Documents - 9 cited in "Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 marzo 2014. ATP PensionService A/S contro Skatteministeriet. Domanda di pronuncia pregiudiziale : Østre Landsret - Danimarca. Sesta direttiva IVA - Esenzioni - Articolo 13, parte B, lettera d), punti 3 e 6 - Fondi comuni d’investimento - Regimi pensionistici professionali - Gestione - Operazioni relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti. Causa C-464/12."

Sesta direttiva IVA, Esenzioni, Articolo 13, parte B, lettera d), punti 3 e 6, Fondi comuni d’investimento, Regimi pensionistici professionali, Gestione, Operazioni relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti.
Causa C-464/12 ATP PensionService A/S contro Skatteministeriet (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret) «Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13 parte B, lettera d), punti 3 e 6 — Fondi comuni d’investimento — Regimi pensionistici professionali — Gestione — Operazioni relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 marzo 2014 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Gestione di fondi comuni d’investimento – Ambito di applicazione – Fondi pensione – Presupposti [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, d), punto 6] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Gestione di fondi comuni d’investimento – Nozione – Prestazioni di servizi volti alla concretizzazione dei diritti degli affiliati a fondi pensione – Servizi di contabilità – Inclusione [Direttive del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, d), punto 6, e 85/611, allegato II] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Operazioni bancarie – Prestazioni di servizi che attuano la concretizzazione dei diritti degli affiliati a fondi pensione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, d), punto 3] L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che possono rientrare in tale disposizione i fondi pensione, allorché sono finanziati dai beneficiari delle pensioni versate, il risparmio è investito secondo il principio della ripartizione dei rischi e il rischio degli investimenti ricade sugli affiliati. È irrilevante, a tal riguardo, che i contributi siano versati dal datore di lavoro, che i loro importi risultino da contratti collettivi tra le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati, che le modalità finanziarie di restituzione del risparmio siano diversificate, che i contributi siano deducibili sulla base delle regole applicabili alle imposte sul reddito o che sia possibile aggiungervi un elemento assicurativo accessorio. A tale riguardo, la circostanza che l’importo dei contributi finanziari versati nel fondo pensione è stabilito da contratti collettivi tra le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati non cambia il fatto che il contributo è pagato dal lavoratore o per lo meno in suo nome e per proprio conto e che quest’ultimo beneficerà del risultato dei suoi investimenti, sopportandone al contempo i rischi. Le modalità secondo le quali viene pagato agli affiliati il corrispettivo del risparmio dopo il raggiungimento dell’età pensionabile, sotto forma di capitale o di rendita, non rimettono più in discussione gli elementi essenziali del risparmio investito nei fondi pensione. Si tratta, infatti, di una differenza nei metodi di calcolo finanziario di tale corrispettivo e sono possibili passaggi tra le varie opzioni mediante una semplice operazione finanziaria. (v. punti 54, 55, 59, dispositivo 1) L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «gestione di fondi comuni d’investimento» ai sensi di tale disposizione include le prestazioni di servizi tramite le quali un organismo concretizza i diritti degli affiliati ai fondi pensione tramite l’apertura di conti e l’accredito dei contributi versati per loro conto nel sistema dei regimi pensionistici. Tale nozione ricopre altresì i servizi di contabilità e di informazione relativi ai conti, come quelli ricompresi nell’allegato II della direttiva 85/611, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalle direttive 2001/107 e 2001/108. Infatti, il tenore letterale dell’articolo 13, parte B), lettera d), punto 6, della sesta direttiva non esclude, in linea di principio, che la gestione di fondi comuni di investimento sia scomposta in diversi servizi distinti che possono così rientrare nella nozione di «gestione di fondi comuni di investimento», ai sensi di tale disposizione, e beneficiare dell’esenzione da essa prevista, anche qualora siano forniti da un gestore esterno. Con riguardo, in particolare, a servizi di gestione prestati da un gestore esterno, tali operazioni devono formare un insieme distinto, valutato globalmente, e costituire elementi specifici ed essenziali per la gestione di fondi comuni d’investimento. Oltre alle funzioni di gestione di investimenti, costituiscono funzioni specifiche degli