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cited in "Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 giugno 2013. Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr contro Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof. Sesta direttiva IVA — Articolo 4, paragrafi 1 e 2 — Nozione di “attività economiche” — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sul tetto di un edificio a uso abitativo — Cessione in rete — Remunerazione — Produzione di energia elettrica inferiore al consumo. Causa C‑219/12."
Sesta direttiva IVA, Articolo 4, paragrafi 1 e 2, Nozione di “attività economiche”, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sul tetto di un edificio a uso abitativo, Cessione in rete, Remunerazione, Produzione di energia elettrica inferiore al consumo.
Parole chiave
Massima
Parole chiave
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi — Attività economiche — Nozione — Sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sul tetto di un edificio a uso abitativo che consente la cessione di energia elettrica in rete a fronte di un corrispettivo, con la realizzazione di introiti aventi carattere di stabilità — Inclusione
(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 4, §§ 1 e 2)
Massima
L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretato nel senso che lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sopra o nelle vicinanze di un edificio privato ad uso abitativo e strutturato in modo tale che la quantità di energia elettrica prodotta, da un lato, sia costantemente inferiore alla quantità complessiva di energia elettrica consumata per uso privato dal gestore dell’impianto e, dall’altro, sia ceduta in rete a fronte di un corrispettivo, con la realizzazione di introiti aventi carattere di stabilità, rientra nella nozione di «attività economiche» ai sensi di detto articolo.
(v. punto 37 e dispositivo) Causa C-219/12 Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr contro Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof) «Sesta direttiva IVA — Articolo 4, paragrafi 1 e 2 — Nozione di “attività economiche” — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sul tetto di un edificio a uso abitativo — Cessione in rete — Remunerazione — Produzione di energia elettrica inferiore al consumo» Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 giugno 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Attività economiche – Nozione – Sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sul tetto di un edificio a uso abitativo che consente la cessione di energia elettrica in rete a fronte di un corrispettivo, con la realizzazione di introiti aventi carattere di stabilità – Inclusione (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 4, §§ 1 e 2) L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretato nel senso che lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sopra o nelle vicinanze di un edificio privato ad uso abitativo e strutturato in modo tale che la quantità di energia elettrica prodotta, da un lato, sia costantemente inferiore alla quantità complessiva di energia elettrica consumata per uso privato dal gestore dell’impianto e, dall’altro, sia ceduta in rete a fronte di un corrispettivo, con la realizzazione di introiti aventi carattere di stabilità, rientra nella nozione di «attività economiche» ai sensi di detto articolo. (v. punto 37 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Direttiva 2006/112/CE, Nozione di “attività economica”, Cessioni di legname per compensare i danni causati da una tempesta, Regime di inversione contabile, Mancata iscrizione al registro dei soggetti passivi dell’imposta, Ammenda, Principio di proporzionalità.
Causa C-263/11 Ainārs Rēdlihs contro Valsts ieņēmumu dienests (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts) «Sesta direttiva IVA — Direttiva 2006/112/CE — Nozione di “attività economica” — Cessioni di legname per compensare i danni causati da una tempesta — Regime di inversione contabile — Mancata iscrizione al registro dei soggetti passivi dell’imposta — Ammenda — Principio di proporzionalità» Massime della sentenza Armonizzazione delle legislazioni tributarie – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Sfruttamento di un bene materiale – Nozione – Vendita di legname proveniente da un bosco privato – Inclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, art. 9, § 1, secondo comma) Armonizzazione delle legislazioni tributarie – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Attività economica ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2006/112 – Nozione – Cessioni di legname effettuate da una persona fisica per rimediare a effetti causati da forza maggiore – Presupposto per l’inclusione – Esercizio dell’attività al fine di ricavarne introiti aventi carattere di stabilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, art. 9, § 1, secondo comma) Stati membri – Competenze che si sono riservati – Settore delle sanzioni in materia di imposta sul valore aggiunto – Obbligo di esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali Armonizzazione delle legislazioni tributarie – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Obblighi dei debitori – Obbligo di dichiarare l’inizio di attività