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cited in "Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 ottobre 2013. Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) contro Finanzamt Hamburg-Bergedorf. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg. Fiscalità – IVA – Giochi d’azzardo con poste in denaro – Normativa di uno Stato membro che assoggetta cumulativamente all’IVA e a un tributo speciale la gestione di slot machine con possibilità di vincita limitate – Ammissibilità – Base imponibile – Possibilità per il soggetto passivo di ripercuotere l’IVA. Causa C‑440/12."
Fiscalità, IVA, Giochi d’azzardo con poste in denaro, Normativa di uno Stato membro che assoggetta cumulativamente all’IVA e a un tributo speciale la gestione di slot machine con possibilità di vincita limitate, Ammissibilità, Base imponibile, Possibilità per il soggetto passivo di ripercuotere l’IVA.
Causa C-440/12 Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) contro Finanzamt Hamburg-Bergedorf (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg) «Fiscalità — IVA — Giochi d’azzardo con poste in denaro — Normativa di uno Stato membro che assoggetta cumulativamente all’IVA e a un tributo speciale la gestione di slot machine con possibilità di vincita limitate — Ammissibilità — Base imponibile — Possibilità per il soggetto passivo di ripercuotere l’IVA» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 ottobre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Esenzione delle scommesse, lotterie e altri giochi di azzardo con poste in denaro – Articolo 401 della direttiva 2006/112 – Ambito di applicazione – Imposta sul valore aggiunto e tributo nazionale speciale sui giochi di azzardo che possono essere riscossi in modo cumulativo – Ammissibilità – Presupposto [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 135, § 1, i), e 401] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Prestazione di servizi – Corrispettivo effettivamente percepito dal prestatore – Apparecchi automatici per giochi d’azzardo – Esclusione della percentuale fissa delle poste che viene obbligatoriamente distribuita come vincita ai giocatori Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Gestione di apparecchi da gioco con possibilità di vincita – Normativa o prassi nazionali che determinano la base imponibile in funzione dell’importo dei proventi di cassa alla scadenza di un determinato periodo – Ammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 1, § 2, prima frase, e 73) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Normativa nazionale che assoggetta la gestione degli apparecchi automatici per giochi d’azzardo con possibilità di vincita limitate cumulativamente all’imposta sul valore aggiunto e a un tributo speciale non impedendo la ripercussione di detta imposta sui consumatori finali Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Sistema nazionale che disciplina un’imposta non armonizzata – Imputazione a tale prima imposta dell’imposta sul valore aggiunto dovuta (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 1, § 2) L’articolo 401 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’articolo 135, paragrafo 1, lettera i) della stessa, deve essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto e un tributo speciale nazionale sui giochi d’azzardo possono essere riscossi in modo cumulativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un’imposta sul volume d’affari. Per quanto riguarda i giochi d’azzardo con poste in denaro, l’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112, che prevede un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, segnatamente, per tali giochi, «salvo condizioni e limiti stabiliti da ciascuno Stato membro», dev’essere interpretato nel senso che l’esercizio della facoltà di cui gli Stati membri dispongono di fissare condizioni e limiti all’esenzione da detta imposta prevista da tale disposizione consente loro di esentare da tale imposta soltanto taluni giochi d’azzardo con poste di denaro In proposito, è privo di pertinenza, con riferimento al principio di neutralità fiscale, il fatto che l’importo di un tributo non armonizzato sui giochi, di cui taluni organizzatori e gestori di giochi d’azzardo con poste in denaro soggetti a imposta sul valore aggiunto sono parimenti debitori, sia modulato in funzione di detta imposta dovuta a titolo di tale attività. (v. punti 29, 30, 32, dispositivo 1) V. il testo della decisione. (v. punti 38, 40) Gli articoli 1, paragrafo 2, prima frase, e 73 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una disposizione o a una prassi nazionale secondo cui, per la gestione di apparecchi per giochi d’azzardo con possibilità di vincita, l’importo dei proventi di cassa di tali apparecchi dopo che è trascorso un determinato periodo di tempo viene considerato come base imponibile. A questo riguardo, una prassi fiscale che consiste nel considerare