organismi d’investimento collettivo le funzioni di amministrazione degli stessi organismi d’investimento collettivo, come quelle indicate all’allegato II della direttiva 85/611, sotto la rubrica «Amministrazione». Tuttavia, il fatto che le prestazioni non siano indicate nell’allegato II della direttiva 85/611 non osta alla loro inclusione nella categoria dei servizi specifici rientranti nelle attività di gestione di fondi comuni d’investimento, poiché lo stesso articolo 5, paragrafo 2, di detta direttiva sottolinea che l’elenco del suddetto allegato non è esaustivo. Inoltre, nemmeno il fatto che le prestazioni fornite da un terzo non comportino una modifica della situazione giuridica e finanziaria del fondo osta a che esse rientrino nell’ambito della nozione di «gestione» di un fondo comune d’investimento. L’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto di tali prestazioni, qualora effettuate da un terzo, avrebbe l’effetto di favorire i fondi pensione che hanno deciso di registrare essi stessi i contributi versati dagli affiliati a discapito di quelli che hanno deciso di ricorrere a terzi anche qualora una subfornitura di tali servizi presentasse dei vantaggi in termini di efficienza a favore dei fondi pensione e, pertanto, dei loro affiliati. (v. punti 63-67, 69, 72, 76, dispositivo 2) L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, prevista in tale disposizione per operazioni relative ai pagamenti o ai giroconti, si applica alle prestazioni di servizi tramite le quali un organismo concretizza i diritti degli affiliati ai fondi pensione tramite l’apertura di conti di tali affiliati nel sistema dei regimi pensionistici e l’accredito dei contributi di tali affiliati nei loro conti, nonché alle operazioni accessorie a tali servizi o che costituiscono con essi un’unica prestazione economica. Infatti, il giroconto è un’operazione consistente nell’esecuzione di un ordine di trasferimento di una somma di denaro da un conto bancario ad un altro. Esso si caratterizza segnatamente per il fatto di implicare il mutamento del rapporto giuridico ed economico in atto, da un lato, tra l’ordinante e il beneficiario e, dall’altro, tra costoro e la loro rispettiva banca nonché, eventualmente, tra le banche. Inoltre, l’operazione che implica questo mutamento è il semplice trasferimento dei fondi tra i conti, indipendentemente dalla sua causale. Tuttavia, tale interpretazione non pregiudica le modalità di esecuzione dei giroconti, potendo questi ultimi essere effettuati tramite scrittura contabile. Così avviene nel caso di giroconti tra clienti della stessa banca o tra conti della stessa persona, che è al contempo l’ordinante e il beneficiario. (v. punti 79, 80, 85, dispositivo 3) Causa C-464/12 ATP PensionService A/S contro Skatteministeriet (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret) «Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13 parte B, lettera d), punti 3 e 6 — Fondi comuni d’investimento — Regimi pensionistici professionali — Gestione — Operazioni relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 marzo 2014 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Gestione di fondi comuni d’investimento — Ambito di applicazione — Fondi pensione — Presupposti [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, d), punto 6] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Gestione di fondi comuni d’investimento — Nozione — Prestazioni di servizi volti alla concretizzazione dei diritti degli affiliati a fondi pensione — Servizi di contabilità — Inclusione [Direttive del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, d), punto 6, e 85/611, allegato II] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Operazioni bancarie — Prestazioni di servizi che attuano la concretizzazione dei diritti degli affiliati a fondi pensione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, d), punto 3] L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che possono rientrare in tale disposizione i fondi pensione, allorché sono finanziati dai beneficiari delle pensioni versate, il risparmio è investito secondo il principio della ripartizione dei rischi e il rischio degli investimenti ricade sugli affiliati. È irrilevante, a tal riguardo, che i contributi siano versati dal datore di lavoro, che i loro importi risultino da contratti collettivi tra le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati, che le modalità finanziarie di restituzione del risparmio siano diversificate, che i contributi siano deducibili sulla base delle regole applicabili alle imposte sul reddito o che sia possibile aggiungervi un elemento assicurativo accessorio. A tale riguardo, la circostanza che l’importo dei contributi finanziari versati nel fondo pensione è stabilito da contratti collettivi tra le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati non cambia il fatto che il contributo è pagato dal