in qualità di soggetto passivo – Normativa nazionale che consente di infliggere un’ammenda ad un singolo che non abbia adempiuto l’obbligo di farsi iscrivere al registro dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto e che non sia debitore di tale imposta – Ammenda equivalente all’importo della normale aliquota dell’imposta sul valore aggiunto applicabile al valore dei beni oggetto delle cessioni eseguite – Ammissibilità – Presupposto – Rispetto del principio di proporzionalità – Verifica incombente al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138) Questioni pregiudiziali – Interpretazione – Effetti nel tempo delle sentenze interpretative – Effetto retroattivo – Limitazione da parte della Corte – Presupposti – Rilevanza per lo Stato membro interessato delle conseguenze economiche della sentenza – Criterio non decisivo (Art. 267 TFUE) La vendita dei frutti di un bene materiale, quale la vendita di legname proveniente da un bosco privato, dev’essere considerata uno «sfruttamento» di tale bene ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2006/138. (v. punto 31) L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2006/138, dev’essere interpretato nel senso che le cessioni di legname effettuate da una persona fisica per rimediare a effetti causati da forza maggiore rientrano nell’ambito dello sfruttamento di un bene materiale che dev’essere qualificato come «attività economica» ai sensi di tale disposizione, allorché le suddette cessioni sono effettuate per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità. Spetta al giudice nazionale procedere alla valutazione di tutti gli elementi della fattispecie per determinare se lo sfruttamento di un bene materiale, quale un bosco, sia diretto a ricavare introiti aventi carattere di stabilità. Il fatto che un bene si presti ad uno sfruttamento esclusivamente economico è di regola sufficiente per far ammettere che il proprietario lo utilizza per esercitare attività economiche e quindi per realizzare introiti aventi carattere di stabilità. Per contro, se un bene può, per sua natura, essere utilizzato a fini sia economici sia privati, sarà necessario analizzare il complesso delle circostanze nelle quali il bene viene sfruttato, al fine di determinare se l’utilizzo sia volto a realizzare introiti aventi effettivamente carattere di stabilità. In quest’ultimo caso il raffronto tra, da un lato, le circostanze nelle quali l’interessato sfrutta effettivamente il bene e, dall’altro, quelle in cui viene di solito esercitata l’attività economica corrispondente può costituire uno dei metodi che consentono di verificare se l’attività considerata sia svolta al fine di realizzare introiti aventi carattere di stabilità. In tal senso, qualora l’interessato intraprenda iniziative di gestione forestale mobilitando mezzi analoghi a quelli dispiegati per un’attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, l’attività di cui trattasi dev’essere qualificata come «attività economica» ai sensi di tale disposizione. Inoltre, il fatto che le cessioni di legname di cui trattasi siano state effettuate per rimediare a effetti causati da forza maggiore non può di per sé far concludere che tali cessioni sono state effettuate occasionalmente e non «per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112. (v. punti 34-37, 40, dispositivo 1) V. il testo della decisione. (v. punti 44-46) Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che non è escluso che una norma del diritto nazionale che consente di infliggere un’ammenda, equivalente all’importo della normale aliquota dell’imposta sul valore aggiunto applicabile al valore dei beni oggetto delle cessioni eseguite, ad un singolo che è venuto meno al proprio obbligo di iscrizione al registro dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto e che non era debitore di detta imposta, sia contraria al principio di proporzionalità. Spetta al giudice nazionale verificare se l’importo della sanzione non ecceda quanto necessario per conseguire gli obiettivi consistenti nell’assicurare l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare l’evasione, considerate le circostanze del caso di specie e in particolare la somma concretamente inflitta e l’eventuale sussistenza di un’evasione o di un’elusione della normativa applicabile imputabili al soggetto passivo la cui mancata iscrizione viene sanzionata. (v. punto 55, dispositivo 2) V. il testo della decisione. (v. punti 57-63) Causa C-263/11 Ainārs Rēdlihs contro Valsts ieņēmumu dienests (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts) «Sesta direttiva IVA — Direttiva 2006/112/CE — Nozione di “attività economica” — Cessioni di legname per compensare i danni causati da una tempesta — Regime di inversione contabile — Mancata iscrizione al registro dei soggetti passivi dell’imposta — Ammenda — Principio di proporzionalità» Massime della sentenza Armonizzazione delle legislazioni tributarie — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Sfruttamento di un bene materiale — Nozione — Vendita di legname proveniente da un bosco privato — Inclusione
(Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, art. 9, § 1, secondo comma)
