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cited in "Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 febbraio 2014. E.ON Global Commodities SE contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor e Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București - Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenţi. Domanda di pronuncia pregiudiziale : Curtea de Apel Bucureşti - Romania. Direttiva 79/1072/CEE - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Soggetti passivi residenti in un altro Stato membro - Modalità per il rimborso dell’IVA - Soggetti passivi che hanno nominato un rappresentante fiscale conformemente alle disposizioni nazionali precedenti all’adesione all’Unione - Esclusione - Nozione di "soggetto passivo non residente all’interno del paese" - Condizione dell’assenza di un centro di attività - Condizione dell’assenza di cessione di beni o di prestazione di servizi - Cessioni di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 171. Causa C-323/12."
Direttiva 79/1072/CEE, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, Soggetti passivi residenti in un altro Stato membro, Modalità per il rimborso dell’IVA, Soggetti passivi che hanno nominato un rappresentante fiscale conformemente alle disposizioni nazionali precedenti all’adesione all’Unione, Esclusione, Nozione di "soggetto passivo non residente all’interno del paese", Condizione dell’assenza di un centro di attività, Condizione dell’assenza di cessione di beni o di prestazione di servizi, Cessioni di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 171.
Causa C-323/12 E.ON Global Commodities SE contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor e Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București – Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenţi (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti) «Direttiva 79/1072/CEE — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi residenti in un altro Stato membro — Modalità per il rimborso dell’IVA — Soggetti passivi che hanno nominato un rappresentante fiscale conformemente alle disposizioni nazionali precedenti all’adesione all’Unione — Esclusione — Nozione di “soggetto passivo non residente all’interno del paese” — Condizione dell’assenza di un centro di attività — Condizione dell’assenza di cessione di beni o di prestazione di servizi — Cessioni di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 171» Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 febbraio 2014 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi – Determinazione del luogo di riferimento fiscale – “Centro di attività stabile” ai sensi della sesta direttiva – Nozione – Soggetto passivo non residente all’interno del paese – Nozione – Assenza di un centro di attività – Cessioni di energia elettrica a soggetti passivi rivenditori (Direttive del Consiglio 79/1072 e 2006/112, artt. 38, 171 e 195) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Principio della neutralità fiscale – Diniego del diritto al rimborso o alla detrazione – Inammissibilità (Direttive del Consiglio 79/1072 e 2006/112) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Soggetto passivo che ha effettuato cessioni di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori stabiliti in un altro Stato membro – Diritto per tale soggetto passivo al rimborso dell’imposta pagata a monte – Nomina di un rappresentante fiscale – Irrilevanza (Direttive del Consiglio 79/1072 e 2006/112, artt. 38, 171 e 195) Per poter essere considerato un centro di attività cui si riferiscono le cessioni di beni o le prestazioni di servizi di un soggetto passivo, è necessario che tale centro di attività presenti un grado sufficiente di stabilità e una struttura idonea, sul piano del corredo umano e tecnico, a rendere possibili in modo autonomo le operazioni di cui trattasi. Ai sensi dell’articolo 171, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2007/75, i soggetti passivi di cui all’articolo 1 dell’ottava direttiva 79/1072, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, che hanno effettuato nello Stato membro interessato unicamente cessioni di beni per le quali il destinatario di tali operazioni è stato designato come debitore dell’imposta a norma dell’articolo 195 della direttiva 2006/112, sono anch’essi considerati, ai fini dell’applicazione dell’ottava direttiva, soggetti passivi non stabiliti in tale Stato membro. Detto articolo 195 si applica in particolare a cessioni di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto nello Stato membro in cui è dovuta l’imposta e che sono destinatari delle cessioni dei beni alle condizioni previste dall’articolo 38 della direttiva 2006/112. Invero, l’identificazione