come base imponibile, per le operazioni effettuate per mezzo di apparecchi da gioco, i proventi di cassa mensili che dipendono a loro volta dall’importo delle vincite e delle perdite dei diversi giocatori, non viola il diritto dell’Unione per il solo motivo che non esisterebbe alcuna relazione di proporzionalità tra l’imposta sul valore aggiunto esigibile e le poste, considerate individualmente, impegnate dai singoli giocatori. (v. punti 39, 44, dispositivo 2) Una normativa di uno Stato membro che limita le perdite degli utilizzatori delle slot machine con possibilità di vincita limitate non osta alla ripercussione dell’imposta sul valore aggiunto sui consumatori finali. Una tale normativa, infatti, considerando i proventi di cassa netti come base imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, garantisce che tale base includa unicamente i proventi realmente ricavati dal gestore degli apparecchi da gioco e che, al contempo, tale imposta dovuta, risultante dall’applicazione dell’aliquota di legge di tale imposta alla cassa netta quale base imponibile, sia stata parimenti e effettivamente pagata dai consumatori finali. (v. punti 48, 51, 52) L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale relativa a un’imposta non armonizzata secondo la quale l’imposta sul valore aggiunto dovuta viene imputata per il suo esatto importo a tale primo tributo. (v. punto 60, dispositivo 3) Causa C-440/12 Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) contro Finanzamt Hamburg-Bergedorf (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg) «Fiscalità — IVA — Giochi d’azzardo con poste in denaro — Normativa di uno Stato membro che assoggetta cumulativamente all’IVA e a un tributo speciale la gestione di slot machine con possibilità di vincita limitate — Ammissibilità — Base imponibile — Possibilità per il soggetto passivo di ripercuotere l’IVA» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 ottobre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Esenzione delle scommesse, lotterie e altri giochi di azzardo con poste in denaro — Articolo 401 della direttiva 2006/112 — Ambito di applicazione — Imposta sul valore aggiunto e tributo nazionale speciale sui giochi di azzardo che possono essere riscossi in modo cumulativo — Ammissibilità — Presupposto
[Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 135, § 1, i), e 401]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Prestazione di servizi — Corrispettivo effettivamente percepito dal prestatore — Apparecchi automatici per giochi d’azzardo — Esclusione della percentuale fissa delle poste che viene obbligatoriamente distribuita come vincita ai giocatori
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Gestione di apparecchi da gioco con possibilità di vincita — Normativa o prassi nazionali che determinano la base imponibile in funzione dell’importo dei proventi di cassa alla scadenza di un determinato periodo — Ammissibilità
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 1, § 2, prima frase, e 73)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Normativa nazionale che assoggetta la gestione degli apparecchi automatici per giochi d’azzardo con possibilità di vincita limitate cumulativamente all’imposta sul valore aggiunto e a un tributo speciale non impedendo la ripercussione di detta imposta sui consumatori finali
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Sistema nazionale che disciplina un’imposta non armonizzata — Imputazione a tale prima imposta dell’imposta sul valore aggiunto dovuta
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 1, § 2) L’articolo 401 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’articolo 135, paragrafo 1, lettera i) della stessa, deve essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto e un tributo speciale nazionale sui giochi d’azzardo possono essere riscossi in modo cumulativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un’imposta sul volume d’affari.
Per quanto riguarda i giochi d’azzardo con poste in denaro, l’articolo 135, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112, che prevede un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, segnatamente, per tali giochi, «salvo condizioni e limiti stabiliti da ciascuno Stato membro», dev’essere interpretato nel senso che l’esercizio della facoltà di cui gli Stati membri dispongono di fissare condizioni e limiti all’esenzione da detta imposta prevista da tale disposizione consente loro di esentare da tale imposta soltanto taluni giochi d’azzardo con poste di denaro
In proposito, è privo di pertinenza, con riferimento al principio di neutralità fiscale, il fatto che l’importo di un tributo non armonizzato sui giochi, di cui taluni organizzatori e gestori di giochi d’azzardo con poste in denaro soggetti a imposta sul valore aggiunto sono parimenti debitori, sia modulato in funzione di detta imposta dovuta a titolo di tale attività.