lavoratore o per lo meno in suo nome e per proprio conto e che quest’ultimo beneficerà del risultato dei suoi investimenti, sopportandone al contempo i rischi. Le modalità secondo le quali viene pagato agli affiliati il corrispettivo del risparmio dopo il raggiungimento dell’età pensionabile, sotto forma di capitale o di rendita, non rimettono più in discussione gli elementi essenziali del risparmio investito nei fondi pensione. Si tratta, infatti, di una differenza nei metodi di calcolo finanziario di tale corrispettivo e sono possibili passaggi tra le varie opzioni mediante una semplice operazione finanziaria. (v. punti 54, 55, 59, dispositivo 1) L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «gestione di fondi comuni d’investimento» ai sensi di tale disposizione include le prestazioni di servizi tramite le quali un organismo concretizza i diritti degli affiliati ai fondi pensione tramite l’apertura di conti e l’accredito dei contributi versati per loro conto nel sistema dei regimi pensionistici. Tale nozione ricopre altresì i servizi di contabilità e di informazione relativi ai conti, come quelli ricompresi nell’allegato II della direttiva 85/611, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalle direttive 2001/107 e 2001/108. Infatti, il tenore letterale dell’articolo 13, parte B), lettera d), punto 6, della sesta direttiva non esclude, in linea di principio, che la gestione di fondi comuni di investimento sia scomposta in diversi servizi distinti che possono così rientrare nella nozione di «gestione di fondi comuni di investimento», ai sensi di tale disposizione, e beneficiare dell’esenzione da essa prevista, anche qualora siano forniti da un gestore esterno. Con riguardo, in particolare, a servizi di gestione prestati da un gestore esterno, tali operazioni devono formare un insieme distinto, valutato globalmente, e costituire elementi specifici ed essenziali per la gestione di fondi comuni d’investimento. Oltre alle funzioni di gestione di investimenti, costituiscono funzioni specifiche degli organismi d’investimento collettivo le funzioni di amministrazione degli stessi organismi d’investimento collettivo, come quelle indicate all’allegato II della direttiva 85/611, sotto la rubrica «Amministrazione». Tuttavia, il fatto che le prestazioni non siano indicate nell’allegato II della direttiva 85/611 non osta alla loro inclusione nella categoria dei servizi specifici rientranti nelle attività di gestione di fondi comuni d’investimento, poiché lo stesso articolo 5, paragrafo 2, di detta direttiva sottolinea che l’elenco del suddetto allegato non è esaustivo. Inoltre, nemmeno il fatto che le prestazioni fornite da un terzo non comportino una modifica della situazione giuridica e finanziaria del fondo osta a che esse rientrino nell’ambito della nozione di «gestione» di un fondo comune d’investimento. L’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto di tali prestazioni, qualora effettuate da un terzo, avrebbe l’effetto di favorire i fondi pensione che hanno deciso di registrare essi stessi i contributi versati dagli affiliati a discapito di quelli che hanno deciso di ricorrere a terzi anche qualora una subfornitura di tali servizi presentasse dei vantaggi in termini di efficienza a favore dei fondi pensione e, pertanto, dei loro affiliati. (v. punti 63-67, 69, 72, 76, dispositivo 2) L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, prevista in tale disposizione per operazioni relative ai pagamenti o ai giroconti, si applica alle prestazioni di servizi tramite le quali un organismo concretizza i diritti degli affiliati ai fondi pensione tramite l’apertura di conti di tali affiliati nel sistema dei regimi pensionistici e l’accredito dei contributi di tali affiliati nei loro conti, nonché alle operazioni accessorie a tali servizi o che costituiscono con essi un’unica prestazione economica. Infatti, il giroconto è un’operazione consistente nell’esecuzione di un ordine di trasferimento di una somma di denaro da un conto bancario ad un altro. Esso si caratterizza segnatamente per il fatto di implicare il mutamento del rapporto giuridico ed economico in atto, da un lato, tra l’ordinante e il beneficiario e, dall’altro, tra costoro e la loro rispettiva banca nonché, eventualmente, tra le banche. Inoltre, l’operazione che implica questo mutamento è il semplice trasferimento dei fondi tra i conti, indipendentemente dalla sua causale. Tuttavia, tale interpretazione non pregiudica le modalità di esecuzione dei giroconti, potendo questi ultimi essere effettuati tramite scrittura contabile. Così avviene nel caso di giroconti tra clienti della stessa banca o tra conti della stessa persona, che è al contempo l’ordinante e il beneficiario. (v. punti 79, 80, 85, dispositivo 3)
Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 77/388/CEE, Esenzione della gestione di fondi comuni d’investimento, Portata.