di una società per il tramite di un rappresentante fiscale non può essere legittimamente considerata dall’ordinamento giuridico nazionale come prova del fatto che una tale società abbia effettivamente realizzato cessioni di beni o prestazioni di servizi in tale Stato membro ai sensi dell’articolo 1 dell’ottava direttiva. Infatti, si evince chiaramente dal tenore letterale di tale articolo nonché dell’articolo 171 della direttiva 2006/112 che, ai fini dell’esclusione del diritto al rimborso nell’ambito dell’ottava direttiva, è necessario accertare non già la semplice capacità di realizzare operazioni imponibili nello Stato in cui viene presentata la domanda di rimborso, bensì la realizzazione effettiva di tali operazioni. (v. punti 46, 52, 53) V. il testo della decisione. (v. punto 55) Le disposizioni dell’ottava direttiva 79/1072, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, in combinato disposto con gli articoli 38, 171 e 195 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2007/75, devono essere interpretate nel senso che un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro e che abbia effettuato cessioni di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori stabiliti in un altro Stato membro ha il diritto di avvalersi dell’ottava direttiva in tale secondo Stato al fine di ottenere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte. Tale diritto non è escluso per il semplice fatto di avere nominato un rappresentante fiscale identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in quest’ultimo Stato. (v. punto 57 e dispositivo) Causa C-323/12 E.ON Global Commodities SE contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor e Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București – Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenţi (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti) «Direttiva 79/1072/CEE — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi residenti in un altro Stato membro — Modalità per il rimborso dell’IVA — Soggetti passivi che hanno nominato un rappresentante fiscale conformemente alle disposizioni nazionali precedenti all’adesione all’Unione — Esclusione — Nozione di “soggetto passivo non residente all’interno del paese” — Condizione dell’assenza di un centro di attività — Condizione dell’assenza di cessione di beni o di prestazione di servizi — Cessioni di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 171» Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 febbraio 2014 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Determinazione del luogo di riferimento fiscale — “Centro di attività stabile” ai sensi della sesta direttiva — Nozione — Soggetto passivo non residente all’interno del paese — Nozione — Assenza di un centro di attività — Cessioni di energia elettrica a soggetti passivi rivenditori
(Direttive del Consiglio 79/1072 e 2006/112, artt. 38, 171 e 195)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Principio della neutralità fiscale — Diniego del diritto al rimborso o alla detrazione — Inammissibilità
(Direttive del Consiglio 79/1072 e 2006/112)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi — Soggetto passivo che ha effettuato cessioni di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori stabiliti in un altro Stato membro — Diritto per tale soggetto passivo al rimborso dell’imposta pagata a monte — Nomina di un rappresentante fiscale — Irrilevanza
(Direttive del Consiglio 79/1072 e 2006/112, artt. 38, 171 e 195) Per poter essere considerato un centro di attività cui si riferiscono le cessioni di beni o le prestazioni di servizi di un soggetto passivo, è necessario che tale centro di attività presenti un grado sufficiente di stabilità e una struttura idonea, sul piano del corredo umano e tecnico, a rendere possibili in modo autonomo le operazioni di cui trattasi.
Ai sensi dell’articolo 171, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2007/75, i soggetti passivi di cui all’articolo 1 dell’ottava direttiva 79/1072, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, che hanno effettuato nello Stato membro interessato unicamente cessioni di beni per le quali il destinatario di tali operazioni è stato designato come debitore dell’imposta a norma dell’articolo 195 della direttiva 2006/112, sono anch’essi considerati, ai fini dell’applicazione dell’ottava direttiva, soggetti passivi non stabiliti in tale Stato membro. Detto articolo 195 si applica in particolare a cessioni di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto nello Stato membro in cui è dovuta l’imposta e che sono destinatari delle cessioni dei beni alle condizioni previste dall’articolo 38 della direttiva 2006/112.