(v. punti 29, 30, 32, dispositivo 1)
V. il testo della decisione.
(v. punti 38, 40)
Gli articoli 1, paragrafo 2, prima frase, e 73 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una disposizione o a una prassi nazionale secondo cui, per la gestione di apparecchi per giochi d’azzardo con possibilità di vincita, l’importo dei proventi di cassa di tali apparecchi dopo che è trascorso un determinato periodo di tempo viene considerato come base imponibile.
A questo riguardo, una prassi fiscale che consiste nel considerare come base imponibile, per le operazioni effettuate per mezzo di apparecchi da gioco, i proventi di cassa mensili che dipendono a loro volta dall’importo delle vincite e delle perdite dei diversi giocatori, non viola il diritto dell’Unione per il solo motivo che non esisterebbe alcuna relazione di proporzionalità tra l’imposta sul valore aggiunto esigibile e le poste, considerate individualmente, impegnate dai singoli giocatori.
(v. punti 39, 44, dispositivo 2)
Una normativa di uno Stato membro che limita le perdite degli utilizzatori delle slot machine con possibilità di vincita limitate non osta alla ripercussione dell’imposta sul valore aggiunto sui consumatori finali.
Una tale normativa, infatti, considerando i proventi di cassa netti come base imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, garantisce che tale base includa unicamente i proventi realmente ricavati dal gestore degli apparecchi da gioco e che, al contempo, tale imposta dovuta, risultante dall’applicazione dell’aliquota di legge di tale imposta alla cassa netta quale base imponibile, sia stata parimenti e effettivamente pagata dai consumatori finali.
(v. punti 48, 51, 52)
L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale relativa a un’imposta non armonizzata secondo la quale l’imposta sul valore aggiunto dovuta viene imputata per il suo esatto importo a tale primo tributo.
(v. punto 60, dispositivo 3)
Fiscalità, IVA, Seconda direttiva 67/228/CEE, Articolo 8, lettera a), Sesta direttiva 77/388/CEE − Cessione di beni, Base imponibile, Commissione pagata da una società di vendita per corrispondenza al proprio agente, Acquisti effettuati da clienti terzi, Riduzione del prezzo successiva al fatto generatore dell’imposta, Effetto diretto.
Causa C-310/11 Grattan plc contro The Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber)] «Fiscalità — IVA — Seconda direttiva 67/228/CEE — Articolo 8, lettera a) — Sesta direttiva 77/388/CEE — Cessione di beni — Base imponibile — Commissione pagata da una società di vendita per corrispondenza al proprio agente — Acquisti effettuati da clienti terzi — Riduzione del prezzo successiva al fatto generatore dell’imposta — Effetto diretto» Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttive 67/228 e 77/388 – Gradi di armonizzazione non equiparabili (Direttive del Consiglio 67/228 e 77/388) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Cessione di beni – Commissione pagata da una società di vendita per corrispondenza al proprio agente, per cessioni già effettuate – Possibilità derivante dalla direttiva 67/228 di ridurre la base imponibile a posteriori – Insussistenza [Direttiva del Consiglio 67/228, art. 8, a)] V. il testo della decisione. (v. punto 33) L’articolo 8, lettera a), della seconda direttiva 67/228, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, deve essere interpretato nel senso che esso non attribuisce al soggetto passivo il diritto di considerare ridotta a posteriori la base imponibile di una cessione di beni qualora, successivamente al momento in cui tale cessione è avvenuta, un agente abbia ricevuto dal fornitore un credito, che egli ha scelto di riscuotere o come pagamento in denaro o come credito da far valere sugli importi dovuti al fornitore per cessioni di beni già effettuate. (v. punto 37 e dispositivo) Causa C-310/11 Grattan plc contro The Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber)] «Fiscalità — IVA — Seconda direttiva 67/228/CEE — Articolo 8, lettera a) — Sesta direttiva 77/388/CEE — Cessione di beni — Base imponibile — Commissione pagata da una società di vendita per corrispondenza al proprio agente — Acquisti effettuati da clienti terzi — Riduzione del prezzo successiva al fatto generatore dell’imposta — Effetto diretto» Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttive 67/228 e 77/388 — Gradi di armonizzazione non equiparabili
(Direttive del Consiglio 67/228 e 77/388)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Cessione di beni — Commissione pagata da una società di vendita per corrispondenza al proprio agente, per cessioni già effettuate — Possibilità derivante dalla direttiva 67/228 di ridurre la base imponibile a posteriori — Insussistenza
[Direttiva del Consiglio 67/228, art. 8, a)] V. il testo della decisione.