Causa C-275/11 GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH contro Finanzamt Bayreuth (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 77/388/CEE — Esenzione della gestione di fondi comuni d’investimento — Portata» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 marzo 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Gestione di fondi comuni d’investimento – Nozione – Servizi di gestione prestati da un gestore esterno – Inclusione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, d), punto 6)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Gestione di fondi comuni d’investimento – Nozione – Prestazioni di consulenza in materia di investimento in valori mobiliari fornite da un terzo a una società di investimento di capitali, gestore di un fondo comune d’investimento – Inclusione – Presupposti [Direttive del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, d), punto 6, e 85/611, come modificata dalla direttiva 2001/107, art. 5 octies] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Gestione di fondi comuni d’investimento – Obiettivo – Rispetto del principio di neutralità fiscale [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, d), punto 6] V. il testo della decisione. (v. punto 20) L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di consulenza in materia di investimento in valori mobiliari fornite da un terzo a una società di investimento di capitali, gestore di un fondo comune d’investimento, rientrano nella nozione di «gestione di fondi comuni d’investimento» ai fini dell’esenzione prevista dalla citata disposizione, anche se il terzo non abbia agito in esecuzione di un mandato, ai sensi dell’articolo 5 octies della direttiva 85/611, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalla direttiva 2001/107. A tale proposito, per essere considerati «operazioni esenti» ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva, i servizi di gestione forniti da un gestore esterno devono formare un insieme distinto, valutato globalmente e costituire elementi specifici ed essenziali per la gestione di fondi comuni d’investimento. (v. punti 21, 33 e dispositivo) L’obiettivo dell’esenzione delle operazioni collegate alla gestione di fondi comuni d’investimento prevista dall’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, è quello di agevolare ai piccoli investitori l’investimento in titoli tramite organismi d’investimento collettivo escludendo i costi dell’imposta sul valore aggiunto al fine di garantire la neutralità del sistema comune di detta imposta quanto alla scelta tra l’investimento diretto in titoli e quello mediante organismi d’investimento collettivo. Orbene, dal principio di neutralità fiscale discende che gli operatori devono poter scegliere il modello organizzativo che, da un punto di vista strettamente economico, appare loro più confacente, senza incorrere nel rischio che le loro operazioni vengano escluse dall’esenzione prevista all’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva. (v. punti 30, 31) Causa C-275/11 GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH contro Finanzamt Bayreuth (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 77/388/CEE — Esenzione della gestione di fondi comuni d’investimento — Portata» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 marzo 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Gestione di fondi comuni d’investimento — Nozione — Servizi di gestione prestati da un gestore esterno — Inclusione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, d), punto 6)] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Gestione di fondi comuni d’investimento — Nozione — Prestazioni di consulenza in materia di investimento in valori mobiliari fornite da un terzo a una società di investimento di capitali, gestore di un fondo comune d’investimento — Inclusione — Presupposti [Direttive del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, d), punto 6, e 85/611, come modificata dalla direttiva 2001/107, art. 5 octies] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Gestione di fondi comuni d’investimento — Obiettivo — Rispetto del principio di neutralità fiscale [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, d), punto 6] V. il testo della decisione. (v. punto 20) L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di consulenza in materia di investimento in valori mobiliari fornite da un terzo a una società di investimento di capitali, gestore di un fondo comune d’investimento, rientrano nella nozione di «gestione di fondi comuni d’investimento» ai fini dell’esenzione prevista dalla citata disposizione, anche se il terzo non abbia agito in esecuzione di un mandato, ai sensi dell’articolo 5 octies della direttiva 85/611, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalla direttiva 2001/107. A tale proposito, per essere considerati «operazioni esenti» ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva, i servizi di gestione forniti da un gestore esterno devono formare un insieme distinto, valutato globalmente e costituire elementi specifici ed essenziali per la gestione di fondi comuni d’investimento. (v. punti 21, 33 e dispositivo) L’obiettivo dell’esenzione delle operazioni collegate alla gestione di fondi comuni d’investimento prevista dall’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, è quello di agevolare ai piccoli investitori l’investimento in titoli tramite organismi d’investimento collettivo escludendo i costi dell’imposta sul valore aggiunto al fine di garantire la neutralità del sistema comune di detta imposta quanto alla scelta tra l’investimento diretto in titoli e quello mediante organismi d’investimento collettivo. Orbene, dal principio di neutralità fiscale discende che gli operatori devono poter scegliere il modello organizzativo che, da un punto di vista strettamente economico, appare loro più confacente, senza incorrere nel rischio che le loro operazioni vengano escluse dall’esenzione prevista all’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva. (v. punti 30, 31)
Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 77/388/CEE, Esenzione della gestione dei fondi comuni d’investimento, Portata, Regimi di pensioni di vecchiaia professionali.
