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cited in "Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 24 ottobre 2013. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală contro SC Rafinăria Steaua Română SA. Domanda di pronuncia pregiudiziale : Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Romania. Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Rimborso dell’eccedenza di IVA mediante compensazione - Annullamento degli avvisi di compensazione - Obbligo di pagare gli interessi di mora al soggetto passivo. Causa C-431/12."
Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto, Rimborso dell’eccedenza di IVA mediante compensazione, Annullamento degli avvisi di compensazione, Obbligo di pagare gli interessi di mora al soggetto passivo.
Causa C-431/12 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală contro SC Rafinăria Steaua Română SA (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) «Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Rimborso dell’eccedenza di IVA mediante compensazione — Annullamento degli avvisi di compensazione — Obbligo di pagare gli interessi di mora al soggetto passivo» Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 24 ottobre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Restituzione dell’eccedenza – Normativa nazionale che esclude il rimborso successivamente annullata da una decisione giudiziale – Interessi di mora non dovuti per il periodo di validità di tale normativa – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 183) L’articolo 183 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un soggetto passivo che abbia chiesto il rimborso dell’eccedenza dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte sull’imposta sul valore aggiunto di cui è debitore non possa ottenere dall’amministrazione tributaria di uno Stato membro gli interessi di mora su un rimborso effettuato tardivamente da tale amministrazione, per un periodo in cui erano in vigore atti amministrativi che escludevano il rimborso e che sono stati in seguito annullati con decisione giudiziale. Infatti, se l’attuazione del diritto al rimborso dell’eccedenza dell’imposta sul valore aggiunto, prevista dall’articolo 183 di tale direttiva, ricade, in linea di principio, nella sfera dell’autonomia procedurale degli Stati membri, resta il fatto che tale autonomia è inquadrata nei principi di equivalenza e di effettività. A tale riguardo, qualora il rimborso al soggetto passivo dell’eccedenza di imposta sul valore aggiunto avvenga oltre un termine ragionevole, il principio della neutralità del sistema fiscale di tale imposta richiede che le perdite finanziarie così generate, a svantaggio del soggetto passivo, dall’indisponibilità delle somme di denaro di cui trattasi, siano compensate dal pagamento d’interessi di mora. Peraltro, dal punto di vista del soggetto passivo, il motivo per cui il rimborso dell’eccedenza dell’imposta sul valore aggiunto sia avvenuto tardivamente è irrilevante. In tale contesto non esistono differenze rilevanti tra un rimborso tardivo dovuto ad un trattamento amministrativo della domanda eccedente i termini e un rimborso tardivo avvenuto a seguito di atti amministrativi che escludono illegittimamente il rimborso e che sono successivamente annullati con decisione giudiziale. (v. punti 20, 23, 25, 26 e dispositivo) Causa C-431/12 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală contro SC Rafinăria Steaua Română SA (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) «Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Rimborso dell’eccedenza di IVA mediante compensazione — Annullamento degli avvisi di compensazione — Obbligo di pagare gli interessi di mora al soggetto passivo» Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 24 ottobre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Restituzione dell’eccedenza — Normativa nazionale che esclude il rimborso successivamente annullata da una decisione giudiziale — Interessi di mora non dovuti per il periodo di validità di tale normativa — Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 183) L’articolo 183 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un soggetto passivo che abbia chiesto il rimborso dell’eccedenza dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte sull’imposta sul valore aggiunto di cui è debitore non possa ottenere dall’amministrazione tributaria di uno Stato membro gli interessi di mora su un rimborso effettuato tardivamente da tale amministrazione, per un periodo in cui erano in vigore atti amministrativi che escludevano il rimborso e che sono stati in seguito annullati con decisione giudiziale. Infatti, se l’attuazione del diritto al rimborso dell’eccedenza dell’imposta sul valore aggiunto, prevista dall’articolo 183 di tale direttiva, ricade, in linea di principio, nella sfera dell’autonomia procedurale degli Stati membri, resta il fatto che tale autonomia è inquadrata nei principi di equivalenza e di effettività. A tale riguardo, qualora il rimborso al soggetto passivo dell’eccedenza di imposta sul valore aggiunto avvenga oltre un termine ragionevole, il principio della neutralità del sistema fiscale di tale imposta richiede che le perdite finanziarie così generate, a svantaggio del soggetto passivo, dall’indisponibilità delle somme di denaro di cui trattasi, siano compensate dal pagamento d’interessi di mora. Peraltro, dal punto di vista del soggetto passivo, il motivo per cui il rimborso dell’eccedenza dell’imposta sul valore aggiunto sia avvenuto tardivamente è irrilevante. In tale contesto non esistono differenze rilevanti tra un rimborso tardivo dovuto ad un trattamento amministrativo della domanda eccedente i termini e un rimborso tardivo avvenuto a seguito di atti amministrativi che escludono illegittimamente il rimborso e che sono successivamente annullati con decisione giudiziale. (v. punti 20, 23, 25, 26 e dispositivo)
Rinvio pregiudiziale, IVA, Direttive 77/388/CEE e 2006/112/CE, Rimborso, Termini, Interessi, Compensazione, Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità, Tutela del legittimo affidamento.
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Restituzione dell’eccedenza (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, art. 183) 2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Restituzione dell’eccedenza (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, art. 183) 3. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Restituzione dell’eccedenza (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, art. 183) Massima 1. L’art. 183 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2006/138, nel combinato disposto con il principio di tutela del legittimo affidamento, dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che preveda, con effetto retroattivo, la proroga dei termini per il rimborso delle eccedenze dell’imposta sul valore aggiunto, nella misura in cui tale normativa privi il soggetto passivo del diritto, di cui disponeva anteriormente all’entrata in vigore della stessa, di pretendere la corresponsione di interessi di mora sul proprio credito di imposta. (v. punto 41, dispositivo 1) 2. L’art. 183 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2006/138, nel combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale secondo cui i normali termini di rimborso dell’eccedenza dell’imposta sul valore aggiunto, alla scadenza dei quali sono dovuti interessi di mora sulla somma da rimborsare, sono prorogati in caso di avvio di un procedimento di verifica fiscale, ove tale proroga produca l’effetto che gli interessi medesimi siano dovuti unicamente a decorrere dalla data di conclusione di detto procedimento, laddove tale eccedenza abbia già costituito oggetto di riporto nei tre periodi di imposizione successivi a quello in cui l’eccedenza è sorta. Per contro, il fatto che tali termini normali siano di regola fissati a 45 giorni non risulta in contrasto con la detta disposizione. (v. punto 61, dispositivo 2) 3. L’art. 183 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2006/138, dev’essere interpretato nel senso che non osta a che il rimborso dell’eccedenza dell’imposta sul valore aggiunto venga effettuato tramite compensazione. Infatti, gli Stati membri dispongono di una certa libertà per quanto attiene alle modalità di rimborso dell’eccedenza dell’imposta sul valore aggiunto, sempreché il rimborso venga effettuato entro termini ragionevoli mediante versamento in contanti o sotto forma equivalente e senza che il soggetto passivo debba incorrere in alcun rischio finanziario. (v. punti 64, 67, dispositivo 3)
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