(v. punto 33)
L’articolo 8, lettera a), della seconda direttiva 67/228, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, deve essere interpretato nel senso che esso non attribuisce al soggetto passivo il diritto di considerare ridotta a posteriori la base imponibile di una cessione di beni qualora, successivamente al momento in cui tale cessione è avvenuta, un agente abbia ricevuto dal fornitore un credito, che egli ha scelto di riscuotere o come pagamento in denaro o come credito da far valere sugli importi dovuti al fornitore per cessioni di beni già effettuate.
(v. punto 37 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Articoli 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), 17, paragrafo 5, e 19, paragrafo 1, Organizzazione di giochi di bingo, Obbligo per legge di trasferire una parte del prezzo di vendita dei biglietti sotto forma di premi ai giocatori, Calcolo della base imponibile.
Causa C-377/11 International Bingo Technology SA contro Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) «Sesta direttiva IVA — Articoli 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), 17, paragrafo 5, e 19, paragrafo 1 — Organizzazione di giochi di bingo — Obbligo per legge di trasferire una parte del prezzo di vendita dei biglietti sotto forma di premi ai giocatori — Calcolo della base imponibile» Massime della sentenza Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Vendita di cartelle di bingo – Esclusione della parte del prezzo di vendita prefissata dalla legge e destinata al versamento dei premi ai giocatori [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 11 parte A, § 1, a)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Detrazione prorata – Calcolo – Cifra d’affari che deve figurare al denominatore della frazione – Parte, prefissata dalla legge, del prezzo di vendita delle cartelle di bingo che deve essere trasferita ai giocatori come premio – Esclusione [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 11, parte A, § 1, a), 17, § 5, e 19, § 1] L’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 98/80, deve essere interpretato nel senso che, nel caso della vendita di cartelle di bingo, la base imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non comprende la parte del prezzo di dette cartelle prefissata dalla legge e destinata al versamento dei premi ai giocatori. Poiché la parte del prezzo di vendita delle cartelle che è distribuita come premio ai giocatori è fissata in anticipo ed è obbligatoria, essa non può essere considerata come facente parte del corrispettivo ottenuto dall’organizzatore del gioco per la prestazione da lui fornita, corrispettivo che costituisce la base imponibile. (v. punti 25, 28, 33, dispositivo 1) Gli articoli 17, paragrafo 5, e 19, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 98/80, devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri non possono stabilire che, ai fini del calcolo del prorata della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, la parte, prefissata dalla legge, del prezzo di vendita delle cartelle di bingo che deve essere trasferita ai giocatori come premio faccia parte della cifra d’affari che deve figurare al denominatore della frazione di cui al detto articolo 19, paragrafo 1. Infatti, in primo luogo, uno Stato membro non può, in linea di principio, applicare a determinate operazioni una regola per la determinazione della base imponibile diversa dalla regola generale prevista all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva. In secondo luogo, la suddetta parte non dev’essere inserita nella base imponibile e, pertanto, non può essere considerata come facente parte della cifra d’affari dell’organizzatore del gioco. (v. punti 37-39, dispositivo 2) Causa C-377/11 International Bingo Technology SA contro Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) «Sesta direttiva IVA — Articoli 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), 17, paragrafo 5, e 19, paragrafo 1 — Organizzazione di giochi di bingo — Obbligo per legge di trasferire una parte del prezzo di vendita dei biglietti sotto forma di premi ai giocatori — Calcolo della base imponibile» Massime della sentenza Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Vendita di cartelle di bingo — Esclusione della parte del prezzo di vendita prefissata dalla legge e destinata al versamento dei premi ai giocatori
[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 11 parte A, § 1, a)]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Detrazione prorata — Calcolo — Cifra d’affari che deve figurare al denominatore della frazione — Parte, prefissata dalla legge, del prezzo di vendita delle cartelle di bingo che deve essere trasferita ai giocatori come premio — Esclusione
[Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 11, parte A, § 1, a), 17, § 5, e 19, § 1] L’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 98/80, deve essere interpretato nel senso che, nel caso della vendita di cartelle di bingo, la base imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non comprende la parte del prezzo di dette cartelle prefissata dalla legge e destinata al versamento dei premi ai giocatori.
