterio per il calcolo del prorata di detrazione dell’IVA.
Causa C-511/10 Finanzamt Hildesheim contro BLC Baumarkt GmbH & Co. KG (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Sesta direttiva IVA — Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma — Diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte — Beni e servizi utilizzati, al tempo stesso, per operazioni imponibili e per operazioni esenti — Locazione di un immobile a fini commerciali e abitativi — Criterio per il calcolo del prorata di detrazione dell’IVA» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Beni e servizi utilizzati nel contempo per operazioni che danno e che non danno diritto a detrazione – Locazione di un immobile a fini commerciali e abitativi – Detrazione prorata – Calcolo – Criterio di ripartizione diverso da quello fondato sul volume d’affari – Ammissibilità – Presupposto (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, § 5, terzo comma, e 19, § 1) L’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di privilegiare, come criterio di ripartizione ai fini del calcolo del prorata di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta a monte per una determinata operazione, quale la costruzione di un immobile ad uso promiscuo, un criterio di ripartizione diverso da quello fondato sul volume d’affari di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva medesima, subordinatamente alla condizione che il metodo accolto garantisca una determinazione più precisa del suddetto prorata di detrazione. (v. punto 26 e dispositivo) Causa C-511/10 Finanzamt Hildesheim contro BLC Baumarkt GmbH & Co. KG (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Sesta direttiva IVA — Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma — Diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte — Beni e servizi utilizzati, al tempo stesso, per operazioni imponibili e per operazioni esenti — Locazione di un immobile a fini commerciali e abitativi — Criterio per il calcolo del prorata di detrazione dell’IVA» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Beni e servizi utilizzati nel contempo per operazioni che danno e che non danno diritto a detrazione — Locazione di un immobile a fini commerciali e abitativi — Detrazione prorata — Calcolo — Criterio di ripartizione diverso da quello fondato sul volume d’affari — Ammissibilità — Presupposto (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, § 5, terzo comma, e 19, § 1) L’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di privilegiare, come criterio di ripartizione ai fini del calcolo del prorata di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta a monte per una determinata operazione, quale la costruzione di un immobile ad uso promiscuo, un criterio di ripartizione diverso da quello fondato sul volume d’affari di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva medesima, subordinatamente alla condizione che il metodo accolto garantisca una determinazione più precisa del suddetto prorata di detrazione. (v. punto 26 e dispositivo)