Invero, l’identificazione di una società per il tramite di un rappresentante fiscale non può essere legittimamente considerata dall’ordinamento giuridico nazionale come prova del fatto che una tale società abbia effettivamente realizzato cessioni di beni o prestazioni di servizi in tale Stato membro ai sensi dell’articolo 1 dell’ottava direttiva. Infatti, si evince chiaramente dal tenore letterale di tale articolo nonché dell’articolo 171 della direttiva 2006/112 che, ai fini dell’esclusione del diritto al rimborso nell’ambito dell’ottava direttiva, è necessario accertare non già la semplice capacità di realizzare operazioni imponibili nello Stato in cui viene presentata la domanda di rimborso, bensì la realizzazione effettiva di tali operazioni.
(v. punti 46, 52, 53)
V. il testo della decisione.
(v. punto 55)
Le disposizioni dell’ottava direttiva 79/1072, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, in combinato disposto con gli articoli 38, 171 e 195 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2007/75, devono essere interpretate nel senso che un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro e che abbia effettuato cessioni di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori stabiliti in un altro Stato membro ha il diritto di avvalersi dell’ottava direttiva in tale secondo Stato al fine di ottenere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte. Tale diritto non è escluso per il semplice fatto di avere nominato un rappresentante fiscale identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in quest’ultimo Stato.
(v. punto 57 e dispositivo)
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 63, 65, 73 e 80, Costituzione di un diritto di superficie da parte di persone fisiche a vantaggio di una società in cambio di servizi di costruzione forniti da tale società alle dette persone fisiche, Permuta, IVA sui lavori edili, Fatto generatore, Esigibilità, Versamento anticipato della totalità del corrispettivo, Acconto, Base imponibile di un’operazione in caso di corrispettivo costituito da beni o da servizi, Effetto diretto.
Causa C-549/11 Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — grad Burgas pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite contro Orfey Balgaria EOOD (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 63, 65, 73 e 80 — Costituzione di un diritto di superficie da parte di persone fisiche a vantaggio di una società in cambio di servizi di costruzione forniti da tale società alle dette persone fisiche — Permuta — IVA sui lavori edili — Fatto generatore — Esigibilità — Versamento anticipato della totalità del corrispettivo — Acconto — Base imponibile di un’operazione in caso di corrispettivo costituito da beni o da servizi — Effetto diretto» Massime — Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 dicembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta – Versamento di acconti anteriormente alla cessione di beni o alla prestazione di servizi – Nozione – Acconto versato in natura – Inclusione – Presupposto – Versamento anticipato corrispondente alla totalità del corrispettivo convenuto – Irrilevanza (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 65) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta – Cessioni di beni e prestazioni di servizi – Costituzione di un diritto di superficie ai fini della costruzione di un edificio, come corrispettivo di servizi di costruzione di immobili che faranno parte di tale edificio – Esigibilità dell’imposta su tali servizi di costruzione fin dal momento della costituzione del diritto di superficie – Ammissibilità – Presupposti – Verifica incombente al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 63 e 65) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Cessioni di beni e prestazioni di servizi – Operazione tra soggetti fra i quali sussistono vincoli – Facoltà per gli Stati membri di considerare, come base imponibile, il valore normale dell’operazione – Corrispettivo di un’operazione tra soggetti fra i quali non sussistono vincoli interamente costituito da beni o servizi – Normativa nazionale che prevede come base imponibile il valore normale dei beni o dei servizi forniti – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 73 e 80) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta – Base imponibile – Cessioni di beni e prestazioni di servizi – Articoli 63, 65 e 73 della direttiva 2006/112 – Effetto diretto (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 63, 65 e 73) V. il testo della decisione. (v. punti 35-37) Gli articoli 63 e 65 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, qualora sia costituito un diritto di superficie a favore di una società ai fini della costruzione di un edificio, a corrispettivo di servizi di costruzione di taluni beni immobili che faranno parte di tale edificio e che detta società si impegna a consegnare chiavi in mano alle persone che hanno costituito tale diritto di superficie, essi non ostano a che l’imposta sul valore aggiunto su detti servizi di costruzione divenga esigibile nel momento di costituzione del diritto