Causa C-424/11 Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd e altri contro Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber)] «Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 77/388/CEE — Esenzione della gestione dei fondi comuni d’investimento — Portata — Regimi di pensioni di vecchiaia professionali» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 marzo 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Gestione di fondi comuni d’investimento – Nozione – Gestione di un fondo d’investimento nel quale confluiscono gli attivi di un regime di pensioni di vecchiaia – Esclusione – Presupposti [Direttive del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, d), punto 6), e 2006/112, art. 135, § 1, g)] L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, e l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che un fondo d’investimento nel quale confluiscono gli attivi di un regime di pensioni di vecchiaia non rientra nella nozione di «fondi comuni d’investimento», ai sensi di dette disposizioni, la cui gestione può essere esentata dall’imposta sul valore aggiunto alla luce dell’obiettivo di tali direttive e del principio di neutralità fiscale, qualora gli affiliati non sopportino il rischio della gestione di detto fondo ed i contributi versati dal datore di lavoro al regime di pensioni di vecchiaia costituiscano per lui un mezzo per ottemperare ai propri obblighi giuridici nei confronti dei suoi dipendenti. (v. punto 29 e dispositivo) Causa C-424/11 Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd e altri contro Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber)] «Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 77/388/CEE — Esenzione della gestione dei fondi comuni d’investimento — Portata — Regimi di pensioni di vecchiaia professionali» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 marzo 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Gestione di fondi comuni d’investimento — Nozione — Gestione di un fondo d’investimento nel quale confluiscono gli attivi di un regime di pensioni di vecchiaia — Esclusione — Presupposti [Direttive del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, d), punto 6), e 2006/112, art. 135, § 1, g)] L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, e l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che un fondo d’investimento nel quale confluiscono gli attivi di un regime di pensioni di vecchiaia non rientra nella nozione di «fondi comuni d’investimento», ai sensi di dette disposizioni, la cui gestione può essere esentata dall’imposta sul valore aggiunto alla luce dell’obiettivo di tali direttive e del principio di neutralità fiscale, qualora gli affiliati non sopportino il rischio della gestione di detto fondo ed i contributi versati dal datore di lavoro al regime di pensioni di vecchiaia costituiscano per lui un mezzo per ottemperare ai propri obblighi giuridici nei confronti dei suoi dipendenti. (v. punto 29 e dispositivo)
Rinvio pregiudiziale, Sesta direttiva IVA, Art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5, Esenzioni, Giroconti e pagamenti, Operazioni su titoli, Servizi di messaggeria elettronica per istituti di credito.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Operazioni bancarie di cui all’art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5 [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5] Massima L’art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista in tale disposizione non copre servizi di messaggeria elettronica per istituti finanziari, come i servizi swift. Dal momento che i servizi swift costituiscono servizi di messaggeria elettronica aventi ad oggetto unicamente la trasmissione di dati, essi non svolgono, in quanto tali, alcuna tra le funzioni di una delle operazioni finanziarie di cui al citato art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5, della sesta direttiva, cioè quelle aventi l’effetto di trasferire fondi o titoli, e non ne posseggono quindi le caratteristiche. (v. punti 34, 40 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Esenzione, Art. 13, parte B, lett. d), punto 3, Operazioni relative ai pagamenti ed ai giroconti, Recupero dei crediti, Piani di pagamento per cure odontoiatriche, Servizi di raccolta e di gestione di pagamenti per conto dei clienti di un prestatore di servizi.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Operazioni bancarie di cui all’art. 13, parte B, lett. d), punto 3 [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. d), punto 3] Massima L’art. 13, parte B, lett. d), punto 3, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretato nel senso che non rientra nell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione una prestazione di servizi che consiste, in sostanza, nel richiedere alla banca di un terzo il trasferimento, attraverso il sistema di «addebito diretto», di una somma dovuta da detto terzo al cliente del prestatore di servizi sul conto di quest’ultimo, nell’inviare al cliente un resoconto delle somme riscosse, nel contattare i terzi da cui il prestatore di servizi non ha ricevuto il pagamento e, infine, nel dare ordine alla banca del prestatore di servizi di trasferire i pagamenti ricevuti, diminuiti della retribuzione di quest’ultimo, sul conto corrente del cliente. Infatti, un tale servizio rientra nella nozione di «ricupero dei crediti» ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 3, ed è quindi escluso dall’elenco delle esenzioni, una volta che esso ha la finalità di far conseguire ai clienti del prestatore di servizi i pagamenti delle somme di denaro ad essi dovuti da parte di tali terzi e mira quindi a far ottenere il pagamento dei debiti. Assumendosi l’incarico del recupero di crediti per conto del titolare degli stessi, il prestatore di servizi libera i propri clienti da compiti che, senza il suo intervento, questi ultimi, in qualità di creditori, dovrebbero effettuare da soli, compiti consistenti nel richiedere il trasferimento di somme ad essi dovute attraverso il sistema di «addebito diretto». (v. punti 28, 32, 33, 36 e dispositivo)