Armonizzazione delle legislazioni tributarie — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Attività economica ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2006/112 — Nozione — Cessioni di legname effettuate da una persona fisica per rimediare a effetti causati da forza maggiore — Presupposto per l’inclusione — Esercizio dell’attività al fine di ricavarne introiti aventi carattere di stabilità
(Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, art. 9, § 1, secondo comma)
Stati membri — Competenze che si sono riservati — Settore delle sanzioni in materia di imposta sul valore aggiunto — Obbligo di esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali
Armonizzazione delle legislazioni tributarie — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Obblighi dei debitori — Obbligo di dichiarare l’inizio di attività in qualità di soggetto passivo — Normativa nazionale che consente di infliggere un’ammenda ad un singolo che non abbia adempiuto l’obbligo di farsi iscrivere al registro dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto e che non sia debitore di tale imposta — Ammenda equivalente all’importo della normale aliquota dell’imposta sul valore aggiunto applicabile al valore dei beni oggetto delle cessioni eseguite — Ammissibilità — Presupposto — Rispetto del principio di proporzionalità — Verifica incombente al giudice nazionale
(Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138)
Questioni pregiudiziali — Interpretazione — Effetti nel tempo delle sentenze interpretative — Effetto retroattivo — Limitazione da parte della Corte — Presupposti — Rilevanza per lo Stato membro interessato delle conseguenze economiche della sentenza — Criterio non decisivo
(Art. 267 TFUE) La vendita dei frutti di un bene materiale, quale la vendita di legname proveniente da un bosco privato, dev’essere considerata uno «sfruttamento» di tale bene ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2006/138.
(v. punto 31)
L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2006/138, dev’essere interpretato nel senso che le cessioni di legname effettuate da una persona fisica per rimediare a effetti causati da forza maggiore rientrano nell’ambito dello sfruttamento di un bene materiale che dev’essere qualificato come «attività economica» ai sensi di tale disposizione, allorché le suddette cessioni sono effettuate per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità. Spetta al giudice nazionale procedere alla valutazione di tutti gli elementi della fattispecie per determinare se lo sfruttamento di un bene materiale, quale un bosco, sia diretto a ricavare introiti aventi carattere di stabilità.
Il fatto che un bene si presti ad uno sfruttamento esclusivamente economico è di regola sufficiente per far ammettere che il proprietario lo utilizza per esercitare attività economiche e quindi per realizzare introiti aventi carattere di stabilità. Per contro, se un bene può, per sua natura, essere utilizzato a fini sia economici sia privati, sarà necessario analizzare il complesso delle circostanze nelle quali il bene viene sfruttato, al fine di determinare se l’utilizzo sia volto a realizzare introiti aventi effettivamente carattere di stabilità. In quest’ultimo caso il raffronto tra, da un lato, le circostanze nelle quali l’interessato sfrutta effettivamente il bene e, dall’altro, quelle in cui viene di solito esercitata l’attività economica corrispondente può costituire uno dei metodi che consentono di verificare se l’attività considerata sia svolta al fine di realizzare introiti aventi carattere di stabilità. In tal senso, qualora l’interessato intraprenda iniziative di gestione forestale mobilitando mezzi analoghi a quelli dispiegati per un’attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112, l’attività di cui trattasi dev’essere qualificata come «attività economica» ai sensi di tale disposizione.
Inoltre, il fatto che le cessioni di legname di cui trattasi siano state effettuate per rimediare a effetti causati da forza maggiore non può di per sé far concludere che tali cessioni sono state effettuate occasionalmente e non «per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112.
(v. punti 34-37, 40, dispositivo 1)
V. il testo della decisione.
(v. punti 44-46)
Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che non è escluso che una norma del diritto nazionale che consente di infliggere un’ammenda, equivalente all’importo della normale aliquota dell’imposta sul valore aggiunto applicabile al valore dei beni oggetto delle cessioni eseguite, ad un singolo che è venuto meno al proprio obbligo di iscrizione al registro dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto e che non era debitore di detta imposta, sia contraria al principio di proporzionalità. Spetta al giudice nazionale verificare se l’importo della sanzione non ecceda quanto necessario per conseguire gli obiettivi consistenti nell’assicurare l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare l’evasione, considerate le circostanze del caso di specie e in particolare la somma concretamente inflitta e l’eventuale sussistenza di un’evasione o di un’elusione della normativa applicabile imputabili al soggetto passivo la cui mancata iscrizione viene sanzionata.
(v. punto 55, dispositivo 2)
V. il testo della decisione.
(v. punti 57-63)