di superficie, vale a dire anteriormente all’effettuazione della prestazione di servizi, laddove, al momento della costituzione di tale diritto, tutti gli elementi qualificanti di detta futura prestazione di servizi siano già conosciuti e, pertanto, in particolare, i servizi di cui trattasi siano specificamente individuati e il valore di tale diritto possa essere espresso in denaro, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare. Il fatto che il diritto di superficie possa estinguersi per prescrizione estintiva prevista dalla normativa nazionale è irrilevante rispetto a tale interpretazione. Dato che tale possibilità costituisce una mera condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva, il fatto che tale condizione possa essere eventualmente esercitata in futuro non può rimettere in discussione il fatto che l’operazione sia realizzata al momento della costituzione del diritto di superficie in quanto, in tale momento, siano già conosciuti tutti gli elementi qualificanti della futura prestazione di servizi e quindi, in particolare, i servizi di cui trattasi siano specificamente individuati. Peraltro, per determinare se le condizioni di esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto dovuta su tale futura prestazione di servizi siano soddisfatte, poco importa se il corrispettivo di tale futura prestazione di servizi costituisca esso stesso un’operazione soggetta ad imposta. Infatti, perché l’imposta sul valore aggiunto dovuta su tale futura prestazione di servizi divenga esigibile è sufficiente che tutti gli elementi pertinenti di detta futura prestazione di servizi siano già conosciuti e che il valore del suo corrispettivo possa essere espresso in denaro. (v. punti 38-40, dispositivo 1) Nell’ipotesi in cui una cessione di beni o una prestazione di servizi non sia realizzata tra parti tra le quali intercorrano vincoli ai sensi dell’articolo 80 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, gli articoli 73 e 80 di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale in forza della quale, qualora il corrispettivo dell’operazione sia interamente costituito da beni o da servizi, la base imponibile dell’operazione è rappresentata dal valore normale dei beni o dei servizi forniti. Le condizioni di applicazione fissate dall’articolo 80, paragrafo 1, della direttiva sono tassative e, pertanto, una normativa nazionale non può prevedere, sul fondamento della disposizione medesima, che la base imponibile sia pari al valore normale dell’operazione in casi diversi da quelli che vi sono enumerati. (v. punti 47, 49, dispositivo 2) V. il testo della decisione. (v. punto 54, dispositivo 3) Causa C-549/11 Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — grad Burgas pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite contro Orfey Balgaria EOOD (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 63, 65, 73 e 80 — Costituzione di un diritto di superficie da parte di persone fisiche a vantaggio di una società in cambio di servizi di costruzione forniti da tale società alle dette persone fisiche — Permuta — IVA sui lavori edili — Fatto generatore — Esigibilità — Versamento anticipato della totalità del corrispettivo — Acconto — Base imponibile di un’operazione in caso di corrispettivo costituito da beni o da servizi — Effetto diretto» Massime — Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 dicembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta — Versamento di acconti anteriormente alla cessione di beni o alla prestazione di servizi — Nozione — Acconto versato in natura — Inclusione — Presupposto — Versamento anticipato corrispondente alla totalità del corrispettivo convenuto — Irrilevanza
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 65)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta — Cessioni di beni e prestazioni di servizi — Costituzione di un diritto di superficie ai fini della costruzione di un edificio, come corrispettivo di servizi di costruzione di immobili che faranno parte di tale edificio — Esigibilità dell’imposta su tali servizi di costruzione fin dal momento della costituzione del diritto di superficie — Ammissibilità — Presupposti — Verifica incombente al giudice nazionale
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 63 e 65)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Cessioni di beni e prestazioni di servizi — Operazione tra soggetti fra i quali sussistono vincoli — Facoltà per gli Stati membri di considerare, come base imponibile, il valore normale dell’operazione — Corrispettivo di un’operazione tra soggetti fra i quali non sussistono vincoli interamente costituito da beni o servizi — Normativa nazionale che prevede come base imponibile il valore normale dei beni o dei servizi forniti — Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 73 e 80)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta — Base imponibile — Cessioni di beni e prestazioni di servizi — Articoli 63, 65 e 73 della direttiva 2006/112 — Effetto diretto
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 63, 65 e 73) V. il testo della decisione.