Poiché la parte del prezzo di vendita delle cartelle che è distribuita come premio ai giocatori è fissata in anticipo ed è obbligatoria, essa non può essere considerata come facente parte del corrispettivo ottenuto dall’organizzatore del gioco per la prestazione da lui fornita, corrispettivo che costituisce la base imponibile.
(v. punti 25, 28, 33, dispositivo 1)
Gli articoli 17, paragrafo 5, e 19, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 98/80, devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri non possono stabilire che, ai fini del calcolo del prorata della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, la parte, prefissata dalla legge, del prezzo di vendita delle cartelle di bingo che deve essere trasferita ai giocatori come premio faccia parte della cifra d’affari che deve figurare al denominatore della frazione di cui al detto articolo 19, paragrafo 1.
Infatti, in primo luogo, uno Stato membro non può, in linea di principio, applicare a determinate operazioni una regola per la determinazione della base imponibile diversa dalla regola generale prevista all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva. In secondo luogo, la suddetta parte non dev’essere inserita nella base imponibile e, pertanto, non può essere considerata come facente parte della cifra d’affari dell’organizzatore del gioco.
(v. punti 37-39, dispositivo 2)
Domanda di pronuncia pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Art. 135, n. 1, lett. i), Esenzione delle scommesse, lotterie e altri giochi di azzardo, Presupposti e limiti, Potere di determinazione degli Stati membri.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Esenzione delle scommesse, lotterie e altri giochi d’azzardo con poste di denaro [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 135, n. 1, lett. i)] Massima L’art. 135, n. 1, lett. i), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che l’esercizio della facoltà di cui gli Stati membri dispongono nel fissare condizioni e limiti all’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione consente loro di esentare dall’IVA soltanto taluni giochi d’azzardo con poste di denaro. Infatti, tale disposizione lascia un ampio margine di valutazione discrezionale agli Stati membri circa l’esenzione o la tassazione delle operazioni di cui trattasi, dal momento che consente a detti Stati di fissare le condizioni e i limiti ai quali il beneficio di tale esenzione può essere subordinato. Il suo testo, peraltro, non contiene alcun elemento che consenta di desumere che il legislatore comunitario avrebbe inteso porre in essere una restrizione di ordine quantitativo di una qualsivoglia natura, al fine, in particolare, di assicurare che almeno il 50% dei giochi d’azzardo con poste di denaro gestiti e organizzati in uno Stato membro o almeno il 50% del fatturato prodotto dalla gestione e dall’organizzazione di siffatti giochi possano rientrare nell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto ivi prevista. Peraltro, il principio di neutralità fiscale, secondo cui prestazioni di servizio simili, che si trovano pertanto in concorrenza le une con le altre, non devono essere trattate in modo differente dal punto di vista dell’imposta sul valore aggiunto, non si oppone ad una simile normativa. Infatti, se non si vuole privare l’art. 135, n. 1, lett. i), della direttiva 2066/112 e l’ampio margine di valutazione discrezionale che tale disposizione riconosce agli Stati membri di ogni effetto utile, tale principio non può essere interpretato nel senso che osta a che una forma di gioco d’azzardo con poste di denaro venga esentata dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto mentre un’altra forma di gioco non lo sia, purché tuttavia le due forme di gioco non siano tra di loro in concorrenza. (v. punti 26-27, 34-35, 39 e dispositivo)