(v. punti 35-37)
Gli articoli 63 e 65 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, qualora sia costituito un diritto di superficie a favore di una società ai fini della costruzione di un edificio, a corrispettivo di servizi di costruzione di taluni beni immobili che faranno parte di tale edificio e che detta società si impegna a consegnare chiavi in mano alle persone che hanno costituito tale diritto di superficie, essi non ostano a che l’imposta sul valore aggiunto su detti servizi di costruzione divenga esigibile nel momento di costituzione del diritto di superficie, vale a dire anteriormente all’effettuazione della prestazione di servizi, laddove, al momento della costituzione di tale diritto, tutti gli elementi qualificanti di detta futura prestazione di servizi siano già conosciuti e, pertanto, in particolare, i servizi di cui trattasi siano specificamente individuati e il valore di tale diritto possa essere espresso in denaro, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.
Il fatto che il diritto di superficie possa estinguersi per prescrizione estintiva prevista dalla normativa nazionale è irrilevante rispetto a tale interpretazione. Dato che tale possibilità costituisce una mera condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva, il fatto che tale condizione possa essere eventualmente esercitata in futuro non può rimettere in discussione il fatto che l’operazione sia realizzata al momento della costituzione del diritto di superficie in quanto, in tale momento, siano già conosciuti tutti gli elementi qualificanti della futura prestazione di servizi e quindi, in particolare, i servizi di cui trattasi siano specificamente individuati.
Peraltro, per determinare se le condizioni di esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto dovuta su tale futura prestazione di servizi siano soddisfatte, poco importa se il corrispettivo di tale futura prestazione di servizi costituisca esso stesso un’operazione soggetta ad imposta. Infatti, perché l’imposta sul valore aggiunto dovuta su tale futura prestazione di servizi divenga esigibile è sufficiente che tutti gli elementi pertinenti di detta futura prestazione di servizi siano già conosciuti e che il valore del suo corrispettivo possa essere espresso in denaro.
(v. punti 38-40, dispositivo 1)
Nell’ipotesi in cui una cessione di beni o una prestazione di servizi non sia realizzata tra parti tra le quali intercorrano vincoli ai sensi dell’articolo 80 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, gli articoli 73 e 80 di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale in forza della quale, qualora il corrispettivo dell’operazione sia interamente costituito da beni o da servizi, la base imponibile dell’operazione è rappresentata dal valore normale dei beni o dei servizi forniti.
Le condizioni di applicazione fissate dall’articolo 80, paragrafo 1, della direttiva sono tassative e, pertanto, una normativa nazionale non può prevedere, sul fondamento della disposizione medesima, che la base imponibile sia pari al valore normale dell’operazione in casi diversi da quelli che vi sono enumerati.
(v. punti 47, 49, dispositivo 2)
V. il testo della decisione.
(v. punto 54, dispositivo 3)
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Diritto alla detrazione, Termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, Principio di effettività, Diniego del diritto alla detrazione dell’IVA, Principio della neutralità fiscale.
Causa C-284/11 EMS-Bulgaria Transport OOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Plovdiv (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione — Termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA — Principio di effettività — Diniego del diritto alla detrazione dell’IVA — Principio della neutralità fiscale» Massime della sentenza Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Esercizio del diritto – Termine di decadenza – Ammissibilità – Presupposti – Rispetto del principio di effettività – Valutazione da parte del giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 179, primo comma, 180 e 273) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Principio della neutralità fiscale – Diniego del diritto a detrazione in caso di versamento tardivo dell’imposta – Inammissibilità – Versamento di interessi moratori – Ammissibilità – Presupposto – Rispetto del principio di proporzionalità (Direttiva del Consiglio 2006/112) Gli articoli 179, primo comma, 180 e 273 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che non ostano all’esistenza di un termine di decadenza che limita l’esercizio del diritto a detrazione, purché tale termine non renda eccessivamente difficile o praticamente impossibile l’esercizio di tale diritto. Una siffatta valutazione spetta al giudice nazionale, il quale può tener conto, segnatamente, del successivo intervento di una proroga considerevole del termine di decadenza, nonché della durata di una procedura di registrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, che dev’essere effettuata entro questo stesso termine al fine di poter esercitare detto diritto a detrazione. (v. punto 64, dispositivo 1) Il principio di neutralità fiscale osta a una sanzione consistente nel diniego del diritto a detrazione in caso di versamento tardivo dell’imposta sul valore aggiunto, ma non osta al versamento di interessi moratori, a condizione che tale sanzione rispetti il principio di proporzionalità, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare. Infatti, sebbene gli Stati membri possano adottare sanzioni per l’ipotesi di inosservanza di obblighi miranti a garantire la corretta riscossione dell’imposta e ad evitare la frode, queste ultime non devono eccedere quanto necessario al raggiungimento dello scopo perseguito. In considerazione del ruolo preponderante che il diritto alla detrazione occupa nel sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, una sanzione consistente in un diniego assoluto del diritto a detrazione appare sproporzionata nel caso in cui non siano accertati frodi o danni per il bilancio dello Stato. (v. punti 67, 70, 77, dispositivo 2) Causa C-284/11 EMS-Bulgaria Transport OOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Plovdiv (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione — Termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA — Principio di effettività — Diniego del diritto alla detrazione dell’IVA — Principio della neutralità fiscale» Massime della sentenza Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Esercizio del diritto — Termine di decadenza — Ammissibilità — Presupposti — Rispetto del principio di effettività — Valutazione da parte del giudice nazionale
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 179, primo comma, 180 e 273)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Principio della neutralità fiscale — Diniego del diritto a detrazione in caso di versamento tardivo dell’imposta — Inammissibilità — Versamento di interessi moratori — Ammissibilità — Presupposto — Rispetto del principio di proporzionalità
(Direttiva del Consiglio 2006/112) Gli articoli 179, primo comma, 180 e 273 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che non ostano all’esistenza di un termine di decadenza che limita l’esercizio del diritto a detrazione, purché tale termine non renda eccessivamente difficile o praticamente impossibile l’esercizio di tale diritto. Una siffatta valutazione spetta al giudice nazionale, il quale può tener conto, segnatamente, del successivo intervento di una proroga considerevole del termine di decadenza, nonché della durata di una procedura di registrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, che dev’essere effettuata entro questo stesso termine al fine di poter esercitare detto diritto a detrazione.
(v. punto 64, dispositivo 1)
Il principio di neutralità fiscale osta a una sanzione consistente nel diniego del diritto a detrazione in caso di versamento tardivo dell’imposta sul valore aggiunto, ma non osta al versamento di interessi moratori, a condizione che tale sanzione rispetti il principio di proporzionalità, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.
Infatti, sebbene gli Stati membri possano adottare sanzioni per l’ipotesi di inosservanza di obblighi miranti a garantire la corretta riscossione dell’imposta e ad evitare la frode, queste ultime non devono eccedere quanto necessario al raggiungimento dello scopo perseguito. In considerazione del ruolo preponderante che il diritto alla detrazione occupa nel sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, una sanzione consistente in un diniego assoluto del diritto a detrazione appare sproporzionata nel caso in cui non siano accertati frodi o danni per il bilancio dello Stato.
(v. punti 67, 70, 77, dispositivo 2)